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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/07/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 417/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
MISCEO MANUELA SAMANTHA ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ANDREA PATARNELLO CP_1
resistente
OGGETTO: accertamento negativo di debito contributivo.
PREMESSO CHE:
1) le parti, per definire la presente controversia, hanno fatto dei calcoli per il pagamento del debito contributivo controverso ed hanno raggiunto un accordo sull'esatto ammontare;
2) la parte ricorrente ha integralmente pagato il debito contributivo in virtù del conteggio predisposto dalle parti;
3) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
4) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della bonaria definizione della controversia1;
5) le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,14/07/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 417/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
MISCEO MANUELA SAMANTHA ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ANDREA PATARNELLO CP_1
resistente
OGGETTO: accertamento negativo di debito contributivo.
PREMESSO CHE:
1) le parti, per definire la presente controversia, hanno fatto dei calcoli per il pagamento del debito contributivo controverso ed hanno raggiunto un accordo sull'esatto ammontare;
2) la parte ricorrente ha integralmente pagato il debito contributivo in virtù del conteggio predisposto dalle parti;
3) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
4) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della bonaria definizione della controversia1;
5) le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,14/07/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.