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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2965/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
NE FABRIZIO, TO
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6411/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018201872 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2213/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe, medico chirurgo, impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di
Roma, un avviso di accertamento notificato il 18.12.2024, ai fini Irpef 2019, di € 28.295,75.
In tale accertamento si citava lo schema d'atto notificato il 2.8.2024 ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, dello
Statuto del contribuente, con osservazioni pervenute il 23.9.2024 unitamente ad istanza di autotutela. Il contribuente invocava in quella sede l'erronea imputazione a reddito di € 1.600,00, asseritamente corrispondente al contributo integrativo del 4% destinato alla Cassa ENPAM cui era iscritto, nonché
l'esenzione Iva sia per la dichiarazione, sia per la liquidazione e la debenza dell'Iva sulle prestazioni sanitarie, producendo un contratto con Società_1 srl del 20.1.2019 e copia del registro delle fatture. Secondo l'Ufficio, che respingeva la richiesta del contribuente, l'importo di € 1.600,00 non emergeva come contributo integrativo del 4%; il contribuente aveva utilizzato il codice Ateco 72.11.00 che corrisponde ad attività di ricerca nel campo delle biotecnologie dal 2022 e in precedenza ad attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dlle scienze naturali e dell'ingegneria; non era provato che l'attività del contribuente fosse stata resa nell'ambito di tale settore, atteso che egli aveva emesso un'unica fattura alla Società_1 di € 41.600,00 senza descrizione dell'attività svolta, ma solo apponendo la dicitura "compensi", e l'atto costitutivo della detta S.r.l., poi cancellata dal Registro delle Imprese in data
12.1.2022, recava anche l'attività di consulenza di medicina legale e delle assicurazioni e la consulenza tecnica giudiziale. Inoltre, il contribuente era egli stesso socio al 50% della detta S.r.l. e legale rappresentante della stessa, mentre l'altro socio era la moglie, Nominativo_1, socia al 50%, che aveva sottoscritto, senza poteri su procura a riguardo, il contratto, che risultava privo di data certa. La S.r.l. non risultava aver erogato compensi al ricorrente, quale amministratore della Società. Il reddito di lavoro autonomo veniva pertanto elevato da € 40.000,00 ad € 41.600,00 e pretesa l'Iva calcolata su tale ammontare, per € 9.152,00, oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva nel ricorso introduttivo di aver svolto per la Società_1 per analisi di ricerca del microbiota su pazienti affetti da disturbi gastroenterici, per 12 mesi con rinnovo automatico, per il corrispettivo di € 40.000,00 annui, sostenendo il ricorrente la natura strettamente sanitaria dei servizi resi e l'esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 18 del Dpr n. 633/72, citando la Direttiva UE n. 112/2006, art. 132, paragr. 1, la Risoluzione dell'A.E. n. 184/2003, Cass. n. 28941/20 (che aveva escluso che ai fini dell'esenzione necessitasse lo svolgimento di prestazioni su pazienti legati da un rapporto di fiducia col prestatore), la risposta ad interpello n. 452/22. Contestava l'imputazione a reddito di € 1.600,00 per il motivo già esposto in sede di contraddittorio con l'Ufficio, sostenendo l'irrilevanza che nella C.U. tale somma fosse configurata come "altre somme non soggette a ritenuta". Invocava l'iscrizione del contribuente all'Ordine dei medici. Citava Cass. n. 32369/22, che ammetteva l'integrazione della causale generica della fattura con altra documentazione in possesso del contribuente. Deduceva la carenza di motivazione dell'accertamento, asseritamente senza prove a sostegno, in violazione dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, contestando anche le sazioni irrogate, stante l'esimente di cui all'art. 6, commi 1
e 2, D.Lgs. n. 472/97 e l'assenza di colpa (comma 1), nonché l'incertezza normativa (comma 2). Allegava
l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, l'iscrizione all'Ordine dei medici, e all'ENPAM, contratto di collaborazione, fattura, schema d'atto e relative osservazioni.
Si costituiva l'Ufficio, che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione Iva e a versare l'imposta, richiamando l'istruttoria svolta ed il contenuto dell'accertamento. La C.U. non conteneva elementi per ricondurre la somma di € 1.600,00 al contributo integrativo, difettava la prova delle prestazioni svolte e l'esenzione invocata necessitava di prova sostegno, che nel caso di specie non era stata data, la fattura era tardiva, perché emessa nel 2020, la motivazione dell'accertamento sufficiente e l'onere della prova dell'Ufficio assolto, e non anche quello gravante sul ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso, allegando nota spese. Replicava il ricorrente con memoria depositata il 3.2.2026, allegando estratto web dell'Università di Tor
Vergata, certificato di docenza, visura della Società_1 srl, certificato dell'Ordine Nazionale dei Biologi, insistendo nella domanda.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Mentre l'accertamento, per quanto riportato in premessa, risulta sufficientemente argomentato e motivato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/00), anche alla luce del contraddittorio svolto col contribuente, le deduzioni di Parte ricorrente non sono sostenute da adeguata prova, il cui onere incombeva sul contribuente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Infatti, proprio perché, come sancito dalla giurisprudenza di Cassazione invocata dal ricorrente, deve essere garantito al contribuente di superare eventuali genericità della causa delle fatture, genericità che sussisteva nel caso della fattura emessa dal contribuente - e ciò in ossequio al principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto - il contribuente avrebbe dovuto dare prova delle prestazioni effettivamente svolte, e dimostrare la loro natura strettamente sanitaria, nel quadro del contratto invocato e stipulato con la citata Società_1 srl.
Tale onere si rendeva vieppiù stringente in forza dei presupposti motivazionali dell'accertamento, che aveva sottolineato che la Società che aveva erogato il compenso era stata amministrata dallo stesso contribuente e che, per tale circostanza, il contratto invocato "inter partes" si sarebbe potuto prestare ad applicazioni di favore, come in concreto rilevato nell'ambito dell'accertamento da parte dell'Ufficio impositore.
Nessuna prova di tale natura è stata fornita dal ricorrente, che ne ha invocato astrattamente la riconducibilità a prestazioni strettamente sanitarie e dunque asseritamente esenti da Iva.
L'esenzione stessa, per sua natura, necessita di prova a stegno, a carico del contribuente che la invoca, come da consolidata giurisprudenza.
Parimenti, non è stata fornita prova, a mente dell'art. 2697 c.c., che l'importo di € 1.600,00, erogato dalla
Società_1 srl al contribuente, costituisse un contributo integrativo, non essendo stata prodotta in atti alcuna prova del versamento di tale somma a tale titolo.
Stante quanto sopra, le sanzioni sono state legittimamente irrogate, non sussistendo i presupposti applicativi delle norme di cui al D.Lgs.n. 472/97, invocate nel ricorso introduttivo.
Per tali motivi, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 1.500,00.
Roma, 24.2.2026
Il TO Il Presidente FA Cuppone NT SP
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
NE FABRIZIO, TO
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6411/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018201872 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2213/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe, medico chirurgo, impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di
Roma, un avviso di accertamento notificato il 18.12.2024, ai fini Irpef 2019, di € 28.295,75.
In tale accertamento si citava lo schema d'atto notificato il 2.8.2024 ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, dello
Statuto del contribuente, con osservazioni pervenute il 23.9.2024 unitamente ad istanza di autotutela. Il contribuente invocava in quella sede l'erronea imputazione a reddito di € 1.600,00, asseritamente corrispondente al contributo integrativo del 4% destinato alla Cassa ENPAM cui era iscritto, nonché
l'esenzione Iva sia per la dichiarazione, sia per la liquidazione e la debenza dell'Iva sulle prestazioni sanitarie, producendo un contratto con Società_1 srl del 20.1.2019 e copia del registro delle fatture. Secondo l'Ufficio, che respingeva la richiesta del contribuente, l'importo di € 1.600,00 non emergeva come contributo integrativo del 4%; il contribuente aveva utilizzato il codice Ateco 72.11.00 che corrisponde ad attività di ricerca nel campo delle biotecnologie dal 2022 e in precedenza ad attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dlle scienze naturali e dell'ingegneria; non era provato che l'attività del contribuente fosse stata resa nell'ambito di tale settore, atteso che egli aveva emesso un'unica fattura alla Società_1 di € 41.600,00 senza descrizione dell'attività svolta, ma solo apponendo la dicitura "compensi", e l'atto costitutivo della detta S.r.l., poi cancellata dal Registro delle Imprese in data
12.1.2022, recava anche l'attività di consulenza di medicina legale e delle assicurazioni e la consulenza tecnica giudiziale. Inoltre, il contribuente era egli stesso socio al 50% della detta S.r.l. e legale rappresentante della stessa, mentre l'altro socio era la moglie, Nominativo_1, socia al 50%, che aveva sottoscritto, senza poteri su procura a riguardo, il contratto, che risultava privo di data certa. La S.r.l. non risultava aver erogato compensi al ricorrente, quale amministratore della Società. Il reddito di lavoro autonomo veniva pertanto elevato da € 40.000,00 ad € 41.600,00 e pretesa l'Iva calcolata su tale ammontare, per € 9.152,00, oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva nel ricorso introduttivo di aver svolto per la Società_1 per analisi di ricerca del microbiota su pazienti affetti da disturbi gastroenterici, per 12 mesi con rinnovo automatico, per il corrispettivo di € 40.000,00 annui, sostenendo il ricorrente la natura strettamente sanitaria dei servizi resi e l'esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 18 del Dpr n. 633/72, citando la Direttiva UE n. 112/2006, art. 132, paragr. 1, la Risoluzione dell'A.E. n. 184/2003, Cass. n. 28941/20 (che aveva escluso che ai fini dell'esenzione necessitasse lo svolgimento di prestazioni su pazienti legati da un rapporto di fiducia col prestatore), la risposta ad interpello n. 452/22. Contestava l'imputazione a reddito di € 1.600,00 per il motivo già esposto in sede di contraddittorio con l'Ufficio, sostenendo l'irrilevanza che nella C.U. tale somma fosse configurata come "altre somme non soggette a ritenuta". Invocava l'iscrizione del contribuente all'Ordine dei medici. Citava Cass. n. 32369/22, che ammetteva l'integrazione della causale generica della fattura con altra documentazione in possesso del contribuente. Deduceva la carenza di motivazione dell'accertamento, asseritamente senza prove a sostegno, in violazione dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, contestando anche le sazioni irrogate, stante l'esimente di cui all'art. 6, commi 1
e 2, D.Lgs. n. 472/97 e l'assenza di colpa (comma 1), nonché l'incertezza normativa (comma 2). Allegava
l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, l'iscrizione all'Ordine dei medici, e all'ENPAM, contratto di collaborazione, fattura, schema d'atto e relative osservazioni.
Si costituiva l'Ufficio, che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione Iva e a versare l'imposta, richiamando l'istruttoria svolta ed il contenuto dell'accertamento. La C.U. non conteneva elementi per ricondurre la somma di € 1.600,00 al contributo integrativo, difettava la prova delle prestazioni svolte e l'esenzione invocata necessitava di prova sostegno, che nel caso di specie non era stata data, la fattura era tardiva, perché emessa nel 2020, la motivazione dell'accertamento sufficiente e l'onere della prova dell'Ufficio assolto, e non anche quello gravante sul ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso, allegando nota spese. Replicava il ricorrente con memoria depositata il 3.2.2026, allegando estratto web dell'Università di Tor
Vergata, certificato di docenza, visura della Società_1 srl, certificato dell'Ordine Nazionale dei Biologi, insistendo nella domanda.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Mentre l'accertamento, per quanto riportato in premessa, risulta sufficientemente argomentato e motivato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/00), anche alla luce del contraddittorio svolto col contribuente, le deduzioni di Parte ricorrente non sono sostenute da adeguata prova, il cui onere incombeva sul contribuente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Infatti, proprio perché, come sancito dalla giurisprudenza di Cassazione invocata dal ricorrente, deve essere garantito al contribuente di superare eventuali genericità della causa delle fatture, genericità che sussisteva nel caso della fattura emessa dal contribuente - e ciò in ossequio al principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto - il contribuente avrebbe dovuto dare prova delle prestazioni effettivamente svolte, e dimostrare la loro natura strettamente sanitaria, nel quadro del contratto invocato e stipulato con la citata Società_1 srl.
Tale onere si rendeva vieppiù stringente in forza dei presupposti motivazionali dell'accertamento, che aveva sottolineato che la Società che aveva erogato il compenso era stata amministrata dallo stesso contribuente e che, per tale circostanza, il contratto invocato "inter partes" si sarebbe potuto prestare ad applicazioni di favore, come in concreto rilevato nell'ambito dell'accertamento da parte dell'Ufficio impositore.
Nessuna prova di tale natura è stata fornita dal ricorrente, che ne ha invocato astrattamente la riconducibilità a prestazioni strettamente sanitarie e dunque asseritamente esenti da Iva.
L'esenzione stessa, per sua natura, necessita di prova a stegno, a carico del contribuente che la invoca, come da consolidata giurisprudenza.
Parimenti, non è stata fornita prova, a mente dell'art. 2697 c.c., che l'importo di € 1.600,00, erogato dalla
Società_1 srl al contribuente, costituisse un contributo integrativo, non essendo stata prodotta in atti alcuna prova del versamento di tale somma a tale titolo.
Stante quanto sopra, le sanzioni sono state legittimamente irrogate, non sussistendo i presupposti applicativi delle norme di cui al D.Lgs.n. 472/97, invocate nel ricorso introduttivo.
Per tali motivi, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 1.500,00.
Roma, 24.2.2026
Il TO Il Presidente FA Cuppone NT SP