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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063/20
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
R.G. N. 2063/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
N. R.G. 2063/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2063/20 promossa
da
- in persona del l.r.p.t. (p. iva ) con sede in Pagani (Sa) alla via Olivella, Parte_1 P.IVA_1
n. 46, elettivamente domiciliata in S.E. del Monte Albino alla via Buonarroti, n. 156 presso lo studio dell'avv. Angelo Amato che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
parte attrice contro
- in persona del l.r.p.t. (p.iva ) in persona del l.r.p.t. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto alla via Marocchesa, n. 14, elettivamente domiciliata in Fisciano alla via Nastri, n. 17, presso lo studio dell'avv. Fortuna Sessa che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
parte convenuta nonché
pagina 2 di 6 - ( ) in persona del l.r.p.t. con sede in Milano alla via Controparte_2 P.IVA_3
Petitti, n. 15; convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Soc. in persona del l.r.p.t. proponeva azione risarcitoria nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e esponendo in fatto:
[...] Controparte_4 di essere proprietaria del veicolo Audi Sport tg. FW542KK il quale in data 21.07.2019 rimaneva coinvolto in un sinistro stradale verificatosi alle ore 06.00, circa, in Sant'Egidio del Monte Albino al viale degli
Aranci, nei pressi del distributore ERG e di Villa Tedesco, allorquando il veicolo Volkswagen Polo tg.
FS716BZ, procedendo in direzione S. Egidio – Corbara, urtava dapprima una SA Micra tg. CM988SS, ferma in sosta innanzi all'ingresso di villa Tedesco, per poi sbandare ed invadere la corsia in quel momento occupata dal veicolo Audi tg. FW542KK che procedeva su viale Aranci nell'opposto senso di marcia;
di essersi scontrata, dunque, con il veicolo Polo e di aver terminato la propria corsa contro un CP_2 palo riportando danni quantificati preventivamente in euro 50.000,00; di aver richiesto inutilmente il risarcimento del danno a . Controparte_3
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'autovettura tg. FS 716 BZ;
accogliere la domanda proposta Controparte_5 dell'istante e condannare in solido la in persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_6 CP_7 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., nelle loro rispettive facoltà di compagnia garante per la rca e Controparte_8 proprietaria dell'autovettura tg. FS 716 BZ, al pagamento, in favore dell'istante della somma Controparte_5 di € 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione economica a titolo di risarcimento per i danni subiti, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare altresi' i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Adottare ogni altro provvedimento di giustizia”.
Si costituiva contestando l'improponibilità della domanda ex art. 148 C.d.A. e, nel Controparte_3 merito, l'autenticità del sinistro, rilevando marcate incompatibilità tecniche.
Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni: “ preliminarmente valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio, se del caso ordinare la chiamata in causa di (n. a Pagani il 10.1.1977, C.F. , e CP_9 C.F._1 pagina 3 di 6 residente in [...]), quale proprietario dell'auto SA Micra tg. CM988SS; sia ricostruita la dinamica del sinistro, comparativamente, nel contraddittorio di tutte le parti assertivamente coinvolte bb) e sia accertata e dichiarata, anche nei suoi confronti, la falsità del sinistro multiplo dedotto in lite, respingendone la domanda, inammissibile, improponibile, improcedibile, nulla e infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
dichiarare la domanda dell'attrice inammissibile, improponibile, improcedibile e nulla, vinte le spese di lite;
Parte_1
C) nel merito, respingere la domanda, perché infondata in fatto e in diritto,vinte le spese di lite;
in via gradata, ridurre il risarcimento nei limiti rigorosi del provato e del maggior grado di colpa concorrente dell'istante, esclusi danni non provati e interessi e rivalutazione non cumulabili;
compensare integralmente le spese di lite;
in via gradata, compensarle parzialmente in relazione alla divergenza tra chiesto e pronunciato2.
La (c.f. ) in persona del l.r.p.t. con sede in Milano alla via Controparte_2 P.IVA_3
Petitti, n. 15 benché regolarmente evocata in giudizio decideva di non costituirsi e rimanere contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita a mezzo prova testimoniale e ctu ed immediatamente rinviata per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
Venendo al merito della vicenda le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice appaiono generiche e contraddittorie.
All'udienza del 22.02.23 il teste dichiarava : “ indifferente; sono a conoscenza dei fatti di causa perché Tes_1 ero presente al momento del sinistro, sinistro che si è verificato verso la fine del mese di luglio dell'anno 2019, alle ore 06,00, in S.E. d. Monte Albino in viale degli Aranci nei pressi dell'autostrada; ero in auto dietro all'auto che ha subito il sinistro,
l'auto che mi precedeva era una Audi A3 di colore grigio scuro;
ho visto una Polo che veniva da Sant'Egidio verso Corbara, questa Polo ha urtato una SA davanti alla villa Tedesco, non ricordo se la SA era ferma o in movimento, non ricordo la SA di che colore era, la Polo dopo aver urtato la SA ha invaso la corsia opposta, andando ad urtare contro la A3 che per effetto dell'urto veniva sospinta verso un palo per poi ribaltarsi;
la parte anteriore sinistra della Polo impattava contro la parte laterale sinistra dell ho soccorso il conducente , sono stato sul luogo del sinistro per circa 15 minuti, quando CP_10 sono arrivati i parenti del conducente dell'Audi sono andato via;
l'Audi riportava danni dappertutto;
non ricordo i punti CP d'urto tra e la SA , non posso precisare la posizione esatta della SA o meglio non posso precisare se la stessa fosse in sosta o in movimento;
preciso che la SA era davanti all'ingresso di Villa Tedesco;
ho lasciato i miei recapiti al conducente dell'Audi al momento del sinistro”.
Alla medesima udienza il teste dichiarava: “ Ero con in macchina erano le 06.00 del Testimone_2 Tes_1 mattino, era la fine di luglio dell'anno 2019, eravamo nel comune di S.E. d. M.A. al viale degli Aranci, noi procedevamo da CP Sant'Egidio verso l'autostrada di Angri;
l'incidente si è verificato tra una e una Audi RS3 di colore grigio, noi eravamo CP dietro l'auto guidata da la non ricordo di che colore era;
dal senso di marcia opposto, diciamo da CP_11 pagina 4 di 6 Sant'Egidio verso Pagani ho visto che una Polo dopo aver toccato una macchina modello SA che si trovava nei pressi di villa Tedesco, precisamente all'ingresso di Villa Tedesco, la SA non ricordo di che colore era;
non ricordo se la SA era ferma o in movimento , la Polo urtava la SA alla parte anteriore sinistra, poi ho visto che la Polo ha sbandato verso la corsia occupata da la Polo urtava con la parte anteriore sinistra la parte anteriore sinistra dell'Audi che per CP_11
l'effetto dell'urto andava a sbattere contro un muro per finire poi su un palo e si è infine ribaltata;
in quel momento abbiamo fermato l'auto e abbiamo prestato soccorso al conducente dell'Audi, abbiamo aspettato fino a che non sono arrivati i genitori di
non conoscevo prima del sinistro dal 2022 sono assunto presso la con contratto a CP_11 CP_11 Pt_1 tempo indeterminato”.
Le dichiarazioni dei testi appaiono generiche e contraddittorie e pertanto inattendibili.
L'istruttoria orale ha evidenziato insanabili contrasti che minano la credibilità dei testi escussi.
Il teste ha descritto la dinamica indicando tuttavia il veicolo attoreo come una "Audi A3 Tes_1 grigia", omettendo di ricordare il colore della Polo e della SA, nonché la natura della sosta di quest'ultima. Il teste ha introdotto elementi di collisione (urto contro un muro) mai citati Testimone_2 nell'atto introduttivo, aggiungendo un dettaglio — il ribaltamento dell'Audi — che la successiva analisi tecnica ha smentito categoricamente. Si rileva, inoltre, che il teste risulta dipendente della società Tes_2 attrice dal 2022, circostanza che, pur non determinando incapacità a testimoniare, impone un rigore valutativo estremo in ordine alla sua attendibilità.
Infine, le conclusioni rassegnate dall'Ing. RO CO sono decisive e assorbenti. L'analisi statica e dinamica ha accertato che:
Incompatibilità La SA Micra non presenta danni da arretramento o deformazioni CP_12
CP_ compatibili con un urto idoneo a causare la successiva sbandata della .
Assenza di ribaltamento: Il corredo fotografico dell'Audi RS3 è totalmente incompatibile con un ribaltamento. Non risultano danni ai montanti, al tetto o ai cristalli laterali tipici di tale cinematica.
Carenza di nesso causale: Sebbene sia stata rinvenuta un'impronta sul disco ruota anteriore destro dell'Audi compatibile con un urto contro ostacolo fisso, mancano i danni strutturali indiretti che un impatto della violenza descritta (€ 50.000,00 di preventivo) avrebbe dovuto necessariamente produrre.
Il consulente ha dunque definito "tecnicamente inverosimile" che i danni lamentati siano derivati dalla dinamica descritta.
pagina 5 di 6 In forza del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), l'attore non ha dimostrato la reale dinamica del fatto.
Il contrasto tra le deposizioni (generiche e smentite dai fatti) e la perizia tecnica (oggettiva e scientifica) conduce inevitabilmente al rigetto della domanda.
Ogni ulteriore istanza istruttoria, inclusa la richiesta di rimessione in termini per deposito documenti tardivi, deve ritenersi rigettata in quanto superflua a fronte dell'accertata incompatibilità strutturale del sinistro.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei criteri dettati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta dalla poiché infondata in fatto e in diritto. Parte_1
2. CONDANNA la società alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in € 5.331,20 per compensi professionali (già ridotti del 30% ex art. 4,
[...] comma 4, D.M. 55/14), oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
3. PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
4. NULLA per le spese nei confronti di . Controparte_2
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 22.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
R.G. N. 2063/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
N. R.G. 2063/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2063/20 promossa
da
- in persona del l.r.p.t. (p. iva ) con sede in Pagani (Sa) alla via Olivella, Parte_1 P.IVA_1
n. 46, elettivamente domiciliata in S.E. del Monte Albino alla via Buonarroti, n. 156 presso lo studio dell'avv. Angelo Amato che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
parte attrice contro
- in persona del l.r.p.t. (p.iva ) in persona del l.r.p.t. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto alla via Marocchesa, n. 14, elettivamente domiciliata in Fisciano alla via Nastri, n. 17, presso lo studio dell'avv. Fortuna Sessa che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
parte convenuta nonché
pagina 2 di 6 - ( ) in persona del l.r.p.t. con sede in Milano alla via Controparte_2 P.IVA_3
Petitti, n. 15; convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Soc. in persona del l.r.p.t. proponeva azione risarcitoria nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e esponendo in fatto:
[...] Controparte_4 di essere proprietaria del veicolo Audi Sport tg. FW542KK il quale in data 21.07.2019 rimaneva coinvolto in un sinistro stradale verificatosi alle ore 06.00, circa, in Sant'Egidio del Monte Albino al viale degli
Aranci, nei pressi del distributore ERG e di Villa Tedesco, allorquando il veicolo Volkswagen Polo tg.
FS716BZ, procedendo in direzione S. Egidio – Corbara, urtava dapprima una SA Micra tg. CM988SS, ferma in sosta innanzi all'ingresso di villa Tedesco, per poi sbandare ed invadere la corsia in quel momento occupata dal veicolo Audi tg. FW542KK che procedeva su viale Aranci nell'opposto senso di marcia;
di essersi scontrata, dunque, con il veicolo Polo e di aver terminato la propria corsa contro un CP_2 palo riportando danni quantificati preventivamente in euro 50.000,00; di aver richiesto inutilmente il risarcimento del danno a . Controparte_3
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'autovettura tg. FS 716 BZ;
accogliere la domanda proposta Controparte_5 dell'istante e condannare in solido la in persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_6 CP_7 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., nelle loro rispettive facoltà di compagnia garante per la rca e Controparte_8 proprietaria dell'autovettura tg. FS 716 BZ, al pagamento, in favore dell'istante della somma Controparte_5 di € 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione economica a titolo di risarcimento per i danni subiti, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare altresi' i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Adottare ogni altro provvedimento di giustizia”.
Si costituiva contestando l'improponibilità della domanda ex art. 148 C.d.A. e, nel Controparte_3 merito, l'autenticità del sinistro, rilevando marcate incompatibilità tecniche.
Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni: “ preliminarmente valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio, se del caso ordinare la chiamata in causa di (n. a Pagani il 10.1.1977, C.F. , e CP_9 C.F._1 pagina 3 di 6 residente in [...]), quale proprietario dell'auto SA Micra tg. CM988SS; sia ricostruita la dinamica del sinistro, comparativamente, nel contraddittorio di tutte le parti assertivamente coinvolte bb) e sia accertata e dichiarata, anche nei suoi confronti, la falsità del sinistro multiplo dedotto in lite, respingendone la domanda, inammissibile, improponibile, improcedibile, nulla e infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
dichiarare la domanda dell'attrice inammissibile, improponibile, improcedibile e nulla, vinte le spese di lite;
Parte_1
C) nel merito, respingere la domanda, perché infondata in fatto e in diritto,vinte le spese di lite;
in via gradata, ridurre il risarcimento nei limiti rigorosi del provato e del maggior grado di colpa concorrente dell'istante, esclusi danni non provati e interessi e rivalutazione non cumulabili;
compensare integralmente le spese di lite;
in via gradata, compensarle parzialmente in relazione alla divergenza tra chiesto e pronunciato2.
La (c.f. ) in persona del l.r.p.t. con sede in Milano alla via Controparte_2 P.IVA_3
Petitti, n. 15 benché regolarmente evocata in giudizio decideva di non costituirsi e rimanere contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita a mezzo prova testimoniale e ctu ed immediatamente rinviata per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
Venendo al merito della vicenda le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice appaiono generiche e contraddittorie.
All'udienza del 22.02.23 il teste dichiarava : “ indifferente; sono a conoscenza dei fatti di causa perché Tes_1 ero presente al momento del sinistro, sinistro che si è verificato verso la fine del mese di luglio dell'anno 2019, alle ore 06,00, in S.E. d. Monte Albino in viale degli Aranci nei pressi dell'autostrada; ero in auto dietro all'auto che ha subito il sinistro,
l'auto che mi precedeva era una Audi A3 di colore grigio scuro;
ho visto una Polo che veniva da Sant'Egidio verso Corbara, questa Polo ha urtato una SA davanti alla villa Tedesco, non ricordo se la SA era ferma o in movimento, non ricordo la SA di che colore era, la Polo dopo aver urtato la SA ha invaso la corsia opposta, andando ad urtare contro la A3 che per effetto dell'urto veniva sospinta verso un palo per poi ribaltarsi;
la parte anteriore sinistra della Polo impattava contro la parte laterale sinistra dell ho soccorso il conducente , sono stato sul luogo del sinistro per circa 15 minuti, quando CP_10 sono arrivati i parenti del conducente dell'Audi sono andato via;
l'Audi riportava danni dappertutto;
non ricordo i punti CP d'urto tra e la SA , non posso precisare la posizione esatta della SA o meglio non posso precisare se la stessa fosse in sosta o in movimento;
preciso che la SA era davanti all'ingresso di Villa Tedesco;
ho lasciato i miei recapiti al conducente dell'Audi al momento del sinistro”.
Alla medesima udienza il teste dichiarava: “ Ero con in macchina erano le 06.00 del Testimone_2 Tes_1 mattino, era la fine di luglio dell'anno 2019, eravamo nel comune di S.E. d. M.A. al viale degli Aranci, noi procedevamo da CP Sant'Egidio verso l'autostrada di Angri;
l'incidente si è verificato tra una e una Audi RS3 di colore grigio, noi eravamo CP dietro l'auto guidata da la non ricordo di che colore era;
dal senso di marcia opposto, diciamo da CP_11 pagina 4 di 6 Sant'Egidio verso Pagani ho visto che una Polo dopo aver toccato una macchina modello SA che si trovava nei pressi di villa Tedesco, precisamente all'ingresso di Villa Tedesco, la SA non ricordo di che colore era;
non ricordo se la SA era ferma o in movimento , la Polo urtava la SA alla parte anteriore sinistra, poi ho visto che la Polo ha sbandato verso la corsia occupata da la Polo urtava con la parte anteriore sinistra la parte anteriore sinistra dell'Audi che per CP_11
l'effetto dell'urto andava a sbattere contro un muro per finire poi su un palo e si è infine ribaltata;
in quel momento abbiamo fermato l'auto e abbiamo prestato soccorso al conducente dell'Audi, abbiamo aspettato fino a che non sono arrivati i genitori di
non conoscevo prima del sinistro dal 2022 sono assunto presso la con contratto a CP_11 CP_11 Pt_1 tempo indeterminato”.
Le dichiarazioni dei testi appaiono generiche e contraddittorie e pertanto inattendibili.
L'istruttoria orale ha evidenziato insanabili contrasti che minano la credibilità dei testi escussi.
Il teste ha descritto la dinamica indicando tuttavia il veicolo attoreo come una "Audi A3 Tes_1 grigia", omettendo di ricordare il colore della Polo e della SA, nonché la natura della sosta di quest'ultima. Il teste ha introdotto elementi di collisione (urto contro un muro) mai citati Testimone_2 nell'atto introduttivo, aggiungendo un dettaglio — il ribaltamento dell'Audi — che la successiva analisi tecnica ha smentito categoricamente. Si rileva, inoltre, che il teste risulta dipendente della società Tes_2 attrice dal 2022, circostanza che, pur non determinando incapacità a testimoniare, impone un rigore valutativo estremo in ordine alla sua attendibilità.
Infine, le conclusioni rassegnate dall'Ing. RO CO sono decisive e assorbenti. L'analisi statica e dinamica ha accertato che:
Incompatibilità La SA Micra non presenta danni da arretramento o deformazioni CP_12
CP_ compatibili con un urto idoneo a causare la successiva sbandata della .
Assenza di ribaltamento: Il corredo fotografico dell'Audi RS3 è totalmente incompatibile con un ribaltamento. Non risultano danni ai montanti, al tetto o ai cristalli laterali tipici di tale cinematica.
Carenza di nesso causale: Sebbene sia stata rinvenuta un'impronta sul disco ruota anteriore destro dell'Audi compatibile con un urto contro ostacolo fisso, mancano i danni strutturali indiretti che un impatto della violenza descritta (€ 50.000,00 di preventivo) avrebbe dovuto necessariamente produrre.
Il consulente ha dunque definito "tecnicamente inverosimile" che i danni lamentati siano derivati dalla dinamica descritta.
pagina 5 di 6 In forza del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), l'attore non ha dimostrato la reale dinamica del fatto.
Il contrasto tra le deposizioni (generiche e smentite dai fatti) e la perizia tecnica (oggettiva e scientifica) conduce inevitabilmente al rigetto della domanda.
Ogni ulteriore istanza istruttoria, inclusa la richiesta di rimessione in termini per deposito documenti tardivi, deve ritenersi rigettata in quanto superflua a fronte dell'accertata incompatibilità strutturale del sinistro.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei criteri dettati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta dalla poiché infondata in fatto e in diritto. Parte_1
2. CONDANNA la società alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in € 5.331,20 per compensi professionali (già ridotti del 30% ex art. 4,
[...] comma 4, D.M. 55/14), oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
3. PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
4. NULLA per le spese nei confronti di . Controparte_2
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 22.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6