Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso lo stesso M.E.F., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Molise n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-;
o in subordine,
previa riqualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, periodo secondo, del cod.proc.amm., e conseguente conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario,
per l’annullamento:
- del Decreto n. -OMISSIS-, notificato in data 7.5.2024, con il quale il Ministero della Difesa -Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, ha rivalutato l’infermità di cui è affetta la parte ricorrente (“ -OMISSIS- ”) non dipendente da fatti di servizio, così negando all’interessato la concessione dell'equo indennizzo;
- del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 19.03.2024, nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità non dipendente da causa di servizio;
- di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “ -OMISSIS- ”, e del conseguente diritto della parte ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo
con la conseguente condanna
delle resistenti Amministrazioni a corrispondergli il relativo trattamento economico, maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza non definitiva n. 395 del 23 dicembre 2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha agito ai sensi dell'art. 112 cod.proc.amm. per l'ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, che, in accoglimento del suo precedente ricorso impugnatorio, aveva annullato il decreto del Ministero della Difesa assunto al prot. n. -OMISSIS-, come pure il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.-OMISSIS- del 23.02.2018 ad esso presupposto, annullamento pronunciato, tuttavia, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che le Amministrazioni erano chiamate ad assumere previa nuova ed accurata istruttoria nei sensi di cui in motivazione (cfr. la citata sentenza n. -OMISSIS-).
1.1. Ai fini di un adeguato inquadramento della controversia giova riassumere rapidamente la vicenda in questione.
1.2. L’odierno ricorrente, -OMISSIS- specializzato nella conduzione di automezzi, ha prestato servizio in svariate missioni all’estero, e in particolare:
- dal 16.04.1997 al 10.08.1997 in Albania (Operazione “ Constant Guard ”);
- dal 5.10.1999 al 31.03.2000, dal 29.08.2001 al 7.10.2001, e dal 30.11.2001 al 14.03.2002 in Kosovo (Operazione “ Joint Guardian ”);
- dal 13.11.2005 al 3.05.2006 in Afghanistan (Operazione “ ISAF VIII ”);
- in Libano 2009/2010 (Operazione “ Leonte VII ”).
1.3. Nel mese di ottobre del 2010 l’interessato è stato sottoposto ad un intervento di “ tiroidectomia totale ”, venendo così a conoscenza -almeno a suo dire- del fatto di aver contratto l’infermità “ -OMISSIS- ”.
Così, in data 23.03.2011, il militare ha avanzato una istanza di riconoscimento della dipendenza della detta infermità da causa di servizio, richiesta motivata in ragione delle condizioni ambientali in cui aveva prestato servizio durante le missioni svolte all’estero, in teatri operativi bellici definiti come altamente inquinati per la presenza di residui tossici derivanti, in particolare, dall’esplosione di munizioni ad uranio impoverito.
La Commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale n. -OMISSIS- del 28.9.2011, ha ascritto la patologia del ricorrente all’8° Categoria della Tabella “A” annessa al d.P.R. n. 915/1978.
Con successivo parere n.-OMISSIS- del 23.02.2018 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha tuttavia ritenuto la suddetta infermità non dipendente da fatti di servizio, adducendo al riguardo la seguente motivazione: “ nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una patologia neoplastica tiroidea, in particolare non si evidenzia la esposizione a radiazioni ionizzanti o a radioisotopi. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico ”.
E l’Amministrazione militare, in forza di tanto, ha adottato infine il decreto n. -OMISSIS-, che, conformandosi al detto parere del Comitato di Verifica, ha escluso la riconducibilità della patologia del sig. -OMISSIS- a causa di servizio, negandogli quindi anche la concessione dell’equo indennizzo.
1.4. L’impugnativa avanzata dall’interessato contro simili determinazioni negative è stata accolta da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, fondata in sostanza sulla seguente motivazione: « deve sottolinearsi che il Comitato di Verifica, nel caso di specie, ha ritenuto che la patologia che ha colpito il militare ricorrente non fosse ascrivibile a fatti di servizio argomentando unicamente sul mero rilievo che “nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica tiroidea, in particolare non si evidenzia la esposizione a radiazioni ionizzanti o a radioisotopi. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico” (cfr. il parere n. -OMISSIS- del 21.6.2018). Ora, il Collegio ritiene che l’anzidetto parere del Comitato di Verifica, lì dove conclude nel senso che il caporale -OMISSIS- non fosse stato esposto a fattori di rischio particolari, sia inficiato da difetto di istruttoria e di motivazione.
... In primis, occorre rilevare come sia rimasto incontestato, in giudizio, il fatto che il cap. -OMISSIS- sia stato impiegato in numerose quanto insidiose missioni militari all’estero, tra le quali si annoverano le seguenti: - dal 16.04.1997 al 10.08.1997, in Albania (Operazione “Constant Guard”); - dal 05.10.1999 al 31.03.2000, dal 29.08.2001 al 07.10.2001, dal 30.11.2001 al 14.03.2002, in Kosovo (Operazione “Joint Guardian”); - dal 13.11.2005 al 03.05.2006, in Afghanistan (Operazione “ISAF VIII”); - dal 17.10.2009 al 02.05.2010, ha prestato servizio in Libano (Operazione Leonte VII). La stessa Amministrazione resistente ha riconosciuto la partecipazione del ricorrente a siffatte missioni, depositandone il foglio matricolare e il rapporto informativo stilato dal Comandante del reparto ove il cap. -OMISSIS- era di stanza. 7.5. Ebbene, in relazione a tali complessive attività in zone almeno in parte di guerra, il Comitato di Verifica ha del tutto omesso di valutare il dato statistico secondo il quale in relazione alle missioni -anche di breve durata- nelle quali è stato impegnato il cap. -OMISSIS- (specie quelle nel Kosovo, in Libano e in Afghanistan) sono stati riscontrati numerosi casi di militari ammalatisi di patologie oncologiche (in termini: T.A.R. Lazio, sez. I, sent. n. 80 /2022; T.A.R. Bolzano, sez. I, n. 55/2017).
Da altra angolatura, almeno altrettanto importante, il detto organo valutativo non si è nemmeno intrattenuto a considerare gli specifici compiti assolti in concreto dal militare e il contesto in cui il medesimo operava. Questi, in quanto conduttore di automezzi, ha dovuto stazionare e si è dovuto spostare a bordo di autoveicoli, sia coperti che scoperti, non lontano da teatri bellici, potendo quindi ben essere venuto a contatto con gli agenti inquinanti (uranio e metalli pesanti) presenti a livello diffuso nell’aria e nel suolo in ragione dei bombardamenti e dell’esposizione massiccia -dichiarata dal militare, e non approfondita dall’Amministrazione - a numerosi composti (uranio impoverito in particolare), la cui pericolosità per la salute non risulta affatto confutata in seno al parere del Comitato di Verifica. A conferma della lacunosità dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione è d’obbligo, in particolare, il richiamo all’evanescente rapporto informativo del 21 aprile 2011 depositato dall’Amministrazione.
... Il Comitato, infine, non ha valutato né l’eventuale incidenza sul sistema immunitario delle numerose vaccinazioni al quale il militare era stato di volta in volta sottoposto prima di recarsi in missione, né i fattori di stress lamentati dallo stesso. … Neppure è stata evidenziata la sussistenza di alcun fattore genetico che avrebbe potuto avere incidenza in ordine alla patologia occorsa (sotto il profilo causale o concausale), l’organo tecnico essendosi limitato a ritenere apoditticamente indimostrati i presupposti di fatto dai quali il ricorrente traeva le proprie deduzioni: e questo nonostante sia ormai praticamente notorio che l'esposizione a micro e nano particelle di metalli e di uranio impoverito può condurre all'insorgenza di patologie come quella sofferta dal ricorrente (cfr. sul punto, ex multis, la pronuncia del C.d.S. n.1661/2021).
... Neppure è stata evidenziata la sussistenza di alcun fattore genetico che avrebbe potuto avere incidenza in ordine alla patologia occorsa (sotto il profilo causale o concausale), l’organo tecnico essendosi limitato a ritenere apoditticamente indimostrati i presupposti di fatto dai quali il ricorrente traeva le proprie deduzioni: e questo nonostante sia ormai praticamente notorio che l'esposizione a micro e nano particelle di metalli e di uranio impoverito può condurre all'insorgenza di patologie come quella sofferta dal ricorrente (cfr. sul punto, ex multis, la pronuncia del C.d.S. n.1661/2021). ... A conferma della serietà delle critiche di parte ricorrente, la più recente e condivisibile giurisprudenza ritiene che nel caso di missioni (specie in Kosovo e in Libano) il potenziale effetto patogeno di tutti i fattori di rischio connessi all’attività dei militari in zona di guerra possano incidere nell’eziologia della patologia neoplastica, tant’è vero che ciò ha indotto lo stesso Legislatore nazionale a riconoscere l'esistenza di appositi benefici economici in favore del personale interessato (vedasi l’art. 1079, comma 1°, del d.P.R. n. 90/2010 e l’oramai abrogato art. 2 del d.P.R. n. 37/2009: in termini vd. la citata sentenza del T.A.R. Bolzano, sez. I, n.55/2017). … Per le considerazioni sopra esposte il Tribunale è dunque dell’opinione che le conclusioni del Comitato di Verifica, come recepite del Ministero della Difesa, nella parte in cui escludono ogni profilo di nesso eziologico tra la patologia contratta e l'attività cui è stato esposto il militare, si appalesino, tenuto conto del particolare contesto bellico di riferimento, non adeguatamente istruite né approfondite » (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-).
2. Il Ministero della Difesa, in seguito, nel rideterminarsi sull’istanza dell’interessato, recependo il nuovo parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il M.E.F. (parere n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 19.03.2024) ha adottato, indi, il Decreto n. -OMISSIS-, notificato in data 7.05.2024, con il quale ha negato al -OMISSIS- la concessione dell’equo indennizzo richiesto, ritenendo ancora una volta di non poter riconoscere come dipendente da fatti di servizio l’infermità che aveva colpito l’istante.
3. L’odierno ricorrente, con la presente impugnativa, ha tuttavia lamentato che in tale rinnovata attività l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione/elusione delle statuizioni derivanti dalla sentenza passata in giudicato.
Per l'effetto, con il ricorso in epigrafe egli ha richiesto a questo Tribunale, adito in via principale quale giudice dell'ottemperanza:
- la declaratoria della nullità, per violazione e/o elusione del giudicato, degli atti della procedura rinnovata (in particolare, del decreto del Ministero della Difesa e del parere della Commissione di verifica, contenenti la nuova valutazione sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita dall’interessato);
-l’accertamento e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità;
- nonché il riconoscimento del suo diritto a percepire il corrispondente equo indennizzo, con la conseguente condanna a carico delle Amministrazioni a corrispondergli il relativo trattamento economico, maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo.
3.1. In subordine, la parte ricorrente ha chiesto che questo giudice disponga la conversione della propria azione di nullità per violazione e/o elusione del giudicato in un’ordinaria azione di annullamento, per sentir comunque dichiarare l’illegittimità degli sfavorevoli provvedimenti in questa sede impugnati.
3.2. A supporto del ricorso parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I- in via principale, a sostegno dell’azione avanzata per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Molise n. -OMISSIS-, è stata lamentata, a carico dei nuovi provvedimenti assunti dall’Amministrazione, la loro « Illegittimità per violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241/1990: violazione e/o elusione del giudicato per disapplicazione e/o elusione della sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. del Molise - Campobasso. Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia »;
II- in via subordinata, a supporto della propria ordinaria azione di annullamento introdotta in via gradata, il privato ha poi dedotto: « Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Illegittimità per violazione e/o omessa applicazione dell’art. 6, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 243/2006. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia ».
4. In resistenza al ricorso, per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza del gravame nel suo complesso, e, con particolare riguardo a quanto rilevante ai limitati fini del giudizio di ottemperanza, il corretto adempimento di quanto statuito dal T.A.R. Molise con la sentenza n. -OMISSIS-.
4.1. La ricorrente e la difesa erariale hanno nel prosieguo rispettivamente depositato ulteriori documenti e memorie, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
5. Con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’azione di ottemperanza avanzata con il primo motivo di gravame, disponendo la prosecuzione della causa con il rito ordinario per la disamina della restante parte impugnatoria del ricorso, avanzata in via subordinata.
5.1. Nel prosieguo del giudizio la sola parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti.
6. All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, uditi i difensori presenti come da verbale d’udienza, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
8. La controversia in esame ha quale suo momento logico di centrale rilievo la verifica della logicità, completezza e attendibilità dell'accertamento tecnico eseguito in ordine al nesso causale tra la malattia oncologica patita dal militare ed il servizio da questi espletato, con particolare riguardo alle missioni all'estero, negli scenari bellici del Kosovo e di altri Paesi, ove è stato notoriamente fatto uso di proiettili e munizioni contenenti uranio impoverito e, in ogni caso, si è avuta esposizione a micro e nano-particelle di metalli pesanti.
9. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affrontato il tema dell'incidenza causale delle condizioni ambientali sulle patologie contratte dai militari italiani impiegati in scenari operativi contaminati da sostanze nocive presenti in armi e munizioni, quale l'uranio impoverito, ed è giunta in via generale alla conclusione che la mancanza di una legge scientifica universalmente valida, capace di stabilire un nesso diretto fra dette condizioni ambientali e l'insorgenza di specifiche patologie non impedisce, di per sé, l'accertamento del rapporto di causalità: ai fini amministrativi e giudiziari, quest'ultimo può infatti basarsi anche su una dimostrazione argomentata in termini probabilistico-statistici (criterio del "più probabile che non"), di modo che, se anche allo stato delle conoscenze scientifiche non possa ritenersi dimostrata con assoluta certezza l'efficienza patogenetica dell'esposizione all'uranio impoverito o alle nanoparticelle di metalli pesanti, ciò non osta al riconoscimento della dipendenza delle patologie in discorso da causa di servizio, venendo pur sempre in rilievo dei fattori di rischio la cui potenzialità nociva è comunque da ritenersi suffragata già sulla base degli studi sino ad ora condotti sul personale militare impiegato nelle missioni all'estero. Donde la conseguenza, sul piano processuale, che il militare interessato non è tenuto a dimostrare la sicura esistenza di un nesso eziologico fra l'esposizione all'uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e la malattia che lo ha colpito, ma è gravato unicamente dall’onere di provare di avere affrontato condizioni ambientali e operative particolari, le quali possano essere la verosimile origine di un'infermità, laddove spetta all'Amministrazione dimostrare che l'insorgenza della patologia accertata è stata determinata da fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata causale (fra le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 10098; id., 4 settembre 2024, n. 7386; id., 29 aprile 2024, n. 3886; id., 8 agosto 2023, n. 7718; id., 17 gennaio 2023, n. 608; id., 15 luglio 2022, n. 6077; id., 16 giugno 2022, n. 4945; id., 20 aprile 2022, n. 2991, id., 12 aprile 2022, n. 2742; T.A.R. Toscana, sez. I, 29 aprile 2025, n. 772, id. 15 novembre 2023, n. 1043; id., 27 giugno 2023, n. 651, e i precedenti ivi citati).
D'altro canto, l'esistenza di un rischio specifico a carico del personale militare impiegato in teatri operativi caratterizzati dall'utilizzo di munizionamenti all'uranio impoverito e/o dalla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti è riconosciuta dagli artt. 1078 e ss. del d.P.R. n. 90/2010, e, ancor prima, dall'abrogato d.P.R. n. 37/2009, ed è alla base dei benefici economici previsti in favore dei soggetti che abbiano contratto infermità o patologie tumorali riconducibili alle peculiari condizioni ambientali nelle quali il detto personale si è trovato a operare.
10. Tutto ciò posto, nella specie è pacifico che il ricorrente sia stato impiegato in teatri operativi all'estero. I pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nondimeno, escludono che nei precedenti di servizio del ricorrente siano rinvenibili fattori specifici idonei a dare luogo a una genesi neoplastica.
11. Va rammentato allora che in ordine al nesso di causalità per la verifica della causa di servizio e della spettanza dell'indennizzo rivendicato da militari che abbiano prestato servizio all'estero in contesti analoghi a quello dedotto nella causa in oggetto, recenti ordinanze del Consiglio di Stato (Sezione II, ordinanze del 29 aprile 2025, n. 3649 e n. 3650; id. 5 maggio 2025, n. 3749) hanno ritenuto di sottoporre alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato quesiti del seguente tenore: "quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, ed in particolare se essa postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del "più probabile che non", ovvero se essa muova da una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l'individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia."
11.1. Con riguardo ai profili di maggior interesse per la presente materia del contendere, il Collegio rileva che le menzionate ordinanze hanno puntualmente osservato come, ai fini della ricostruzione e dell'accertamento del nesso causale "malattia accertata-fatti inerenti al servizio", nella giurisprudenza si confrontano due contrapposti orientamenti:
- un primo orientamento maggioritario applica anche a tali ipotesi le ordinarie regole in punto di accertamento del nesso causale, senza alcuna semplificazione, né inversione dell'onere della prova;
- un secondo indirizzo, sostenuto soprattutto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (C.g.a., sez. giur., 5 novembre 2024, n. 872; 19 dicembre 2023, n. 899), ritiene invece che la dipendenza da causa di servizio debba considerarsi qui accertata ex lege, e possa essere disconosciuta dall'Amministrazione solo qualora essa dimostri l'esistenza di una genesi alternativa della patologia, di carattere extralavorativo.
11.2. Ebbene, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è di recente pronunciata sul tema con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, enunciando il seguente principio di diritto: « nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia » (cfr. Ad.Pl. sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025).
L’Adunanza Plenaria, in particolare, ha chiarito che: « Il legislatore ha così individuato un ‘rischio professionale specifico’ nel servizio svolto nelle descritte condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione: «condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto» L’autorizzazione di spesa (finalizzata «al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano» esposto a maggiori rischi per la sua salute, a causa delle condizioni ambientali o operative che a posteriori, «anche per effetto di successivi riscontri», si sono manifestate in una delle patologie che di quei rischi sono la concretizzazione), si è pertanto basata su una valutazione legislativa in base alla quale il nesso causale tra le patologie medesime e il servizio prestato è dimostrabile in via presuntiva. Attraverso l’impiego del concetto di ‘rischio professionale specifico’ l’interessato (o il suo erede) è così sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto. Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa. .... Il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, è stato dunque innovato nei termini ora esposti dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare di attuazione (in particolare dall’art. 1078, in precedenza esaminato), con la descritta rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio. In linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale come precisato nell’ordinanza di rimessione si sostanzia in «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia» … Ne deriva in conclusione che i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere » (cfr. Ad.Pl. sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025).
12. Il Collegio ritiene quindi che il suddetto principio di diritto debba essere senz’altro applicato nella fattispecie per cui è causa, dove, in presenza di un rischio tipizzato, e di una correlazione quanto meno concausale tra l'esposizione all'uranio impoverito e la patologia (pur benigna) sofferta dal ricorrente (cfr. Sez. Unite, sentenza n. 23300 del 2016; Sez. Lav. n. 8824-2023), era onere dell'Amministrazione preposta dimostrare l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi dotati di efficacia esclusiva, e come tali idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale nell'ambito delle peculiari condizioni lavorative che davano luogo alla specifica tutela richiesta.
12.1. I provvedimenti oggi impugnati non si sono attenuti, tuttavia, allo schema logico convalidato dai sopra descritti principi giurisprudenziali, in quanto non hanno punto dimostrato l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, e idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale nell'ambito delle peculiari condizioni lavorative che davano luogo alla specifica tutela richiesta.
12.2. I provvedimenti impugnati, e in particolare il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio in contestazione, hanno quindi rigettato immotivatamente l'istanza dell’interessato, asserendo che la sua patologia non sarebbe stata riconducibile al servizio, poiché non vi sarebbero elementi che colleghino la patologia alle esposizioni lavorative.
12.3. E il ricorrente invece, dal canto suo, risulta avere puntualmente assolto al proprio onere probatorio dimostrando, da un lato, la possibile esposizione all'uranio impoverito avvenuta frequentando i teatri operativi interessati dalla predetta contaminazione, e, dall'altro, la presenza nelle proprie cellule di nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche: particelle pertanto conformi a quelle considerate dal legislatore con i dd.P.R. nn. 37/2009, 90/2010 e 40/2012, che definiscono la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12.4. Alla luce di tutto quanto appena esposto, la parte impugnatoria del ricorso all’odierno esame del Collegio risulta in definitiva fondata e va di conseguenza accolta.
13. Le considerazioni che precedono, in conclusione, portano a ritenere che i provvedimenti impugnati non siano conformi al contesto normativo analizzato e debbano pertanto essere annullati, stante la fondatezza delle censure avanzate in parte qua dal ricorso.
14. Quanto agli effetti conformativi della relativa pronuncia, il Collegio osserva che la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente, e di concessione dell'equo indennizzo, dovrà essere necessariamente riesaminata dall'Amministrazione resistente, e questo anche alla luce di tutte le circostanze sopravvenute, ivi inclusa, in particolare, la ricordata ammissione ai benefici di legge per le vittime del dovere.
Pertanto, in esito alla presente sentenza, l'Amministrazione dovrà rivalutare l'istanza del ricorrente attenendosi precisamente ai principi esposti nei paragrafi che precedono, ed esaurendo così, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad essa assegnato dalla legge.
Tenuto conto di tanto, la domanda giudiziale tesa a ottenere direttamente da questo Tribunale la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “-OMISSIS-”, e l’accertamento del conseguente diritto individuale a percepire il corrispondente equo indennizzo, risulta inammissibile, almeno in questa sede e stato processuale.
15. Le spese del giudizio, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 2.500,00, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi °1 e 4°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità e lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.