TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGEN N 1728/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità
extracontrattuale ”
PROMOSSO DA
nato a [...] ( EN ) il 30/10/1949 (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
nato a [...] ( EN ) il 12/2/1953 (C.F.: Controparte_2
) C.F._2
nato a [...] ( EN ) il 5/12/1956 (C.F.: Parte_1
) C.F._3
Avv. Francesco Impellizzeri ATTORI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
CONVENUTA - CONTUMACE
E
in persona del Presidente in carica Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_1
CONVENUTA
Avv. Giuseppe Laspina
MEF - , in persona del Ministro in carica (C.F. Controparte_5
), quale titolare del FONDO per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di P.IVA_2
guerra e contro l'Umanità per la lesione dei diritti inviolabili perpetuati su suolo italiano o comunque ai danni di cittadini italiani dalle forze del ZO IC.
CONVENUTO – TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avv. Giuseppe Laspina
Conclusioni delle parti:
Concludono come in atti (da intendersi qui richiamati), chiedendo i termini ex art. 190
cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato a controparte, gli attori, n.q. di eredi, in quanto figli, evocavano in giudizio la (di seguito Controparte_3
Cont
”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché la
[...]
in persona del Presidente in carica (di seguito Controparte_4
”), allo scopo di ottenere il risarcimento correlato alla cattura in Grecia CP_4
del loro padre, Sig. ed al trattenimento in cattività nei campi di Persona_1
concentramento e fabbriche di lavoro forzato in oltre alle spese del giudizio. CP_3
Costituitasi in giudizio, la , tra l'altro, chiedeva: CP_4
- preliminarmente, l'accertamento del difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo alla stessa;
- l'improponibilità per intervenuta decadenza o il rigetto della domanda;
- in subordine, la quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nella propria comparsa;
- in estremo subordine, l'accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, la decurtazione, dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte,
delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
A scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 22/6/2023,
dichiarata la contumacia della , veniva Controparte_7
disposta la chiamata in causa ex art. 107 cpc, a cura di parte attrice, del
[...]
, in persona del ministro pro tempore, quale titolare del Controparte_8
FONDO per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di guerra e contro l'Umanità per la lesione dei diritti inviolabili perpetuati su suolo italiano o comunque ai danni di cittadini italiani dalle forze del ZO IC.
A seguito di notifica, si costituiva in giudizio il Controparte_5
(di seguito ”), in persona del Ministro in carica, formulando le medesime CP_5
conclusioni della . CP_4
La causa, in esito alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva rinviata all'udienza, a trattazione scritta del 5/12/2024, di precisazione delle conclusioni.
La medesima veniva, pertanto, trattenuta in decisione in data 23/5/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, termini che venivano a scadere in data 15/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA COSTITUZIONE DEL “ FONDO PER
IL RISTORO DEI DANNI SUBÌTI DALLE VITTIME DEL TERZO REICH ”
PRESSO IL MEF.
IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA RFT.
Giova premettere nel percorso motivazionale della presente sentenza la base normativa che ha dato luogo alla costituzione, presso il MEF, del
[...]
. Controparte_9
Si preferisce riportare la lettera del dl 30/4/2022, n. 36 e segnatamente l'art. 43. Tale preliminare esposizione é utile per comprendere il fondamento della decisione qui
Cont adottata di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della .
Segue ( in corsivo ) la lettera dell'art. 43 d.l. 30/4/2022, n. 36 intitolato “Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ZO IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, d.l. entrato in vigore il I maggio 2022 e convertito nella l. 29/6/2022, n. 79 :
“1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ZO IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_3
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_9 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento CP_9 delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del ZO IC nel periodo tra il 1° settembre 1939
e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
( … )
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro
10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro
10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”
Dalla lettura della norma si ricavano le seguenti argomentazioni in diritto :
L'art. 43 del d.l. 30/4/2022 nasce in un'ottica di conservazione e miglioramento dei rapporti Cont internazionali tra Italia ed Dal costrutto normativo si ricava che la norma mira a salvaguardare l'integrità dei patti in precedenza intercorsi tra i due Stati all'interno dei Cont quali la ha già pagato all'Italia la somma di 40.000.000 di marchi tedeschi da intendersi omnicomprensiva di ogni danno subito dai cittadini italiani per effetto delle persecuzioni nazionalsocialiste del ZO IC.
Di fatto la norma realizza la compressione degli orizzonti risarcitori dei cittadini italiani che vedono in sostanza precluso il diritto di azionare il subito danno nei confronti dello Stato Cont generatore ovvero nei confronti della attuale quale erede del menzionato ZO IC hitleriano.
Il meccanismo pratico attraverso cui viene realizzata tale compressione é costituito dall' espresso divieto ( giudicato legittimo dalla Corte Costituzionale italiana ) di eseguire i titoli giurisdizionali italiani mediante procedure esecutive che abbiano ad oggetto beni e sostanze Cont rientranti nella sfera patrimoniale della
Infatti la norma prevede che per i danni cagionati a cittadini italiani dal ZO IC fino al 1945 “ non possono essere iniziate o proseguite ” le azioni esecutive . Aggiunge inoltre, la norma che “ i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. ”
Con l'avallo recente ( sentenza del 2023 ) della Corte Costituzionale di fatto in nome della tutela di interessi sovranazionali di rinnovata amicizia tra Italia e i CP_3 diritti risarcitori vengono compressi sotto il profilo della legittimazione passiva dello
Stato generatore del danno, legittimazione che di fatto viene cancellata rendendo ogni Contr sentenza emessa nei confronti della per i posti crimini di guerra non eseguibile, Contr dunque “ inutiliter data” nei confronti della medesima.
Si genera, per l'effetto, una “ camera stagna risarcitoria ” al di fuori della quale non é Contr possibile configurare un alternativo percorso risarcitorio nei confronti della
Nazione della quale, pertanto, questo Gu non può che dichiarare il difetto di legittimazione passiva.
Per il risarcimento nell'ambito della suddetta “ camera stagna ” lo Stato italiano ha destinato cospicue somme per le controversie introitate senza dichiarare l'esistenza di un limite di risarcibilità all'interno dei capitoli finanziari dedicati, capitoli che potranno, per l'effetto, essere all'occorrenza rimpinguati.
Ed in ciò risiede il fondamento di tollerabilità della compressione difensiva dei diritti del cittadino italiano : viene comunque assicurato il risarcimento integrale in accollo da parte dell'Italia e ciò giustifica, in nome di un interesse superiore, la compressione dell'orizzonte e del novero dei legittimati passivi.
Una ricostruzione che salvaguarda la sfera patrimoniale del cittadino leso ma che intacca in qualche modo il suo diritto ad agire nei confronti di chi ha assunto la Contr responsabilità morale del danno. Ma, a ben vedere, anche la attuale ha solo Contr ereditato colpe passate del ZO IC e una soccombenza della attuale in un giudizio risarcitorio del tipo di quello qui esaminato non colmerebbe certo, sul piano morale, i desideri di rivalsa dello Stato di Diritto incarnato dai singoli cittadini italiani lesi. La ratio della disposizione, resa esplicita dal comma 1, è quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania, reso CP_3
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Tale Accordo ha ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali:
a) la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi
(art. 1, paragrafo 1); il Governo italiano ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della
Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti delle persone fisiche o Controparte_3
giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la
[...]
da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2). Controparte_3
LA LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, consistente in un fatto illecito fonte di responsabilità extracontrattuale, è, ai sensi dell'art. 62, l. 218/1995, la legge italiana. La norma richiamata prevede, infatti, che la responsabilità per fatto illecito è regolata “dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” consentendo, inoltre, al danneggiato di chiedere “l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno” (Trib. Sciacca sentenza n. 104/2023).
L' INFONDATEZZA DELL 'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
La S.C. con un ragionamento tutt'altro che riconducibile nell'ambito di obiter dicta ha valorizzato - recependola dallo jus gentium, che non sempre può scindersi dal cd. “diritto di natura ” - la conclusione che i crimini contro l'umanità non sono soggetti a prescrizione (cfr., in tal senso, S.U. 11.3.2004 n. 5044; Trib. Mil. Roma del 22 luglio 1997 e Trib. Mil. La
Spezia del 12 febbraio 2007).
Trattasi di un diritto agganciato a consuetudini che si sviluppano nei secoli e spesso, per l'aggancio al “diritto di natura ” addirittura atemporali, innati nell'uomo.
Per tale ragione appare certamente non accoglibile la tesi del convenuto MEF di ritenere inapplicabili gli approdi interpretativi della S.C. a fatti verificatisi anteriormente all'adozione dell'indirizzo giurisprudenziale in questione, indirizzo che, in realtà, recepisce il valore consuetudinario di condotte interstatali secolari ove addirittura “ atemporali ” .
In accoglimento dell'indirizzo della S.C. appena sopra indicato sono fuori di luogo tutte le discettazioni sulla prescrizione del diritto al risarcimento relativo a danno ex delictu. Le considerazioni del tempo prescrizionale del reato come termine massimo per l'instaurazione dell'azione risarcitoria, le considerazioni, infine, sulla decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di estinzione del reato ( per morte del reo o altro ) : tutte valutazioni in diritto che si infrangono contro la dimensione superiore di ritenuta imprescrittibilità, per consuetudine (consuetudo – ut pacta – est servanda ), dell'azione per risarcimento del danno da crimini di guerra .
Deve osservarsi che il campo di concentramento in cui il de cuius e danneggiato caporale venne internato all'indomani dell'armistizio del 1943 é Persona_2
lo STALAG VI / D, allestito il 30 settembre 1939 proprio accanto alla
Westfalenhalle, a sud di Dortmund. Nel dicembre 1942, Stalag VI/D assunse in carico anche molti prigionieri del vicino Stalag VI A.
Il trattamento riservato ai prigionieri di guerra italiani anche in tale campo di concentramento fu assai duro e disumano. Molti perirono di stenti e furono vittima di denutrizione, maltrattamento, violenze fisiche.
I prigionieri italiani venivano trattati alla stregua di quelli russi in quanto ritenuti “ traditori ”. Erano in gran parte adibiti all'attività estrattiva o all'industria locale.
Coloro che ebbero la fortuna di tornare, ebbero a dire: eravamo in condizioni “indegne di un uomo”, “carne da macello”, altri ancora, “abbiamo visto l'inferno” ( i superiori spunti costituiscono “ notorio ” e sono stati tratti da questo
GU internet;
tra le numerose fonti : http//www.loquis.com; http//www.internatimilitaripiacentini.it; http//www.rete.parri.it ; http//:www.pastorevito.it internati militari italiani nello stalag VI D ).
Facendo parte del contingente di militari italiani fatti prigionieri anche il militare ebbe con certezza a subire condotte ampiamente umilianti Persona_1 per lo spirito e destrutturanti il fisico. Riuscì a scampare e a ritornare vivo in Patria, ma le sue ferite gli provocarono necessariamente un danno psichico non temporaneo, come conseguenza di una lunga esposizione ad ogni sorta di sofferenza ed angheria.
Il danno subito si presta ad una valutazione equitativa e può stimarsi in attuali Euro
120.000 complessivi. Spetta, per l'effetto, iure hereditario non essendo più in vita la coniuge del deportato e dovendosi pertanto effettuarsi una divisione paritaria del danno subito dal comune padre e de cuius, in ragione di 1/3 ciascuno, la somma di
Euro 40.000,00 in favore di ciascun attore.
Tale somma – previa devalutazione alla data di liberazione del padre degli attori, caporale di fanteria , dallo STALAG VI / D di Dortmund ( Persona_1
18/8/1945 ) – va maggiorata degli interessi legali dalla data della liberazione al soddisfo.
LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese di lite, per la soccombenza, vanno poste a carico del MEF e si liquidano come in dispositivo, applicando lo scaglione compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, applicando una riduzione del 40% in ragione della semplicità delle questioni trattate ed un aumento del 30 % per due volte ( quante sono le parti sostanziali oltre alla prima difese dal medesimo difensore).
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite sostenute dagli attori quanto al rapporto processuale
Cont instaurato con la
Vanno compensate, stante la sola pronuncia in rito inter partes e la non chiara interpretazione delle norme in rito in punto di legittimazione passiva al momento della proposizione dell'azione, le spese di lite tra gli attori e la Controparte_4
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa :
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
[...]
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA;
- Condanna il Controparte_10
, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
e quali eredi ( figli ) del caporale di Controparte_2 Parte_1 [...]
della somma di Euro 40.000,00, ( quarantamila/00) ciascuno, espressa ai Parte_2 valori attuali, oltre, per ciascuno, agli interessi legali sulla somma devalutata alla data di cessazione della prigionia del de cuius ( ovvero devalutata al 18/8/1945 Persona_1
) e progressivamente incrementata dei detti interessi legali di anno in anno da tale data fino alla data odierna;
- Condanna il MEF al pagamento in favore degli attori delle spese di lite liquidate in complessivi
- ( considerata la riduzione del 40 % per la semplicità delle questioni trattate e la maggiorazione per difesa di altre due parti sostanziali oltre alla prima da parte del medesimo difensore ) - Euro
13.538,88 per competenze, Euro 759,00 per spese oltre il 15 % a titolo di rimborso spese generali ed oltre IVA e CA.
- Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dagli attori nei confronti della convenuta contumace
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e le compensa tra gli attori e la
[...]
Controparte_4
Così deciso in Caltanissetta, 18/11/2025
IL GU
Dr. Francesco LAURICELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità
extracontrattuale ”
PROMOSSO DA
nato a [...] ( EN ) il 30/10/1949 (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
nato a [...] ( EN ) il 12/2/1953 (C.F.: Controparte_2
) C.F._2
nato a [...] ( EN ) il 5/12/1956 (C.F.: Parte_1
) C.F._3
Avv. Francesco Impellizzeri ATTORI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
CONVENUTA - CONTUMACE
E
in persona del Presidente in carica Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_1
CONVENUTA
Avv. Giuseppe Laspina
MEF - , in persona del Ministro in carica (C.F. Controparte_5
), quale titolare del FONDO per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di P.IVA_2
guerra e contro l'Umanità per la lesione dei diritti inviolabili perpetuati su suolo italiano o comunque ai danni di cittadini italiani dalle forze del ZO IC.
CONVENUTO – TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avv. Giuseppe Laspina
Conclusioni delle parti:
Concludono come in atti (da intendersi qui richiamati), chiedendo i termini ex art. 190
cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato a controparte, gli attori, n.q. di eredi, in quanto figli, evocavano in giudizio la (di seguito Controparte_3
Cont
”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché la
[...]
in persona del Presidente in carica (di seguito Controparte_4
”), allo scopo di ottenere il risarcimento correlato alla cattura in Grecia CP_4
del loro padre, Sig. ed al trattenimento in cattività nei campi di Persona_1
concentramento e fabbriche di lavoro forzato in oltre alle spese del giudizio. CP_3
Costituitasi in giudizio, la , tra l'altro, chiedeva: CP_4
- preliminarmente, l'accertamento del difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo alla stessa;
- l'improponibilità per intervenuta decadenza o il rigetto della domanda;
- in subordine, la quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nella propria comparsa;
- in estremo subordine, l'accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, la decurtazione, dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte,
delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
A scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 22/6/2023,
dichiarata la contumacia della , veniva Controparte_7
disposta la chiamata in causa ex art. 107 cpc, a cura di parte attrice, del
[...]
, in persona del ministro pro tempore, quale titolare del Controparte_8
FONDO per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di guerra e contro l'Umanità per la lesione dei diritti inviolabili perpetuati su suolo italiano o comunque ai danni di cittadini italiani dalle forze del ZO IC.
A seguito di notifica, si costituiva in giudizio il Controparte_5
(di seguito ”), in persona del Ministro in carica, formulando le medesime CP_5
conclusioni della . CP_4
La causa, in esito alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva rinviata all'udienza, a trattazione scritta del 5/12/2024, di precisazione delle conclusioni.
La medesima veniva, pertanto, trattenuta in decisione in data 23/5/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, termini che venivano a scadere in data 15/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA COSTITUZIONE DEL “ FONDO PER
IL RISTORO DEI DANNI SUBÌTI DALLE VITTIME DEL TERZO REICH ”
PRESSO IL MEF.
IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA RFT.
Giova premettere nel percorso motivazionale della presente sentenza la base normativa che ha dato luogo alla costituzione, presso il MEF, del
[...]
. Controparte_9
Si preferisce riportare la lettera del dl 30/4/2022, n. 36 e segnatamente l'art. 43. Tale preliminare esposizione é utile per comprendere il fondamento della decisione qui
Cont adottata di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della .
Segue ( in corsivo ) la lettera dell'art. 43 d.l. 30/4/2022, n. 36 intitolato “Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ZO IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, d.l. entrato in vigore il I maggio 2022 e convertito nella l. 29/6/2022, n. 79 :
“1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ZO IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_3
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_9 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento CP_9 delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del ZO IC nel periodo tra il 1° settembre 1939
e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
( … )
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro
10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro
10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”
Dalla lettura della norma si ricavano le seguenti argomentazioni in diritto :
L'art. 43 del d.l. 30/4/2022 nasce in un'ottica di conservazione e miglioramento dei rapporti Cont internazionali tra Italia ed Dal costrutto normativo si ricava che la norma mira a salvaguardare l'integrità dei patti in precedenza intercorsi tra i due Stati all'interno dei Cont quali la ha già pagato all'Italia la somma di 40.000.000 di marchi tedeschi da intendersi omnicomprensiva di ogni danno subito dai cittadini italiani per effetto delle persecuzioni nazionalsocialiste del ZO IC.
Di fatto la norma realizza la compressione degli orizzonti risarcitori dei cittadini italiani che vedono in sostanza precluso il diritto di azionare il subito danno nei confronti dello Stato Cont generatore ovvero nei confronti della attuale quale erede del menzionato ZO IC hitleriano.
Il meccanismo pratico attraverso cui viene realizzata tale compressione é costituito dall' espresso divieto ( giudicato legittimo dalla Corte Costituzionale italiana ) di eseguire i titoli giurisdizionali italiani mediante procedure esecutive che abbiano ad oggetto beni e sostanze Cont rientranti nella sfera patrimoniale della
Infatti la norma prevede che per i danni cagionati a cittadini italiani dal ZO IC fino al 1945 “ non possono essere iniziate o proseguite ” le azioni esecutive . Aggiunge inoltre, la norma che “ i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. ”
Con l'avallo recente ( sentenza del 2023 ) della Corte Costituzionale di fatto in nome della tutela di interessi sovranazionali di rinnovata amicizia tra Italia e i CP_3 diritti risarcitori vengono compressi sotto il profilo della legittimazione passiva dello
Stato generatore del danno, legittimazione che di fatto viene cancellata rendendo ogni Contr sentenza emessa nei confronti della per i posti crimini di guerra non eseguibile, Contr dunque “ inutiliter data” nei confronti della medesima.
Si genera, per l'effetto, una “ camera stagna risarcitoria ” al di fuori della quale non é Contr possibile configurare un alternativo percorso risarcitorio nei confronti della
Nazione della quale, pertanto, questo Gu non può che dichiarare il difetto di legittimazione passiva.
Per il risarcimento nell'ambito della suddetta “ camera stagna ” lo Stato italiano ha destinato cospicue somme per le controversie introitate senza dichiarare l'esistenza di un limite di risarcibilità all'interno dei capitoli finanziari dedicati, capitoli che potranno, per l'effetto, essere all'occorrenza rimpinguati.
Ed in ciò risiede il fondamento di tollerabilità della compressione difensiva dei diritti del cittadino italiano : viene comunque assicurato il risarcimento integrale in accollo da parte dell'Italia e ciò giustifica, in nome di un interesse superiore, la compressione dell'orizzonte e del novero dei legittimati passivi.
Una ricostruzione che salvaguarda la sfera patrimoniale del cittadino leso ma che intacca in qualche modo il suo diritto ad agire nei confronti di chi ha assunto la Contr responsabilità morale del danno. Ma, a ben vedere, anche la attuale ha solo Contr ereditato colpe passate del ZO IC e una soccombenza della attuale in un giudizio risarcitorio del tipo di quello qui esaminato non colmerebbe certo, sul piano morale, i desideri di rivalsa dello Stato di Diritto incarnato dai singoli cittadini italiani lesi. La ratio della disposizione, resa esplicita dal comma 1, è quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania, reso CP_3
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Tale Accordo ha ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali:
a) la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi
(art. 1, paragrafo 1); il Governo italiano ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della
Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti delle persone fisiche o Controparte_3
giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la
[...]
da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2). Controparte_3
LA LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, consistente in un fatto illecito fonte di responsabilità extracontrattuale, è, ai sensi dell'art. 62, l. 218/1995, la legge italiana. La norma richiamata prevede, infatti, che la responsabilità per fatto illecito è regolata “dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” consentendo, inoltre, al danneggiato di chiedere “l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno” (Trib. Sciacca sentenza n. 104/2023).
L' INFONDATEZZA DELL 'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
La S.C. con un ragionamento tutt'altro che riconducibile nell'ambito di obiter dicta ha valorizzato - recependola dallo jus gentium, che non sempre può scindersi dal cd. “diritto di natura ” - la conclusione che i crimini contro l'umanità non sono soggetti a prescrizione (cfr., in tal senso, S.U. 11.3.2004 n. 5044; Trib. Mil. Roma del 22 luglio 1997 e Trib. Mil. La
Spezia del 12 febbraio 2007).
Trattasi di un diritto agganciato a consuetudini che si sviluppano nei secoli e spesso, per l'aggancio al “diritto di natura ” addirittura atemporali, innati nell'uomo.
Per tale ragione appare certamente non accoglibile la tesi del convenuto MEF di ritenere inapplicabili gli approdi interpretativi della S.C. a fatti verificatisi anteriormente all'adozione dell'indirizzo giurisprudenziale in questione, indirizzo che, in realtà, recepisce il valore consuetudinario di condotte interstatali secolari ove addirittura “ atemporali ” .
In accoglimento dell'indirizzo della S.C. appena sopra indicato sono fuori di luogo tutte le discettazioni sulla prescrizione del diritto al risarcimento relativo a danno ex delictu. Le considerazioni del tempo prescrizionale del reato come termine massimo per l'instaurazione dell'azione risarcitoria, le considerazioni, infine, sulla decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di estinzione del reato ( per morte del reo o altro ) : tutte valutazioni in diritto che si infrangono contro la dimensione superiore di ritenuta imprescrittibilità, per consuetudine (consuetudo – ut pacta – est servanda ), dell'azione per risarcimento del danno da crimini di guerra .
Deve osservarsi che il campo di concentramento in cui il de cuius e danneggiato caporale venne internato all'indomani dell'armistizio del 1943 é Persona_2
lo STALAG VI / D, allestito il 30 settembre 1939 proprio accanto alla
Westfalenhalle, a sud di Dortmund. Nel dicembre 1942, Stalag VI/D assunse in carico anche molti prigionieri del vicino Stalag VI A.
Il trattamento riservato ai prigionieri di guerra italiani anche in tale campo di concentramento fu assai duro e disumano. Molti perirono di stenti e furono vittima di denutrizione, maltrattamento, violenze fisiche.
I prigionieri italiani venivano trattati alla stregua di quelli russi in quanto ritenuti “ traditori ”. Erano in gran parte adibiti all'attività estrattiva o all'industria locale.
Coloro che ebbero la fortuna di tornare, ebbero a dire: eravamo in condizioni “indegne di un uomo”, “carne da macello”, altri ancora, “abbiamo visto l'inferno” ( i superiori spunti costituiscono “ notorio ” e sono stati tratti da questo
GU internet;
tra le numerose fonti : http//www.loquis.com; http//www.internatimilitaripiacentini.it; http//www.rete.parri.it ; http//:www.pastorevito.it internati militari italiani nello stalag VI D ).
Facendo parte del contingente di militari italiani fatti prigionieri anche il militare ebbe con certezza a subire condotte ampiamente umilianti Persona_1 per lo spirito e destrutturanti il fisico. Riuscì a scampare e a ritornare vivo in Patria, ma le sue ferite gli provocarono necessariamente un danno psichico non temporaneo, come conseguenza di una lunga esposizione ad ogni sorta di sofferenza ed angheria.
Il danno subito si presta ad una valutazione equitativa e può stimarsi in attuali Euro
120.000 complessivi. Spetta, per l'effetto, iure hereditario non essendo più in vita la coniuge del deportato e dovendosi pertanto effettuarsi una divisione paritaria del danno subito dal comune padre e de cuius, in ragione di 1/3 ciascuno, la somma di
Euro 40.000,00 in favore di ciascun attore.
Tale somma – previa devalutazione alla data di liberazione del padre degli attori, caporale di fanteria , dallo STALAG VI / D di Dortmund ( Persona_1
18/8/1945 ) – va maggiorata degli interessi legali dalla data della liberazione al soddisfo.
LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese di lite, per la soccombenza, vanno poste a carico del MEF e si liquidano come in dispositivo, applicando lo scaglione compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, applicando una riduzione del 40% in ragione della semplicità delle questioni trattate ed un aumento del 30 % per due volte ( quante sono le parti sostanziali oltre alla prima difese dal medesimo difensore).
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite sostenute dagli attori quanto al rapporto processuale
Cont instaurato con la
Vanno compensate, stante la sola pronuncia in rito inter partes e la non chiara interpretazione delle norme in rito in punto di legittimazione passiva al momento della proposizione dell'azione, le spese di lite tra gli attori e la Controparte_4
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa :
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
[...]
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA;
- Condanna il Controparte_10
, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
e quali eredi ( figli ) del caporale di Controparte_2 Parte_1 [...]
della somma di Euro 40.000,00, ( quarantamila/00) ciascuno, espressa ai Parte_2 valori attuali, oltre, per ciascuno, agli interessi legali sulla somma devalutata alla data di cessazione della prigionia del de cuius ( ovvero devalutata al 18/8/1945 Persona_1
) e progressivamente incrementata dei detti interessi legali di anno in anno da tale data fino alla data odierna;
- Condanna il MEF al pagamento in favore degli attori delle spese di lite liquidate in complessivi
- ( considerata la riduzione del 40 % per la semplicità delle questioni trattate e la maggiorazione per difesa di altre due parti sostanziali oltre alla prima da parte del medesimo difensore ) - Euro
13.538,88 per competenze, Euro 759,00 per spese oltre il 15 % a titolo di rimborso spese generali ed oltre IVA e CA.
- Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dagli attori nei confronti della convenuta contumace
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e le compensa tra gli attori e la
[...]
Controparte_4
Così deciso in Caltanissetta, 18/11/2025
IL GU
Dr. Francesco LAURICELLA