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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 4985/2015 R.G.A.C., promossa dal :
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Squillace (CZ), alla Via Alessi, 3, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Voci (C.F.:
), dal quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce all'atto C.F._1 introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
Il sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), al C.so Controparte_1 C.F._2
Umberto I, n. 161, presso lo studio dell'avv. Bruno Filippo Napoli (C.F.: ), che lo C.F._3 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo Mosca (C.F.: ), C.F._4 in virtù di mandato rilasciato in calce alla “Comparsa di costituzione” depositata in data 15.01.2016;
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto: Accertamento inadempimento impegni contrattuali e risarcimento danni, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambi i contendenti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 20.03.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierno giudizio origina dalla domanda, avanzata dall'epigrafato ente di gestione, nei confronti del sig.
[...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni : CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare che l'odierno convenuto non ha ottemperato agli impegni assunti di rimozione della tettoia per cui è causa e per l'effetto accogliere integralmente la domanda attorea e condannare, conseguentemente, l'odierno convenuto all'immediata rimozione della tettoia in legno, posta al piano terra, lato ovest del;
2) conseguentemente, condannare l' al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore della parte attrice per la somma complessiva di euro 25.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo ovvero nella somma maggiore o minore…., previa
1 Ctu di cui sin da ora si chiede l'ammissione, per aver impedito la prosecuzione dei lavori e per aver cagionato un danno estetico (decoro e aspetto architettonico) all'immobile, per come specificato in premessa;
3) condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria per aver costretto l'attore ad agire in giudizio;
4) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre…..da distrarsi al sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”.
Assumeva al riguardo, la parte deducente :
- “che il sig. era proprietario, al piano terra, di un magazzino all'interno del Controparte_1 Parte_1
[...]
- che l'odierno convenuto avanzava, al condominio in parola, una richiesta di autorizzazione per l'installazione, sulla facciata dell'edificio, di una tettoia in legno in corrispondenza dei suoi magazzini, impegnandosi alla rimozione della medesima, a sue spese, in caso di lavori di ristrutturazione o per il montaggio di impalcature”;
- che “con delibera del 3.06.2013 l'Assemblea autorizzava il convenuto a detta installazione”;
- che “nel gennaio del 2014, il condominio “ , a seguito dell'approvazione dell'esecuzione dei lavori di Pt_1 rifacimento della facciata dell'immobile affidava l'incarico alla la quale, nel settembre 2014 Parte_2 si attivava a chiedere, tramite l'amministratore, a tutti i condomini la rimozione delle parti che intralciavano il montaggio dell'impalcatura, nello specifico : armadi o box sui balconi, tende da sole, gazebi e tettoie varie nonché allontanare dallo stesso quelle strutture che potessero impedire il rifacimento delle pareti verticali ed orizzontali….”;
- che “con lettera a/r del 10.10.2014 e del 30.10.2014 il all'odierno convenuto di Controparte_2 rimuovere, come da impegno assunto con delibera del 3.06.2013, la tettoia in oggetto al fine di consentire l'installazione del ponteggio, necessaria per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata esterna dell'edificio, già in fase di esecuzione”;
- che “con racc. a/r del 22.10.2014.., nell'interesse del convenuto ed in riscontro alla ns del 10.10.2014, nonostante la dichiarazione di disponibilità all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, l' dichiarava di CP_1 non essere disponibile alla rimozione della tettoia per cui è causa”;
- che “l'odierno attore, in data 5.12.2014 avanzava, nei confronti dell'odierno convenuto, domanda di mediazione per ottenere la rimozione della tettoia…”;
- che “nelle more della mediazione il convenuto chiedeva un'assemblea straordinaria, che avveniva il 30.01.2015, nella quale l' assumeva il seguente impegno : “a rimuovere la tettoia e tutti gli elementi necessari per CP_1
l'installazione dell'impalcatura (messa in sicurezza) e per l'esecuzione dei lavori…”;
- che “nonostante i molteplici impegni assunti per iscritto dall' la mediazione si concludeva con verbale CP_1 negativo”;
- che “con lettera del 16.04.2015, la ditta esecutrice dei lavori comunicava al direttore dei lavori (ing. CP_3
) che l''11.05.2015 sarebbero iniziati i lavori sulla facciata Ovest chiedendo di provvedere a rendere
[...] disponibile l'area di cantiere occupata dalla tettoia …In mancanza l'impresa si sarebbe vista costretta a sospendere unilateralmente i lavori per l'impossibilità di prosecuzione…”;
- che “l' non ottemperava a quanto più volte richiesto dall'odierno attore né tantomeno ottemperava agli CP_1 impegni assunti, costringendo di fatto l'impresa a non poter completare i lavori sulla facciata ovest
2 dell'immobile…, tanto che in data 27.07.2015, il direttore dei lavori, Ing. comunicava la sospensione CP_3 dei lavori per la mancata rimozione della tettoia”;
- che il comportamento censurabile dell'odierno convenuto aveva comportato, oltre alla sospensione dei lavori, un danno economico a tutti i condomini: 1)per aver corrisposto l'intero importo alla ditta per il completamento dei lavori…senza che questi fossero stati completati;
2) per un immobile con un intero lato, quello ovest, non solo di diverso colore ma soprattutto in precario stato….; 3) per un danno all'immagine/estetico per il decoro e aspetto architettonico…..; 4) per un'eventuale azione di responsabilità contrattuale da parte della ditta esecutrice dei lavori per mancata esecuzione del contratto di appalto”.
Alla luce di tali considerazioni, parte attrice concludeva, quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere ogni avversa deduzione e richiesta, formulava le seguenti conclusioni :
“In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tar di Catanzaro;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al;
Parte_1
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. CP_1
Nel merito :
- rigettare la domanda attorea così come proposta e formulata poiché carente dei presupposti di fiatto e di diritto ed infondata.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Secondo quanto addotto dall'evocato convenuto, era da rilevare :
- che “il sig. in qualità di proprietario concedeva in locazione, con atto registrato…., alla sig.ra Controparte_1
, titolare dell'impresa individuale “l'Arcobaleno”, esercente attività di ludoteca, la suddetta unità CP_4 immobiliare”;
- che la conduttrice, in data 24.05.2013, presentava all'ufficio tecnico di per la realizzazione di due CP_5 tettoie aperte…., che si sarebbero realizzate, come poi di fatto avvenuto, all'interno della corte esclusiva del fabbricato a servizio dell'unità immobiliare adibita a ludoteca….”;
- che i condomini, per come potevasi evincere dal verbale di assemblea condominiale del 3.06.2013, all'unanimità approvavano l'installazione della tettoia che sarebbe stata rimossa “allorquando la ludoteca si sarebbe spostata”.
Alla luce di tali deduzioni, parte convenuta concludeva, dunque, come in epigrafe, sollevando, in via preliminare le sopra indicate eccezioni, nel merito, instando per il rigetto della promossa pretesa, che riteneva del tutto infondata e pretestuosa.
La causa, istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, in rituale allegazione, in uno con il raccoglimento di prove orali, per come ammesse dal Tribunale, in diversa composizione fisica, all'udienza del 20.03.2023 è stata, dallo scrivente, assunta in decisione all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La domanda di parte attrice è, per quanto di ragione fondata e, pertanto, merita di essere favorevolmente apprezzata alla luce dei rilievi che seguono.
Anzitutto, devesi rigettare la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per essere la controversia, per come sostenuto dalla parte convenuta, di spettanza del Tar di Catanzaro.
3 Ed infatti, alla luce sia del petitum che della causa petendi contenuti nell'atto introduttivo del giudizio, per come peraltro ulteriormente specificato in sede di memorie successive, la vexata quaestio ha riguardato non l'aspetto pubblicistico delle autorizzazioni comunali in virtù delle quali è stata realizzata la tettoia controversa, bensì
l'addotta violazione, ad opera dell'odierno convenuto, degli impegni contrattuali di un facere, assunti secondo il diritto privatistico, “in coincidenza dell'avverarsi della condizione….prevista”.
Risulta, invero, per tabulas, che l' ebbe ad impegnarsi, dapprima, in sede di verbale di assemblea Controparte_1 condominiale del 3.06.2013 a “smontare la tettoia allorquando la ludoteca si sposterà e a smontarla se dovesse rendersi necessario per eventuale impalcatura o lavoro di ristrutturazione del condominio, ovviamente a proprie spese”, e poi, anche nel corso dell'assemblea condominiale del 30.01.2015, allorquando si impegnò a “rimuovere la tettoia e tutti gli accessori necessari per l'installazione dell'impalcatura (messa in sicurezza) per la ultimazione dei lavori, chiedendo che i lavori vengano eseguiti in un termine massimo di trenta giorni”.
Ai suddetti impegni, da ultimo, seguì poi anche quello di cui alla comunicazione dell'8.06.2015, inoltrata all'ing.
(Direttore dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale), in cui l' ebbe a Controparte_3 CP_1 dichiarare testualmente : “Il sottoscritto in qualità di proprietario dei magazzini ubicati sul lato Controparte_1
Ovest del con la presente rinnova la propria disponibilità alla rimozione di parte del Parte_1 manufatto esistente, ovvero di quanto necessario alla realizzazione degli interventi indicati nel computo metrico…., lo smontaggio ed il rimontaggio saranno a mio esclusivo carico senza alcun onere per il ”. Parte_1
Ciò che porta, così, ad escludere, altresì, la fondatezza delle altre eccezioni, sempre di parte convenuta, della propria carenza di legittimazione passiva e di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna parte attrice, sia pure da intendere non quale difetto delle condizioni dell'azione ma quali questioni direttamente afferenti al merito della controversia insorta tra le parti.
Or dunque, fatte tali precisazioni, da ricollegare ad un discorso di mera soccombenza virtuale, visto che nelle more del giudizio parte convenuta ha provveduto alla rimozione della tettoia de qua, venendosi così a determinare sul punto la cessazione della materia del contendere, devesi inoltre rilevare, per come correttamente ricostruito dal difensore dell'odierno ente di gestione, che “a nulla sono valse…le ulteriori argomentazioni (di controparte) in ordine alla possibilità di reinstallare la tettoia dopo l'esecuzione dei lavori né tanto meno la paventata possibilità di installare un ponteggio adeguato alla situazione dei luoghi – valutazione peraltro smentita da ben due testi, tecnici della materia ovvero dal geometra e dall'ingegnere della Ditta esecutrice dei lavori – in quanto, tali argomentazioni erano già state oggetto dell'assemblea condominiale straordinaria del 30.01.2015 ed in quella occasione né il sig. e né tanto meno l'assemblea condominiale ebbero mai ad assumere l'onere del costo CP_1 aggiuntivo per l'improbabile impalcatura “adeguata” (oltre 6000,00 euro di costo in più) in quanto, al di là della fattibilità o meno di tale impalcatura – erano ben consapevoli della circostanza che senza la rimozione della tettoia…non si sarebbe potuto intervenire con la ristrutturazione, sotto il balcone del primo piano, né tanto meno sulla parte della facciata dove era stata ancorata la tettoia medesima, comportando l'indispensabilità della rimozione…tanto che anche lo stesso convenuto ebbe a ribadire il suo impegno a rimuovere la tettoia a condizione che i lavori terminassero in un termine massimo di trenta giorni”.
Non si dimentichi, poi, che nella specifica fattispecie la “richiesta di rimozione della tettoia avanzata dall'odierno attore ha tratto origine dall'autorizzazione concessa dallo stesso condominio al sig. di installare una tettoia CP_1
4 ancorata al muro comune del fabbricato, seppur poco rispettosa delle distanze minime tra le costruzioni e seppur poco rispettosa del decoro architettonico dell'edificio, dietro l'impegno assunto da parte di quest'ultimo a smontarla se doveva rendersi necessario per un eventuale impalcatura o lavoro di ristrutturazione del condominio…”.
L'aver, quindi, il convenuto effettuato la rimozione, in ritardo, dell'opera in questione, in aperta violazione dunque dei pregressi, e successivi, impegni assunti (per come ulteriormente confermato anche all'esito dell'audizione dei testi escussi – cfr. audizione del teste geom. , in qualità di tecnico esterno della ditta CP_6 appaltatrice esecutrice dei lavori di ristrutturazione del condominio ….e della direzione dei lavori di Pt_2 cantiere, che ha espressamente dichiarato : “Intorno al 2015…ricordo che sul lato Ovest del fabbricato condominiale vi era una tettoia ancorata al balcone del primo piano…che impediva l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sulla facciata. Trattavasi di una tettoia chiusa dai 3 lati e misurava circa 6 metri x cinque;
la presente tettoia impediva lo svolgimento dei lavori in sicurezza non consentendo l'installazione di apposito ponteggio”; cfr. deposizione del teste Ing. che ha affermato : “Intorno al 2015 mi occupai, quale CP_3 direttore dei lavori, della ristrutturazione esterna del La tettoia in questione ricordo che non Parte_1 consentì l'ultimazione dei lavori della facciata del condominio sulla quale la stessa insisteva. I lavori di ristrutturazione riguardavano l'intero fabbricato esterno, facciate e balconi fino alla tinteggiatura finale”; cfr. deposizione del teste quale amministratore fino al 2017 della società che si era Testimone_1 Pt_2 Pa aggiudicata i lavori da realizzare nel condominio Ver : “….i lavori in questione ricordo che erano stati quasi completati fatta eccezione però per la facciata esistente in corrispondenza di una tettoia posta a piano terra, che riconosco nelle foto…; confermo altresì la circostanza relativa alla necessaria rimozione della stessa al fine di consentire i lavori di ristrutturazione…., specificando che a causa della presenza della suddetta tettoia la parte di fabbricato finestrato non era stata completata, vista l'impossibilità di installare il ponteggio…..DA quel che mi ricordo la tettoia è stata poi smontata ed i lavori completati ma non so dire chi vi abbia provveduto. DA quel che posso dire la tettoia è stata smontata all'incirca dopo un anno dal completamento dei lavori riguardanti le altre facciate”.
Per quel che riguarda, infine, l'azionata pretesa risarcitoria che parte attrice ha indicato, in sede di atti conclusivi, quale circoscritta “ai danni di natura non patrimoniali in quanto involgenti : il ritardo nell'esecuzione dei lavori di un'intera facciata;
la lesione…al decoro architettonico dello stesso stabile per più di un anno per aver lasciato tutto il condominio con una facciata incompleta”, che, per converso, a parere di questo Tribunale, non possono che rientrare tra quelli patrimoniali, ritiene lo scrivente che la relativa domanda non possa trovare accoglimento, non potendosi condividere, sul punto, l'affermazione di parte attrice che trattasi di “danni in re ipsa”.
Ed infatti, a seguito di una recente evoluzione giurisprudenziale del Supremo Consesso, la tutela risarcitoria, connessa alla proposizione di una richiesta di rimozione e/o demolizione, presuppone, a differenza di quest'ultima, l'esistenza di un “danno conseguenza” ovvero di un pregiudizio concreto che deriva dall'illecito.
Considerare il danno come automaticamente insito nella violazione (rectius in re ipsa) significherebbe trasformare il risarcimento in una sorta di sanzione, snaturandone la funzione compensativa. Questo non significa rendere la prova impossibile, ma richiede uno sforzo argomentativo iniziale da parte di chi chiede il risarcimento, che dovrà indicare, e dimostrare, quali facoltà del suo diritto di proprietà sono state concretamente compromesse.
5 Ciò che è, di fatto, mancato nell'odierno giudizio, laddove parte deducente si è limitata a rimettere ad una sollecitata Ctu il compito della loro individuazione, in evidente aperta violazione dell'onere probatorio gravante sulla stessa.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della relativa domanda risarcitoria, al pari della richiesta di condanna per lite temeraria, avanzata sempre da parte attrice, che, nel concreto, non può trovare favorevole apprezzamento in assenza dei necessari presupposti anche di carattere soggettivo.
Per ricapitolare, all'esito, dunque, della dichiarata cessazione della materia del contendere, reputa questo giudicante, sia pure nel disposto respingimento della domanda risarcitoria testè citata, che, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale in riferimento all'accertamento degli assunti impegni di cui in premessa e dell'accertamento, ad opera della parte convenuta, della violazione dell'obbligo di rimozione della tettoia de qua, che quest'ultima debba sostenere il carico delle spese di lite, che, compensate in ragione di 1/3, in considerazione del tenore dell'assunta decisione, vengono, per la restante parte (determinata facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata), attribuite direttamente in favore del difensore della controparte (avv. Voci) che si è espressamente qualificato anticipatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alla richiesta di rimozione della tettoia oggetto di lite, per come meglio indicata in parte motiva;
- rigetta, per il resto, la domanda risarcitoria di parte attrice;
- facendo, poi, applicazione del principio della soccombenza virtuale dispone che parte convenuta provveda alla corresponsione delle spese di lite in favore del difensore, distrattario, di parte attrice;
spese che, già compensare nella misura di 1/3, per le motivazioni che precedono, vengono liquidate, per la restante parte, in € 3.474,33, di cui € 274,33 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 20.10.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
6
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 4985/2015 R.G.A.C., promossa dal :
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Squillace (CZ), alla Via Alessi, 3, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Voci (C.F.:
), dal quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce all'atto C.F._1 introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
Il sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), al C.so Controparte_1 C.F._2
Umberto I, n. 161, presso lo studio dell'avv. Bruno Filippo Napoli (C.F.: ), che lo C.F._3 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo Mosca (C.F.: ), C.F._4 in virtù di mandato rilasciato in calce alla “Comparsa di costituzione” depositata in data 15.01.2016;
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto: Accertamento inadempimento impegni contrattuali e risarcimento danni, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambi i contendenti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 20.03.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierno giudizio origina dalla domanda, avanzata dall'epigrafato ente di gestione, nei confronti del sig.
[...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni : CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare che l'odierno convenuto non ha ottemperato agli impegni assunti di rimozione della tettoia per cui è causa e per l'effetto accogliere integralmente la domanda attorea e condannare, conseguentemente, l'odierno convenuto all'immediata rimozione della tettoia in legno, posta al piano terra, lato ovest del;
2) conseguentemente, condannare l' al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore della parte attrice per la somma complessiva di euro 25.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo ovvero nella somma maggiore o minore…., previa
1 Ctu di cui sin da ora si chiede l'ammissione, per aver impedito la prosecuzione dei lavori e per aver cagionato un danno estetico (decoro e aspetto architettonico) all'immobile, per come specificato in premessa;
3) condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria per aver costretto l'attore ad agire in giudizio;
4) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre…..da distrarsi al sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”.
Assumeva al riguardo, la parte deducente :
- “che il sig. era proprietario, al piano terra, di un magazzino all'interno del Controparte_1 Parte_1
[...]
- che l'odierno convenuto avanzava, al condominio in parola, una richiesta di autorizzazione per l'installazione, sulla facciata dell'edificio, di una tettoia in legno in corrispondenza dei suoi magazzini, impegnandosi alla rimozione della medesima, a sue spese, in caso di lavori di ristrutturazione o per il montaggio di impalcature”;
- che “con delibera del 3.06.2013 l'Assemblea autorizzava il convenuto a detta installazione”;
- che “nel gennaio del 2014, il condominio “ , a seguito dell'approvazione dell'esecuzione dei lavori di Pt_1 rifacimento della facciata dell'immobile affidava l'incarico alla la quale, nel settembre 2014 Parte_2 si attivava a chiedere, tramite l'amministratore, a tutti i condomini la rimozione delle parti che intralciavano il montaggio dell'impalcatura, nello specifico : armadi o box sui balconi, tende da sole, gazebi e tettoie varie nonché allontanare dallo stesso quelle strutture che potessero impedire il rifacimento delle pareti verticali ed orizzontali….”;
- che “con lettera a/r del 10.10.2014 e del 30.10.2014 il all'odierno convenuto di Controparte_2 rimuovere, come da impegno assunto con delibera del 3.06.2013, la tettoia in oggetto al fine di consentire l'installazione del ponteggio, necessaria per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata esterna dell'edificio, già in fase di esecuzione”;
- che “con racc. a/r del 22.10.2014.., nell'interesse del convenuto ed in riscontro alla ns del 10.10.2014, nonostante la dichiarazione di disponibilità all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, l' dichiarava di CP_1 non essere disponibile alla rimozione della tettoia per cui è causa”;
- che “l'odierno attore, in data 5.12.2014 avanzava, nei confronti dell'odierno convenuto, domanda di mediazione per ottenere la rimozione della tettoia…”;
- che “nelle more della mediazione il convenuto chiedeva un'assemblea straordinaria, che avveniva il 30.01.2015, nella quale l' assumeva il seguente impegno : “a rimuovere la tettoia e tutti gli elementi necessari per CP_1
l'installazione dell'impalcatura (messa in sicurezza) e per l'esecuzione dei lavori…”;
- che “nonostante i molteplici impegni assunti per iscritto dall' la mediazione si concludeva con verbale CP_1 negativo”;
- che “con lettera del 16.04.2015, la ditta esecutrice dei lavori comunicava al direttore dei lavori (ing. CP_3
) che l''11.05.2015 sarebbero iniziati i lavori sulla facciata Ovest chiedendo di provvedere a rendere
[...] disponibile l'area di cantiere occupata dalla tettoia …In mancanza l'impresa si sarebbe vista costretta a sospendere unilateralmente i lavori per l'impossibilità di prosecuzione…”;
- che “l' non ottemperava a quanto più volte richiesto dall'odierno attore né tantomeno ottemperava agli CP_1 impegni assunti, costringendo di fatto l'impresa a non poter completare i lavori sulla facciata ovest
2 dell'immobile…, tanto che in data 27.07.2015, il direttore dei lavori, Ing. comunicava la sospensione CP_3 dei lavori per la mancata rimozione della tettoia”;
- che il comportamento censurabile dell'odierno convenuto aveva comportato, oltre alla sospensione dei lavori, un danno economico a tutti i condomini: 1)per aver corrisposto l'intero importo alla ditta per il completamento dei lavori…senza che questi fossero stati completati;
2) per un immobile con un intero lato, quello ovest, non solo di diverso colore ma soprattutto in precario stato….; 3) per un danno all'immagine/estetico per il decoro e aspetto architettonico…..; 4) per un'eventuale azione di responsabilità contrattuale da parte della ditta esecutrice dei lavori per mancata esecuzione del contratto di appalto”.
Alla luce di tali considerazioni, parte attrice concludeva, quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere ogni avversa deduzione e richiesta, formulava le seguenti conclusioni :
“In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tar di Catanzaro;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al;
Parte_1
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. CP_1
Nel merito :
- rigettare la domanda attorea così come proposta e formulata poiché carente dei presupposti di fiatto e di diritto ed infondata.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Secondo quanto addotto dall'evocato convenuto, era da rilevare :
- che “il sig. in qualità di proprietario concedeva in locazione, con atto registrato…., alla sig.ra Controparte_1
, titolare dell'impresa individuale “l'Arcobaleno”, esercente attività di ludoteca, la suddetta unità CP_4 immobiliare”;
- che la conduttrice, in data 24.05.2013, presentava all'ufficio tecnico di per la realizzazione di due CP_5 tettoie aperte…., che si sarebbero realizzate, come poi di fatto avvenuto, all'interno della corte esclusiva del fabbricato a servizio dell'unità immobiliare adibita a ludoteca….”;
- che i condomini, per come potevasi evincere dal verbale di assemblea condominiale del 3.06.2013, all'unanimità approvavano l'installazione della tettoia che sarebbe stata rimossa “allorquando la ludoteca si sarebbe spostata”.
Alla luce di tali deduzioni, parte convenuta concludeva, dunque, come in epigrafe, sollevando, in via preliminare le sopra indicate eccezioni, nel merito, instando per il rigetto della promossa pretesa, che riteneva del tutto infondata e pretestuosa.
La causa, istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, in rituale allegazione, in uno con il raccoglimento di prove orali, per come ammesse dal Tribunale, in diversa composizione fisica, all'udienza del 20.03.2023 è stata, dallo scrivente, assunta in decisione all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La domanda di parte attrice è, per quanto di ragione fondata e, pertanto, merita di essere favorevolmente apprezzata alla luce dei rilievi che seguono.
Anzitutto, devesi rigettare la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per essere la controversia, per come sostenuto dalla parte convenuta, di spettanza del Tar di Catanzaro.
3 Ed infatti, alla luce sia del petitum che della causa petendi contenuti nell'atto introduttivo del giudizio, per come peraltro ulteriormente specificato in sede di memorie successive, la vexata quaestio ha riguardato non l'aspetto pubblicistico delle autorizzazioni comunali in virtù delle quali è stata realizzata la tettoia controversa, bensì
l'addotta violazione, ad opera dell'odierno convenuto, degli impegni contrattuali di un facere, assunti secondo il diritto privatistico, “in coincidenza dell'avverarsi della condizione….prevista”.
Risulta, invero, per tabulas, che l' ebbe ad impegnarsi, dapprima, in sede di verbale di assemblea Controparte_1 condominiale del 3.06.2013 a “smontare la tettoia allorquando la ludoteca si sposterà e a smontarla se dovesse rendersi necessario per eventuale impalcatura o lavoro di ristrutturazione del condominio, ovviamente a proprie spese”, e poi, anche nel corso dell'assemblea condominiale del 30.01.2015, allorquando si impegnò a “rimuovere la tettoia e tutti gli accessori necessari per l'installazione dell'impalcatura (messa in sicurezza) per la ultimazione dei lavori, chiedendo che i lavori vengano eseguiti in un termine massimo di trenta giorni”.
Ai suddetti impegni, da ultimo, seguì poi anche quello di cui alla comunicazione dell'8.06.2015, inoltrata all'ing.
(Direttore dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale), in cui l' ebbe a Controparte_3 CP_1 dichiarare testualmente : “Il sottoscritto in qualità di proprietario dei magazzini ubicati sul lato Controparte_1
Ovest del con la presente rinnova la propria disponibilità alla rimozione di parte del Parte_1 manufatto esistente, ovvero di quanto necessario alla realizzazione degli interventi indicati nel computo metrico…., lo smontaggio ed il rimontaggio saranno a mio esclusivo carico senza alcun onere per il ”. Parte_1
Ciò che porta, così, ad escludere, altresì, la fondatezza delle altre eccezioni, sempre di parte convenuta, della propria carenza di legittimazione passiva e di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna parte attrice, sia pure da intendere non quale difetto delle condizioni dell'azione ma quali questioni direttamente afferenti al merito della controversia insorta tra le parti.
Or dunque, fatte tali precisazioni, da ricollegare ad un discorso di mera soccombenza virtuale, visto che nelle more del giudizio parte convenuta ha provveduto alla rimozione della tettoia de qua, venendosi così a determinare sul punto la cessazione della materia del contendere, devesi inoltre rilevare, per come correttamente ricostruito dal difensore dell'odierno ente di gestione, che “a nulla sono valse…le ulteriori argomentazioni (di controparte) in ordine alla possibilità di reinstallare la tettoia dopo l'esecuzione dei lavori né tanto meno la paventata possibilità di installare un ponteggio adeguato alla situazione dei luoghi – valutazione peraltro smentita da ben due testi, tecnici della materia ovvero dal geometra e dall'ingegnere della Ditta esecutrice dei lavori – in quanto, tali argomentazioni erano già state oggetto dell'assemblea condominiale straordinaria del 30.01.2015 ed in quella occasione né il sig. e né tanto meno l'assemblea condominiale ebbero mai ad assumere l'onere del costo CP_1 aggiuntivo per l'improbabile impalcatura “adeguata” (oltre 6000,00 euro di costo in più) in quanto, al di là della fattibilità o meno di tale impalcatura – erano ben consapevoli della circostanza che senza la rimozione della tettoia…non si sarebbe potuto intervenire con la ristrutturazione, sotto il balcone del primo piano, né tanto meno sulla parte della facciata dove era stata ancorata la tettoia medesima, comportando l'indispensabilità della rimozione…tanto che anche lo stesso convenuto ebbe a ribadire il suo impegno a rimuovere la tettoia a condizione che i lavori terminassero in un termine massimo di trenta giorni”.
Non si dimentichi, poi, che nella specifica fattispecie la “richiesta di rimozione della tettoia avanzata dall'odierno attore ha tratto origine dall'autorizzazione concessa dallo stesso condominio al sig. di installare una tettoia CP_1
4 ancorata al muro comune del fabbricato, seppur poco rispettosa delle distanze minime tra le costruzioni e seppur poco rispettosa del decoro architettonico dell'edificio, dietro l'impegno assunto da parte di quest'ultimo a smontarla se doveva rendersi necessario per un eventuale impalcatura o lavoro di ristrutturazione del condominio…”.
L'aver, quindi, il convenuto effettuato la rimozione, in ritardo, dell'opera in questione, in aperta violazione dunque dei pregressi, e successivi, impegni assunti (per come ulteriormente confermato anche all'esito dell'audizione dei testi escussi – cfr. audizione del teste geom. , in qualità di tecnico esterno della ditta CP_6 appaltatrice esecutrice dei lavori di ristrutturazione del condominio ….e della direzione dei lavori di Pt_2 cantiere, che ha espressamente dichiarato : “Intorno al 2015…ricordo che sul lato Ovest del fabbricato condominiale vi era una tettoia ancorata al balcone del primo piano…che impediva l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sulla facciata. Trattavasi di una tettoia chiusa dai 3 lati e misurava circa 6 metri x cinque;
la presente tettoia impediva lo svolgimento dei lavori in sicurezza non consentendo l'installazione di apposito ponteggio”; cfr. deposizione del teste Ing. che ha affermato : “Intorno al 2015 mi occupai, quale CP_3 direttore dei lavori, della ristrutturazione esterna del La tettoia in questione ricordo che non Parte_1 consentì l'ultimazione dei lavori della facciata del condominio sulla quale la stessa insisteva. I lavori di ristrutturazione riguardavano l'intero fabbricato esterno, facciate e balconi fino alla tinteggiatura finale”; cfr. deposizione del teste quale amministratore fino al 2017 della società che si era Testimone_1 Pt_2 Pa aggiudicata i lavori da realizzare nel condominio Ver : “….i lavori in questione ricordo che erano stati quasi completati fatta eccezione però per la facciata esistente in corrispondenza di una tettoia posta a piano terra, che riconosco nelle foto…; confermo altresì la circostanza relativa alla necessaria rimozione della stessa al fine di consentire i lavori di ristrutturazione…., specificando che a causa della presenza della suddetta tettoia la parte di fabbricato finestrato non era stata completata, vista l'impossibilità di installare il ponteggio…..DA quel che mi ricordo la tettoia è stata poi smontata ed i lavori completati ma non so dire chi vi abbia provveduto. DA quel che posso dire la tettoia è stata smontata all'incirca dopo un anno dal completamento dei lavori riguardanti le altre facciate”.
Per quel che riguarda, infine, l'azionata pretesa risarcitoria che parte attrice ha indicato, in sede di atti conclusivi, quale circoscritta “ai danni di natura non patrimoniali in quanto involgenti : il ritardo nell'esecuzione dei lavori di un'intera facciata;
la lesione…al decoro architettonico dello stesso stabile per più di un anno per aver lasciato tutto il condominio con una facciata incompleta”, che, per converso, a parere di questo Tribunale, non possono che rientrare tra quelli patrimoniali, ritiene lo scrivente che la relativa domanda non possa trovare accoglimento, non potendosi condividere, sul punto, l'affermazione di parte attrice che trattasi di “danni in re ipsa”.
Ed infatti, a seguito di una recente evoluzione giurisprudenziale del Supremo Consesso, la tutela risarcitoria, connessa alla proposizione di una richiesta di rimozione e/o demolizione, presuppone, a differenza di quest'ultima, l'esistenza di un “danno conseguenza” ovvero di un pregiudizio concreto che deriva dall'illecito.
Considerare il danno come automaticamente insito nella violazione (rectius in re ipsa) significherebbe trasformare il risarcimento in una sorta di sanzione, snaturandone la funzione compensativa. Questo non significa rendere la prova impossibile, ma richiede uno sforzo argomentativo iniziale da parte di chi chiede il risarcimento, che dovrà indicare, e dimostrare, quali facoltà del suo diritto di proprietà sono state concretamente compromesse.
5 Ciò che è, di fatto, mancato nell'odierno giudizio, laddove parte deducente si è limitata a rimettere ad una sollecitata Ctu il compito della loro individuazione, in evidente aperta violazione dell'onere probatorio gravante sulla stessa.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della relativa domanda risarcitoria, al pari della richiesta di condanna per lite temeraria, avanzata sempre da parte attrice, che, nel concreto, non può trovare favorevole apprezzamento in assenza dei necessari presupposti anche di carattere soggettivo.
Per ricapitolare, all'esito, dunque, della dichiarata cessazione della materia del contendere, reputa questo giudicante, sia pure nel disposto respingimento della domanda risarcitoria testè citata, che, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale in riferimento all'accertamento degli assunti impegni di cui in premessa e dell'accertamento, ad opera della parte convenuta, della violazione dell'obbligo di rimozione della tettoia de qua, che quest'ultima debba sostenere il carico delle spese di lite, che, compensate in ragione di 1/3, in considerazione del tenore dell'assunta decisione, vengono, per la restante parte (determinata facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata), attribuite direttamente in favore del difensore della controparte (avv. Voci) che si è espressamente qualificato anticipatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alla richiesta di rimozione della tettoia oggetto di lite, per come meglio indicata in parte motiva;
- rigetta, per il resto, la domanda risarcitoria di parte attrice;
- facendo, poi, applicazione del principio della soccombenza virtuale dispone che parte convenuta provveda alla corresponsione delle spese di lite in favore del difensore, distrattario, di parte attrice;
spese che, già compensare nella misura di 1/3, per le motivazioni che precedono, vengono liquidate, per la restante parte, in € 3.474,33, di cui € 274,33 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 20.10.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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