TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1403
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge 7 marzo 1986 n. 65. Eccesso di potere - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione.

    La condanna riportata dal ricorrente per il reato previsto all'art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, che non ha natura colposa, è ostativa alla concessione della qualifica. L'amministrazione ha legittimamente escluso la sussistenza del requisito previsto dall'art. 5, comma 2, l. n. 65/1986.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990 Eccesso di potere rilevabile a mezzo delle figure sintomatiche del difetto di istruttoria – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento.

    La condanna riportata dal ricorrente per il reato previsto all'art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, che non ha natura colposa, è ostativa alla concessione della qualifica. L'amministrazione ha legittimamente escluso la sussistenza del requisito previsto dall'art. 5, comma 2, l. n. 65/1986.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1403
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1403
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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