Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01202/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Capuano, Fabiana Raiola e Gabriele Vitiello, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, piazzetta Bossi, 4;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27/02/2025 adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- Area I^ - Ordine e Sicurezza Pubblica e Polizia Amministrativa, con il quale è stata respinta l’istanza tesa ad ottenere il conferimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18/12/2024, adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- e avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento amministrativo tendente all’emanazione del provvedimento di non accoglimento dell’istanza di rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e comunque lesivo delle posizioni dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LV NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Prefettura di -OMISSIS-ha respinto l’istanza con cui il Comando della Polizia Locale dell’-OMISSIS- -OMISSIS- ha chiesto il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a favore del sig. -OMISSIS-, agente di polizia locale.
Il rigetto è motivato con il richiamo alla sentenza di condanna emessa il 15.5.2024 dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- per i reati di lesioni personali stradali di cui all’art. 590 bis comma 1 c.p. e violazione dell’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite in caso di incidente, di cui all’art. 189 comma 7, d.lgs.n. 285/1992, commesso il 2 ottobre 2020 a -OMISSIS-, ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65 del 1986.
Il sig. -OMISSIS- ne ha domandato l’annullamento, articolando le seguenti doglianze:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge 7 marzo 1986 n. 65. Eccesso di potere - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione.
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 Eccesso di potere rilevabile a mezzo delle figure sintomatiche del difetto di istruttoria – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
All’udienza del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con i due motivi di ricorso viene dedotta l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge e per difetto di istruttoria e di motivazione sostenendo che:
- ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n. 65/1986, tra i requisiti per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza rientra l’assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi;
- l’amministrazione avrebbe, quindi, erroneamente negato il conferimento della qualifica per la commissione del reato previsto all’art. 590 bis c.p., trattandosi di un delitto colposo, e, pertanto, non ostativo al riconoscimento della qualifica.
Le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate.
La decisione di negare al ricorrente la qualifica di agente di pubblica sicurezza si fonda sulla sentenza emessa il 15.5.2024 dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- che ha condannato il ricorrente per i reati di lesioni personali stradali, di cui all’art. 590 bis c.p., e di violazione dell’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite in caso di incidente, fattispecie prevista all’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992: il provvedimento impugnato richiama, invero, espressamente, nel primo “considerato”, la sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- del 15 maggio 2024 e menziona entrambi i reati per i quali il ricorrente è stato condannato.
La lettura integrale del provvedimento e della comunicazione di avvio del procedimento palesa, dunque, la volontà dell’amministrazione di porre posto a fondamento della propria decisione la condanna per entrambe le fattispecie di reato.
Il ricorso trascura questi elementi e fa leva su un punto della motivazione in cui viene affermato che la sentenza di condanna dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- ha accertato “la commissione del reato non colposo previsto dall’art. 590 bis, comma 1 c.p.”.
Questa indicazione è erronea: tale fattispecie di reato (“ lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime ”) ha invero natura colposa, prevedendo che “ chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime […]”.
Essa non va, tuttavia, inficiare la legittimità del provvedimento.
Come obiettato dalla difesa erariale, la condanna riportata dal ricorrente è comunque ostativa alla concessione della qualifica in quanto il delitto previsto all’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 non ha natura colposa.
Questa argomentazione, a differenza di quanto obiettato dal ricorrente, non va a integrare inammissibilmente la motivazione.
Trova, invero, applicazione nel caso di specie, per la natura vincolata del potere esercitato, il principio giurisprudenziale ai sensi del quale “nell'ambito di un giudizio amministrativo il divieto di integrazione della motivazione non è assoluto, atteso che non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione rientrando in tale ipotesi gli atti di natura vincolata previsti dalla normativa di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990, per i quali l'amministrazione pubblica può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto” (Cons. Stato, sez. IV, 23.7.2024, n. 6620; sez. V, 17.7.2025, n. 6268).
Legittimamente, quindi, è stata esclusa la sussistenza del requisito previsto all’art. 5, comma 2, l. n. 65/1986.
Alla luce di queste considerazioni, deve escludersi che il provvedimento sia affetto dai vizi dedotti.
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del Ministero dell’interno, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SS, Presidente
LV NE, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NE | MA DA SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.