Trib. Trento, sentenza 24/12/2025, n. 935
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Regolamentazione incontri padre-figli

    Le condizioni concordate dalle parti, che prevedono l'affidamento condiviso e un calendario di incontri, sono ritenute rispondenti all'interesse dei figli. I Servizi Sociali hanno confermato la capacità della coppia genitoriale di trovare accordi condivisi e la fondamentale importanza della ripresa dei contatti padre-figli.

  • Accolto
    Regolamentazione comunicazioni padre-figli

    Le condizioni concordate dalle parti includono la possibilità di comunicazioni regolari e il mantenimento del legame affettivo, ritenuto fondamentale per il benessere dei bambini.

  • Accolto
    Gestione coordinata delle necessità dei figli

    Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo che regola la responsabilità genitoriale e le questioni economiche, implicando un piano familiare condiviso.

  • Accolto
    Frequenza scolastica minori

    L'accordo tra le parti include la gestione della vita quotidiana dei minori, compresa la frequenza scolastica, e l'accordo raggiunto è ritenuto conforme all'interesse dei figli.

  • Rigettato
    Richiesta ordini di protezione

    Non sono stati ravvisati elementi ostativi alla previsione dell'affidamento condiviso e la relazione dei Servizi Sociali non ha ritenuto necessaria l'attivazione di incontri protetti o la limitazione al diritto di visita. L'archiviazione del procedimento penale supporta questa decisione.

  • Rigettato
    Valutazione capacità genitoriali padre

    La relazione dei Servizi Sociali ha evidenziato la capacità della coppia genitoriale di trovare accordi e ha ritenuto non necessaria l'attivazione di incontri protetti o la limitazione al diritto di visita.

  • Rigettato
    Affidamento esclusivo

    Il Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti, che prevedono l'affidamento condiviso, siano rispondenti all'interesse dei figli minori.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento dei figli

    Le parti hanno concordato un contributo mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli, tenuto conto delle entrate della madre. Questo accordo è stato omologato.

  • Accolto
    Riconoscimento assegni familiari

    Le parti hanno concordato che gli assegni universale e provinciale vengano riconosciuti alla madre, con la previsione di una revisione in caso di variazioni degli importi.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Le parti hanno concordato la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, con accordo preventivo per quelle superiori a € 50,00 e specifiche modalità di rimborso.

  • Accolto
    Affidamento condiviso e collocamento

    Il Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti, che prevedono l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, siano rispondenti all'interesse dei figli minori.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento dei figli (subordinata)

    Le parti hanno raggiunto un accordo sul mantenimento dei figli che è stato omologato.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie (subordinata)

    Le parti hanno raggiunto un accordo sulla suddivisione delle spese straordinarie che è stato omologato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trento, sentenza 24/12/2025, n. 935
    Giurisdizione : Trib. Trento
    Numero : 935
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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