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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/12/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1351/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
UR Di RD Presidente relatore
AN Tolettini IU
CO OG EZ IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
c.f. nato a [...], il [...] residente in [...]C.F._1
San Michele all'Adige (TN), Località Maso Barco, n. 5, rappresentato e difeso dall'avv.
AR RI Perbellini del Foro di Trento, c.f. - PEC: C.F._2
con studio in Trento, via R. Lunelli, n. 32 Email_1
e dall'avv. Elena Gabrielli del Foro di Trento, c.f. , PEC: C.F._3 dalle quali è rappresentato e difeso in forza di Email_2 procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, comma 3, cpc.
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] in data [...] (c.f. ), CP_1 C.F._4 residente in [...]. Maso Barco, n. 5, San Michele All'Adige (TN), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Graziadei del Foro di Trento, C.F. - p.iva C.F._5 indirizzo di Posta Pec con studio in Denno P.IVA_1 Email_3
(TN) Via C. Battisti n. 2 che la difende e rappresenta giusta procura allegata al ricorso depositato nel procedimento nr. 1472/2025
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da “accordo concernente l'affidamento e il collocamento dei figli minori, nonché la disciplina dei rapporti tra le parti a seguito della cessazione della convivenza more uxorio”, depositato in data 04 novembre 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., premettendo di avere Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente e che, da tale unione, erano nati i figli minori nata a [...], il [...] e nato a [...]_2
Trento (TN), il 27.03.2024, ha avanzato le seguenti richieste: “1. Disporre che i minori c.f. , e c.f. , Persona_1 C.F._6 Persona_2 C.F._7 possano riprendere immediatamente la frequentazione con il padre, sig. Parte_1 prevedendo un calendario di incontri regolari, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia provvedimento restrittivo in essere;
2. Ordinare alla madre, signora c.f. CP_1
, di consentire e agevolare le comunicazioni telefoniche e le C.F._4 videochiamate tra il padre e i figli, con cadenza almeno quotidiana o comunque regolare, al fine di tutelare e preservare il legame affettivo tra il padre e i minori;
3.
Disporre che i genitori, e eventualmente con l'ausilio di CP_1 Parte_1 professionisti qualificati individuati anche dal Tribunale, concordino un piano familiare condiviso, finalizzato alla gestione coordinata e rispettosa delle necessità dei figli minori e la regolamentazione dell'intero rapporto familiare;
4. Disporre che la minore mantenga la regolare la frequenza della scuola dell'infanzia, Persona_1
Pag. 2 di 7 offrendo la disponibilità manifestata dai signori e Parte_2 Parte_3 zii paterni, a collaborare nella gestione dei trasporti scolastici;
5. Con riserva di ogni più ampia e opportuna domanda in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale”.
Con contestuale ricorso, proposto da nel procedimento recante numero CP_1
R.G. 1472/2025, quest'ultima ha avanzato le seguenti richieste: “IN VIA D'URGENZA
- Adottare gli ordini di protezione di cui all'art. 473 bis. 69 c.p.c. in favore della signora;
- Stabilire, ex art. 473 bis 15, le modalità di visita tra il padre e i CP_1 minori, preferibilmente in modalità protetta, almeno sino all'espletamento della richiesta CTU atta a valutare le capacità genitoriali del padre. IN VIA PRINCIPALE
1. Disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla Persona_1 Persona_2 signora , con collocamento presso quest'ultima, con riserva di concludere CP_1 in merito alle visite con il padre all'esito della CTU;
2. Disporre che il signor Pt_1 versi € 800,00 a titolo di mantenimento dei figli, da versarsi sul conto corrente
[...] intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
3. Assegnarsi alla signora
[...]
l'assegno unico così come ogni provvidenza pubblica eventualmente CP_1 riconosciuta al nucleo familiare 4. Disporre che le spese straordinarie siano suddivise tra entrambi i genitori al 50%; IN VIA SUBORDINATA 1. Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione presso la madre, con Per_1 Persona_2 riserva di concludere in merito alle visite con il padre all'esito della CTU;
2. Disporre che il signor versi € 700,00 a titolo di mantenimento dei figli, da versarsi Parte_1 sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
3. Disporre che le spese straordinarie siano suddivise tra entrambi i genitori al 50%”.
Previa riunione del procedimento, recante numero R.G. 1472/2025, al presente procedimento, con ordinanza di data 14 luglio 2025, sono stati concessi i provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.15 c.p.c., con conferimento ai Servizi Sociali dell'espresso compito di monitorare l'andamento degli incontri padre-figli.
All'udienza del 17 dicembre 2025, le parti hanno concluso congiuntamente, domandando una regolamentazione della responsabilità genitoriale nei riguardi della
Pag. 3 di 7 prole, nonché delle questioni di carattere economico alla stessa relative, alle condizioni di cui all' “accordo concernente l'affidamento e il collocamento dei figli minori, nonché la disciplina dei rapporti tra le parti a seguito della cessazione della convivenza more uxorio”, depositato in data 04 novembre 2025, di seguito riportate: “1. I Signori Pt_1
e vivranno separati ciascun per proprio conto, con l'obbligo del
[...] CP_1 mutuo rispetto.
2. I IG vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la mamma con cui vivranno nella casa di proprietà familiare sita in Ton (TN).
3. I IG staranno con il padre due pomeriggi infrasettimanali da concordare con la madre fino al dopocena.
4. trascorrerà il fine settimana da venerdì dopo la scuola materna fino alla Per_1 domenica alle ore 18.30 con il padre, a fine settimana alternati. Nella stessa domenica il papà vedrà il piccolo dalle 16 alle 18.30. Per i primi mesi, fino Parte_1 Per_2 al 1° dicembre 2025 starà con il padre dal sabato mattina alla domenica alle Per_1
18.30 per poi ampliare la visita progressivamente includendo anche la sera del venerdì.
Per questo protocollo inizierà dopo il compimento dei tre anni. Per_2
5. Il signor contribuirà al mantenimento dei IG, versando mensilmente Parte_1 sul conto corrente bancario della signora € 400,00 (quattrocento /00 CP_1 euro) mensili complessivi per i due IG (200€ cad.) tenuto conto delle entrate della signora CP_1
6. Le spese straordinarie saranno suddivise tra e nella Parte_1 CP_1 misura del 50% con accordo preventivo per quelle superiori ad € 50,00 (cinquanta), secondo protocollo del CNF. Il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro
(anche tramite WhatsApp, mail o sms in uso alle parti) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con gli stessi mezzi, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come assenso. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto il mese successivo al decorrere dall'istanza;
7. Gli assegni universale e provinciale vengono riconosciuti alla signora CP_1 ed attualmente ammontano ad € 500,00 quello universale ed € 300,00 quello
Pag. 4 di 7 provinciale. Essendo basati sull'ISEE e/o ICEF dell'anno scorso gli importi erogati potrebbero subite variazioni (diminuzioni) sensibili tali da incidere sull'assegno di mantenimento che il signor si impegna a rivedere previa esibizione e Parte_1 verifica della documentazione al sostegno della richiesta e consenso.
8. Le parti convengono che tuti i bonus, agevolazioni, contributi o erogazioni economiche previsti da normative razionali, regionali o comunali e riconducibili alla cura, al mantenimento o all'educazione del IG (a titolo esplicativo e non esaustivo: bonus asilo nido, assegni una tantum, agevolazioni scolastiche o per attività sportive) saranno riparti in parti uguali tra i genitori, salvo diverso accordo scritto tra le parti in relazione a specifiche esigenze dei IG.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nella presentazione delle relative domande, fornendo reciprocamente la documentazione necessaria e comunicando tempestivamente l'avvenuta percezione o accredito di tali benefici, al fine di garantire una gestione trasparente ed equa delle risorse destinate ai figli. 10. La detrazione delle spese straordinarie sostenute per i IG ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori al 50%. 11. Natale e Capodanno: rimarrà con ciascun Per_1 genitore una settimana anche non consecutiva durante le vacanze natalizie in modo che trascorra il 24 con uno ed il 25 con l'altro alternativamente, il 31 con l'uno e il 1° gennaio con l'altro sempre in alternanza. Questo progressivamente fino al settimo anno, quando potremmo applicare la settimana consecutiva. Per , fino al Per_2 compimento dei 3 anni, ogni volta che starà dal papà a dormire il giorno Per_1 successivo, raggiungerà la sorella al pomeriggio. 12. Vacanze pasquali i IG minori trascorreranno il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni. 13. Ponti e ulteriori festività civili e religiose
(battesimo, Prima Comunione, Cresima): da concordarsi nelle modalità di organizzazione e partecipazione tra i genitori;
14. Vacanze estive: i IG trascorreranno con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi previamente con la madre entro il mese di marzo di ogni anno;
del pari i
IG passeranno con la madre 15 giorni anche non consecutivi concordarsi previamente con la madre entro il mese di marzo di ogni anno, in cui verranno interrotte le frequentazioni con il padre. 15. Resta in ogni caso convenuto che - indipendente da quanto Innanzi - è facoltà per il padre visitare e tenere con sé i IG
Pag. 5 di 7 anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse dei IG e sempre compatibilmente con le esigenze degli stessi ed in futuro quelle scolastiche. 16. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i IG, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro genitore alla presenza degli stessi. 17. La signora si impegna a trasferire la propria residenza e CP_1 quella dei Minori presso la nuova abitazione. 18. I signori ed Pt_1 CP_1 dichiarano che alla data attuale non sussistono pendenze economiche o arretrati in merito alle richieste economiche e di aver regolamentato tra di loro tutti i rapporti economici esistenti risolvendo ogni qualsivoglia questione economica tra loro esistente per qualsiasi titolo. 19. I signori ed si assumono l'impegno a seguitare Pt_1 CP_1 nel percorso psicologico compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi. 20. Le spese legali dei procedimenti civile e penale sono da intendersi a carico di ciascuna parte. 21. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le Parti convengono che si intendono integralmente richiamate e applicabili, in quanto compatibili, le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense in materia di accordi di separazione e divorzio consensuali, nonché i principi di correttezza, buona fede e tutela della prole ivi contenuti”.
………………………..
Orbene, ciò posto, il presente Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti, come sopra riportate, siano rispondenti all'interesse dei figli minori, non ravvisandosi alcun elemento ostativo alla previsione dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, come è anche emerso dalla relazione dei Servizi Sociali agli atti nella quale è stato, appunto, evidenziato che “…la coppia genitoriale sia riuscita a trovare una modalità di dialogo corretta che permette loro di trovare accordi condivisi sulle decisioni riguardanti i figli. La ripresa dei contatti padre-figli si ritiene sia elemento fondamentale per il benessere dei bambini e si è osservato come le opportunità di incontro permettano a e di consolidare il rapporto con il Per_1 Per_2 padre, figura di riferimento, in considerazione dell'età, soprattutto per la primogenita.
Pag. 6 di 7 Non si ritiene sia necessaria l'attivazione di incontri protetti o la limitazione al diritto di visita. In favore del nucleo familiare non si ritiene necessaria l'attivazione di alcun intervento sociale, ma si resta a disposizione del nucleo in caso di bisogno”. Con le note di trattazione scritta del 20 novembre 2025, inoltre, è stato depositato l'atto di rinuncia alle azioni penali dd. 31.05.25, nonché il provvedimento di archiviazione del
GIP presso il Tribunale di Trento del procedimento n. 2714/25 NR.
Ne deriva, pertanto, che le superiori condizioni possono essere omologate da parte del
Tribunale.
Si dispone la compensazione delle spese di lite come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti dei figli minori nata a [...], il Persona_1
29.09.2020 e nato a [...], il [...], secondo le Persona_2 condizioni di cui all' “accordo concernente l'affidamento e il collocamento dei figli minori, nonché la disciplina dei rapporti tra le parti a seguito della cessazione della convivenza more uxorio”, depositato in data 04 novembre
2025;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
UR Di RD
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1351/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
UR Di RD Presidente relatore
AN Tolettini IU
CO OG EZ IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
c.f. nato a [...], il [...] residente in [...]C.F._1
San Michele all'Adige (TN), Località Maso Barco, n. 5, rappresentato e difeso dall'avv.
AR RI Perbellini del Foro di Trento, c.f. - PEC: C.F._2
con studio in Trento, via R. Lunelli, n. 32 Email_1
e dall'avv. Elena Gabrielli del Foro di Trento, c.f. , PEC: C.F._3 dalle quali è rappresentato e difeso in forza di Email_2 procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, comma 3, cpc.
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] in data [...] (c.f. ), CP_1 C.F._4 residente in [...]. Maso Barco, n. 5, San Michele All'Adige (TN), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Graziadei del Foro di Trento, C.F. - p.iva C.F._5 indirizzo di Posta Pec con studio in Denno P.IVA_1 Email_3
(TN) Via C. Battisti n. 2 che la difende e rappresenta giusta procura allegata al ricorso depositato nel procedimento nr. 1472/2025
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da “accordo concernente l'affidamento e il collocamento dei figli minori, nonché la disciplina dei rapporti tra le parti a seguito della cessazione della convivenza more uxorio”, depositato in data 04 novembre 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., premettendo di avere Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente e che, da tale unione, erano nati i figli minori nata a [...], il [...] e nato a [...]_2
Trento (TN), il 27.03.2024, ha avanzato le seguenti richieste: “1. Disporre che i minori c.f. , e c.f. , Persona_1 C.F._6 Persona_2 C.F._7 possano riprendere immediatamente la frequentazione con il padre, sig. Parte_1 prevedendo un calendario di incontri regolari, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia provvedimento restrittivo in essere;
2. Ordinare alla madre, signora c.f. CP_1
, di consentire e agevolare le comunicazioni telefoniche e le C.F._4 videochiamate tra il padre e i figli, con cadenza almeno quotidiana o comunque regolare, al fine di tutelare e preservare il legame affettivo tra il padre e i minori;
3.
Disporre che i genitori, e eventualmente con l'ausilio di CP_1 Parte_1 professionisti qualificati individuati anche dal Tribunale, concordino un piano familiare condiviso, finalizzato alla gestione coordinata e rispettosa delle necessità dei figli minori e la regolamentazione dell'intero rapporto familiare;
4. Disporre che la minore mantenga la regolare la frequenza della scuola dell'infanzia, Persona_1
Pag. 2 di 7 offrendo la disponibilità manifestata dai signori e Parte_2 Parte_3 zii paterni, a collaborare nella gestione dei trasporti scolastici;
5. Con riserva di ogni più ampia e opportuna domanda in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale”.
Con contestuale ricorso, proposto da nel procedimento recante numero CP_1
R.G. 1472/2025, quest'ultima ha avanzato le seguenti richieste: “IN VIA D'URGENZA
- Adottare gli ordini di protezione di cui all'art. 473 bis. 69 c.p.c. in favore della signora;
- Stabilire, ex art. 473 bis 15, le modalità di visita tra il padre e i CP_1 minori, preferibilmente in modalità protetta, almeno sino all'espletamento della richiesta CTU atta a valutare le capacità genitoriali del padre. IN VIA PRINCIPALE
1. Disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla Persona_1 Persona_2 signora , con collocamento presso quest'ultima, con riserva di concludere CP_1 in merito alle visite con il padre all'esito della CTU;
2. Disporre che il signor Pt_1 versi € 800,00 a titolo di mantenimento dei figli, da versarsi sul conto corrente
[...] intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
3. Assegnarsi alla signora
[...]
l'assegno unico così come ogni provvidenza pubblica eventualmente CP_1 riconosciuta al nucleo familiare 4. Disporre che le spese straordinarie siano suddivise tra entrambi i genitori al 50%; IN VIA SUBORDINATA 1. Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione presso la madre, con Per_1 Persona_2 riserva di concludere in merito alle visite con il padre all'esito della CTU;
2. Disporre che il signor versi € 700,00 a titolo di mantenimento dei figli, da versarsi Parte_1 sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
3. Disporre che le spese straordinarie siano suddivise tra entrambi i genitori al 50%”.
Previa riunione del procedimento, recante numero R.G. 1472/2025, al presente procedimento, con ordinanza di data 14 luglio 2025, sono stati concessi i provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.15 c.p.c., con conferimento ai Servizi Sociali dell'espresso compito di monitorare l'andamento degli incontri padre-figli.
All'udienza del 17 dicembre 2025, le parti hanno concluso congiuntamente, domandando una regolamentazione della responsabilità genitoriale nei riguardi della
Pag. 3 di 7 prole, nonché delle questioni di carattere economico alla stessa relative, alle condizioni di cui all' “accordo concernente l'affidamento e il collocamento dei figli minori, nonché la disciplina dei rapporti tra le parti a seguito della cessazione della convivenza more uxorio”, depositato in data 04 novembre 2025, di seguito riportate: “1. I Signori Pt_1
e vivranno separati ciascun per proprio conto, con l'obbligo del
[...] CP_1 mutuo rispetto.
2. I IG vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la mamma con cui vivranno nella casa di proprietà familiare sita in Ton (TN).
3. I IG staranno con il padre due pomeriggi infrasettimanali da concordare con la madre fino al dopocena.
4. trascorrerà il fine settimana da venerdì dopo la scuola materna fino alla Per_1 domenica alle ore 18.30 con il padre, a fine settimana alternati. Nella stessa domenica il papà vedrà il piccolo dalle 16 alle 18.30. Per i primi mesi, fino Parte_1 Per_2 al 1° dicembre 2025 starà con il padre dal sabato mattina alla domenica alle Per_1
18.30 per poi ampliare la visita progressivamente includendo anche la sera del venerdì.
Per questo protocollo inizierà dopo il compimento dei tre anni. Per_2
5. Il signor contribuirà al mantenimento dei IG, versando mensilmente Parte_1 sul conto corrente bancario della signora € 400,00 (quattrocento /00 CP_1 euro) mensili complessivi per i due IG (200€ cad.) tenuto conto delle entrate della signora CP_1
6. Le spese straordinarie saranno suddivise tra e nella Parte_1 CP_1 misura del 50% con accordo preventivo per quelle superiori ad € 50,00 (cinquanta), secondo protocollo del CNF. Il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro
(anche tramite WhatsApp, mail o sms in uso alle parti) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con gli stessi mezzi, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come assenso. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto il mese successivo al decorrere dall'istanza;
7. Gli assegni universale e provinciale vengono riconosciuti alla signora CP_1 ed attualmente ammontano ad € 500,00 quello universale ed € 300,00 quello
Pag. 4 di 7 provinciale. Essendo basati sull'ISEE e/o ICEF dell'anno scorso gli importi erogati potrebbero subite variazioni (diminuzioni) sensibili tali da incidere sull'assegno di mantenimento che il signor si impegna a rivedere previa esibizione e Parte_1 verifica della documentazione al sostegno della richiesta e consenso.
8. Le parti convengono che tuti i bonus, agevolazioni, contributi o erogazioni economiche previsti da normative razionali, regionali o comunali e riconducibili alla cura, al mantenimento o all'educazione del IG (a titolo esplicativo e non esaustivo: bonus asilo nido, assegni una tantum, agevolazioni scolastiche o per attività sportive) saranno riparti in parti uguali tra i genitori, salvo diverso accordo scritto tra le parti in relazione a specifiche esigenze dei IG.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nella presentazione delle relative domande, fornendo reciprocamente la documentazione necessaria e comunicando tempestivamente l'avvenuta percezione o accredito di tali benefici, al fine di garantire una gestione trasparente ed equa delle risorse destinate ai figli. 10. La detrazione delle spese straordinarie sostenute per i IG ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori al 50%. 11. Natale e Capodanno: rimarrà con ciascun Per_1 genitore una settimana anche non consecutiva durante le vacanze natalizie in modo che trascorra il 24 con uno ed il 25 con l'altro alternativamente, il 31 con l'uno e il 1° gennaio con l'altro sempre in alternanza. Questo progressivamente fino al settimo anno, quando potremmo applicare la settimana consecutiva. Per , fino al Per_2 compimento dei 3 anni, ogni volta che starà dal papà a dormire il giorno Per_1 successivo, raggiungerà la sorella al pomeriggio. 12. Vacanze pasquali i IG minori trascorreranno il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni. 13. Ponti e ulteriori festività civili e religiose
(battesimo, Prima Comunione, Cresima): da concordarsi nelle modalità di organizzazione e partecipazione tra i genitori;
14. Vacanze estive: i IG trascorreranno con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi previamente con la madre entro il mese di marzo di ogni anno;
del pari i
IG passeranno con la madre 15 giorni anche non consecutivi concordarsi previamente con la madre entro il mese di marzo di ogni anno, in cui verranno interrotte le frequentazioni con il padre. 15. Resta in ogni caso convenuto che - indipendente da quanto Innanzi - è facoltà per il padre visitare e tenere con sé i IG
Pag. 5 di 7 anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse dei IG e sempre compatibilmente con le esigenze degli stessi ed in futuro quelle scolastiche. 16. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i IG, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro genitore alla presenza degli stessi. 17. La signora si impegna a trasferire la propria residenza e CP_1 quella dei Minori presso la nuova abitazione. 18. I signori ed Pt_1 CP_1 dichiarano che alla data attuale non sussistono pendenze economiche o arretrati in merito alle richieste economiche e di aver regolamentato tra di loro tutti i rapporti economici esistenti risolvendo ogni qualsivoglia questione economica tra loro esistente per qualsiasi titolo. 19. I signori ed si assumono l'impegno a seguitare Pt_1 CP_1 nel percorso psicologico compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi. 20. Le spese legali dei procedimenti civile e penale sono da intendersi a carico di ciascuna parte. 21. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le Parti convengono che si intendono integralmente richiamate e applicabili, in quanto compatibili, le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense in materia di accordi di separazione e divorzio consensuali, nonché i principi di correttezza, buona fede e tutela della prole ivi contenuti”.
………………………..
Orbene, ciò posto, il presente Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti, come sopra riportate, siano rispondenti all'interesse dei figli minori, non ravvisandosi alcun elemento ostativo alla previsione dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, come è anche emerso dalla relazione dei Servizi Sociali agli atti nella quale è stato, appunto, evidenziato che “…la coppia genitoriale sia riuscita a trovare una modalità di dialogo corretta che permette loro di trovare accordi condivisi sulle decisioni riguardanti i figli. La ripresa dei contatti padre-figli si ritiene sia elemento fondamentale per il benessere dei bambini e si è osservato come le opportunità di incontro permettano a e di consolidare il rapporto con il Per_1 Per_2 padre, figura di riferimento, in considerazione dell'età, soprattutto per la primogenita.
Pag. 6 di 7 Non si ritiene sia necessaria l'attivazione di incontri protetti o la limitazione al diritto di visita. In favore del nucleo familiare non si ritiene necessaria l'attivazione di alcun intervento sociale, ma si resta a disposizione del nucleo in caso di bisogno”. Con le note di trattazione scritta del 20 novembre 2025, inoltre, è stato depositato l'atto di rinuncia alle azioni penali dd. 31.05.25, nonché il provvedimento di archiviazione del
GIP presso il Tribunale di Trento del procedimento n. 2714/25 NR.
Ne deriva, pertanto, che le superiori condizioni possono essere omologate da parte del
Tribunale.
Si dispone la compensazione delle spese di lite come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti dei figli minori nata a [...], il Persona_1
29.09.2020 e nato a [...], il [...], secondo le Persona_2 condizioni di cui all' “accordo concernente l'affidamento e il collocamento dei figli minori, nonché la disciplina dei rapporti tra le parti a seguito della cessazione della convivenza more uxorio”, depositato in data 04 novembre
2025;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
UR Di RD
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