TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8024 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33823/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERTICALE CARLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 DINETTA SIMONA ( VIA DURINI, 4 20122 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA DURINI N. 4 20122 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2 CP_2 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il predetto difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito indicato:
Controparte_3 In via preliminare: sospendere l'esecutività del titolo esecutivo e dunque inibire all'Avv. CP_2
di dare corso all'esecuzione nei confronti di
[...] CP_4 Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare che nulla è dovuto da all'Avv. CP_4
per quanto portato dall'atto di precetto notificato in data 10.09.2024 e dunque CP_2 dichiarare che l'Avv. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_2
CP_4 Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con le spese e i compensi – salvis juribus.
pagina 1 di 5 CONSLUSIONI CP_2
Che il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore del
Tribunale adito.
b) In via subordinata, dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della Società opponente alle spese di lite.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) (già per atto di fusione per incorporazione) ha spiegato opposizione CP_4 CP_1 avverso il precetto notificatogli in data 10.09.2024 dall'Avv. , in qualità di difensore CP_2 antistatario del Sig. per il pagamento dell'importo di € 523,61 quali spese legali derivanti Persona_1 dal precetto nonché dal decreto ingiuntivo n. 4316/2023 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 18.01.2024.
Con il predetto decreto ingiuntivo era stato richiesto alla società, odierna opponente, di consegnare copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intercorso tra la stessa e Persona_1
1.1) A sostegno della propria opposizione ha dedotto, quale motivo riconducibile all'art 615 comma I
c.p.c., l'inesistenza del credito di cui al precetto:
- avendo già corrisposto le spese relative al ricorso monitorio. In particolare, aveva “provveduto in data
01.02.2024, a seguito di proforma inviata dall'avv. , al pagamento delle spese e degli onorari di CP_2 procedura, così come liquidate nel menzionato ricorso, per complessivi € 637,07= dandone comunicazione sempre a mezzo Pec (doc. n. 2-5).
- avendo altresì adempiuto alla condanna alla consegna della documentazione oggetto del ricorso monitorio, atteso che “In data 29.01.2024 l'odierna opponente ha provveduto altresì ad inviare a mezzo Pec, sempre all'Avv. , la documentazione contrattuale e l'estratto conto storico, così come ingiunto dal CP_2
Tribunale, dandone comunicazione a mezzo Pec. (doc. n.ri 6-10)”;
- ed inoltre, avendo anche “adempiuto al pagamento degli onorari e degli oneri di legge liquidati dal
Tribunale di Tivoli nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 4316/2023 R.G. ben prima della notifica dell'atto oggetto della presente opposizione, alcun pagamento è dovuto in favore dell'Avv. a titolo di CP_2 onorari al precetto quantificati da controparte in € 142,00= oltre oneri di legge. (Cass., sez. VI, ordinanza
n. 2242/19)”.
L'opponente ha infine evidenziato che il precetto opposto si innesta in una serie di contenziosi intrapresi da numerosi contraenti, patrocinati dall'odierna parte opposta. Peraltro, quest'ultima non avrebbe fornito la collaborazione richiesta, al fine di gestire in modo più snello tutte le posizioni coinvolte, evitando ulteriori contenziosi.
2) In data 25.11.24 si è costituita la parte opposta eccependo quanto di seguito riportato riassuntivamente:
- l'“Incompetenza per valore”;
- la preventiva comunicazione all'opponente delle “coordinate bancarie da utilizzare per il pagamento
(cfr. pec con allegata la pro forma, all. 1). L'IBAN indicato nel detto documento è collegato al conto corrente dedicato per l'esercizio dell'attività professionale dell'opposto.”;
- la circostanza che l'opponente “del tutto arbitrariamente ha effettuato il pagamento con bonifico sul differente conto che, seppur intestato allo scrivente difensore, è dedicato alle esigenze personali dello
pagina 3 di 5 stesso. Detto conto corrente non viene monitorato periodicamente, proprio perché esula dalle esigenze di Studio.”.
3) Con memoria depositata in data 6.2.25 la parte opponente ha replicato sull'eccezione di incompetenza nel modo seguente:
“Il presente giudizio di opposizione all'esecuzione è stato promosso avverso l'atto di precetto notificato dall'avv. in forza del ricorso per decreto ingiuntivo n. 4316/2023 R.G. emesso dal CP_2
Tribunale di Tivoli avente ad oggetto la domanda del sig. di ingiungere a la Persona_1 CP_4 consegna di copia del contratto e dell'estratto conto storico relativa al contratto di credito revolving indicato nel ricorso medesimo.
Nel suddetto ricorso lo stesso Sig. per il tramite del proprio difensore Avv. , ha Per_1 CP_2 correttamente dichiarato che “il valore della controversia è indeterminato” (cfr. doc. n. 1 pag. 3).
Ed infatti, la controversia ed il credito risultano necessariamente di valore indeterminabile, in quanto non è possibile definire in maniera certa, stante la richiesta di consegna della documentazione contrattuale,
l'importo dell'intero credito per il quale il creditore intendeva procedere.
Come noto, le cause di valore indeterminabile, secondo l'art. 9 c.p.c., sono di competenza del Tribunale.”
(…..) “Ciò premesso, si chiede che il Giudice adito voglia dichiarare la propria competenza per valore;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda questa difesa dichiara, in subordine, di aderire alla sollevata eccezione di incompetenza per valore con ogni conseguenza di legge.”
4) La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale all'udienza del 27.9.2025.
A tale udienza, la stessa parte opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto altresì dalla parte opposta.
In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che è pacifico tra le parti che l'opposta abbia corrisposto le spese legali derivanti dal titolo esecutivo prima della notifica del precetto.
In tale contesto deve considerersi assorbita l'eccezione preliminare di incompetenza per valore, atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, “non controvertendosi oramai in ordine al merito della pretesa, non c'è più ragione di determinare quale sia il giudice competente a giudicare nel merito”
(Ordinanza n. 6581 del 18/03/2009).
Tanto premesso, la regolazione delle spese di lite deve seguire il principio della c.d. soccombenza virtuale e, in ragione di ciò, le stesse devono essere poste a carico della parte opposta.
Non rileva infatti la circostanza che l'opponente avesse versato il denaro su un conto “personale” della parte opposta e non su quello da quest'ultima “dedicato per l'esercizio dell'attività professionale”. pagina 4 di 5 E' evidente che, trattandosi di un conto pacificamente riconducibile all'opposta, quest'ultima abbia percepito quanto le spettasse in base al titolo esecutivo prima della notifica del precetto.
5) La spese di lite vengono determinate al di sotto dei parametri minimi del DM n 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, della celebrazione di un'unica udienza e della semplicità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, nella misura di euro 350,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa
Milano, 21/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria BU
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33823/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERTICALE CARLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 DINETTA SIMONA ( VIA DURINI, 4 20122 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA DURINI N. 4 20122 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2 CP_2 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il predetto difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito indicato:
Controparte_3 In via preliminare: sospendere l'esecutività del titolo esecutivo e dunque inibire all'Avv. CP_2
di dare corso all'esecuzione nei confronti di
[...] CP_4 Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare che nulla è dovuto da all'Avv. CP_4
per quanto portato dall'atto di precetto notificato in data 10.09.2024 e dunque CP_2 dichiarare che l'Avv. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_2
CP_4 Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con le spese e i compensi – salvis juribus.
pagina 1 di 5 CONSLUSIONI CP_2
Che il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore del
Tribunale adito.
b) In via subordinata, dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della Società opponente alle spese di lite.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) (già per atto di fusione per incorporazione) ha spiegato opposizione CP_4 CP_1 avverso il precetto notificatogli in data 10.09.2024 dall'Avv. , in qualità di difensore CP_2 antistatario del Sig. per il pagamento dell'importo di € 523,61 quali spese legali derivanti Persona_1 dal precetto nonché dal decreto ingiuntivo n. 4316/2023 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 18.01.2024.
Con il predetto decreto ingiuntivo era stato richiesto alla società, odierna opponente, di consegnare copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intercorso tra la stessa e Persona_1
1.1) A sostegno della propria opposizione ha dedotto, quale motivo riconducibile all'art 615 comma I
c.p.c., l'inesistenza del credito di cui al precetto:
- avendo già corrisposto le spese relative al ricorso monitorio. In particolare, aveva “provveduto in data
01.02.2024, a seguito di proforma inviata dall'avv. , al pagamento delle spese e degli onorari di CP_2 procedura, così come liquidate nel menzionato ricorso, per complessivi € 637,07= dandone comunicazione sempre a mezzo Pec (doc. n. 2-5).
- avendo altresì adempiuto alla condanna alla consegna della documentazione oggetto del ricorso monitorio, atteso che “In data 29.01.2024 l'odierna opponente ha provveduto altresì ad inviare a mezzo Pec, sempre all'Avv. , la documentazione contrattuale e l'estratto conto storico, così come ingiunto dal CP_2
Tribunale, dandone comunicazione a mezzo Pec. (doc. n.ri 6-10)”;
- ed inoltre, avendo anche “adempiuto al pagamento degli onorari e degli oneri di legge liquidati dal
Tribunale di Tivoli nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 4316/2023 R.G. ben prima della notifica dell'atto oggetto della presente opposizione, alcun pagamento è dovuto in favore dell'Avv. a titolo di CP_2 onorari al precetto quantificati da controparte in € 142,00= oltre oneri di legge. (Cass., sez. VI, ordinanza
n. 2242/19)”.
L'opponente ha infine evidenziato che il precetto opposto si innesta in una serie di contenziosi intrapresi da numerosi contraenti, patrocinati dall'odierna parte opposta. Peraltro, quest'ultima non avrebbe fornito la collaborazione richiesta, al fine di gestire in modo più snello tutte le posizioni coinvolte, evitando ulteriori contenziosi.
2) In data 25.11.24 si è costituita la parte opposta eccependo quanto di seguito riportato riassuntivamente:
- l'“Incompetenza per valore”;
- la preventiva comunicazione all'opponente delle “coordinate bancarie da utilizzare per il pagamento
(cfr. pec con allegata la pro forma, all. 1). L'IBAN indicato nel detto documento è collegato al conto corrente dedicato per l'esercizio dell'attività professionale dell'opposto.”;
- la circostanza che l'opponente “del tutto arbitrariamente ha effettuato il pagamento con bonifico sul differente conto che, seppur intestato allo scrivente difensore, è dedicato alle esigenze personali dello
pagina 3 di 5 stesso. Detto conto corrente non viene monitorato periodicamente, proprio perché esula dalle esigenze di Studio.”.
3) Con memoria depositata in data 6.2.25 la parte opponente ha replicato sull'eccezione di incompetenza nel modo seguente:
“Il presente giudizio di opposizione all'esecuzione è stato promosso avverso l'atto di precetto notificato dall'avv. in forza del ricorso per decreto ingiuntivo n. 4316/2023 R.G. emesso dal CP_2
Tribunale di Tivoli avente ad oggetto la domanda del sig. di ingiungere a la Persona_1 CP_4 consegna di copia del contratto e dell'estratto conto storico relativa al contratto di credito revolving indicato nel ricorso medesimo.
Nel suddetto ricorso lo stesso Sig. per il tramite del proprio difensore Avv. , ha Per_1 CP_2 correttamente dichiarato che “il valore della controversia è indeterminato” (cfr. doc. n. 1 pag. 3).
Ed infatti, la controversia ed il credito risultano necessariamente di valore indeterminabile, in quanto non è possibile definire in maniera certa, stante la richiesta di consegna della documentazione contrattuale,
l'importo dell'intero credito per il quale il creditore intendeva procedere.
Come noto, le cause di valore indeterminabile, secondo l'art. 9 c.p.c., sono di competenza del Tribunale.”
(…..) “Ciò premesso, si chiede che il Giudice adito voglia dichiarare la propria competenza per valore;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda questa difesa dichiara, in subordine, di aderire alla sollevata eccezione di incompetenza per valore con ogni conseguenza di legge.”
4) La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale all'udienza del 27.9.2025.
A tale udienza, la stessa parte opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto altresì dalla parte opposta.
In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che è pacifico tra le parti che l'opposta abbia corrisposto le spese legali derivanti dal titolo esecutivo prima della notifica del precetto.
In tale contesto deve considerersi assorbita l'eccezione preliminare di incompetenza per valore, atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, “non controvertendosi oramai in ordine al merito della pretesa, non c'è più ragione di determinare quale sia il giudice competente a giudicare nel merito”
(Ordinanza n. 6581 del 18/03/2009).
Tanto premesso, la regolazione delle spese di lite deve seguire il principio della c.d. soccombenza virtuale e, in ragione di ciò, le stesse devono essere poste a carico della parte opposta.
Non rileva infatti la circostanza che l'opponente avesse versato il denaro su un conto “personale” della parte opposta e non su quello da quest'ultima “dedicato per l'esercizio dell'attività professionale”. pagina 4 di 5 E' evidente che, trattandosi di un conto pacificamente riconducibile all'opposta, quest'ultima abbia percepito quanto le spettasse in base al titolo esecutivo prima della notifica del precetto.
5) La spese di lite vengono determinate al di sotto dei parametri minimi del DM n 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, della celebrazione di un'unica udienza e della semplicità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, nella misura di euro 350,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa
Milano, 21/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria BU
pagina 5 di 5