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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 414/2024 R.C. Oggetto: resp. 2052 In nome del popolo italiano Esito :
accoglimento LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA soggettivamente parziale
Seconda Sezione Civile
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. ssa Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2024, promossa da:
CF elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MALTA 3/7 GENOVA presso l'Avvocato LA CAMERA ALBERTO che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
CF elettivamente domiciliato in GALLERIA CP_1 C.F._2
MAZZINI, 3/10 GENOVA presso l'Avvocato PANERI GIANFRANCO che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE ATTRICE APPELLATE IN CAUSA
[...]
CF elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 C.F._3
MALTA 3/7 GENOVA presso l'Avvocato LA CAMERA ALBERTO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
GIÀ PIVA elettivamente Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato in VIA PALESTRO 2/7 GENOVA presso l'Avvocato SOAVE GIANCARLO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e
PARTI CONVENUTE APPELLATE avverso
Sent. Trib. di Genova n. 199/24 del l 25/01/24 resa RG n. 4605/2020 (dott.ssa Cingano) causa nella quale, per l'udienza del 15 luglio 2025, sostituita da note di trattazione scritta sono state assunte, nel termine anticipato di legge, le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per le ragioni meglio indicate in narrativa, contrariis rejectis
e previe pronunce e declaratorie meglio viste, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e disattese, oggi da ritenersi riproposte integralmente, con particolare attenzione alla prova orale per testi ( e entrambi residenti a [...]), sui capitoli di prova dedotti e Testimone_1 Testimone_2 qui integralmente riproposti:
6. vero che poco prima dell'evento per cui è causa il cane era seduto/sdraiato a terra, tranquillo;
7. vero che la signora è transitata molto vicina al gruppo di persone di cui il signor CP_1 faceva parte;
8. vero che il cane si è alzato in piedi, rimanendo calmo e senza aggredire nessuno. CP_5
9. Vero che la signora chiedeva al signor di telefonare al proprio marito per comunicargli CP_1 CP_5 dell'evento e chiedergli di intervenire in loco. 10.Vero che il signor effettuava la telefonata di cui CP_5 al punto 4. in riforma della sentenza impugnata, n. 199/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sez. II
Civile, in data 25.01.2023 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. 4605/2020, MAI notificata ex art. 167 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni occorrente declaratoria e pronuncia, accertata l'assenza di responsabilità diretta e/o solidale, attiva ed omissiva in capo all'esponente per i motivi di cui in narrativa e, in particolare, per l'insussistenza di nesso causale tra la sua condotta e
l'evento danno, nonché per non aver avuto in alcun modo il governo dell'animale e, così, per non aver potuto in alcun modo causare e/o impedire l'evento in alcun modo e, per l'effetto, respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, le domande avanzate dalla signora nei confronti CP_1 dell'esponente. In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ancorché parziale, determinare l'apporto causale della condotta della comparente in relazione al determinando danno in corso di causa e, conseguentemente, procedere alla quantificazione dello stesso secondo il principio normativo richiamato della correlazione necessaria tra la colpa della comparente ed il fatto alla stessa ascritto, escludendo quei fatti - dolosi o colposi - che si sarebbero comunque verificati per la dinamica dell'evento e per la responsabilità di terzi, ovvero del e della stessa danneggiata, riconosciuti comunque, ai sensi CP_5 dell'art. 2052 c.c. la responsabilità alternativa del convenuto e non solidale con la comparente CP_5
(ovvero, la sua responsabilità esclusiva nell'evento, avendo materialmente il governo dell'animale, sottratto all'appellante) e, ai sensi dell0art. 1227 c.c., il prevalente/esclusivo concorso di colpa della vittima del fatto illecito, ovvero della stessa signora e/o del custode e “governante” l'animale. in Parte_2 CP_5
2 merito alla domanda svolta nel proc. R.G. 531/2025, riunito al presente respingersi perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, le domande avanzate dalla signora e, conseguentemente, CP_1
l'appello proposto avverso la sentenza n. 199/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sez. II Civile, in data
25.01.2023 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. 4605/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni occorrente declaratoria e pronuncia, per i motivi di cui in narrativa. Con rifusione di spese ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado”.
CP_1
“piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis reiectis: -dato atto dell'avvenuta accettazione esclusivamente pro bono pacis della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata nel corso del giudizio d'appello dal Consigliere
Istruttore con provvedimento del 09/10/2024; -dato atto della mancata accettazione del contraddittorio sulle domande nuove proposte da nella comparsa di costituzione nonchè della tardività e Controparte_4 inaccoglibilità delle difese tutte svolte dalla Compagnia di Assicurazione in questo grado di giudizio;
per il giudizio r.g. 531/2024 (gravame proposto da avverso la sentenza di primo grado) piaccia CP_1 alla Corte Ecc.ma in accoglimento dell'appello proposto, riformare secondo i motivi di gravame dedotti la sentenza resa dal Tribunale di Genova n. 199/2024 pubblicata in data 25 gennaio 2024 e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare e in via tra di loro solidale e/o Controparte_6 Parte_1 alternativa al maggior risarcimento dei danni tutti subiti da in occasione dell'evento per cui è CP_1 causa, danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti (danno biologico, danno morale, danno da vita di relazione, danno patrimoniale per spese per l'assistenza domiciliare e per spese mediche) oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché il maggior danno da mancato riconoscimento in primo grado della rivalutazione monetaria sulle singole voci di danno così come richiesto nei motivi di appello. Previa, in via istruttoria, ammissione di nuova CTU medico legale ovvero di rinnovo e/ supplemento della CTU medico legale per l'accertamento e la quantificazione dell'aggravamento del danno fisico subito dall'appellante.
Oltre alla maggiore liquidazione delle spese del primo grado di giudizio e con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio. Nel giudizio rg. 414/2024 (gravame proposto da ): piaccia alla Parte_1
Corte Ecc.ma: in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto da;
Controparte_7 in via principale respingere l'appello proposto da siccome infondato in fatto e in diritto. Controparte_7
Vinte le spese. Nel giudizio rg 414/2024 e con riferimento alle domande e argomentazioni svolte da
[...] nella comparsa di risposta 26/07/2024, dichiarare inammissibili e comunque respingere Controparte_6 le domande e istanze anche istruttorie ex adverso avanzate siccome infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
3 Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per le ragioni meglio indicate in narrativa, contrariis rejectis
e previe pronunce e declaratorie meglio viste, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e disattese, da ritenersi riproposte integralmente, con particolare attenzione alla prova orale per testi ( e entrambi residenti a [...]), sui capitoli di prova dedotti e qui CP_8 Testimone_2 integralmente riproposti. in riforma della sentenza impugnata, n. 199/2024 emessa dal Tribunale di
Genova, Sez. II Civile, in data 25.01.2023 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. 4605/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni occorrente declaratoria e pronuncia, in accoglimento dell'appello proposto dalla signora , accertata l'assenza di responsabilità Parte_1 diretta e/o solidale, attiva ed omissiva dell'appellante per i motivi di cui in narrativa e, in particolare, per
l'insussistenza di nesso causale tra la sua condotta e l'evento danno, nonché per non aver avuto in alcun modo il governo dell'animale e, così, per non aver potuto in alcun modo causare e/o impedire l'evento in alcun modo
e, per l'effetto, respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, le domande avanzate dalla signora verso i convenuti. In via di subordine, determinare l'apporto causale della condotta CP_1 del comparente in relazione al determinando danno in corso di causa e, conseguentemente, procedere alla quantificazione dello stesso secondo il principio normativo richiamato della correlazione necessaria tra la colpa della comparente ed il fatto alla stessa ascritto, escludendo quei fatti - dolosi o colposi - che si sarebbero comunque verificati per la dinamica dell'evento e per la responsabilità di terzi, ovvero dell'esponente e della stessa danneggiata, riconosciuti comunque, ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità alternativa dei convenuti e non solidale (ovvero, la responsabilità esclusiva del comparente nell'evento, avendo materialmente il governo dell'animale, sottratto all'appellante) e, ai sensi deLL'ART. 1227 c.c., il prevalente/esclusivo
CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA DEL FATTO ILLECITO, OVVERO, della stessa signora e/o del comparente, custode e “governante” l'animale. Altresì, dichiarare tenuta Parte_2 la terza chiamata nel giudizio di primo grado, ritualmente citata e costituitasi nel giudizio de quo,
[...]
corrente alla Via Scarsellini, 14 – Milano, C.F. e P.IVA , ora CP_9 P.IVA_1 [...]
corrente in P.zza Tre Torri n. 3 – 20145 Milano, C.F. e P.IVA , in persona CP_4 P.IVA_2 del proprio l.r.p.t., presso cui l'esponente è assicurato con polizza di RCT n. 60296217, a corrispondere direttamente all'attore o, in subordine, a rimborsare allo stesso qualsiasi somma, entro il limite del massimale rivalutato e con interessi, che il convenuto fosse eventualmente condannato a corrispondere e, comunque, sia essa a qualsivoglia titolo conseguente e connessa l'azione de qua, ancorché a titolo di spese legali, sia avverse che dovute alla propria difesa per resistere alla domanda attorea. In ogni caso, dichiarare comunque tenuto il terzo chiamato a manlevare il convenuto chiamante ed a tenerlo indenne dalle spese legali sostenute per resistere alla domanda, nei limiti di cui all'art. 1917 comma 3 c.c.. Con rifusione di spese ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado. In merito al procedimento R.G. 531/2025, riunito al presente Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per le ragioni meglio indicate in narrativa, contrariis rejectis e previe pronunce e declaratorie meglio viste, riunita la presente causa a quella rubricata al n. R.G. 414/2024, pendente presso codesto Ufficio, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e disattese, da ritenersi riproposte integralmente, con particolare attenzione alla prova orale per testi
4 ( e entrambi residenti a [...]), sui capitoli di prova dedotti e qui CP_8 Testimone_2 integralmente riproposti. respingersi perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, le domande avanzate dalla signora e, conseguentemente, l'appello proposto avverso la sentenza n. CP_1
199/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sez. II Civile, in data 25.01.2023 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. 4605/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni occorrente declaratoria e pronuncia, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite. Altresì, dichiarare tenuta la terza chiamata nel giudizio di primo grado, ritualmente citata e costituitasi nel giudizio de quo,
corrente alla Via Scarsellini, 14 – Milano, C.F. e P.IVA , ora Controparte_9 P.IVA_1
corrente in P.zza Tre Torri n. 3 – 20145 Milano, C.F. e P.IVA Controparte_4 P.IVA_2 in persona del proprio l.r.p.t., presso cui l'esponente è assicurato con polizza di RCT n. 60296217, a corrispondere direttamente all'attore o, in subordine, a rimborsare allo stesso qualsiasi somma, entro il limite del massimale rivalutato e con interessi, che il convenuto fosse eventualmente condannato a corrispondere e, comunque, sia essa a qualsivoglia titolo conseguente e connessa l'azione de qua, ancorché a titolo di spese legali, sia avverse che dovute alla propria difesa per resistere alla domanda attorea. In ogni caso, dichiarare comunque tenuto il terzo chiamato a manlevare il convenuto chiamante ed a tenerlo indenne dalle spese legali sostenute per resistere alla domanda, nei limiti di cui all'art. 1917 comma 3 c.c.. Con rifusione di spese ed onorari tutti del presente giudizio e di quello di primo grado, ancorché “riformati” nel quantum nell'eventuale accoglimento del motivo d'appello proposto da parte appellante”.
IÀ Controparte_3 Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, ferma l'assenza di contraddittorio tra la comparente
Compagnia e parti diverse dal sig. CP_5
- qualora sia ritenuta accertata in capo al sig. una responsabilità in qualsivoglia misura CP_5 percentuale per quanto occorso alla sig.ra ed oggetto di causa, si chiede di confermare ad ogni effetto Parte_1 la parte della sentenza di primo grado che statuisce la responsabilità solidale della sig.ra con il Parte_1 sig. per le ragioni tutte espresse in narrativa e già riconosciute dal Giudice di prime cure, CP_5 eventualmente con indicazione dele rispettive quote e con contestuale condanna a carico dei percipienti alla restituzione degli importi risultanti in eccesso rispetto a quanto già liquidato da già Controparte_3 pari ad euro 110.929,34= in favore della sig.ra ; euro 11.668,83= in Controparte_4 CP_1 favore dell'Avv. Paneri, difensore della sig.ra euro 10.807,71= in favore dell'Avv. La CP_1
Camera difensore del sig. in relazione all'accertanda quota di responsabilità, oltre interessi e CP_5 rivalutazione. - In ogni caso qualora sia riconosciuta qualsivoglia responsabilità in capo al sig. CP_5 si chiede che sia confermata sul punto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova, oggetto di gravame, ritenendo già tenuta a manlevare e garantire il proprio Controparte_3 Controparte_4
Assicurato negli stretti limiti contrattuali, escluso il resto. Con ogni conseguente provvedimento. - In ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o almeno del presente grado”.
5 FATTO E DIRITTO
1) Oggetto della controversia
La causa concerne le conseguenze di un incidente che ha visto coinvolto un cucciolo di cane di grossa taglia (Alano) al cui movimento pare associata la caduta a terra dell'attrice, con conseguenze fisiche di rilievo.
L'incidente risulta occorso il 9.2.19 poco dopo le 10 del mattino nella Via Sturla all'altezza dei civici 2 -4.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa, che diverge molto marginalmente, nelle versioni delle parti contrapposte, da quella che qui si esprime, il cane, pur essendo tenuto al guinzaglio dal Sig. vedendo transitare la signora Controparte_2 davanti a sé, si addossava alla stessa con le zampe anteriori, sollevandosi CP_1 sulle posteriori. Il movimento è descritto con toni che alludono ad una condotta aggressiva dall'attrice, mentre, al contrario, la parte convenuta, presente ai fatti (lo stesso Sig. , ammette il movimento del cane e la caduta, ma CP_2 disconoscendo un effettivo contatto. Salvo i cenni che si faranno all'esito dell'istruttoria è evidente che il movimento descritto è il tipico approccio dei cuccioli di cane a nuovi incontri con altri loro simili, o anche con persone, quando ormai con le stesse hanno confidenza.
In ogni caso la simultaneità del movimento del cane e della caduta non risulta negata ed in omaggio al canone della “ricostruzione del fatto per preponderante probabilità”, come meglio si dirà, non risulta seriamente contestata, né contestabile, la correlazione tra l'animale e la caduta.
Piuttosto la parte convenuta- fino ad ora menzionata – evidenzia che, pur essendosi svolti tutti i fatti sul marciapiede, l'attrice aveva modo di evitare l'incontro con l'animale, posto che, nel punto interessato, il marciapiedi stesso si allarga, quasi a formare una piazzetta e, conseguentemente, consente, senz'altro rischio, il passaggio a distanza.
A seguito della caduta l'attrice era prontamente trasportata presso l'ospedale San Co martino risultando di prima evidenza la sussistenza di fratture. riceveva le prime
6 cure cui seguiva trattamento chirurgico. In effetti all'esito della CTU disposta in primo grado sono risultate frattura di radio e ulna distale con esposizione puntiforme (trattata con intervento chirurgico); frattura branca ileo ed ischio pubica di destra;
frattura spongiosa composta dell'ala sacrale destra e frattura frammentata del collo omerale di destra, questa stabilizzata mediante chiodo endomidollare e viti metalliche.
Si può anticipare che, nella stessa sede, è risultata a carico dell'attrice un'invalidità permanente del 34% (in una persona nata il [...] e che quindi all'epoca del sinistro del 9.2.2019 aveva di anni 74), un'invalidità temporanea assoluta di 60 giorni (relativi ai giorni di ricovero), un'invalidità temporanea parziale di 35 giorni al 75% e di ulteriori 35 giorni al 50%.
L'animale coinvolto nei fatti è risultato – solo successivamente - di proprietà della
Sig.ra convivente del detto ma, al momento Parte_1 CP_2 esatto del sinistro, la sua compravendita non era ancora perfezionata, permanendo la proprietà dell'allevamento di provenienza (Allevamento dei Cingeti).
Naturalmente, come reso evidente dal fatto, l'animale era già stato consegnato.
Il quadro proprietario si assume come necessario per essere asserito in sentenza e non contestato in appello.
La l momento del fatto era nelle vicinanze, ma intenta ad un acquisto Parte_1 nel vicino panificio.
Il risulta assicurato per il rischio attuatosi presso la compagnia di CP_2
Assicurazioni, menzionata in epigrafe, si seguito indicata solo come . CP_4
La controversia si è quindi instaurata, per ottenere all'attrice il pieno risarcimento alla persona. L'attrice stessa ha convenuto sia il Sig. sia la sig. CP_2 come utilizzatori e/o proprietari. L'allevamento non risulta né Parte_1 convenuto né chiamato. Il ha chiamato in causa , che non CP_2 CP_4 ha negato l'operatività della Garanzia.
7 2) La sentenza di primo grado
Il giudice di prime cure, dopo ampia ricostruzione dei principi giurisprudenziali in materia, ha provveduto, sulla base della ricostruzione logica dei fatti, cui si è già fatto cenno, nonché sulla base dell'espressa deposizione del teste Camera, e della stessa interpretazione delle dichiarazioni rese dal a confermare l'ipotesi della CP_2 connessione diretta tra il movimento dell'animale e la caduta dell'attrice.
Ricondotto potenzialmente il caso all'ambito di applicazione dell'art. 2052 del cc., il giudice di prime cure pone sotto il titolo di tale responsabilità solo la posizione della convenuta Per far ciò applica i principi di cui a (Cass. n. 14743/2002), Parte_1 valorizzandone la massima che per il caso di scissione tra la proprietà e l'uso dichiara ugualmente responsabile il proprietario se l'uso da parte del terzo si configura come un prolungamento del suo controllo. In forza di quanto sopra il giudice pare considerare il riferimento alla “proprietà”, espresso nella norma, come un merto dato indicativo, posto che invero rileverebbe il “controllo” dell'animale e, quindi e sostanzialmente, una posizione analoga alla custodia.
Seguendo la medesima linea il giudice considera la temporanea custodia in capo al
[...] come un “mero riflesso” dell'uso proprietario e quindi esclude l'operatività CP_2 della norma - a portata oggettiva - nei confronti di tale soggetto. Considerato tuttavia che la bestia era al guinzaglio, il Giudice di primo grado ravvisa, in capo al CP_2 una responsabilità alternativa fondata sulla colpa nella gestione dell'animale, essendo in effetti prevedibile, da bestia inesperta, un atto impulsivo verso una passante, e potendosi prevedere l'effetto in relazione alla stazza già acquisita dal cane.
Ritenuto responsabile a diverso titolo anche il il giudice riconosce la CP_5 responsabilità solidale della coppia ritenuta irrilevante la posizione di proprietario in capo ad un terzo. Le quote di concorso nella responsabilità non sono specificate, dovendosi supporre paritarie, nonostante sia d'uso considerare la responsabilità per colpa di maggior peso della obiettiva.
Era invece del tutto escluso il concorso di colpa della vittima nel determinismo del sinistro posto che la condotta alternativa della Sig. ipotizzabile al fine di far CP_1 risultare, per contrasto, colposa quella in concreto da lei tenuta nella circostanza,
8 sarebbe consistita nel compiere un periplo per evitare di passare davanti al cane, pur tenuto al guinzaglio. Tale condotta non è ritenuta in alcun modo “dovuta” dal giudice di prime cure che, nella sostanza, la ascrive alla “prudenza privata” e non a quella che legittimamente ci si può attendere dalla generalità dei pedoni utenti dei marciapiedi pubblici.
Facendo uso delle tabelle di Milano (aggiornate all'anno 2021) il giudice di prime cure ha quindi condannato l'unico soggetto ritenuto responsabile a versare all'attrice la somma di euro 97.906,24, avendo ritenuto in danno alla persona descritto in parte narrativa corrispondente ad un importo complessivo di euro 112.179,25, poi ridotto alla prima cifra per la sussistenza di una invalidità preesistente del 10%. La somma suddetta era integrata dalla condanna al versamento di euro 5.390,00 a titolo di spese mediche.
Erano escluse tutte le altre poste minori di danno per difetto di prova in ordine alla loro sussistenza od al collegamento causale con fatto.
Il regolamento delle spese è stato conforme alla decisione, senza compensazioni, con liquidazioni nei minimi. La Garanzia assicurativa non è venuta in discussione, non essendo stato condannato il soggetto assicurato.
3) PE
Appella la convenuta CP_7
La stessa contesta l'incongrua ammissione dell'istruttoria, col rigetto delle prove dedotte in favore della elevata fortuità del fatto, e questo a fronte della larga ammissione di prove attoree. La convenuta collega alla irritualità ed insufficienza dell'istruttoria le errate conclusioni in fatto cui sarebbe pervenuto il giudice in punto di prova del nesso causale tra la condotta dell'animale e la caduta dell'attrice, ed in ordine alla sussistenza o meno di una colpa dell'utilizzatore, nonché alla sussistenza del fatto del danneggiato, quale elemento liberatorio o quantomeno concorsuale.
Agli argomenti radicati in fatto l'appellante fa seguire una serie di considerazioni, non sempre opportunamente coordinate, in ordine alla possibilità di ritenere la sua
9 responsabilità secondo lo schema di cui all'art. 2052 cc, contestando un malgoverno della norma a seguito della quale il giudice sarebbe pervenuto ad una erronea individuazione dei responsabili. Il motivo perviene alla seguente espressa conclusione.
“Ne consegue che la sentenza impugnata merita riforma nella parte in cui la comparente è ritenuta solidalmente responsabile e che, invece, deve essere mantenuta esente da responsabilità che, nel caso di specie più che mai, non
è solidale ma alternativa o, meglio, esclusiva, del se non addirittura della stessa attrice.” CP_2
Si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha ribadito la critica alle CP_2
“ammissioni istruttorie” ed alla conseguente ricostruzione del fatto, sostenendo, con ancor maggior chiarezza della appellante la tesi della assenza di ogni collegamento tra l'animale ed il fatto e sul concorso di colpa della vittima.
L'appellante non ha negato di esser stato lui “nel governo dell'animale”, ma ha solo ribadito le contestazioni in via di fatto in punto suo errore colposo nel controllo, attribuendo tale conclusione del giudice alla sommarietà dell'istruttoria; infine ha rinnovato la richiesta di condanna della compagnia di assicurazione chiamata a prestargli la garanzia per quanto occorso.
Parte attrice/appellata ha contestato tutti i motivi suddetti, e particolarmente quelli relativi al proprio concorso di colpa ed al difetto di una “condotta animale” causalmente efficiente in ordine al fatto lesivo.
La stessa ha svolto anche appello autonomo riunito alla causa presente nell'ambito della quale ha, a sua volta, impugnato la sentenza in punto quantum liquidatum.
In particolare l'attrice ha obiettato all'attività liquidatoria del giudice di prime cure di:
1) Aver considerato una riduzione della percentuale di invalidità del 10% a fronte di una pregressa invalidità con ciò contraddicendo l'esito effettivo della CTU che si esprimeva chiaramente per una invalidità finale permanente del 36% senza operare la riduzione attuata direttamente dal G.U. in sede decisoria;
2) Aver denegato la personalizzazione del danno.
La compagnia di assicurazione si è costituita anche in appello, ribadendo la copertura di polizza ed associandosi, nella sostanza, alle difese in fatto tra i convenuti per gli aspetti tra loro compatibili, ed in particolare il difetto di nesso causale ed il concorso di colpa della danneggiata.
10 4) Motivi del grado
I motivi in fatto, tendenti alla contestazione della sentenza sotto l'aspetto fattuale del difetto di rilievo del cane nella dinamica del sinistro, ovvero alla valorizzazione del concorso della vittima sono completamente infondati.
Un teste terzo (unica persona presente, oltre le parti) ha riferito espressamente del fatto che il cane (pacificamente cucciolo) abbia compiuto un movimento del tutto usuale, per i cuccioli, cioè innalzarsi sulle zampe posteriori e poggiare le anteriori su persona o animale dal quale intenda farsi notare o con cui voglia stabilire una relazione
(condotta non certo aggressiva, in sé, anche se potenzialmente pericolosa per diversi motivi). Il convenuto ha artificiosamente negato il fatto suddetto, confermandone purtuttavia ogni circostanza di contorno, compreso il movimento del cane, tranne poi negare il contatto tra lo stesso e la spalla dell'attrice (che sarebbe caduta per una causa incognita concomitante). L'attrice, invece, riferisce lo stesso fatto del teste, semplicemente “colorando” il movimento del cane come una aggressione, senza tuttavia in nulla specificare un contenuto offensivo del movimento, diverso dalla capacità di procurare la sua caduta. L'accertamento dei fatti è così pieno, è determinante la dichiarazione del teste oculare che consente la prova del “contatto” animale/personale, unico aspetto di fatto realmente controverso.
Non si vede quale altra prova dovesse essere assunta, quantomeno nell'ottica di cui all'art. 2051 cc. Non si comprende neppure come il quadro detto potesse essere rovesciato da testimonianze di mera circostanza di persone non presenti.
Il giudice fa invece un'applicazione dell'art. 2052 del CC non condivisa da questa
Corte.
Si è già detto, e si conferma in estrema sintesi che il giudice di primo grado, dato per scontato che la on fosse proprietaria del Cane, ha ritenuto comunque la Parte_1 stessa responsabile quale “utilizzatrice nel proprio interesse”, posizione che determina la responsabilità escludendo quella del proprietario.
In linea generarle si deve confermare che, in base a consolidata giurisprudenza, (Cass. civile sez. III, 02/10/2023, n.27804; Cassazione civile, sez. III, 05/02/2018 n. 2674;
11 Cassazione civile, sez. III, 22/12/2015, n. 25738) la norma in esame prevede due ipotesi di responsabilità alternativa (distanziandosi non poco dal modello dell'art. 2051 cc., invece unitario) Responsabile dei danni è, in primo luogo, il proprietario dell'animale, salvo che non vi sia un custode che se ne serva nel periodo in cui lo ha in uso.
La giurisprudenza di legittimità e conferma che il riferimento al servirsene per il tempo dell'uso, ristringe i custodi considerabili a quelli che custodiscono pro se, esclusi i custodi di cortesia.
E' pacifico che, in difetto della fattispecie aggiuntiva, si riespande la responsabilità del proprietario.
La prima delle sentenze considerate, della quale circolano massime non corrispondenti in nulla al testo, riguardava un caso assai simile al presente, ove l'animale in considerazione non era di proprietà della famiglia presso il cui domicilio si trovava. La corte l'appello esclude la responsabilità di una delle due persone
“conviventi con cane” siccome non proprietaria ed in difetto di prova della sua posizione di utilizzatore e momentaneo custode. La Cassazione non nega in astratto tale impostazione (come sembrerebbe da alcune massime), ma afferma, in rito, che nella sede di prime cure erano allegati elementi sufficienti per ritenere la “custodia espressiva di un uso interessato”, mentre gli elementi contrari, pur probabilmente sussistenti, erano “dati di fatto” dedotti per la prima volta in appello.
Sullo sfondo della soluzione sopra prospettata si intravedono le problematiche che a giudizio della Corte non sono state correttamente affrontate in questo caso.
La posizione di utilizzatore nel proprio interesse non riconduce necessariamente ad un soggetto unico e si determina in via di mero fatto, a prescindere da ogni considerazione sulla portata dei diritti sull'animale del responsabile stesso.
E' quindi possibile che vi siano più utilizzatori nel proprio interesse (riscontrabili di fatto) e che occorra decidere se ritenere uno solo o ambedue o tutti responsabili.
Sul punto non ha rilievo la “maggior vicinanza al titolo proprietario”, ma piuttosto la
“effettiva custodia dell'animale al momento del fatto” posto che è il secondo elemento e non il primo ad essere menzionato nella seconda parte della norma.
12 E' il proprietario che può continuare a rivestire la posizione di responsabile se possiede mediatamente e non lascia all'utilizzatore un margine di libertà nella gestione dell'animale. Tra diversi potenziali utilizzatori nel proprio interesse, tuttavia, il discrimen della responsabilità è “la custodia” ovvero il rapporto di controllo contingente con l'animale. Non apre avere base normativa la responsabilità di soggetto non proprietario e privo di controllo momentaneo sull'animale, per la sola ragione che esso abbia il diritto di utilizzarlo nel proprio interesse, pur non usandolo al momento del fatto.
E' questo lo sfondo che si deduce dal caso citato. In esso le corti dei gradi superiori, nella consapevolezza della assenza di proprietà in capo ad un soggetto, in presenza di altro soggetto utilizzatore, si sono poste il problema se il secondo “potenziale” utilizzatore fosse o meno “nel controllo” diretto dell'animale.
Applicando il principio al caso di specie si deve rilevare che in tutti gli atti di causa si nega la proprietà dell'animale in capo alla Sig. ra CP_7
La stessa era “acquirente del cane”, “proprietaria destinata”, ma non proprietaria attuale (se ne deve dedurre una probabile vendita con riserva di proprietà, ovvero un trasferimento del possesso all'oblato in attesa di accettazione). Al momento del fatto la neppure era “nel controllo” dell'animale posto che lo stesso era al CP_7 guinzaglio del suo convivente.
Ad integrazione di quanto sopra vale l'osservazione per cui il non aveva CP_2 ricevuto un possesso accidentale e di mero servizio e contingenza. La convivenza con la infatti, destinava a anche lui ad un rapporto con l'animale, ed in effetti Parte_1 tale concetto è già accertato in atti quando si dice che “faceva giocare la CP_2 bestia”. A comprova indiretta della non estraneità del ll'animale sta anche CP_2
l'assenza, nelle sue difese, di ogni riferimento (che sarebbe stato facile) alla mancanza di conoscenza dell'indole dello stesso, ed infine, il fatto stesso che la polizza assicurativa in grado di proteggere dalla RC relativa all'uso dell'animale fosse a suo nome.
I motivi proposta della che espressamente contesta il riparto di CP_7 responsabilità operato dal giudice di prime cure sono quindi fondati.
13 Risulta infatti responsabile ex art. 2052 cc il e non responsabile la CP_2 tessa, siccome non proprietaria e priva nella momentanea custodia. CP_7
Nessuna quota di corresponsabilità per il fatto può essere attribuita all'attrice.
E' ben vero che il concorso di colpa di cui all'art. 1227 del CC si configura come una meta partecipazione al fatto causalmente rilevante, e colposa solo nel senso di
“imprudente in concreto”, e non certo “lesiva di precetti cautelari specifici” (posto che gli stessi sono ordinariamente diretti ad evitare il danno ai terzi e non quello a sé stessi), nondimeno, anche nella suddetta concezione largamente generica della colpa, non si può configurare come “imprudente” la condotta di passar vicino ad un “cane al guinzaglio”, ipotizzando così un canone prudenziale potenzialmente idoneo a bloccare la circolazione pedonale.
In punto an debeatur la condanna va confermata con la vista differenziazione soggettiva.
In punto quatum non si ravvisa la necessità di alcuna riforma della sentenza di prime cure.
La personalizzazione del danno è stata negata per il difetto di elementi specifici idonei a sostenerla. Tali elementi dovrebbero essere differenti dalle caratteristiche già considerate ai fini della attribuzione dei punti base ed espressivi di una speciale lesività del caso concreto connessa ad una particolare idoneità della persona lesa. (speciali esigenze di vita o vocazioni ad attività fisiche compromesse). Nulla in effetti si rileva nel caso.
Quanto alla preesistenza di lesioni, la questione non ha rapporto con l'invalidità finale rilevata (che è sempre totale), ma solo con una minore validità ante factum del soggetto da risarcire. Della pregressa invalidità del 10 % sussiste deduzione intrinsecamente non contestata (rel. Profumo).
Non vi è in appello specifica contestazione della tecnica con la quale l'invalidità pregressa è stata valorizzata, pur dovendosi ribadire che quella corretta prevede la sottrazione degli importi (già sviluppati) previsti per la invalidità totale e per quella pregressa e non il computo della invalidità “percentuale differenziale.”
14 5) Esito.
La sentenza va quindi confermata nella entità della condanna da porre interamente a carico del CP_2
Conseguentemente solo tale soggetto deve le spese di lite all'attrice in toto relativamente al giudizio di primo e secondo grado.
In secondo grado la a appellato vittoriosamente avverso l'attrice, mentre Parte_1 solo il resta soccombente avverso la stessa con le conseguenze in punto CP_5 spese di lite.
Nei rapporti interni i convenuti non hanno assunto “conclusioni contrarie” tra essi nonostante abbiano illustrato posizioni in gran parte confliggenti.
La compagnia non ha negato la garanzia e non può essere gravata di ulteriori spese, se non quelle che deve sostenere a termini di polizza.
P.Q.M.
:
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visto l'art 352 del c.p.c., in accoglimento dell'appello proposto dalla convenuta Parte_1
ON il solo a versare all'attrice la somma liquidata a CP_2 titolo di risarcimento del danno liquidata in primo grado oltre accessori;
ON la stessa parte a rifondere in via esclusiva le spese di lite del primo grado di parte attrice e di quelle di CTU come già liquidate;
RESPINGE ogni domanda avverso l'appellante Parte_1
ON parte appellata/appellante incidentale a CP_2 rinfondere anche le spesi di lite di secondo grado di parte attrice che si liquidano in euro 9.603,00 oltre accessori di legge con rimborso forfetario al
15%;
ON parte attrice/appellata ed appellante autonoma in punto quantum a rifondere le spese di lite di secondo grado di parte appellata he si liquidano come sopra, salva compensazione privata;
Parte_1
15 ON la compagnia di assicurazione terza chiamata a CP_4 tenere indenne il di quanto versato e dovuto a seguito della Parte_3 presente a titolo di capitale e spese a termini di polizza;
COMPENSA nel resto le spese di lite relativamente agli appelli proposti.
deciso in GENOVA il 22 luglio del 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
16
accoglimento LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA soggettivamente parziale
Seconda Sezione Civile
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. ssa Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2024, promossa da:
CF elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MALTA 3/7 GENOVA presso l'Avvocato LA CAMERA ALBERTO che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
CF elettivamente domiciliato in GALLERIA CP_1 C.F._2
MAZZINI, 3/10 GENOVA presso l'Avvocato PANERI GIANFRANCO che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE ATTRICE APPELLATE IN CAUSA
[...]
CF elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 C.F._3
MALTA 3/7 GENOVA presso l'Avvocato LA CAMERA ALBERTO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
GIÀ PIVA elettivamente Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato in VIA PALESTRO 2/7 GENOVA presso l'Avvocato SOAVE GIANCARLO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e
PARTI CONVENUTE APPELLATE avverso
Sent. Trib. di Genova n. 199/24 del l 25/01/24 resa RG n. 4605/2020 (dott.ssa Cingano) causa nella quale, per l'udienza del 15 luglio 2025, sostituita da note di trattazione scritta sono state assunte, nel termine anticipato di legge, le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per le ragioni meglio indicate in narrativa, contrariis rejectis
e previe pronunce e declaratorie meglio viste, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e disattese, oggi da ritenersi riproposte integralmente, con particolare attenzione alla prova orale per testi ( e entrambi residenti a [...]), sui capitoli di prova dedotti e Testimone_1 Testimone_2 qui integralmente riproposti:
6. vero che poco prima dell'evento per cui è causa il cane era seduto/sdraiato a terra, tranquillo;
7. vero che la signora è transitata molto vicina al gruppo di persone di cui il signor CP_1 faceva parte;
8. vero che il cane si è alzato in piedi, rimanendo calmo e senza aggredire nessuno. CP_5
9. Vero che la signora chiedeva al signor di telefonare al proprio marito per comunicargli CP_1 CP_5 dell'evento e chiedergli di intervenire in loco. 10.Vero che il signor effettuava la telefonata di cui CP_5 al punto 4. in riforma della sentenza impugnata, n. 199/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sez. II
Civile, in data 25.01.2023 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. 4605/2020, MAI notificata ex art. 167 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni occorrente declaratoria e pronuncia, accertata l'assenza di responsabilità diretta e/o solidale, attiva ed omissiva in capo all'esponente per i motivi di cui in narrativa e, in particolare, per l'insussistenza di nesso causale tra la sua condotta e
l'evento danno, nonché per non aver avuto in alcun modo il governo dell'animale e, così, per non aver potuto in alcun modo causare e/o impedire l'evento in alcun modo e, per l'effetto, respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, le domande avanzate dalla signora nei confronti CP_1 dell'esponente. In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ancorché parziale, determinare l'apporto causale della condotta della comparente in relazione al determinando danno in corso di causa e, conseguentemente, procedere alla quantificazione dello stesso secondo il principio normativo richiamato della correlazione necessaria tra la colpa della comparente ed il fatto alla stessa ascritto, escludendo quei fatti - dolosi o colposi - che si sarebbero comunque verificati per la dinamica dell'evento e per la responsabilità di terzi, ovvero del e della stessa danneggiata, riconosciuti comunque, ai sensi CP_5 dell'art. 2052 c.c. la responsabilità alternativa del convenuto e non solidale con la comparente CP_5
(ovvero, la sua responsabilità esclusiva nell'evento, avendo materialmente il governo dell'animale, sottratto all'appellante) e, ai sensi dell0art. 1227 c.c., il prevalente/esclusivo concorso di colpa della vittima del fatto illecito, ovvero della stessa signora e/o del custode e “governante” l'animale. in Parte_2 CP_5
2 merito alla domanda svolta nel proc. R.G. 531/2025, riunito al presente respingersi perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, le domande avanzate dalla signora e, conseguentemente, CP_1
l'appello proposto avverso la sentenza n. 199/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sez. II Civile, in data
25.01.2023 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. 4605/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni occorrente declaratoria e pronuncia, per i motivi di cui in narrativa. Con rifusione di spese ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado”.
CP_1
“piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis reiectis: -dato atto dell'avvenuta accettazione esclusivamente pro bono pacis della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata nel corso del giudizio d'appello dal Consigliere
Istruttore con provvedimento del 09/10/2024; -dato atto della mancata accettazione del contraddittorio sulle domande nuove proposte da nella comparsa di costituzione nonchè della tardività e Controparte_4 inaccoglibilità delle difese tutte svolte dalla Compagnia di Assicurazione in questo grado di giudizio;
per il giudizio r.g. 531/2024 (gravame proposto da avverso la sentenza di primo grado) piaccia CP_1 alla Corte Ecc.ma in accoglimento dell'appello proposto, riformare secondo i motivi di gravame dedotti la sentenza resa dal Tribunale di Genova n. 199/2024 pubblicata in data 25 gennaio 2024 e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare e in via tra di loro solidale e/o Controparte_6 Parte_1 alternativa al maggior risarcimento dei danni tutti subiti da in occasione dell'evento per cui è CP_1 causa, danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti (danno biologico, danno morale, danno da vita di relazione, danno patrimoniale per spese per l'assistenza domiciliare e per spese mediche) oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché il maggior danno da mancato riconoscimento in primo grado della rivalutazione monetaria sulle singole voci di danno così come richiesto nei motivi di appello. Previa, in via istruttoria, ammissione di nuova CTU medico legale ovvero di rinnovo e/ supplemento della CTU medico legale per l'accertamento e la quantificazione dell'aggravamento del danno fisico subito dall'appellante.
Oltre alla maggiore liquidazione delle spese del primo grado di giudizio e con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio. Nel giudizio rg. 414/2024 (gravame proposto da ): piaccia alla Parte_1
Corte Ecc.ma: in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto da;
Controparte_7 in via principale respingere l'appello proposto da siccome infondato in fatto e in diritto. Controparte_7
Vinte le spese. Nel giudizio rg 414/2024 e con riferimento alle domande e argomentazioni svolte da
[...] nella comparsa di risposta 26/07/2024, dichiarare inammissibili e comunque respingere Controparte_6 le domande e istanze anche istruttorie ex adverso avanzate siccome infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
3 Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per le ragioni meglio indicate in narrativa, contrariis rejectis
e previe pronunce e declaratorie meglio viste, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e disattese, da ritenersi riproposte integralmente, con particolare attenzione alla prova orale per testi ( e entrambi residenti a [...]), sui capitoli di prova dedotti e qui CP_8 Testimone_2 integralmente riproposti. in riforma della sentenza impugnata, n. 199/2024 emessa dal Tribunale di
Genova, Sez. II Civile, in data 25.01.2023 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. 4605/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni occorrente declaratoria e pronuncia, in accoglimento dell'appello proposto dalla signora , accertata l'assenza di responsabilità Parte_1 diretta e/o solidale, attiva ed omissiva dell'appellante per i motivi di cui in narrativa e, in particolare, per
l'insussistenza di nesso causale tra la sua condotta e l'evento danno, nonché per non aver avuto in alcun modo il governo dell'animale e, così, per non aver potuto in alcun modo causare e/o impedire l'evento in alcun modo
e, per l'effetto, respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, le domande avanzate dalla signora verso i convenuti. In via di subordine, determinare l'apporto causale della condotta CP_1 del comparente in relazione al determinando danno in corso di causa e, conseguentemente, procedere alla quantificazione dello stesso secondo il principio normativo richiamato della correlazione necessaria tra la colpa della comparente ed il fatto alla stessa ascritto, escludendo quei fatti - dolosi o colposi - che si sarebbero comunque verificati per la dinamica dell'evento e per la responsabilità di terzi, ovvero dell'esponente e della stessa danneggiata, riconosciuti comunque, ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità alternativa dei convenuti e non solidale (ovvero, la responsabilità esclusiva del comparente nell'evento, avendo materialmente il governo dell'animale, sottratto all'appellante) e, ai sensi deLL'ART. 1227 c.c., il prevalente/esclusivo
CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA DEL FATTO ILLECITO, OVVERO, della stessa signora e/o del comparente, custode e “governante” l'animale. Altresì, dichiarare tenuta Parte_2 la terza chiamata nel giudizio di primo grado, ritualmente citata e costituitasi nel giudizio de quo,
[...]
corrente alla Via Scarsellini, 14 – Milano, C.F. e P.IVA , ora CP_9 P.IVA_1 [...]
corrente in P.zza Tre Torri n. 3 – 20145 Milano, C.F. e P.IVA , in persona CP_4 P.IVA_2 del proprio l.r.p.t., presso cui l'esponente è assicurato con polizza di RCT n. 60296217, a corrispondere direttamente all'attore o, in subordine, a rimborsare allo stesso qualsiasi somma, entro il limite del massimale rivalutato e con interessi, che il convenuto fosse eventualmente condannato a corrispondere e, comunque, sia essa a qualsivoglia titolo conseguente e connessa l'azione de qua, ancorché a titolo di spese legali, sia avverse che dovute alla propria difesa per resistere alla domanda attorea. In ogni caso, dichiarare comunque tenuto il terzo chiamato a manlevare il convenuto chiamante ed a tenerlo indenne dalle spese legali sostenute per resistere alla domanda, nei limiti di cui all'art. 1917 comma 3 c.c.. Con rifusione di spese ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado. In merito al procedimento R.G. 531/2025, riunito al presente Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per le ragioni meglio indicate in narrativa, contrariis rejectis e previe pronunce e declaratorie meglio viste, riunita la presente causa a quella rubricata al n. R.G. 414/2024, pendente presso codesto Ufficio, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e disattese, da ritenersi riproposte integralmente, con particolare attenzione alla prova orale per testi
4 ( e entrambi residenti a [...]), sui capitoli di prova dedotti e qui CP_8 Testimone_2 integralmente riproposti. respingersi perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, le domande avanzate dalla signora e, conseguentemente, l'appello proposto avverso la sentenza n. CP_1
199/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sez. II Civile, in data 25.01.2023 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. 4605/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni occorrente declaratoria e pronuncia, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite. Altresì, dichiarare tenuta la terza chiamata nel giudizio di primo grado, ritualmente citata e costituitasi nel giudizio de quo,
corrente alla Via Scarsellini, 14 – Milano, C.F. e P.IVA , ora Controparte_9 P.IVA_1
corrente in P.zza Tre Torri n. 3 – 20145 Milano, C.F. e P.IVA Controparte_4 P.IVA_2 in persona del proprio l.r.p.t., presso cui l'esponente è assicurato con polizza di RCT n. 60296217, a corrispondere direttamente all'attore o, in subordine, a rimborsare allo stesso qualsiasi somma, entro il limite del massimale rivalutato e con interessi, che il convenuto fosse eventualmente condannato a corrispondere e, comunque, sia essa a qualsivoglia titolo conseguente e connessa l'azione de qua, ancorché a titolo di spese legali, sia avverse che dovute alla propria difesa per resistere alla domanda attorea. In ogni caso, dichiarare comunque tenuto il terzo chiamato a manlevare il convenuto chiamante ed a tenerlo indenne dalle spese legali sostenute per resistere alla domanda, nei limiti di cui all'art. 1917 comma 3 c.c.. Con rifusione di spese ed onorari tutti del presente giudizio e di quello di primo grado, ancorché “riformati” nel quantum nell'eventuale accoglimento del motivo d'appello proposto da parte appellante”.
IÀ Controparte_3 Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, ferma l'assenza di contraddittorio tra la comparente
Compagnia e parti diverse dal sig. CP_5
- qualora sia ritenuta accertata in capo al sig. una responsabilità in qualsivoglia misura CP_5 percentuale per quanto occorso alla sig.ra ed oggetto di causa, si chiede di confermare ad ogni effetto Parte_1 la parte della sentenza di primo grado che statuisce la responsabilità solidale della sig.ra con il Parte_1 sig. per le ragioni tutte espresse in narrativa e già riconosciute dal Giudice di prime cure, CP_5 eventualmente con indicazione dele rispettive quote e con contestuale condanna a carico dei percipienti alla restituzione degli importi risultanti in eccesso rispetto a quanto già liquidato da già Controparte_3 pari ad euro 110.929,34= in favore della sig.ra ; euro 11.668,83= in Controparte_4 CP_1 favore dell'Avv. Paneri, difensore della sig.ra euro 10.807,71= in favore dell'Avv. La CP_1
Camera difensore del sig. in relazione all'accertanda quota di responsabilità, oltre interessi e CP_5 rivalutazione. - In ogni caso qualora sia riconosciuta qualsivoglia responsabilità in capo al sig. CP_5 si chiede che sia confermata sul punto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova, oggetto di gravame, ritenendo già tenuta a manlevare e garantire il proprio Controparte_3 Controparte_4
Assicurato negli stretti limiti contrattuali, escluso il resto. Con ogni conseguente provvedimento. - In ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o almeno del presente grado”.
5 FATTO E DIRITTO
1) Oggetto della controversia
La causa concerne le conseguenze di un incidente che ha visto coinvolto un cucciolo di cane di grossa taglia (Alano) al cui movimento pare associata la caduta a terra dell'attrice, con conseguenze fisiche di rilievo.
L'incidente risulta occorso il 9.2.19 poco dopo le 10 del mattino nella Via Sturla all'altezza dei civici 2 -4.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa, che diverge molto marginalmente, nelle versioni delle parti contrapposte, da quella che qui si esprime, il cane, pur essendo tenuto al guinzaglio dal Sig. vedendo transitare la signora Controparte_2 davanti a sé, si addossava alla stessa con le zampe anteriori, sollevandosi CP_1 sulle posteriori. Il movimento è descritto con toni che alludono ad una condotta aggressiva dall'attrice, mentre, al contrario, la parte convenuta, presente ai fatti (lo stesso Sig. , ammette il movimento del cane e la caduta, ma CP_2 disconoscendo un effettivo contatto. Salvo i cenni che si faranno all'esito dell'istruttoria è evidente che il movimento descritto è il tipico approccio dei cuccioli di cane a nuovi incontri con altri loro simili, o anche con persone, quando ormai con le stesse hanno confidenza.
In ogni caso la simultaneità del movimento del cane e della caduta non risulta negata ed in omaggio al canone della “ricostruzione del fatto per preponderante probabilità”, come meglio si dirà, non risulta seriamente contestata, né contestabile, la correlazione tra l'animale e la caduta.
Piuttosto la parte convenuta- fino ad ora menzionata – evidenzia che, pur essendosi svolti tutti i fatti sul marciapiede, l'attrice aveva modo di evitare l'incontro con l'animale, posto che, nel punto interessato, il marciapiedi stesso si allarga, quasi a formare una piazzetta e, conseguentemente, consente, senz'altro rischio, il passaggio a distanza.
A seguito della caduta l'attrice era prontamente trasportata presso l'ospedale San Co martino risultando di prima evidenza la sussistenza di fratture. riceveva le prime
6 cure cui seguiva trattamento chirurgico. In effetti all'esito della CTU disposta in primo grado sono risultate frattura di radio e ulna distale con esposizione puntiforme (trattata con intervento chirurgico); frattura branca ileo ed ischio pubica di destra;
frattura spongiosa composta dell'ala sacrale destra e frattura frammentata del collo omerale di destra, questa stabilizzata mediante chiodo endomidollare e viti metalliche.
Si può anticipare che, nella stessa sede, è risultata a carico dell'attrice un'invalidità permanente del 34% (in una persona nata il [...] e che quindi all'epoca del sinistro del 9.2.2019 aveva di anni 74), un'invalidità temporanea assoluta di 60 giorni (relativi ai giorni di ricovero), un'invalidità temporanea parziale di 35 giorni al 75% e di ulteriori 35 giorni al 50%.
L'animale coinvolto nei fatti è risultato – solo successivamente - di proprietà della
Sig.ra convivente del detto ma, al momento Parte_1 CP_2 esatto del sinistro, la sua compravendita non era ancora perfezionata, permanendo la proprietà dell'allevamento di provenienza (Allevamento dei Cingeti).
Naturalmente, come reso evidente dal fatto, l'animale era già stato consegnato.
Il quadro proprietario si assume come necessario per essere asserito in sentenza e non contestato in appello.
La l momento del fatto era nelle vicinanze, ma intenta ad un acquisto Parte_1 nel vicino panificio.
Il risulta assicurato per il rischio attuatosi presso la compagnia di CP_2
Assicurazioni, menzionata in epigrafe, si seguito indicata solo come . CP_4
La controversia si è quindi instaurata, per ottenere all'attrice il pieno risarcimento alla persona. L'attrice stessa ha convenuto sia il Sig. sia la sig. CP_2 come utilizzatori e/o proprietari. L'allevamento non risulta né Parte_1 convenuto né chiamato. Il ha chiamato in causa , che non CP_2 CP_4 ha negato l'operatività della Garanzia.
7 2) La sentenza di primo grado
Il giudice di prime cure, dopo ampia ricostruzione dei principi giurisprudenziali in materia, ha provveduto, sulla base della ricostruzione logica dei fatti, cui si è già fatto cenno, nonché sulla base dell'espressa deposizione del teste Camera, e della stessa interpretazione delle dichiarazioni rese dal a confermare l'ipotesi della CP_2 connessione diretta tra il movimento dell'animale e la caduta dell'attrice.
Ricondotto potenzialmente il caso all'ambito di applicazione dell'art. 2052 del cc., il giudice di prime cure pone sotto il titolo di tale responsabilità solo la posizione della convenuta Per far ciò applica i principi di cui a (Cass. n. 14743/2002), Parte_1 valorizzandone la massima che per il caso di scissione tra la proprietà e l'uso dichiara ugualmente responsabile il proprietario se l'uso da parte del terzo si configura come un prolungamento del suo controllo. In forza di quanto sopra il giudice pare considerare il riferimento alla “proprietà”, espresso nella norma, come un merto dato indicativo, posto che invero rileverebbe il “controllo” dell'animale e, quindi e sostanzialmente, una posizione analoga alla custodia.
Seguendo la medesima linea il giudice considera la temporanea custodia in capo al
[...] come un “mero riflesso” dell'uso proprietario e quindi esclude l'operatività CP_2 della norma - a portata oggettiva - nei confronti di tale soggetto. Considerato tuttavia che la bestia era al guinzaglio, il Giudice di primo grado ravvisa, in capo al CP_2 una responsabilità alternativa fondata sulla colpa nella gestione dell'animale, essendo in effetti prevedibile, da bestia inesperta, un atto impulsivo verso una passante, e potendosi prevedere l'effetto in relazione alla stazza già acquisita dal cane.
Ritenuto responsabile a diverso titolo anche il il giudice riconosce la CP_5 responsabilità solidale della coppia ritenuta irrilevante la posizione di proprietario in capo ad un terzo. Le quote di concorso nella responsabilità non sono specificate, dovendosi supporre paritarie, nonostante sia d'uso considerare la responsabilità per colpa di maggior peso della obiettiva.
Era invece del tutto escluso il concorso di colpa della vittima nel determinismo del sinistro posto che la condotta alternativa della Sig. ipotizzabile al fine di far CP_1 risultare, per contrasto, colposa quella in concreto da lei tenuta nella circostanza,
8 sarebbe consistita nel compiere un periplo per evitare di passare davanti al cane, pur tenuto al guinzaglio. Tale condotta non è ritenuta in alcun modo “dovuta” dal giudice di prime cure che, nella sostanza, la ascrive alla “prudenza privata” e non a quella che legittimamente ci si può attendere dalla generalità dei pedoni utenti dei marciapiedi pubblici.
Facendo uso delle tabelle di Milano (aggiornate all'anno 2021) il giudice di prime cure ha quindi condannato l'unico soggetto ritenuto responsabile a versare all'attrice la somma di euro 97.906,24, avendo ritenuto in danno alla persona descritto in parte narrativa corrispondente ad un importo complessivo di euro 112.179,25, poi ridotto alla prima cifra per la sussistenza di una invalidità preesistente del 10%. La somma suddetta era integrata dalla condanna al versamento di euro 5.390,00 a titolo di spese mediche.
Erano escluse tutte le altre poste minori di danno per difetto di prova in ordine alla loro sussistenza od al collegamento causale con fatto.
Il regolamento delle spese è stato conforme alla decisione, senza compensazioni, con liquidazioni nei minimi. La Garanzia assicurativa non è venuta in discussione, non essendo stato condannato il soggetto assicurato.
3) PE
Appella la convenuta CP_7
La stessa contesta l'incongrua ammissione dell'istruttoria, col rigetto delle prove dedotte in favore della elevata fortuità del fatto, e questo a fronte della larga ammissione di prove attoree. La convenuta collega alla irritualità ed insufficienza dell'istruttoria le errate conclusioni in fatto cui sarebbe pervenuto il giudice in punto di prova del nesso causale tra la condotta dell'animale e la caduta dell'attrice, ed in ordine alla sussistenza o meno di una colpa dell'utilizzatore, nonché alla sussistenza del fatto del danneggiato, quale elemento liberatorio o quantomeno concorsuale.
Agli argomenti radicati in fatto l'appellante fa seguire una serie di considerazioni, non sempre opportunamente coordinate, in ordine alla possibilità di ritenere la sua
9 responsabilità secondo lo schema di cui all'art. 2052 cc, contestando un malgoverno della norma a seguito della quale il giudice sarebbe pervenuto ad una erronea individuazione dei responsabili. Il motivo perviene alla seguente espressa conclusione.
“Ne consegue che la sentenza impugnata merita riforma nella parte in cui la comparente è ritenuta solidalmente responsabile e che, invece, deve essere mantenuta esente da responsabilità che, nel caso di specie più che mai, non
è solidale ma alternativa o, meglio, esclusiva, del se non addirittura della stessa attrice.” CP_2
Si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha ribadito la critica alle CP_2
“ammissioni istruttorie” ed alla conseguente ricostruzione del fatto, sostenendo, con ancor maggior chiarezza della appellante la tesi della assenza di ogni collegamento tra l'animale ed il fatto e sul concorso di colpa della vittima.
L'appellante non ha negato di esser stato lui “nel governo dell'animale”, ma ha solo ribadito le contestazioni in via di fatto in punto suo errore colposo nel controllo, attribuendo tale conclusione del giudice alla sommarietà dell'istruttoria; infine ha rinnovato la richiesta di condanna della compagnia di assicurazione chiamata a prestargli la garanzia per quanto occorso.
Parte attrice/appellata ha contestato tutti i motivi suddetti, e particolarmente quelli relativi al proprio concorso di colpa ed al difetto di una “condotta animale” causalmente efficiente in ordine al fatto lesivo.
La stessa ha svolto anche appello autonomo riunito alla causa presente nell'ambito della quale ha, a sua volta, impugnato la sentenza in punto quantum liquidatum.
In particolare l'attrice ha obiettato all'attività liquidatoria del giudice di prime cure di:
1) Aver considerato una riduzione della percentuale di invalidità del 10% a fronte di una pregressa invalidità con ciò contraddicendo l'esito effettivo della CTU che si esprimeva chiaramente per una invalidità finale permanente del 36% senza operare la riduzione attuata direttamente dal G.U. in sede decisoria;
2) Aver denegato la personalizzazione del danno.
La compagnia di assicurazione si è costituita anche in appello, ribadendo la copertura di polizza ed associandosi, nella sostanza, alle difese in fatto tra i convenuti per gli aspetti tra loro compatibili, ed in particolare il difetto di nesso causale ed il concorso di colpa della danneggiata.
10 4) Motivi del grado
I motivi in fatto, tendenti alla contestazione della sentenza sotto l'aspetto fattuale del difetto di rilievo del cane nella dinamica del sinistro, ovvero alla valorizzazione del concorso della vittima sono completamente infondati.
Un teste terzo (unica persona presente, oltre le parti) ha riferito espressamente del fatto che il cane (pacificamente cucciolo) abbia compiuto un movimento del tutto usuale, per i cuccioli, cioè innalzarsi sulle zampe posteriori e poggiare le anteriori su persona o animale dal quale intenda farsi notare o con cui voglia stabilire una relazione
(condotta non certo aggressiva, in sé, anche se potenzialmente pericolosa per diversi motivi). Il convenuto ha artificiosamente negato il fatto suddetto, confermandone purtuttavia ogni circostanza di contorno, compreso il movimento del cane, tranne poi negare il contatto tra lo stesso e la spalla dell'attrice (che sarebbe caduta per una causa incognita concomitante). L'attrice, invece, riferisce lo stesso fatto del teste, semplicemente “colorando” il movimento del cane come una aggressione, senza tuttavia in nulla specificare un contenuto offensivo del movimento, diverso dalla capacità di procurare la sua caduta. L'accertamento dei fatti è così pieno, è determinante la dichiarazione del teste oculare che consente la prova del “contatto” animale/personale, unico aspetto di fatto realmente controverso.
Non si vede quale altra prova dovesse essere assunta, quantomeno nell'ottica di cui all'art. 2051 cc. Non si comprende neppure come il quadro detto potesse essere rovesciato da testimonianze di mera circostanza di persone non presenti.
Il giudice fa invece un'applicazione dell'art. 2052 del CC non condivisa da questa
Corte.
Si è già detto, e si conferma in estrema sintesi che il giudice di primo grado, dato per scontato che la on fosse proprietaria del Cane, ha ritenuto comunque la Parte_1 stessa responsabile quale “utilizzatrice nel proprio interesse”, posizione che determina la responsabilità escludendo quella del proprietario.
In linea generarle si deve confermare che, in base a consolidata giurisprudenza, (Cass. civile sez. III, 02/10/2023, n.27804; Cassazione civile, sez. III, 05/02/2018 n. 2674;
11 Cassazione civile, sez. III, 22/12/2015, n. 25738) la norma in esame prevede due ipotesi di responsabilità alternativa (distanziandosi non poco dal modello dell'art. 2051 cc., invece unitario) Responsabile dei danni è, in primo luogo, il proprietario dell'animale, salvo che non vi sia un custode che se ne serva nel periodo in cui lo ha in uso.
La giurisprudenza di legittimità e conferma che il riferimento al servirsene per il tempo dell'uso, ristringe i custodi considerabili a quelli che custodiscono pro se, esclusi i custodi di cortesia.
E' pacifico che, in difetto della fattispecie aggiuntiva, si riespande la responsabilità del proprietario.
La prima delle sentenze considerate, della quale circolano massime non corrispondenti in nulla al testo, riguardava un caso assai simile al presente, ove l'animale in considerazione non era di proprietà della famiglia presso il cui domicilio si trovava. La corte l'appello esclude la responsabilità di una delle due persone
“conviventi con cane” siccome non proprietaria ed in difetto di prova della sua posizione di utilizzatore e momentaneo custode. La Cassazione non nega in astratto tale impostazione (come sembrerebbe da alcune massime), ma afferma, in rito, che nella sede di prime cure erano allegati elementi sufficienti per ritenere la “custodia espressiva di un uso interessato”, mentre gli elementi contrari, pur probabilmente sussistenti, erano “dati di fatto” dedotti per la prima volta in appello.
Sullo sfondo della soluzione sopra prospettata si intravedono le problematiche che a giudizio della Corte non sono state correttamente affrontate in questo caso.
La posizione di utilizzatore nel proprio interesse non riconduce necessariamente ad un soggetto unico e si determina in via di mero fatto, a prescindere da ogni considerazione sulla portata dei diritti sull'animale del responsabile stesso.
E' quindi possibile che vi siano più utilizzatori nel proprio interesse (riscontrabili di fatto) e che occorra decidere se ritenere uno solo o ambedue o tutti responsabili.
Sul punto non ha rilievo la “maggior vicinanza al titolo proprietario”, ma piuttosto la
“effettiva custodia dell'animale al momento del fatto” posto che è il secondo elemento e non il primo ad essere menzionato nella seconda parte della norma.
12 E' il proprietario che può continuare a rivestire la posizione di responsabile se possiede mediatamente e non lascia all'utilizzatore un margine di libertà nella gestione dell'animale. Tra diversi potenziali utilizzatori nel proprio interesse, tuttavia, il discrimen della responsabilità è “la custodia” ovvero il rapporto di controllo contingente con l'animale. Non apre avere base normativa la responsabilità di soggetto non proprietario e privo di controllo momentaneo sull'animale, per la sola ragione che esso abbia il diritto di utilizzarlo nel proprio interesse, pur non usandolo al momento del fatto.
E' questo lo sfondo che si deduce dal caso citato. In esso le corti dei gradi superiori, nella consapevolezza della assenza di proprietà in capo ad un soggetto, in presenza di altro soggetto utilizzatore, si sono poste il problema se il secondo “potenziale” utilizzatore fosse o meno “nel controllo” diretto dell'animale.
Applicando il principio al caso di specie si deve rilevare che in tutti gli atti di causa si nega la proprietà dell'animale in capo alla Sig. ra CP_7
La stessa era “acquirente del cane”, “proprietaria destinata”, ma non proprietaria attuale (se ne deve dedurre una probabile vendita con riserva di proprietà, ovvero un trasferimento del possesso all'oblato in attesa di accettazione). Al momento del fatto la neppure era “nel controllo” dell'animale posto che lo stesso era al CP_7 guinzaglio del suo convivente.
Ad integrazione di quanto sopra vale l'osservazione per cui il non aveva CP_2 ricevuto un possesso accidentale e di mero servizio e contingenza. La convivenza con la infatti, destinava a anche lui ad un rapporto con l'animale, ed in effetti Parte_1 tale concetto è già accertato in atti quando si dice che “faceva giocare la CP_2 bestia”. A comprova indiretta della non estraneità del ll'animale sta anche CP_2
l'assenza, nelle sue difese, di ogni riferimento (che sarebbe stato facile) alla mancanza di conoscenza dell'indole dello stesso, ed infine, il fatto stesso che la polizza assicurativa in grado di proteggere dalla RC relativa all'uso dell'animale fosse a suo nome.
I motivi proposta della che espressamente contesta il riparto di CP_7 responsabilità operato dal giudice di prime cure sono quindi fondati.
13 Risulta infatti responsabile ex art. 2052 cc il e non responsabile la CP_2 tessa, siccome non proprietaria e priva nella momentanea custodia. CP_7
Nessuna quota di corresponsabilità per il fatto può essere attribuita all'attrice.
E' ben vero che il concorso di colpa di cui all'art. 1227 del CC si configura come una meta partecipazione al fatto causalmente rilevante, e colposa solo nel senso di
“imprudente in concreto”, e non certo “lesiva di precetti cautelari specifici” (posto che gli stessi sono ordinariamente diretti ad evitare il danno ai terzi e non quello a sé stessi), nondimeno, anche nella suddetta concezione largamente generica della colpa, non si può configurare come “imprudente” la condotta di passar vicino ad un “cane al guinzaglio”, ipotizzando così un canone prudenziale potenzialmente idoneo a bloccare la circolazione pedonale.
In punto an debeatur la condanna va confermata con la vista differenziazione soggettiva.
In punto quatum non si ravvisa la necessità di alcuna riforma della sentenza di prime cure.
La personalizzazione del danno è stata negata per il difetto di elementi specifici idonei a sostenerla. Tali elementi dovrebbero essere differenti dalle caratteristiche già considerate ai fini della attribuzione dei punti base ed espressivi di una speciale lesività del caso concreto connessa ad una particolare idoneità della persona lesa. (speciali esigenze di vita o vocazioni ad attività fisiche compromesse). Nulla in effetti si rileva nel caso.
Quanto alla preesistenza di lesioni, la questione non ha rapporto con l'invalidità finale rilevata (che è sempre totale), ma solo con una minore validità ante factum del soggetto da risarcire. Della pregressa invalidità del 10 % sussiste deduzione intrinsecamente non contestata (rel. Profumo).
Non vi è in appello specifica contestazione della tecnica con la quale l'invalidità pregressa è stata valorizzata, pur dovendosi ribadire che quella corretta prevede la sottrazione degli importi (già sviluppati) previsti per la invalidità totale e per quella pregressa e non il computo della invalidità “percentuale differenziale.”
14 5) Esito.
La sentenza va quindi confermata nella entità della condanna da porre interamente a carico del CP_2
Conseguentemente solo tale soggetto deve le spese di lite all'attrice in toto relativamente al giudizio di primo e secondo grado.
In secondo grado la a appellato vittoriosamente avverso l'attrice, mentre Parte_1 solo il resta soccombente avverso la stessa con le conseguenze in punto CP_5 spese di lite.
Nei rapporti interni i convenuti non hanno assunto “conclusioni contrarie” tra essi nonostante abbiano illustrato posizioni in gran parte confliggenti.
La compagnia non ha negato la garanzia e non può essere gravata di ulteriori spese, se non quelle che deve sostenere a termini di polizza.
P.Q.M.
:
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visto l'art 352 del c.p.c., in accoglimento dell'appello proposto dalla convenuta Parte_1
ON il solo a versare all'attrice la somma liquidata a CP_2 titolo di risarcimento del danno liquidata in primo grado oltre accessori;
ON la stessa parte a rifondere in via esclusiva le spese di lite del primo grado di parte attrice e di quelle di CTU come già liquidate;
RESPINGE ogni domanda avverso l'appellante Parte_1
ON parte appellata/appellante incidentale a CP_2 rinfondere anche le spesi di lite di secondo grado di parte attrice che si liquidano in euro 9.603,00 oltre accessori di legge con rimborso forfetario al
15%;
ON parte attrice/appellata ed appellante autonoma in punto quantum a rifondere le spese di lite di secondo grado di parte appellata he si liquidano come sopra, salva compensazione privata;
Parte_1
15 ON la compagnia di assicurazione terza chiamata a CP_4 tenere indenne il di quanto versato e dovuto a seguito della Parte_3 presente a titolo di capitale e spese a termini di polizza;
COMPENSA nel resto le spese di lite relativamente agli appelli proposti.
deciso in GENOVA il 22 luglio del 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
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