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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5444/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI BONANNO N.73, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TUZZOLINO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BONANNO N.73, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TUZZOLINO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 14/11/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il giorno 08/06/2013 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio.
2) La RA , unitamente al figlio , continuerà a Parte_1 Per_1 vivere presso la casa coniugale sita in Palermo, Strada Vicinale Carmine, 51, in locazione il cui canone viene corrisposto attraverso la percezione ADI,
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, ma avrà domicilio prevalente con la madre.
Le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'istruzione del minore dovranno essere prese dai genitori di comune accordo e nel suo superiore ed unico interesse, avendo cura di assicurare ai figli l'inserimento sociale adeguato al livello della famiglia.
I coniugi, ritengono, anche, di volere condividere particolari questioni di ordinaria amministrazione in ordine alle quali si richiede un obbligo di informativa e concertazione tra gli stessi (fra le quali, a solo titolo esemplificativo: cure mediche, sottoposizione a normale visita specialistica, di controllo).
4) Il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio due giorni a settimana la sera dopo il lavoro o il pomeriggio previo avviso telefonico con facoltà di pernottamento per una notte con il consenso della madre oltre alternativamente i fine settimana potrà tenerli con sé nella giornata di domenica.
5) Compatibilmente con le esigenze del minore, questi trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi nel periodo feriale estivo, da concordare tra i coniugi, cinque giorni nel periodo natalizio e tre nel periodo pasquale, fermo restando che il minore trascorrerà, ad anni alternati, con il padre o con la madre il giorno di Natale e Capodanno, così come la domenica di Pasqua e il
2 lunedì dell'Angelo.
6) Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (15 Giugno/15
Settembre) ciascuno dei genitori potrà trascorrere autonomamente con il figlio minore un periodo di tempo continuativo di giorni 15, che potrà in ogni caso essere ripartito in due periodi di giorni 7 ciascuno.
7) La signora e il Sig. Compagno dovranno comunicarsi il Parte_1 prescelto periodo da trascorrere con i figli entro il mese di giugno di ogni anno.
8) In ogni caso, qualora nei suddetti periodi di vacanza i coniugi dovessero spostarsi con il figlio fuori dalla loro abituale residenza, entrambi si impegnano a darsene notizia ed a comunicarsi un recapito telefonico del luogo di temporanea permanenza.
9) Per quanto attiene ai rapporti economici in relazione al mantenimento del figlio minori il Sig. corrisponderà quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio, entro il cinque del mese la somma pari ad € 250,00
(duecentocinquanta/euro). In detto mantenimento non vengono contemplate le spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) che verranno corrisposte all'occorrenza in ragione del 50% ciascuno.
10) L'assegno Unico INPS sarà incassato in ragione del 100% dalla Sig.ra
. Parte_1
11) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
12) I beni mobili che arredano la casa coniugale restano nella disponibilità della signora e del figlio . Parte_1 Per_1
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione degli altri beni in comune per cui dichiarano l'uno all'altra di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
13) I coniugi, reciprocamente, prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
14) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del
Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
3 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 53, P. 2, S. A, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5444/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI BONANNO N.73, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TUZZOLINO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BONANNO N.73, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TUZZOLINO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 14/11/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il giorno 08/06/2013 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio.
2) La RA , unitamente al figlio , continuerà a Parte_1 Per_1 vivere presso la casa coniugale sita in Palermo, Strada Vicinale Carmine, 51, in locazione il cui canone viene corrisposto attraverso la percezione ADI,
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, ma avrà domicilio prevalente con la madre.
Le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'istruzione del minore dovranno essere prese dai genitori di comune accordo e nel suo superiore ed unico interesse, avendo cura di assicurare ai figli l'inserimento sociale adeguato al livello della famiglia.
I coniugi, ritengono, anche, di volere condividere particolari questioni di ordinaria amministrazione in ordine alle quali si richiede un obbligo di informativa e concertazione tra gli stessi (fra le quali, a solo titolo esemplificativo: cure mediche, sottoposizione a normale visita specialistica, di controllo).
4) Il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio due giorni a settimana la sera dopo il lavoro o il pomeriggio previo avviso telefonico con facoltà di pernottamento per una notte con il consenso della madre oltre alternativamente i fine settimana potrà tenerli con sé nella giornata di domenica.
5) Compatibilmente con le esigenze del minore, questi trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi nel periodo feriale estivo, da concordare tra i coniugi, cinque giorni nel periodo natalizio e tre nel periodo pasquale, fermo restando che il minore trascorrerà, ad anni alternati, con il padre o con la madre il giorno di Natale e Capodanno, così come la domenica di Pasqua e il
2 lunedì dell'Angelo.
6) Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (15 Giugno/15
Settembre) ciascuno dei genitori potrà trascorrere autonomamente con il figlio minore un periodo di tempo continuativo di giorni 15, che potrà in ogni caso essere ripartito in due periodi di giorni 7 ciascuno.
7) La signora e il Sig. Compagno dovranno comunicarsi il Parte_1 prescelto periodo da trascorrere con i figli entro il mese di giugno di ogni anno.
8) In ogni caso, qualora nei suddetti periodi di vacanza i coniugi dovessero spostarsi con il figlio fuori dalla loro abituale residenza, entrambi si impegnano a darsene notizia ed a comunicarsi un recapito telefonico del luogo di temporanea permanenza.
9) Per quanto attiene ai rapporti economici in relazione al mantenimento del figlio minori il Sig. corrisponderà quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio, entro il cinque del mese la somma pari ad € 250,00
(duecentocinquanta/euro). In detto mantenimento non vengono contemplate le spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) che verranno corrisposte all'occorrenza in ragione del 50% ciascuno.
10) L'assegno Unico INPS sarà incassato in ragione del 100% dalla Sig.ra
. Parte_1
11) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
12) I beni mobili che arredano la casa coniugale restano nella disponibilità della signora e del figlio . Parte_1 Per_1
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione degli altri beni in comune per cui dichiarano l'uno all'altra di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
13) I coniugi, reciprocamente, prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
14) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del
Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
3 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 53, P. 2, S. A, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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