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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2121 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Politano, presso il cui studio, in Castrolibero (CS), viale della Resistenza n. 39, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ludovico Massimo Russo, presso il cui studio, in Rende (CS), via J. F. Kennedy n. 56/D, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
con la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Massimiliano Mostardini e Edoardo Lombardi, presso il cui studio, in Milano, via
Porlezza n. 12, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
terza chiamata
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 561/2023 R.D.I. (n. 1379/2023
R.G.A.C.) emesso il 4 maggio 2023 – corrispettivo fornitura gas;
conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositate;
per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - revocare, ovvero annullare il decreto n. 561/2023, n. 1379/2023
RGAC, emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Angela
Marletta, in data 04/05/2023, dichiarando non dovute le somme ingiunte;
ovvero, in subordine:
- rideterminare le somme pretese con il Decreto Ingiuntivo, con consistente riduzione delle stesse, gli interessi e le spese legali, per i motivi esposti in narrativa;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, antistatario”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto: - accertare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
, in merito all'attività di gestione dei misuratori e di rilevazione dei consumi e dichiarare
[...] che la suddetta attività spetta in maniera esclusiva a - accertare e Controparte_2
1 dichiarare l'infondatezza delle motivazioni e della documentazione posta a base dell'opposizione spiegata dal , - per Parte_2
l'effetto rigettare la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo poiché inammissibile e infondata sia in fatto che in diritto e conseguentemente, - confermare il decreto ingiuntivo n. 561/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza , dott.ssa Lucia Angela Marletta RGAC 1379/2023 in data
04/05/2023; in via gradata - nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, condannare la alla somma maggiore o Parte_2 minore che verrà determinata dal Giudice mediante gli strumenti di legge;
- nella denegata ipotesi di accoglimento parziale e/o totale della richiesta attorea in merito alla contestazione sulla determinazione dei consumi, la chiede di essere tenuta indenne dalla Controparte_1 perdita economica derivante dalla sua eventuale soccombenza nei confronti dell'attore, venendo manlevata dalla quale unico soggetto responsabile della Controparte_2 determinazione dei consumi presso gli utenti finali, con conseguente condanna della stessa;
con vittoria di spese, competenze, compensi professionali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”; per la terza chiamata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) preso atto di quanto dedotto in narrativa, respingere per quanto di ragione l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 561/23 del Tribunale di Cosenza e/o, in ogni caso, rigettare le domande di manleva e di condanna svolte da
[...] nei confronti della comparente, siccome infondate e carenti di prova;
2) per la CP_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, respingere in ogni caso le domande di manleva svolte dalla convenuta principale nei confronti di alla Controparte_2 luce di quanto documentato e dedotto in atti ovvero comunque ridurre tale condanna agli effetti pregiudizievoli che, all'esito dell'istruttoria, risultassero essere conseguenza effettiva e diretta della condotta contestata al Distributore;
con vittoria di oneri e spese di lite, anche generali, da porre a carico della chiamante in causa in ipotesi di reiterazione delle istanze di quest'ultima nei confronti di pure a fronte delle allegazioni difensive e della Controparte_2 produzione documentale di cui alla presente comparsa di risposta”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la Parte_1
[... impugnava il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso in favore di per Controparte_1
l'importo complessivo di € 33.474,68, comprensivo di interessi moratori, oltre spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di forniture di gas, contestando l'esattezza dei consumi fatturati, giusta perizia di parte allegata, e quindi l'idoneità probatoria delle bollette, e deducendo altresì l'erronea lettura del contatore, oltre alla violazione del principio di trasparenza contrattuale nella fatturazione, ed alla mancata applicazione dello sgravio fiscale relativo alle accise, motivi per i quali rassegnava le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, formulava preliminare richiesta di Controparte_1 chiamata in causa di distributrice del gas, quindi proprietaria del contatore, i Controparte_2 cui dati trasmessi ai fini della fatturazione, come peraltro previsto nel contratto concluso con la società opponente;
documentava nondimeno la regolare fatturazione dei dati trasmessi, mai contestata, se non nella nota legale del 27.04.2023, poco prima della emissione del decreto ingiuntivo, confutando la perizia di parte, stigmatizzando l'omessa trasmissione della documentazione necessaria allo sgravio fiscale delle accise, e rassegnando quindi le suestese conclusioni.
2 Autorizzata la chiamata, si costituiva e rappresentava la pretestuosità Controparte_2 dell'opposizione, documentando pregressa opposizione, avverso precedente provvedimento monitorio, esperita per i medesimi motivi, senza successo, dalla società opponente dinanzi al
Tribunale di Milano;
difendeva la corretta comunicazione dei consumi ad Controparte_1
e rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, la causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, è stata assegnata a sentenza all'udienza del 15 aprile 2025. Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta, all'esito dell'istruttoria espletata, è risultata fondata solo in minima parte, dovendosi tuttavia revocare il decreto ingiuntivo, e ridurre per quanto di ragione la pretesa creditoria.
È il creditore opposto che, conservando la veste sostanziale di attore, rimane onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in monitorio;
in ragione della peculiarità del rapporto di somministrazione continuata di energia o gas, nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass. n. 17401/2024). In sostanza, la fatturazione, poiché eseguita sulla base dei consumi rilevati dal misuratore, secondo specifiche pattuizioni negoziali, è assistita da una presunzione semplice di correttezza, che l'utente può contestare e vincere, allegando elementi idonei a farla ritenere errata.
Ciò posto, nondimeno, è solo venditrice, e non anche distributrice di gas, CP_1 come pacifico, di tal ché emette le fatture sulla base dei consumi comunicati da CP_2
unica proprietaria del misuratore;
siffatta evenienza, tuttavia, non determina certo il
[...] difetto di legittimazione passiva paventato dalla opposta, atteso che essa rimane pur sempre parte del contratto di fornitura stipulato con il cliente, e quindi unico legittimato passivo alla contestazione della fatturazione dei consumi, potendo al più ottenere manleva dalla distributrice, per l'ipotesi in cui la lettura del contatore o la comunicazione dei consumi si riveli inesatta per fatto imputabile a quest'ultima. Peraltro, siccome non può esservi sempre coincidenza tra la trasmissione della lettura del contatore elettronico e la data di emissione della fattura, in assenza di autolettura comunicata dal cliente (che, nel caso di specie, la società opponente, pur lamentandosi della fatturazione, non ha documentato, anzi, più correttamente, non ha neppure dedotto di aver fatto), l'emissione non può che avvenire, a volte, sulla base del dato storico del consumo stimato, che viene nella successiva bolletta, una volta comparato con il dato del consumo effettivo risultante dalla lettura comunicata dal distributore, emendato mediante conguaglio.
La fatturazione stimata non è quindi aprioristicamente illegittima, o contraria a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, come vorrebbe l'opponente. Su tali doverose premesse, si deve quindi rilevare che, nel caso di specie, la contestazione della correttezza dei consumi portati dalle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, a dispetto dell'affermazione attorea relativa a plurimi reclami, non documentati, è stata effettuata, per la prima volta, con la missiva del 24 aprile 2023, ossia dopo il deposito del ricorso monitorio, e poco prima dell'emissione del relativo provvedimento, a riscontro dell'ultima delle diffide al pagamento della morosità. CP_1
3 Il tenore di quella contestazione, poi, è assolutamente generico, stigmatizzandosi tout cout, come del resto nell'atto introduttivo dell'odierna opposizione, la fatturazione di consumi esorbitanti, stimati e non assolutamente reali, nonché costi di spese ed accise assolutamente non congrue.
Anche la perizia di parte allegata a sostegno di quella laconica contestazione, in fin dei conti, appare caratterizzata dalla medesima genericità, ed è anzi formulata in termini meramente ipotetici, ossia di probabile inesattezza dei consumi fatturati, circostanza da appurare mediante ulteriori indagini secondo lo stesso perito di parte.
Sulla base di tali contestazioni, quindi, la delibazione operata in sede di riscontro dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, è stata favorevole alle ragioni creditorie;
nondimeno, la paventata possibilità di una fatturazione non fedele ai consumi effettivi, ha determinato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, i cui esiti vanno quindi di seguito riportati.
Nello specifico, il consulente ha dovuto, di necessità, attingere ai dati rilevati in precedente accertamento peritale giudiziale, disposto dal Tribunale di Milano, per la verificazione della correttezza dei consumi fatturati prima della sostituzione del contatore, determinata proprio dalla necessità di espletamento di quella precedente consulenza tecnica d'ufficio. Siccome il misuratore sostituito in quella circostanza, la verifica di parte dei consumi fatturati non poteva avvenire se non attraverso i riscontri fatti in quella differente sede giudiziaria, in cui, peraltro, asseverato il corretto funzionamento del precedente contatore. Al riguardo, la difesa dell'opponente non è andata al di là di una apodittica e pretestuosa opposizione all'acquisizione della precedente ctu, senza proporre alcuna alternativa alla medesima, pur obiettivamente necessaria, per quanto premesso.
Pertanto, i consumi fatturati fino alla successiva sostituzione del contatore, sono stati asseverati in complessivi 22.043 Smc, fino al 10.02.2022, con buona pace delle parti, che non hanno mosso alcuna seria contestazione al riguardo, se non quella prefata, apodittica e pretestuosa, della difesa dell'opponente, ed anzi, più in generale, non hanno formulato osservazioni alla bozza di elaborato loro comunicata dal ctu.
Anche la verifica metrologica del secondo contatore ha avuto, come riscontro, il rispetto degli standard normativi di riferimento, asseverando un consumo pari a 14.763 Smc, come da comunicazione di Controparte_2
In conclusione, secondo il ctu, i dati comunicati dalla terza chiamata risultano corretti, mentre l'opposta ha fatturato 299 Smc in più, con un differenziale, rispetto all'importo richiesto in monitorio, di € 254,64, ammontando il credito complessivo alla somma di € 31.345,58, in luogo di quella ingiunta, sulla quale sono dovuti gli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Su tale conclusione non incide, come vorrebbe la difesa della società opponente, l'esito della verifica eseguita dai tecnici nel secondo sopralluogo peritale, i quali hanno CP_2 riscontrato, a valle del contatore, e quindi sull'impianto di proprietà della parte – e non anche sul misuratore, come equivoca pretestuosamente la difesa attorea -, una perdita di gas in prossimità del contatore, ascrivibile di conseguenza alla sola Controparte_3
Quanto, da ultimo, alla contestazione relativa allo sgravio fiscale delle accise, la pretesa dell'opponente appare destituita di fondamento in ragione della incompletezza – in quanto mancante dei dati necessari a consentire l'espletamento della relativa pratica, come asseverato anche dal ctu - della documentazione offerta, a tal fine, alla in sede di Controparte_1 stipula del contratto, evenienza che non consente di imputare all'opposta alcuna condotta inadempiente, o anche solamente negligente, incidente sulla determinazione del credito ingiunto.
4 In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo, siccome portante una pretesa creditoria inesatta – sia pur di pochissimo -, va comunque revocato, con rideterminazione del quantum effettivamente dovuto in luogo di quello ingiunto.
Poiché la società non aveva altra via che quella di impugnare giudizialmente il decreto ingiuntivo sia pur minimamente inesatto, siffatta evenienza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, anche tra opposta e terza chiamata in manleva;
le spese di ctu, liquidate giusta decreto in atti, vanno invece ripartite – considerato l'esito dell'accertamento peritale - in ragione del 50% ciascuno tra opponente ed opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 561/2023 R.D.I. (n. 1379/2023 R.G.A.C.) emesso il 4 maggio 2023, siccome portante una pretesa creditoria inesatta;
- accerta e dichiara che il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1
è pari ad € 31.345,58, oltre interessi al saggio Parte_1
e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. e, per l'effetto, condanna la ridetta opponente al relativo pagamento;
- compensa integralmente spese e competenze di lite tra tutte le parti;
- pone definitivamente a carico della opponente e dell'opposta Controparte_3
in ragione del 50% ciascuna, spese e competenze di ctu, liquidate giusta Controparte_1 decreto in atti.
Così deciso in Cosenza il 12 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
5
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2121 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Politano, presso il cui studio, in Castrolibero (CS), viale della Resistenza n. 39, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ludovico Massimo Russo, presso il cui studio, in Rende (CS), via J. F. Kennedy n. 56/D, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
con la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Massimiliano Mostardini e Edoardo Lombardi, presso il cui studio, in Milano, via
Porlezza n. 12, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
terza chiamata
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 561/2023 R.D.I. (n. 1379/2023
R.G.A.C.) emesso il 4 maggio 2023 – corrispettivo fornitura gas;
conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositate;
per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - revocare, ovvero annullare il decreto n. 561/2023, n. 1379/2023
RGAC, emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Angela
Marletta, in data 04/05/2023, dichiarando non dovute le somme ingiunte;
ovvero, in subordine:
- rideterminare le somme pretese con il Decreto Ingiuntivo, con consistente riduzione delle stesse, gli interessi e le spese legali, per i motivi esposti in narrativa;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, antistatario”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto: - accertare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
, in merito all'attività di gestione dei misuratori e di rilevazione dei consumi e dichiarare
[...] che la suddetta attività spetta in maniera esclusiva a - accertare e Controparte_2
1 dichiarare l'infondatezza delle motivazioni e della documentazione posta a base dell'opposizione spiegata dal , - per Parte_2
l'effetto rigettare la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo poiché inammissibile e infondata sia in fatto che in diritto e conseguentemente, - confermare il decreto ingiuntivo n. 561/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza , dott.ssa Lucia Angela Marletta RGAC 1379/2023 in data
04/05/2023; in via gradata - nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, condannare la alla somma maggiore o Parte_2 minore che verrà determinata dal Giudice mediante gli strumenti di legge;
- nella denegata ipotesi di accoglimento parziale e/o totale della richiesta attorea in merito alla contestazione sulla determinazione dei consumi, la chiede di essere tenuta indenne dalla Controparte_1 perdita economica derivante dalla sua eventuale soccombenza nei confronti dell'attore, venendo manlevata dalla quale unico soggetto responsabile della Controparte_2 determinazione dei consumi presso gli utenti finali, con conseguente condanna della stessa;
con vittoria di spese, competenze, compensi professionali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”; per la terza chiamata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) preso atto di quanto dedotto in narrativa, respingere per quanto di ragione l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 561/23 del Tribunale di Cosenza e/o, in ogni caso, rigettare le domande di manleva e di condanna svolte da
[...] nei confronti della comparente, siccome infondate e carenti di prova;
2) per la CP_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, respingere in ogni caso le domande di manleva svolte dalla convenuta principale nei confronti di alla Controparte_2 luce di quanto documentato e dedotto in atti ovvero comunque ridurre tale condanna agli effetti pregiudizievoli che, all'esito dell'istruttoria, risultassero essere conseguenza effettiva e diretta della condotta contestata al Distributore;
con vittoria di oneri e spese di lite, anche generali, da porre a carico della chiamante in causa in ipotesi di reiterazione delle istanze di quest'ultima nei confronti di pure a fronte delle allegazioni difensive e della Controparte_2 produzione documentale di cui alla presente comparsa di risposta”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la Parte_1
[... impugnava il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso in favore di per Controparte_1
l'importo complessivo di € 33.474,68, comprensivo di interessi moratori, oltre spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di forniture di gas, contestando l'esattezza dei consumi fatturati, giusta perizia di parte allegata, e quindi l'idoneità probatoria delle bollette, e deducendo altresì l'erronea lettura del contatore, oltre alla violazione del principio di trasparenza contrattuale nella fatturazione, ed alla mancata applicazione dello sgravio fiscale relativo alle accise, motivi per i quali rassegnava le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, formulava preliminare richiesta di Controparte_1 chiamata in causa di distributrice del gas, quindi proprietaria del contatore, i Controparte_2 cui dati trasmessi ai fini della fatturazione, come peraltro previsto nel contratto concluso con la società opponente;
documentava nondimeno la regolare fatturazione dei dati trasmessi, mai contestata, se non nella nota legale del 27.04.2023, poco prima della emissione del decreto ingiuntivo, confutando la perizia di parte, stigmatizzando l'omessa trasmissione della documentazione necessaria allo sgravio fiscale delle accise, e rassegnando quindi le suestese conclusioni.
2 Autorizzata la chiamata, si costituiva e rappresentava la pretestuosità Controparte_2 dell'opposizione, documentando pregressa opposizione, avverso precedente provvedimento monitorio, esperita per i medesimi motivi, senza successo, dalla società opponente dinanzi al
Tribunale di Milano;
difendeva la corretta comunicazione dei consumi ad Controparte_1
e rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, la causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, è stata assegnata a sentenza all'udienza del 15 aprile 2025. Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta, all'esito dell'istruttoria espletata, è risultata fondata solo in minima parte, dovendosi tuttavia revocare il decreto ingiuntivo, e ridurre per quanto di ragione la pretesa creditoria.
È il creditore opposto che, conservando la veste sostanziale di attore, rimane onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in monitorio;
in ragione della peculiarità del rapporto di somministrazione continuata di energia o gas, nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass. n. 17401/2024). In sostanza, la fatturazione, poiché eseguita sulla base dei consumi rilevati dal misuratore, secondo specifiche pattuizioni negoziali, è assistita da una presunzione semplice di correttezza, che l'utente può contestare e vincere, allegando elementi idonei a farla ritenere errata.
Ciò posto, nondimeno, è solo venditrice, e non anche distributrice di gas, CP_1 come pacifico, di tal ché emette le fatture sulla base dei consumi comunicati da CP_2
unica proprietaria del misuratore;
siffatta evenienza, tuttavia, non determina certo il
[...] difetto di legittimazione passiva paventato dalla opposta, atteso che essa rimane pur sempre parte del contratto di fornitura stipulato con il cliente, e quindi unico legittimato passivo alla contestazione della fatturazione dei consumi, potendo al più ottenere manleva dalla distributrice, per l'ipotesi in cui la lettura del contatore o la comunicazione dei consumi si riveli inesatta per fatto imputabile a quest'ultima. Peraltro, siccome non può esservi sempre coincidenza tra la trasmissione della lettura del contatore elettronico e la data di emissione della fattura, in assenza di autolettura comunicata dal cliente (che, nel caso di specie, la società opponente, pur lamentandosi della fatturazione, non ha documentato, anzi, più correttamente, non ha neppure dedotto di aver fatto), l'emissione non può che avvenire, a volte, sulla base del dato storico del consumo stimato, che viene nella successiva bolletta, una volta comparato con il dato del consumo effettivo risultante dalla lettura comunicata dal distributore, emendato mediante conguaglio.
La fatturazione stimata non è quindi aprioristicamente illegittima, o contraria a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, come vorrebbe l'opponente. Su tali doverose premesse, si deve quindi rilevare che, nel caso di specie, la contestazione della correttezza dei consumi portati dalle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, a dispetto dell'affermazione attorea relativa a plurimi reclami, non documentati, è stata effettuata, per la prima volta, con la missiva del 24 aprile 2023, ossia dopo il deposito del ricorso monitorio, e poco prima dell'emissione del relativo provvedimento, a riscontro dell'ultima delle diffide al pagamento della morosità. CP_1
3 Il tenore di quella contestazione, poi, è assolutamente generico, stigmatizzandosi tout cout, come del resto nell'atto introduttivo dell'odierna opposizione, la fatturazione di consumi esorbitanti, stimati e non assolutamente reali, nonché costi di spese ed accise assolutamente non congrue.
Anche la perizia di parte allegata a sostegno di quella laconica contestazione, in fin dei conti, appare caratterizzata dalla medesima genericità, ed è anzi formulata in termini meramente ipotetici, ossia di probabile inesattezza dei consumi fatturati, circostanza da appurare mediante ulteriori indagini secondo lo stesso perito di parte.
Sulla base di tali contestazioni, quindi, la delibazione operata in sede di riscontro dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, è stata favorevole alle ragioni creditorie;
nondimeno, la paventata possibilità di una fatturazione non fedele ai consumi effettivi, ha determinato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, i cui esiti vanno quindi di seguito riportati.
Nello specifico, il consulente ha dovuto, di necessità, attingere ai dati rilevati in precedente accertamento peritale giudiziale, disposto dal Tribunale di Milano, per la verificazione della correttezza dei consumi fatturati prima della sostituzione del contatore, determinata proprio dalla necessità di espletamento di quella precedente consulenza tecnica d'ufficio. Siccome il misuratore sostituito in quella circostanza, la verifica di parte dei consumi fatturati non poteva avvenire se non attraverso i riscontri fatti in quella differente sede giudiziaria, in cui, peraltro, asseverato il corretto funzionamento del precedente contatore. Al riguardo, la difesa dell'opponente non è andata al di là di una apodittica e pretestuosa opposizione all'acquisizione della precedente ctu, senza proporre alcuna alternativa alla medesima, pur obiettivamente necessaria, per quanto premesso.
Pertanto, i consumi fatturati fino alla successiva sostituzione del contatore, sono stati asseverati in complessivi 22.043 Smc, fino al 10.02.2022, con buona pace delle parti, che non hanno mosso alcuna seria contestazione al riguardo, se non quella prefata, apodittica e pretestuosa, della difesa dell'opponente, ed anzi, più in generale, non hanno formulato osservazioni alla bozza di elaborato loro comunicata dal ctu.
Anche la verifica metrologica del secondo contatore ha avuto, come riscontro, il rispetto degli standard normativi di riferimento, asseverando un consumo pari a 14.763 Smc, come da comunicazione di Controparte_2
In conclusione, secondo il ctu, i dati comunicati dalla terza chiamata risultano corretti, mentre l'opposta ha fatturato 299 Smc in più, con un differenziale, rispetto all'importo richiesto in monitorio, di € 254,64, ammontando il credito complessivo alla somma di € 31.345,58, in luogo di quella ingiunta, sulla quale sono dovuti gli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Su tale conclusione non incide, come vorrebbe la difesa della società opponente, l'esito della verifica eseguita dai tecnici nel secondo sopralluogo peritale, i quali hanno CP_2 riscontrato, a valle del contatore, e quindi sull'impianto di proprietà della parte – e non anche sul misuratore, come equivoca pretestuosamente la difesa attorea -, una perdita di gas in prossimità del contatore, ascrivibile di conseguenza alla sola Controparte_3
Quanto, da ultimo, alla contestazione relativa allo sgravio fiscale delle accise, la pretesa dell'opponente appare destituita di fondamento in ragione della incompletezza – in quanto mancante dei dati necessari a consentire l'espletamento della relativa pratica, come asseverato anche dal ctu - della documentazione offerta, a tal fine, alla in sede di Controparte_1 stipula del contratto, evenienza che non consente di imputare all'opposta alcuna condotta inadempiente, o anche solamente negligente, incidente sulla determinazione del credito ingiunto.
4 In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo, siccome portante una pretesa creditoria inesatta – sia pur di pochissimo -, va comunque revocato, con rideterminazione del quantum effettivamente dovuto in luogo di quello ingiunto.
Poiché la società non aveva altra via che quella di impugnare giudizialmente il decreto ingiuntivo sia pur minimamente inesatto, siffatta evenienza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, anche tra opposta e terza chiamata in manleva;
le spese di ctu, liquidate giusta decreto in atti, vanno invece ripartite – considerato l'esito dell'accertamento peritale - in ragione del 50% ciascuno tra opponente ed opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 561/2023 R.D.I. (n. 1379/2023 R.G.A.C.) emesso il 4 maggio 2023, siccome portante una pretesa creditoria inesatta;
- accerta e dichiara che il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1
è pari ad € 31.345,58, oltre interessi al saggio Parte_1
e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. e, per l'effetto, condanna la ridetta opponente al relativo pagamento;
- compensa integralmente spese e competenze di lite tra tutte le parti;
- pone definitivamente a carico della opponente e dell'opposta Controparte_3
in ragione del 50% ciascuna, spese e competenze di ctu, liquidate giusta Controparte_1 decreto in atti.
Così deciso in Cosenza il 12 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
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