Rigetto
Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 12/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026REG.PROV.COLL.
N. 09169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9169 del 2025, proposto dalla società cooperativa agricola “Ortosapori Due”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. RA Di Ciollo, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Donizetti n. 10;
nei confronti
Terrulenta società agricola cooperativa a responsabilità limitata, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , 28 ottobre 2025, n. 18762, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il cons. RA RA e uditi per le parti l’avv. Tiziana Agostini, per l’avv. RA Di Ciollo, e l’avv. Stefano Crisci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società cooperativa agricola Ortosapori Due ha partecipato alla procedura AGRS_2023, indetta dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con avviso prot. 0386481 del 21 luglio 2023 ai sensi dell’art. 13 del d.m. 19 aprile 2023, per ottenere l’ammissione a un contributo in conto capitale per un progetto di installazione di un impianto fotovoltaico di 61 kW nel Comune di San Felice Circeo (LT), da finanziare nell’ambito del P.N.R.R., Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
Essendo stata esclusa dalla procedura dal soggetto attuatore della misura – il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. – per non aver rispettato il requisito di accesso relativo al codice ATECO prevalente dell’azienda prescritto nel regolamento operativo allegato all’avviso pubblico, ha impugnato la comunicazione di esclusione con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per chiederne l’annullamento, insieme ai decreti di approvazione degli elenchi degli ammessi ai finanziamento, previa sospensione cautelare degli atti impugnati.
Con la sentenza indicata in epigrafe, adottata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il T.a.r. ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame per tardiva impugnazione dell’avviso recante l’elenco dei beneficiari ammessi e ha respinto il ricorso nel merito.
2. – Avverso la sentenza di primo grado la società cooperativa agricola Ortosapori Due ha interposto appello e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (d’ora innanzi “il GSE”) si sono costituiti in giudizio per chiederne la reiezione.
3. – In vista della camera di consiglio stabilita per l’esame della istanza cautelare proposta in via incidentale con l’appello, Il GSE Ha depositato una memoria difensiva e l’appellante una breve replica.
4. – Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
5. – Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, in presenza dei presupposti di legge e datone avviso ai difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. – L’appello è infondato e può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a., applicabili ai giudizi d’impugnazione ai sensi dell’art. 38 c.p.a.
7. – Costituiva condizione per la presentazione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale quella per cui l’impresa interessata, alla data di presentazione della domanda, fosse in possesso, come codice ATECO prevalente, di un codice ATECO corrispondente a uno di quelli indicati in un apposito elenco allegato all’avviso pubblico; ogni impresa doveva, dunque, dichiarare, all’atto della presentazione della domanda, il proprio codice ATECO prevalente e, qualora questo non avesse trovato corrispondenza nell’elenco suddetto, avrebbe potuto fornire evidenze documentali per dimostrare la classificazione nella Tabella 1A, 2A, 3A o 4A di cui all’art. 5 del d.m. 19 aprile 2023 indicata come di propria appartenenza e funzionale alla definizione dell’intensità di aiuto massima rispetto alle spese ammissibili (cfr. art. 4, co. 1, d.m. 19 aprile 2023; art. 1, lett. c, Avviso del 21 luglio 2023; pag. 11 ss., § 3, Allegato A “Regolamento operativo”).
8. – All’atto della domanda, in data 12 settembre 2023, l’odierna appellante indicava la Tabella 2A (“Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli”) e come codice ATECO prevalente il n° 01.63.00, che rientrava nell’elenco di quelli ammessi dall’avviso pubblico.
Poiché la dichiarazione del codice ATECO non trovava successivo riscontro dalla consultazione del Registro delle imprese, in data 16 luglio 2024 il GSE invitava la società a produrre una visura camerale storica ovvero a produrre ulteriori evidenze documentali per dimostrare la propria classificazione nella Tabella indicata, che reiterava in una occasione di una ulteriore richiesta d’integrazione documentale, inviata il 5 maggio 2025 (cfr. docc. 17 e 21 produzione GSE di primo grado).
Con il provvedimento impugnato, tuttavia, il GSE giudicava che il documento trasmesso in riscontro alla prima richiesta (la scheda anagrafica della società tratta dal “cassetto fiscale” presso l’Agenzia delle entrate e datata 5 settembre 2023) non attestasse la classificazione in Tabella 2A e, quanto al documento trasmesso in data 9 maggio 2025 dall’interessata (un’autodichiarazione concernente il fatto che il codice ATECO riportato nella visura camerale sarebbe stato inserito dalla Camera di commercio per erronea interpretazione dell’attività svolta dalla cooperativa, invece correttamente classificata nel Servizio telematico dell’Agenzia dell’entrate, per cui era stato chiesto alla Camera di commercio medesima di rettificare l’errore), rilevava che « a seguito delle verifiche effettuate, dalla visura camerale aggiornata è emerso che il codice ATECO prevalente della società/ditta è 01.63.10, difforme rispetto a quello dichiarato e non incluso nell’Allegato B dell’Avviso, risultando pertanto non conforme a i requisiti richiesti per l’ammissibilità ».
9. – Nel rigettare l’unico motivo di ricorso proposto, il T.a.r.:
- ha ribadito, in limine , l’applicabilità del principio di autoresponsabilità e la conseguente impossibilità del soccorso istruttorio per i casi di modifica sostanziale della domanda in una procedura di selezione per l’accesso a contributi pubblici (compreso l’approvvigionarsi di un nuovo codice ATECO successivamente alla chiusura del termine per la presentazione delle domande);
- ha respinto la tesi per cui il codice ATECO 1.63.10 inserito in visura camerale dal 6 maggio 2025 (a seguito della riforma dei codici ATECO attuata, nelle more della procedura, a seguito del reg. UE n. 137/2023) sarebbe perfettamente corrispondente al codice 1.63.00, dichiarato con la domanda, come da tabella di conversione dell’ISTAT oggetto del comunicato del 27 dicembre 2024; in senso contrario, il T.a.r. ha rilevato l’assenza di una corrispondenza biunivoca tra il nuovo codice 1.63.10 e il vecchio codice 1.63.00 attraverso un minuzioso esame della tabella di corrispondenza dei codici aggiornati dall’ISTAT nel 2025, poiché soltanto alcune delle attività comprese nel nuovo codice 1.63.10 corrispondono al vecchio codice 1.63.00, mentre altre no: « ne deriva … che non è comunque emerso il possesso di un codice ATECO senz’altro ammissibile a finanziamento in base alle nuove classificazioni ISTAT intervenute in corso di procedura in attuazione del regolamento UE 137/2023 ma, piuttosto, il dato del possesso tramite aggiornamento della visura camerale di un codice che, anche in base alle nuove classificazioni di origine normativa, non identifica in modo univoco un’attività economica ammissibile a contributo » (cfr. sentenza appellata).
10. – Con un unico motivo di gravame, l’appellante:
- riconosce la non biunivocità della relazione tra il vecchio codice 1.63.00 e il nuovo codice 1.63.10, essendo in quest’ultimo ricomprese anche categorie merceologiche diverse da quelle censite al vecchio codice ATECO (pag. 11 appello), ma, sull’assunto che la pronuncia del giudice di prima istanza si fondi, tuttavia, su un’errata considerazione per cui l’appellante non svolgerebbe in concreto un’attività annoverabile nel vecchio codice 1.63.00 e, quindi, tra quelle finanziabili secondo il bando, sostiene che l’attività economica principalmente svolta dalla società rientrerebbe in quel codice;
- torna a sostenere di aver già comprovato di possedere il requisito di accesso legato al vecchio codice ATECO 1.63.00 mediante produzione della documentazione estratta dal c.d. cassetto fiscale e, quindi, l’erroneità della considerazione svolta nel provvedimento impugnato circa la riferibilità non univoca del codice ATECO riclassificato (1.63.10) a quello ammissibile a finanziamento (1.63.00);
- si duole che il GSE, al pari del giudice di prime cure, avrebbe fatto esclusivo riferimento alla classificazione contenuta nella visura camerale che, però, sarebbe stata errata e fatta quindi oggetto di successiva rettifica – « benché nella (sola possibile) formulazione successiva alla riclassificazione del 2025 (01.63.10) » (così a pag. 13 dell’appello) – con efficacia dal 2009;
- conclude, quindi, che il T.a.r. avrebbe dovuto semplicemente ricondurre il nuovo codice ATECO riclassificato a quelli di provenienza, dei quali la ricorrente svolgeva e svolge la relativa attività (01.63.10 - attività successive alla raccolta e il precedente corrispondente 01.63.00 - attività che seguono la raccolta).
11. – Contrariamente a quanto assume l’appellante, la decisione appellata non si basa sulla considerazione per cui l’appellante non svolgerebbe in concreto un’attività annoverabile nel vecchio codice ATECO 1.63.00, ma sulle ragioni esposte al precedente § 9, che hanno convinto il primo giudice che la stessa non avesse dato prova del possesso di un codice ATECO ammissibile al finanziamento (costituisce soltanto un obiter dictum quanto aggiunto dal T.a.r. , al termine del ragionamento, quando osserva che « la circostanza è comprensibile anche tenuto conto dell’attività principalmente svolta dalla ricorrente secondo la visura camerale e corrispondente anche al commercio di ortofrutta, a fronte di una domanda di contributo presentata per le aziende nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli (tabella 2A oggetto dell’elenco dei codici ATECO del 21 luglio 2023) che testualmente non include il commercio dei prodotti ortofrutticoli quale attività prevalente ammissibile agli incentivi in questione »).
Nel merito, poi, non è dimostrato che il disallineamento tra le risultanze del Registro delle imprese e quelle dell’Agenzia delle entrate fosse ascrivibile a un errore contenuto nelle prime. L’eventualità che i codici ATECO risultanti, rispettivamente, all’Agenzia delle entrate e dalla visura camerale non collimino non è remota e, a seconda dei casi, può derivare da una discordanza a monte nella descrizione dell’attività dell’impresa (in fase di avvio o registrazione dell’attività, mediante autocertificazione) ovvero a problematiche d’ufficio, tanto che esistono procedure apposite per il riallineamento della classificazione.
Nel caso in esame, l’appellante non ha raccolto e, comunque, non ha fornito alcun chiarimento da parte della camera di commercio a supporto della sua tesi che la classificazione ATECO originaria fosse errata e, perciò, recessiva rispetto a quella risultante all’anagrafe del contribuente presso l’Agenzia delle entrate, mentre la “rettifica” o “correzione” cui fa riferimento corrisponde semplicemente a una variazione d’ufficio operata a seguito della nuova classificazione delle attività economiche che è stata adottata dall’ISTAT dal 1° gennaio 2025 (“ATECO 2025”) ed è divenuta operativa a partire dal 1° aprile 2025.
La sentenza impugnata, perciò, resiste alle critiche e il motivo d’appello dev’essere, di conseguenza, respinto.
12. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
13. – Le spese del grado del giudizio possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DA EN, Presidente
RA Frigida, Consigliere
RA RA, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RA | DA EN |
IL SEGRETARIO