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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/10/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5447/21, promossa con atto di citazione notificato in data
19.11.21, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 24.06.25 e pendente
TRA
semplificata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
, con sede in Messina, Via Terranova snc, frazione Giampilieri Marina, Parte_2
elettivamente domiciliata in Messina, Via San liberale n. 14, presso lo studio dell'Avv.
AR AN, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, P.I.
P.IVA_1
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_2
, con sede in Mazara del Vallo, Via degli Archi n. 80, C/da Serroni,
[...]
elettivamente domiciliata in Messina, Via Università n. 8, recapito professionale dell'Avv. Santo Spagnolo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, P.I.
P.IVA_2
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia al ricorso introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 19.11.21, la semplificata proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4549/21, emesso dal Tribunale di Messina il
13.09.21, notificato l'11.10.21, dell'importo di euro 33.663,72, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 1.591,00, lamentando la mancata consegna della merce indicata nelle fatture e disconoscendo le firme apposte suoi documenti di trasporto, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 30.05.22 si costituiva la la quale contestava l'opposizione, sostenendo che tutta Controparte_1 la merce indicata nelle fatture era stata regolarmente consegnata con sottoscrizione dei documenti di trasporto, con ordinanza riservata del 20.07.22 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano, altresì, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza riservata del 10.06.23 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, all'udienza del 07.02.24 venivano sentiti i testi e , con ordinanza riservata dell'11.03.24 la Testimone_1 Testimone_2 causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.24 e, dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 24.06.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e, come tale, va rigettata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le posizioni processuali delle parti sono solo formalmente invertite, incombendo sul convenuto opposto l'onere di provare il fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio e sull'opponente, di contro, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, e fornire la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito.
Pag. 2 di 5 La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte e, in caso di contestazione, essa non costituisce prova del contratto in favore della parte che intende avvalersene, ma rappresenta un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. Civ. n. 17050/2011).
Nel caso di specie, attraverso le testimonianze rese, all'udienza del 07.02.24, dai testi
: (… confermo che lavoro alle dipendenze della e mi Testimone_1 Controparte_1
occupo della ricezione degli ordini di merce;
corrisponde al vero che venivo contattato dal sig. legale rappresentante della C.B.S. Food s.r.l. semplificata o dal Parte_2
sig. quale socio della per effettuare ordini di merce;
corrisponde Per_1 Parte_1
al vero che con cadenza almeno bimestrale il sig. o il sig. Parte_2 Per_2
si recavano presso la sede della per esaminare le partite di
[...] Controparte_1
pesce ed effettuare ordini di merce;
corrisponde al vero che la merce ordinata telefonicamente o in presenza dal sig. veniva preparata nella giornata Parte_2
di mercoledì e consegnata presso la sede della nella giornata del giovedì; gli Pt_1
ordini venivano effettuati esclusivamente per telefono e non venivano seguiti da conferma scritta.”, e : (“ corrisponde la vero che lavoro alle dipendenze Testimone_2
della con la qualifica di autista e ho ricoperto tale mansione negli Controparte_1
anni 2019 e 2020; corrisponde al vero che negli anni 2019 e 2020 utilizzando i mezzi della ho consegnato ed ho assistito alla consegna di prodotti Controparte_1
alimentari e delle relative fatture presso la sede della a soggetti aventi Parte_1
potere di ritirare la merce e di firmare le relative bolle di consegna, la consegna Part avveniva a Tremestieri presso la sede della ma non ricordo l'indirizzo esatto.
Ricordo che uscivamo a Tremestieri e tornavamo indietro dallo svincolo verso Catania per circa cinque chilometri…non ricordo i nomi delle persone alle quali consegnavamo.
Ricordo un tale e un signore con i capelli bianchi;
corrisponde al vero che la Per_3
Pag. 3 di 5 merce oggetto degli ordini veniva presa in consegna ed accettata senza riserve. Ricordo che io scaricavo e loro non controllavano la merce. Sia io che il ricevente firmavamo le bolle di consegna”) la società opposta ha fornito la prova sia di aver ricevuto gli ordini da parte della società opponente della merce indicata nelle fatture sia di aver eseguito la relativa fornitura di merce, in relazione alla quale ha invocato il pagamento del prezzo.
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente e destinata a paralizzare il diritto al pagamento della fornitura di merce effettuata dalla ditta opposta e avente ad oggetto i vizi e difetti che la merce stessa presentava al momento della consegna è da considerarsi tardiva in quanto non è stata data la prova che la denuncia di tali vizi sia avvenuta nel termine previsto dalla legge.
Alla luce di tutto ciò l'opposizione proposta va rigettata e va confermata la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in complessive €. 1.500,00 per compensi, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da semplificata contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 4549/21, emesso dal Tribunale di Messina il
13.09.21, notificato l'11.10.21.16, dell'importo di euro 33.663,72, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 1.591,00, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 24 ottobre 2025 in Messina.
Pag. 4 di 5 Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5447/21, promossa con atto di citazione notificato in data
19.11.21, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 24.06.25 e pendente
TRA
semplificata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
, con sede in Messina, Via Terranova snc, frazione Giampilieri Marina, Parte_2
elettivamente domiciliata in Messina, Via San liberale n. 14, presso lo studio dell'Avv.
AR AN, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, P.I.
P.IVA_1
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_2
, con sede in Mazara del Vallo, Via degli Archi n. 80, C/da Serroni,
[...]
elettivamente domiciliata in Messina, Via Università n. 8, recapito professionale dell'Avv. Santo Spagnolo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, P.I.
P.IVA_2
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia al ricorso introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 19.11.21, la semplificata proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4549/21, emesso dal Tribunale di Messina il
13.09.21, notificato l'11.10.21, dell'importo di euro 33.663,72, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 1.591,00, lamentando la mancata consegna della merce indicata nelle fatture e disconoscendo le firme apposte suoi documenti di trasporto, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 30.05.22 si costituiva la la quale contestava l'opposizione, sostenendo che tutta Controparte_1 la merce indicata nelle fatture era stata regolarmente consegnata con sottoscrizione dei documenti di trasporto, con ordinanza riservata del 20.07.22 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano, altresì, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza riservata del 10.06.23 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, all'udienza del 07.02.24 venivano sentiti i testi e , con ordinanza riservata dell'11.03.24 la Testimone_1 Testimone_2 causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.24 e, dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 24.06.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e, come tale, va rigettata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le posizioni processuali delle parti sono solo formalmente invertite, incombendo sul convenuto opposto l'onere di provare il fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio e sull'opponente, di contro, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, e fornire la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito.
Pag. 2 di 5 La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte e, in caso di contestazione, essa non costituisce prova del contratto in favore della parte che intende avvalersene, ma rappresenta un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. Civ. n. 17050/2011).
Nel caso di specie, attraverso le testimonianze rese, all'udienza del 07.02.24, dai testi
: (… confermo che lavoro alle dipendenze della e mi Testimone_1 Controparte_1
occupo della ricezione degli ordini di merce;
corrisponde al vero che venivo contattato dal sig. legale rappresentante della C.B.S. Food s.r.l. semplificata o dal Parte_2
sig. quale socio della per effettuare ordini di merce;
corrisponde Per_1 Parte_1
al vero che con cadenza almeno bimestrale il sig. o il sig. Parte_2 Per_2
si recavano presso la sede della per esaminare le partite di
[...] Controparte_1
pesce ed effettuare ordini di merce;
corrisponde al vero che la merce ordinata telefonicamente o in presenza dal sig. veniva preparata nella giornata Parte_2
di mercoledì e consegnata presso la sede della nella giornata del giovedì; gli Pt_1
ordini venivano effettuati esclusivamente per telefono e non venivano seguiti da conferma scritta.”, e : (“ corrisponde la vero che lavoro alle dipendenze Testimone_2
della con la qualifica di autista e ho ricoperto tale mansione negli Controparte_1
anni 2019 e 2020; corrisponde al vero che negli anni 2019 e 2020 utilizzando i mezzi della ho consegnato ed ho assistito alla consegna di prodotti Controparte_1
alimentari e delle relative fatture presso la sede della a soggetti aventi Parte_1
potere di ritirare la merce e di firmare le relative bolle di consegna, la consegna Part avveniva a Tremestieri presso la sede della ma non ricordo l'indirizzo esatto.
Ricordo che uscivamo a Tremestieri e tornavamo indietro dallo svincolo verso Catania per circa cinque chilometri…non ricordo i nomi delle persone alle quali consegnavamo.
Ricordo un tale e un signore con i capelli bianchi;
corrisponde al vero che la Per_3
Pag. 3 di 5 merce oggetto degli ordini veniva presa in consegna ed accettata senza riserve. Ricordo che io scaricavo e loro non controllavano la merce. Sia io che il ricevente firmavamo le bolle di consegna”) la società opposta ha fornito la prova sia di aver ricevuto gli ordini da parte della società opponente della merce indicata nelle fatture sia di aver eseguito la relativa fornitura di merce, in relazione alla quale ha invocato il pagamento del prezzo.
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente e destinata a paralizzare il diritto al pagamento della fornitura di merce effettuata dalla ditta opposta e avente ad oggetto i vizi e difetti che la merce stessa presentava al momento della consegna è da considerarsi tardiva in quanto non è stata data la prova che la denuncia di tali vizi sia avvenuta nel termine previsto dalla legge.
Alla luce di tutto ciò l'opposizione proposta va rigettata e va confermata la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in complessive €. 1.500,00 per compensi, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da semplificata contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 4549/21, emesso dal Tribunale di Messina il
13.09.21, notificato l'11.10.21.16, dell'importo di euro 33.663,72, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 1.591,00, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 24 ottobre 2025 in Messina.
Pag. 4 di 5 Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
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