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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 57/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente Parte_1
a Bivongi (RC) in via XXIV maggio n. 48, cf C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Loredana Pelle, presso il cui studio sito a Bivongi (RC) alla via Cornelia n. 10 elegge domicilio,
ATTORE
contro
Controparte_1
, (P.I.:
[...]
), in persona del Commissario Straordinario legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Luigia Patania dell'Avvocatura interna con il quale elegge domicilio presso la sede del Distretto in via
Manfroce n. 17, di ; Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti precisano come da rispettive note ex art.127 ter cpc chiedendo concordemente la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore conveniva in giudizio l perché venisse accertata, previa Controparte_2
sospensione, l'illegittimità del decreto n.87 del 3.12.2024, notificato il
13.12.2024 con conseguente sua disapplicazione, con cui l di CP_2 [...]
aveva intimato il rilascio dell'alloggio sito a Bivongi in via 24 CP_1
Maggio n.48 perché occupato sine titulo. Lamentava la mancata notificazione degli atti prodromici al decreto impugnato e l'infondatezza della richiesta di rilascio atteso che l'attore il 13.1.2025 ha presentato domanda di voltura a suo nome dell'alloggio assegnato precedentemente a suo padre.
Si costituiva l che contestava l'assunto attoreo rappresentando che CP_2
la stessa istanza di assegnazione avvenuta in epoca successiva alla notifica del decreto, ne comprovava la legittimazione. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda oltrechè dell'istanza di sospensione formulata.
Alla prima udienza le parti concordemente chiedevano un rinvio per la pendenza di trattative. Tale richiesta veniva reiterata alla seconda udienza con l'esigenza di un rinvio in modalità cartolare. Il giudice rinviava all'udienza del 12 dicembre 2025 da trattarsi in modalità cartolare.
Entrambe le parti depositavano nei termini di rito note scritte con cui dichiaravano di aver definito in via stragiudiziale la controversia con la stipulazione di un contratto di locazione che allegavano e chiedevano che il giudice pronunciasse l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 3 Si osserva che con le note depositate ex art.127 ter cpc, le parti hanno contestualmente formulato le rispettive conclusioni per cui è possibile per il giudice definire il presente giudizio con una declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti raggiunto nelle more un accordo per come concordemente dichiarato e provato e non avendo così più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
La natura della vertenza giustifica la compensazione delle spese, tenuto anche conto che parte attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.57/2025 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
disattesa ogni Controparte_3
contraria istanza, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Spese compensate.
Così deciso in Locri il 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 57/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente Parte_1
a Bivongi (RC) in via XXIV maggio n. 48, cf C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Loredana Pelle, presso il cui studio sito a Bivongi (RC) alla via Cornelia n. 10 elegge domicilio,
ATTORE
contro
Controparte_1
, (P.I.:
[...]
), in persona del Commissario Straordinario legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Luigia Patania dell'Avvocatura interna con il quale elegge domicilio presso la sede del Distretto in via
Manfroce n. 17, di ; Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti precisano come da rispettive note ex art.127 ter cpc chiedendo concordemente la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore conveniva in giudizio l perché venisse accertata, previa Controparte_2
sospensione, l'illegittimità del decreto n.87 del 3.12.2024, notificato il
13.12.2024 con conseguente sua disapplicazione, con cui l di CP_2 [...]
aveva intimato il rilascio dell'alloggio sito a Bivongi in via 24 CP_1
Maggio n.48 perché occupato sine titulo. Lamentava la mancata notificazione degli atti prodromici al decreto impugnato e l'infondatezza della richiesta di rilascio atteso che l'attore il 13.1.2025 ha presentato domanda di voltura a suo nome dell'alloggio assegnato precedentemente a suo padre.
Si costituiva l che contestava l'assunto attoreo rappresentando che CP_2
la stessa istanza di assegnazione avvenuta in epoca successiva alla notifica del decreto, ne comprovava la legittimazione. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda oltrechè dell'istanza di sospensione formulata.
Alla prima udienza le parti concordemente chiedevano un rinvio per la pendenza di trattative. Tale richiesta veniva reiterata alla seconda udienza con l'esigenza di un rinvio in modalità cartolare. Il giudice rinviava all'udienza del 12 dicembre 2025 da trattarsi in modalità cartolare.
Entrambe le parti depositavano nei termini di rito note scritte con cui dichiaravano di aver definito in via stragiudiziale la controversia con la stipulazione di un contratto di locazione che allegavano e chiedevano che il giudice pronunciasse l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 3 Si osserva che con le note depositate ex art.127 ter cpc, le parti hanno contestualmente formulato le rispettive conclusioni per cui è possibile per il giudice definire il presente giudizio con una declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti raggiunto nelle more un accordo per come concordemente dichiarato e provato e non avendo così più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
La natura della vertenza giustifica la compensazione delle spese, tenuto anche conto che parte attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.57/2025 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
disattesa ogni Controparte_3
contraria istanza, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Spese compensate.
Così deciso in Locri il 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
Pag. 3 di 3