Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3138 del 2025, proposto da
RT RB, HI CA, AL LI, AL CR, DI RI De CA, US RR, NA GR, IC IC, NA ST Malagrino', LA RR, NA AN, SS SO, AN RU, FA IZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Bisacca, RI Spano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
- ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 437/2023 resa dal Tribunale di Ivrea, in data 10/11/2023, RG n 238/2023, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui:
a) per BA BE dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00;
b) per CANNISTRARO CHIARA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00,
c) per CI BA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00;
d) per NZ AL: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00;
e) per DE UC DI IA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00;
f) per ER US: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00,
g) per IA RT: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00,
h) per LIBRICI ERICA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00,
i) per GR NA ST: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00,
j) per PERRI PAOLA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00,
k) per LL EN: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2018/2019, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00,
l) per SORCE ROSSANA dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00;
m) per TR NE: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00,
n) per IN BI: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00,
- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa SA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista dell’odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ricorso in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 1.800,00 (=milleottocento/--) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente, Estensore
LA Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA ER |
IL SEGRETARIO