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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 549/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore, dott.ssa Angela Di Dio – giudice, dott. Marco Ponsiglione – giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. NRG. 549/2019 avente ad oggetto la separazione giudiziale
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Patrizia Arcaro, giusta procura in atti, ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Isernia del 04.06.2019;
-RICORRENTE- E
(c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carlo Izzi e Luca Lemmo;
-RESISTENTE-
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.11.2023 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2019 premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 27.08.2005 in Controparte_1
NO (IS) e che dalla predetta unione nasceva un figlio, (nato il [...]), Per_1
adiva l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione dal coniuge per fatto a questi addebitabile, con assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e con previsione a carico della ricorrente delle spese di mantenimento di quest'ultima e del figlio . Rassegnava in particolare le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione Per_1
personale dei coniugi con addebito della stessa al resistente , con ogni più ampia Controparte_1
riserva di quantificare e richiedere nei confronti del medesimo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali cagionati;
2) assegnare in via esclusiva la casa coniugale con tutte le pertinenze e gli arredi, sita in Isernia alla via Camillo Carlomagno n. 8, alla odierna ricorrente ed al figlio
[...]
; 3) disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso Parte_2 Parte_2
la madre nella predetta casa familiare, regolamentando le modalità di affido alla luce di tutto quanto sopra dedotto ed eccepito e stabilendo, in particolare, le modalità di visita e delle festività principali nel rispetto del principio dell'alternanza; 4) porre a carico di l'obbligo di versare un Controparte_1
assegno mensile di €600,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre a contribuire Parte_2
nella misura del 50% alle spese impreviste e straordinarie sostenute in favore dello stesso, nonché un assegno mensile di €500.00 per il mantenimento della coniuge , entrambi Persona_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5) trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (IS) il provvedimento di separazione giudiziale ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio;
6) condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. CP_1
A sostegno della domanda deduceva che fin da primi anni di matrimonio il CP_1
ha sempre posto in essere atteggiamenti denigratori, persecutori ed aggressivi nei confronti della moglie spesso sfociati in veri e propri episodi di violenza fisica, perpetrati anche alla presenza del figlio , reiterati nel tempo – da ultimo nell'aprile 2019 – per Per_1
i quali, il 15.05.2019 aveva sporto anche formale denuncia.
Si costituiva in giudizio , il quale pur non opponendosi alla richiesta Controparte_1
di separazione, si opponeva alla richiesta di addebito della stessa nonché alle richieste di natura economica avanzate dalla ricorrente. In particolare, il resistente offriva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda secondo la quale il naufragare dell'unione spirituale e materiale dei coniugi era da addebitare unicamente ai continui sbalzi d'umore della causa di litigi e scontri ricorrenti, e dal definitivo punto di rottura avvenuto Pt_1
nel 2012 a seguito dell'interruzione di gravidanza di quest'ultima. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di addebito e di mantenimento nei confronti della moglie, nonché, il la riduzione dell'importo richiesto a titolo di mantenimento per il figlio . Per_1
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 21.10.2019, con la quale veniva disposta la corresponsione, da parte del , di un assegno di mantenimento in favore della CP_1
e del figlio dell'importo complessivo di € 650,00 (di cui € 400,00 per il Pt_1 Per_1
minore ed € 250,00 per la moglie).
In data 14.04.2021 il depositava istanza di modifica dell'ordinanza CP_1
presidenziale chiedendo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in ragione dell'accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza presentata dalla presso l'I.N.P.S. di Isernia in data 02.03.2021, accolta con ordinanza del G.I. in Pt_1
data 02.09.2021
Alla udienza del 19.02.2025 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti di termine ex art. 190 c.p.c.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda, proposta dalla parte ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi, sia fondata e debba essere, pertanto, accolta. Come noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame, sulla base delle circostanze riferite ed evidenziate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge deducendo che la crisi familiare era da ascrivere ai maltrattamenti fisici e morali che il le aveva inflitto;
in particolare, evidenziava che i rapporti tra i coniugi CP_1
divenivano conflittuali a causa delle continue violenze e maltrattamenti sia di carattere fisico che psicologico posti in essere dal nei propri confronti causati da scatti CP_1
di ira e rabbia incontrollabile, al punto da essere costretta a sporgere formale querela.
Evidenziava che il primo grave episodio di violenza si era verificato quando era “incinta di 8 mesi” allorquando dopo una discussione con il , questi le sferrava un CP_1
calcio spezzandole due denti;
che ulteriori episodi di violenza erano stati perpetrati a danno del figlio come quando, nel luglio 2018, il resistente lo colpiva sulla schiena Per_1
con le redini del cavallo durante un allenamento di equitazione;
che ulteriore violazione dei doveri coniugali si verificava nel 2018 quando il intraprendeva una stabile CP_1
relazione sentimentale con un'altra donna con la quale attualmente convive unitamente alla figlia di costei;
che tale atteggiamento violento si manifestava con forza il 25.04.2021, allorquando il in evidente stato di ebrezza prendeva per la gola sbattendola CP_1 con forza sull'autovettura, colpendola ripetutamente con calci e pugni. A seguito di tale episodio sporgeva denuncia querela in data 15.05.2019.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio
2017, n. 11448).
La separazione con addebito di responsabilità ha come fisiologico presupposto la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., che deve essere eziologicamente collegata con la disgregazione del rapporto di coniugio, in quanto la condotta contraria deve costituire rilevanza causale, e, quindi, causa determinante, della crisi coniugale (“ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone
a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa”, Cass. 2012, n. 8862; Cass. 2012, n. 8873; Cass., Sez. I, 2010, n. 21245;
Cass. 2001, n. 12130; Cass., Sez. I, 1999, n. 7566).
Nel caso di specie la domanda merita accoglimento in quanto, alla luce della dell'istruttoria espletata deve dirsi provato il compimento in danno della delle Pt_1
violenze descritte in ricorso ovvero delle condotte di vessazione fisica e morale compiute dal in danno della moglie, concretizzatesi in percosse e ingiurie reiterate nel CP_1
tempo.
Come noto, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio
2018, n. 3925).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità sul punto ha ulteriormente precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. 7321.2005; Cass. 433.2016,
Cass n. 7388/2017).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ampiamente dimostrato di aver subito durante la vita matrimoniale violenze fisiche e morali da parte del marito. I maltrattamenti plurimi, le minacce e le richieste di denaro così come rappresentata da parte ricorrente sono state confermate nel corso del giudizio da parte dei testi escussi.
In particolare, il teste , figlia della sorella della ricorrente, confermava Testimone_1
l'episodio di aggressione del luglio 2009, evidenziando una generale e prolungata condotta di vessazioni da parte del resistente culminata in alcuni episodi di violenza a danno della ricorrente (cfr., verbale di udienza del 10.05.2022 “Ricordo che
[...]
, mio cugino, fu operato alle tonsille e mia zia in quel periodo lavorava in quanto titolare di Parte_2
un negozio di parrucchiera;
io sono sempre stata insieme a da quanto era piccolo. Quel giorno nel Per_1
mese di luglio dell'anno 2009 mi venne a prendere a casa e ricordo che era molto Controparte_1 molto nervoso: infatti per strada correva molto con l'auto al punto che mi spaventai e mi disse anche
“non ti spaventare, stai tranquilla”. Ricordo che aveva gli occhi rossi, lui quando si arrabbia molto era così; arrivammo a casa di zia ed iniziarono a discutere e dopo pochi secondi allorquando zia aveva in braccio, reduce dall'intervento, in camera da letto, ricordo di aver sentito grandi schiaffi dati da Per_1
a mia zia;
preciso che dopo aver sentito tali schiaffi, sono corsa in camera da letto ed Controparte_1
ho visto che continuava a dare schiaffi alla moglie, la quale non reagiva in quanto Controparte_1
è una persona di grossa stazza;
ricordo che resosi conto di non poter poi continuare Controparte_1
ad infierire contro la moglie, diede un grosso pugno sulla porta del ripostiglio rompendola e sfondandola al punto che ancora oggi è visibile il segno;
successivamente ricordo che andò in bagno ed ebbe una crisi di pianto ed iniziò da solo a tirarsi i capelli;
ricordo che in quell'occasione era spaventatissimo ed io Per_1
rimasi con lui per cercare di spiegare per quanto possibile l'accaduto e minimizzarlo al fine di rassicurarlo. Preciso che venne a prendermi affinché andassi a casa sua a veder il bambino in CP_1
quanto lui e la moglie avevano un impegno di lavoro credo ma non ne sono certa, ma preciso che ero solita andare da loro per accudire il bambino qualora avevano bisogno. Preciso che questo del mese di luglio è stato uno dei tanti episodi in quanto anche in seguito ve ne sono stati tanti altri ed io ho personalmente assistito a tanti episodi di violenza verbale. Se non erro il motivo per cui nell'episodio di luglio 2009 litigarono era per una questione economica ovvero dei soldi che il doveva dare CP_1
alla sua famiglia;
la famiglia del , infatti, spesso chiedeva denaro, e allora mia zia si oppose CP_1
stante le necessità economiche anche del loro nucleo familiare. Mia zia è stata sempre sminuita ed ancora oggi porta con sé le conseguenze di una relazione tossica con un uomo violento ed instabile”.)
Ulteriori episodi di violenza venivano confermati, altresì, dal teste Testimone_2
cugina di , (cfr. verbale di udienza del 18.04.2023 “Quando sono arrivata Controparte_1
quella sera a cena già stavano discutendo e poi ho visto il non afferrare per la gola la CP_1
ma ho visto spingere con la mano la testa della dentro il forno. Preciso che in quel Pt_1 Pt_1
momento la sig si era chinata per riporre del cibo nel forno e in quel momento il l'ha Pt_1 CP_1
spinta con la mano sulla testa verso il forno. Io ero da sola. Dopo ricordo che la sig.ra avvertiva Pt_1
un dolore alla testa;
dopo sono andata via. Preciso che quella sera loro avevano già cenato, io non sono andata a cena sono andata a casa loro dopo cena per chiedere di informare delle pietanze nel proprio forno e all'atto della spinta la sig.ra stava informando le pietanze che io avevo chiesto di Pt_1
cucinare”). Alla luce di ciò reputa il Collegio che la violazione degli obblighi coniugali da parte del marito, anche in relazione alle modalità ed alla durata della stessa, sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha esplicitamente chiesto, nella propria memoria, la conferma dei provvedimenti provvisori dettati nella ordinanza presidenziale del
20.10.2019 in ordine al mantenimento del figlio.
Dalla unione coniugale è nato un figlio (nato il [...]), maggiorenne, non Per_1
economicamente autosufficiente e convivente con la madre.
Come noto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016).
Il Tribunale ritiene che vadano confermate le condizioni previste nella ordinanza presidenziale con particolare riferimento alla previsione del contributo di mantenimento del figlio a carico del resistente. Per_1
Invero, vanno confermate le condizioni previste in sede presidenziale, tenuto conto della situazione reddituale e la capacità patrimoniale delle parti, ed, inoltre, alla luce della espressa richiesta di parte ricorrente e dell'assenza nel corso della istruttoria del giudizio di elementi idonei alla modifica o ad una diversa quantificazione e determinazione di quanto già previsto.
Infatti, quanto ai presupposti dell'assegno incombe sul genitore la prova che il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica ovvero che tale condizione dipenda per cause da imputare al figlio. Sul punto, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mantenimento in favore del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo e che, pertanto, al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve essere garantito a pieno il soddisfacimento dei doveri genitoriali (cfr. Cass. 1773/2012).
Sul piano dell'onere probatorio, è stato affermato che “il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile…” (Cass. n. 11828/2009).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa la raggiunta indipendenza economica da parte del figlio ovvero che tale condizione è da attribuire alla scarsa volontà dello stesso.
Risulta infatti irrilevante, poiché costituente fatto nuovo introdotto per la prima volta in comparsa conclusionale, la circostanza dedotta da parte resistente secondo la quale attualmente il figlio risulterebbe economicamente autosufficiente in virtù del suo subentro all'interno dell'impresa familiare del TA e, dunque, della sua partecipazione ai redditi d'impresa.
Il Collegio, pertanto ritiene di confermare la previsione della corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 oltre rivalutazione Istat annuale ed automatica a favore del figlio maggiorenne che il resistente dovrà versare entro il Per_1
5 di ogni mese a mezzo vaglia o bonifico direttamente al beneficiario oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
Va inoltre confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita ad Isernia in via Camillo Carlomagno n. 8.
Infine, dichiara inammissibile la richiesta della ricorrente di condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali da determinarsi e quantificarsi in via equitativa e secondo prudente apprezzamento per difetto di connessione ex art. 40 cpc.
Infatti, la domanda di risarcimento danni e la domanda di separazione personale sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, dal momento che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove l'art. 40, invece, consente il cumulo in un unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o
“forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc).
Pertanto la domanda, anche prescindendo dalla mancanza di prova della stessa, è inammissibile.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite sono poste integralmente a carico del resistente nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia, nonché dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a carico dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G.
549/2019 così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito a carico di quest'ultimo; CP_1
- determina in euro 400,00 mensili oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a carico del resistente;
Per_1
- dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio (spese universitarie, extrascolastiche, sanitarie) nella misura del 50% purché concordate e/o documentate ed urgenti;
- rigetta tutte le ulteriori domande;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 4.171,05 per compensi e spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute come per legge. - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune al n. 4, Parte II, serie A, anno 2005).
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 21.10.2025. Il Presidente relatore Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore, dott.ssa Angela Di Dio – giudice, dott. Marco Ponsiglione – giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. NRG. 549/2019 avente ad oggetto la separazione giudiziale
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Patrizia Arcaro, giusta procura in atti, ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Isernia del 04.06.2019;
-RICORRENTE- E
(c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carlo Izzi e Luca Lemmo;
-RESISTENTE-
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.11.2023 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2019 premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 27.08.2005 in Controparte_1
NO (IS) e che dalla predetta unione nasceva un figlio, (nato il [...]), Per_1
adiva l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione dal coniuge per fatto a questi addebitabile, con assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e con previsione a carico della ricorrente delle spese di mantenimento di quest'ultima e del figlio . Rassegnava in particolare le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione Per_1
personale dei coniugi con addebito della stessa al resistente , con ogni più ampia Controparte_1
riserva di quantificare e richiedere nei confronti del medesimo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali cagionati;
2) assegnare in via esclusiva la casa coniugale con tutte le pertinenze e gli arredi, sita in Isernia alla via Camillo Carlomagno n. 8, alla odierna ricorrente ed al figlio
[...]
; 3) disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso Parte_2 Parte_2
la madre nella predetta casa familiare, regolamentando le modalità di affido alla luce di tutto quanto sopra dedotto ed eccepito e stabilendo, in particolare, le modalità di visita e delle festività principali nel rispetto del principio dell'alternanza; 4) porre a carico di l'obbligo di versare un Controparte_1
assegno mensile di €600,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre a contribuire Parte_2
nella misura del 50% alle spese impreviste e straordinarie sostenute in favore dello stesso, nonché un assegno mensile di €500.00 per il mantenimento della coniuge , entrambi Persona_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5) trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (IS) il provvedimento di separazione giudiziale ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio;
6) condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. CP_1
A sostegno della domanda deduceva che fin da primi anni di matrimonio il CP_1
ha sempre posto in essere atteggiamenti denigratori, persecutori ed aggressivi nei confronti della moglie spesso sfociati in veri e propri episodi di violenza fisica, perpetrati anche alla presenza del figlio , reiterati nel tempo – da ultimo nell'aprile 2019 – per Per_1
i quali, il 15.05.2019 aveva sporto anche formale denuncia.
Si costituiva in giudizio , il quale pur non opponendosi alla richiesta Controparte_1
di separazione, si opponeva alla richiesta di addebito della stessa nonché alle richieste di natura economica avanzate dalla ricorrente. In particolare, il resistente offriva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda secondo la quale il naufragare dell'unione spirituale e materiale dei coniugi era da addebitare unicamente ai continui sbalzi d'umore della causa di litigi e scontri ricorrenti, e dal definitivo punto di rottura avvenuto Pt_1
nel 2012 a seguito dell'interruzione di gravidanza di quest'ultima. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di addebito e di mantenimento nei confronti della moglie, nonché, il la riduzione dell'importo richiesto a titolo di mantenimento per il figlio . Per_1
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 21.10.2019, con la quale veniva disposta la corresponsione, da parte del , di un assegno di mantenimento in favore della CP_1
e del figlio dell'importo complessivo di € 650,00 (di cui € 400,00 per il Pt_1 Per_1
minore ed € 250,00 per la moglie).
In data 14.04.2021 il depositava istanza di modifica dell'ordinanza CP_1
presidenziale chiedendo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in ragione dell'accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza presentata dalla presso l'I.N.P.S. di Isernia in data 02.03.2021, accolta con ordinanza del G.I. in Pt_1
data 02.09.2021
Alla udienza del 19.02.2025 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti di termine ex art. 190 c.p.c.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda, proposta dalla parte ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi, sia fondata e debba essere, pertanto, accolta. Come noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame, sulla base delle circostanze riferite ed evidenziate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge deducendo che la crisi familiare era da ascrivere ai maltrattamenti fisici e morali che il le aveva inflitto;
in particolare, evidenziava che i rapporti tra i coniugi CP_1
divenivano conflittuali a causa delle continue violenze e maltrattamenti sia di carattere fisico che psicologico posti in essere dal nei propri confronti causati da scatti CP_1
di ira e rabbia incontrollabile, al punto da essere costretta a sporgere formale querela.
Evidenziava che il primo grave episodio di violenza si era verificato quando era “incinta di 8 mesi” allorquando dopo una discussione con il , questi le sferrava un CP_1
calcio spezzandole due denti;
che ulteriori episodi di violenza erano stati perpetrati a danno del figlio come quando, nel luglio 2018, il resistente lo colpiva sulla schiena Per_1
con le redini del cavallo durante un allenamento di equitazione;
che ulteriore violazione dei doveri coniugali si verificava nel 2018 quando il intraprendeva una stabile CP_1
relazione sentimentale con un'altra donna con la quale attualmente convive unitamente alla figlia di costei;
che tale atteggiamento violento si manifestava con forza il 25.04.2021, allorquando il in evidente stato di ebrezza prendeva per la gola sbattendola CP_1 con forza sull'autovettura, colpendola ripetutamente con calci e pugni. A seguito di tale episodio sporgeva denuncia querela in data 15.05.2019.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio
2017, n. 11448).
La separazione con addebito di responsabilità ha come fisiologico presupposto la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., che deve essere eziologicamente collegata con la disgregazione del rapporto di coniugio, in quanto la condotta contraria deve costituire rilevanza causale, e, quindi, causa determinante, della crisi coniugale (“ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone
a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa”, Cass. 2012, n. 8862; Cass. 2012, n. 8873; Cass., Sez. I, 2010, n. 21245;
Cass. 2001, n. 12130; Cass., Sez. I, 1999, n. 7566).
Nel caso di specie la domanda merita accoglimento in quanto, alla luce della dell'istruttoria espletata deve dirsi provato il compimento in danno della delle Pt_1
violenze descritte in ricorso ovvero delle condotte di vessazione fisica e morale compiute dal in danno della moglie, concretizzatesi in percosse e ingiurie reiterate nel CP_1
tempo.
Come noto, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio
2018, n. 3925).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità sul punto ha ulteriormente precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. 7321.2005; Cass. 433.2016,
Cass n. 7388/2017).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ampiamente dimostrato di aver subito durante la vita matrimoniale violenze fisiche e morali da parte del marito. I maltrattamenti plurimi, le minacce e le richieste di denaro così come rappresentata da parte ricorrente sono state confermate nel corso del giudizio da parte dei testi escussi.
In particolare, il teste , figlia della sorella della ricorrente, confermava Testimone_1
l'episodio di aggressione del luglio 2009, evidenziando una generale e prolungata condotta di vessazioni da parte del resistente culminata in alcuni episodi di violenza a danno della ricorrente (cfr., verbale di udienza del 10.05.2022 “Ricordo che
[...]
, mio cugino, fu operato alle tonsille e mia zia in quel periodo lavorava in quanto titolare di Parte_2
un negozio di parrucchiera;
io sono sempre stata insieme a da quanto era piccolo. Quel giorno nel Per_1
mese di luglio dell'anno 2009 mi venne a prendere a casa e ricordo che era molto Controparte_1 molto nervoso: infatti per strada correva molto con l'auto al punto che mi spaventai e mi disse anche
“non ti spaventare, stai tranquilla”. Ricordo che aveva gli occhi rossi, lui quando si arrabbia molto era così; arrivammo a casa di zia ed iniziarono a discutere e dopo pochi secondi allorquando zia aveva in braccio, reduce dall'intervento, in camera da letto, ricordo di aver sentito grandi schiaffi dati da Per_1
a mia zia;
preciso che dopo aver sentito tali schiaffi, sono corsa in camera da letto ed Controparte_1
ho visto che continuava a dare schiaffi alla moglie, la quale non reagiva in quanto Controparte_1
è una persona di grossa stazza;
ricordo che resosi conto di non poter poi continuare Controparte_1
ad infierire contro la moglie, diede un grosso pugno sulla porta del ripostiglio rompendola e sfondandola al punto che ancora oggi è visibile il segno;
successivamente ricordo che andò in bagno ed ebbe una crisi di pianto ed iniziò da solo a tirarsi i capelli;
ricordo che in quell'occasione era spaventatissimo ed io Per_1
rimasi con lui per cercare di spiegare per quanto possibile l'accaduto e minimizzarlo al fine di rassicurarlo. Preciso che venne a prendermi affinché andassi a casa sua a veder il bambino in CP_1
quanto lui e la moglie avevano un impegno di lavoro credo ma non ne sono certa, ma preciso che ero solita andare da loro per accudire il bambino qualora avevano bisogno. Preciso che questo del mese di luglio è stato uno dei tanti episodi in quanto anche in seguito ve ne sono stati tanti altri ed io ho personalmente assistito a tanti episodi di violenza verbale. Se non erro il motivo per cui nell'episodio di luglio 2009 litigarono era per una questione economica ovvero dei soldi che il doveva dare CP_1
alla sua famiglia;
la famiglia del , infatti, spesso chiedeva denaro, e allora mia zia si oppose CP_1
stante le necessità economiche anche del loro nucleo familiare. Mia zia è stata sempre sminuita ed ancora oggi porta con sé le conseguenze di una relazione tossica con un uomo violento ed instabile”.)
Ulteriori episodi di violenza venivano confermati, altresì, dal teste Testimone_2
cugina di , (cfr. verbale di udienza del 18.04.2023 “Quando sono arrivata Controparte_1
quella sera a cena già stavano discutendo e poi ho visto il non afferrare per la gola la CP_1
ma ho visto spingere con la mano la testa della dentro il forno. Preciso che in quel Pt_1 Pt_1
momento la sig si era chinata per riporre del cibo nel forno e in quel momento il l'ha Pt_1 CP_1
spinta con la mano sulla testa verso il forno. Io ero da sola. Dopo ricordo che la sig.ra avvertiva Pt_1
un dolore alla testa;
dopo sono andata via. Preciso che quella sera loro avevano già cenato, io non sono andata a cena sono andata a casa loro dopo cena per chiedere di informare delle pietanze nel proprio forno e all'atto della spinta la sig.ra stava informando le pietanze che io avevo chiesto di Pt_1
cucinare”). Alla luce di ciò reputa il Collegio che la violazione degli obblighi coniugali da parte del marito, anche in relazione alle modalità ed alla durata della stessa, sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha esplicitamente chiesto, nella propria memoria, la conferma dei provvedimenti provvisori dettati nella ordinanza presidenziale del
20.10.2019 in ordine al mantenimento del figlio.
Dalla unione coniugale è nato un figlio (nato il [...]), maggiorenne, non Per_1
economicamente autosufficiente e convivente con la madre.
Come noto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016).
Il Tribunale ritiene che vadano confermate le condizioni previste nella ordinanza presidenziale con particolare riferimento alla previsione del contributo di mantenimento del figlio a carico del resistente. Per_1
Invero, vanno confermate le condizioni previste in sede presidenziale, tenuto conto della situazione reddituale e la capacità patrimoniale delle parti, ed, inoltre, alla luce della espressa richiesta di parte ricorrente e dell'assenza nel corso della istruttoria del giudizio di elementi idonei alla modifica o ad una diversa quantificazione e determinazione di quanto già previsto.
Infatti, quanto ai presupposti dell'assegno incombe sul genitore la prova che il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica ovvero che tale condizione dipenda per cause da imputare al figlio. Sul punto, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mantenimento in favore del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo e che, pertanto, al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve essere garantito a pieno il soddisfacimento dei doveri genitoriali (cfr. Cass. 1773/2012).
Sul piano dell'onere probatorio, è stato affermato che “il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile…” (Cass. n. 11828/2009).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa la raggiunta indipendenza economica da parte del figlio ovvero che tale condizione è da attribuire alla scarsa volontà dello stesso.
Risulta infatti irrilevante, poiché costituente fatto nuovo introdotto per la prima volta in comparsa conclusionale, la circostanza dedotta da parte resistente secondo la quale attualmente il figlio risulterebbe economicamente autosufficiente in virtù del suo subentro all'interno dell'impresa familiare del TA e, dunque, della sua partecipazione ai redditi d'impresa.
Il Collegio, pertanto ritiene di confermare la previsione della corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 oltre rivalutazione Istat annuale ed automatica a favore del figlio maggiorenne che il resistente dovrà versare entro il Per_1
5 di ogni mese a mezzo vaglia o bonifico direttamente al beneficiario oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
Va inoltre confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita ad Isernia in via Camillo Carlomagno n. 8.
Infine, dichiara inammissibile la richiesta della ricorrente di condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali da determinarsi e quantificarsi in via equitativa e secondo prudente apprezzamento per difetto di connessione ex art. 40 cpc.
Infatti, la domanda di risarcimento danni e la domanda di separazione personale sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, dal momento che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove l'art. 40, invece, consente il cumulo in un unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o
“forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc).
Pertanto la domanda, anche prescindendo dalla mancanza di prova della stessa, è inammissibile.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite sono poste integralmente a carico del resistente nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia, nonché dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a carico dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G.
549/2019 così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito a carico di quest'ultimo; CP_1
- determina in euro 400,00 mensili oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a carico del resistente;
Per_1
- dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio (spese universitarie, extrascolastiche, sanitarie) nella misura del 50% purché concordate e/o documentate ed urgenti;
- rigetta tutte le ulteriori domande;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 4.171,05 per compensi e spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute come per legge. - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune al n. 4, Parte II, serie A, anno 2005).
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 21.10.2025. Il Presidente relatore Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari