Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 07/05/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 393/2025;
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Antonietta Pace;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla CP_1
via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina
Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024; Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/03/2025 la ricorrente, previa contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, deduceva il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento e chiedeva l'accertamento di tale diritto e la condanna dell' al CP_1
pagamento delle relative spettanze.
1.1. L , costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del CP_1
ricorso e ne chiedeva il rigetto.
1
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la ricorrente ha chiesto la nomina di un ctu al fine di accertare il requisito sanitario prescritto per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità.
Il ctu nominato ha ritenuto insussistenti le condizioni medico-sanitarie richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e ha riconosciuto la ricorrente persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
La parte ricorrente ha depositato tempestivamente dichiarazione di contestazione e ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
2.2. Preliminarmente, ritiene il giudicante che ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento della prestazione richiesta dalla parte ricorrente, possa senza dubbio utilizzarsi la consulenza tecnica d'ufficio svolta durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto motivata in maniera assolutamente esaustiva.
2.3. Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014;
Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del
2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei
2 requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (cfr. Cass. n. 24980/22, Cass., 7273 del 2011;
Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Si è, inoltre, affermato che “in materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. ord.
n. 35899 del 7/12/2022).
In sostanza, per ritenere integrati i presupposti che danno diritto all'indennità di accompagnamento è necessaria la presenza di gravi stati patologici o gravi carenze intellettive, in grado di porre in pericolo la salute e la dignità del malato, secondo una effettiva e concreta valutazione del livello di perdita dell'autonomia complessiva.
2.4. Nella specie il ctu ha valutato adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente e ha escluso la perdita di autonomia complessiva da parte della ricorrente, evidenziando, a seguito delle osservazioni del consulente di parte ricorrente, come la ricorrente, pur essendo affetta da patologie invalidanti valutate dalla competente CMIC nella misura del 100%, è in grado, seppur con difficoltà, di compiere in autonomia gli atti ordinari della vita quotidiana e di deambulare senza l'aiuto di terzi.
3 Dall'esame obiettivo condotto dal ctu risulta inoltre: “Condizioni generali buone. Pz obesa H 165 cm W kg.85. Sistema neuropsichico: eloquio valido, non deficit cognitivi e della mnesi, sottoslivellato il tono dell'umore. Non deficit di forza segmentaria a carico degli arti superiori ed inferiori….Apparato locomotore: Limitazione dei movimenti delle ginocchia ai gradi estremi, concessa la flessione oltre 90°, non edemi né ipotonomiotrofia degli arti inferiori. Deambulazione: possibile autonomamente ma difficoltosa, riferisce l'utilizzo del deambulatore Variazioni posturali: difficoltose, ma possibili autonomamente”.
E' evidente, pertanto, come dagli accertamenti compiuti dal ctu emerga una difficoltà ma non anche un'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare autonomamente. Tale impossibilità non emerge neppure dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, che attesta la sussistenza di diverse patologie ma non anche la gravità delle stesse tale da compromettere la capacità di deambulare autonomamente o di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono, pertanto, assolutamente condivisibili e rendono superfluo un nuovo accertamento peritale nel presente giudizio.
***
3. Le considerazioni che precedono portano ad affermare l'infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dello stesso.
3.1. Il riconoscimento dello stato di handicap grave in capo alla ricorrente giustifica la compensazione integrale delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio di opposizione.
3.2. Le spese della ctu disposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la ricorrente “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età grave 100
% e portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992)” con decorrenza dalla domanda amministrativa;
4 compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di ctu dell'accertamento tecnico preventivo in via definitiva a carico dell' . CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 07/05/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
5