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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/09/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6941/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
"rappresentata e difesa dagli avv.ti VANNICELLI Parte_1
FRANCESCO, CELLETTI BIANCAMARIA e BERENGAN SARA, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1
[...]
'in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal dirigente
"come da procura in CP_2 dal dott. Controparte_3 dott.
atti
Resistente
NONCHE'
Controparte_4
Controinteressato
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ex art 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, depositato in data 13.12.2023, la ricorrente, docente precaria specializzata sulla classe di concorso A30 e sul sostegno presso le scuole superiori, esponeva di essere inserita in graduatoria CP_5 , per la provincia di CP_1 nella prima fascia
C, in posizione n. 406 con 18 punti. Assumeva di risiedere ad Auletta e di aver presentato, in data 26.07.2023, l'elenco delle 150 scuole della provincia di CP_1 per le quali si rendeva disponibile all'insegnamento, assegnando la preferenza alle scuole dei comuni vicini al luogo di residenza e solo in via residuale quelle più lontane. Rappresentava che in data 31 agosto 2023 sottoscriveva un contratto annuale di 9 ore settimanali presso l'istituto comprensivo di Castel San Lorenzo, indicato nella lista delle preferenze alla posizione n. 120 su 150, incarico che veniva accettato con la speranza di riuscire a completare il monte ore nella stessa scuola;
che dal 6 al 22 dicembre 2023 veniva chiamata per la classe di concorso A30 presso
I'Istituto comprensivo di Battipaglia per una supplenza di sole 4 ore.
Evidenziava che in data 11 e 18 settembre 2023 venivano assegnati a docenti in posizione inferiore -provenienti da graduatorie incrociate e non da
GPS ulteriori incarichi per la classe di concorso ADMM e tra questi, il 28 settembre 2023, veniva assegnata una cattedra di 18 ore settimanali per la classe ADMM nel Comune di Castel San Lorenzo. Precisava poi che il
6.10.2023 veniva individuato il docente Controparte_4 -collocatosi in posizione 412- per l'assegnazione di incarico a completamento delle 9 ore
ADMM presso l'istituto scolastico di Sala Consilina e che tale scuola era stata da lei richiesta per il completamento della sua cattedra. Evidenziava che l'assegnazione di tale cattedra tuttavia non le era stata concessa a causa di un'anomalia dell'algoritmo che aveva portato alla violazione dell'ordine di punteggio, attesa la sua posizione in graduatoria migliore rispetto al docente assegnatario.
Controparte_1 una diffida aSottolineava di aver inoltrato all'
procedere alla rettifica delle assegnazioni ma senza esito. Sostenendo che l'attribuzione degli incarichi di supplenza della graduatoria provinciale non potesse prescindere dal punteggio e dalla posizione di ciascun candidato e la sussistenza di un danno grave ed irreparabile derivatole dalla situazione lavorativa precaria e disagevole, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:" - in via preliminare, con provvedimento urgente assunto ex art. 700 c.p.c., attribuire alla prof.ssa Parte_1 in via immediata l'assegnazione delle 9 ore a completamento dell'incarico su posto di sostegno, classe di concorso
ADMM, presso l'Istituto Comprensivo Castel San Lorenzo, contestualmente revocando l'incarico erroneamente attribuito ad altra docente;
- in subordine, sempre con provvedimento in via d'urgenza assunto ex art. 700 c.p.c., attribuire alla prof.ssa in via immediata l'assegnazione di Parte_1
incarico su posto di sostegno, classe di concorso ADMM, presso l'Istituto G.
Camera di Sala Consilina (SA), codice scuola SAIC8AA00, ovvero altro
Istituto Scolastico da individuare sulla base delle scelte delle sedi presentata dalla ricorrente, contestualmente revocando l'incarico erroneamente attribuito ad altra docente;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto della
Prof.ssa di essere destinataria dell'incarico annuale con Parte_1
completamento orario su posto di sostegno, classe di concorso ADMM, presso la scuola Castel San Lorenzo (SA), ovvero sempre con incarico completo presso l'Istituto G. Camera di Sala Consilina (SA), codice scuola
SAIC8AA00 o altro Istituto Scolastico da individuare sulla base delle scelte delle sedi presentata dalla ricorrente, contestualmente revocando l'incarico erroneamente attribuito ad altro docente. - nel merito, comunque accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il mancato incarico su posto di sostegno con orario completo e quindi l'impossibilità di maturare lo stipendio mensile pieno che, salvo diverso conteggio, si indica nella misura di € 800/mese calcolato con riguardo alle 9 ore settimanali non lavorate e non percepite come stipendio". Spese vinte.
Si costituiva il CP_1 contestando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza. Deduceva la legittimità della nomina della Parte 1 la quale aveva chiesto il completamento dell'orario "su scuola❞
e non "su altro comune". Eccepiva che l'unico spezzone di 9 ore era disponibile solamente su altro comune e comunque era stato correttamente attribuito ad una controinteressata meglio graduata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con ordinanza del 19.03.2024 il Giudice rigettava il ricorso cautelare per difetto del periculum in mora.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza di merito parte attrice rinunciava alla domanda per essere venuto meno l' interesse concreto alla decisione del ricorso, stante l'esaurimento del biennio di validità delle Graduatorie
Provinciali 2022 - 2024, e non essendo stata accolto il ricorso ex art. 700
c.p.c.. Chiedeva l'integrale compensazione delle spese processuali per il contrastante orientamento giurisprudenziale. Con
|| ribadiva le conclusioni della precedente fase cautelare.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
10.09.2025, decideva la causa come da sentenza.
Giova preliminarmente rilevare che in via generale la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, stante la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente motivata dal sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione della controversia, essendo ormai esaurito il biennio di validità delle Graduatorie Provinciali 2022 - 2024, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione, rispetto alla quale si riscontrano pochi precedenti, ed il suo obiettivo grado di incertezza interpretativa.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
1) compensa tra le parti le spese di lite.
2)
Salerno, 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6941/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
"rappresentata e difesa dagli avv.ti VANNICELLI Parte_1
FRANCESCO, CELLETTI BIANCAMARIA e BERENGAN SARA, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1
[...]
'in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal dirigente
"come da procura in CP_2 dal dott. Controparte_3 dott.
atti
Resistente
NONCHE'
Controparte_4
Controinteressato
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ex art 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, depositato in data 13.12.2023, la ricorrente, docente precaria specializzata sulla classe di concorso A30 e sul sostegno presso le scuole superiori, esponeva di essere inserita in graduatoria CP_5 , per la provincia di CP_1 nella prima fascia
C, in posizione n. 406 con 18 punti. Assumeva di risiedere ad Auletta e di aver presentato, in data 26.07.2023, l'elenco delle 150 scuole della provincia di CP_1 per le quali si rendeva disponibile all'insegnamento, assegnando la preferenza alle scuole dei comuni vicini al luogo di residenza e solo in via residuale quelle più lontane. Rappresentava che in data 31 agosto 2023 sottoscriveva un contratto annuale di 9 ore settimanali presso l'istituto comprensivo di Castel San Lorenzo, indicato nella lista delle preferenze alla posizione n. 120 su 150, incarico che veniva accettato con la speranza di riuscire a completare il monte ore nella stessa scuola;
che dal 6 al 22 dicembre 2023 veniva chiamata per la classe di concorso A30 presso
I'Istituto comprensivo di Battipaglia per una supplenza di sole 4 ore.
Evidenziava che in data 11 e 18 settembre 2023 venivano assegnati a docenti in posizione inferiore -provenienti da graduatorie incrociate e non da
GPS ulteriori incarichi per la classe di concorso ADMM e tra questi, il 28 settembre 2023, veniva assegnata una cattedra di 18 ore settimanali per la classe ADMM nel Comune di Castel San Lorenzo. Precisava poi che il
6.10.2023 veniva individuato il docente Controparte_4 -collocatosi in posizione 412- per l'assegnazione di incarico a completamento delle 9 ore
ADMM presso l'istituto scolastico di Sala Consilina e che tale scuola era stata da lei richiesta per il completamento della sua cattedra. Evidenziava che l'assegnazione di tale cattedra tuttavia non le era stata concessa a causa di un'anomalia dell'algoritmo che aveva portato alla violazione dell'ordine di punteggio, attesa la sua posizione in graduatoria migliore rispetto al docente assegnatario.
Controparte_1 una diffida aSottolineava di aver inoltrato all'
procedere alla rettifica delle assegnazioni ma senza esito. Sostenendo che l'attribuzione degli incarichi di supplenza della graduatoria provinciale non potesse prescindere dal punteggio e dalla posizione di ciascun candidato e la sussistenza di un danno grave ed irreparabile derivatole dalla situazione lavorativa precaria e disagevole, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:" - in via preliminare, con provvedimento urgente assunto ex art. 700 c.p.c., attribuire alla prof.ssa Parte_1 in via immediata l'assegnazione delle 9 ore a completamento dell'incarico su posto di sostegno, classe di concorso
ADMM, presso l'Istituto Comprensivo Castel San Lorenzo, contestualmente revocando l'incarico erroneamente attribuito ad altra docente;
- in subordine, sempre con provvedimento in via d'urgenza assunto ex art. 700 c.p.c., attribuire alla prof.ssa in via immediata l'assegnazione di Parte_1
incarico su posto di sostegno, classe di concorso ADMM, presso l'Istituto G.
Camera di Sala Consilina (SA), codice scuola SAIC8AA00, ovvero altro
Istituto Scolastico da individuare sulla base delle scelte delle sedi presentata dalla ricorrente, contestualmente revocando l'incarico erroneamente attribuito ad altra docente;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto della
Prof.ssa di essere destinataria dell'incarico annuale con Parte_1
completamento orario su posto di sostegno, classe di concorso ADMM, presso la scuola Castel San Lorenzo (SA), ovvero sempre con incarico completo presso l'Istituto G. Camera di Sala Consilina (SA), codice scuola
SAIC8AA00 o altro Istituto Scolastico da individuare sulla base delle scelte delle sedi presentata dalla ricorrente, contestualmente revocando l'incarico erroneamente attribuito ad altro docente. - nel merito, comunque accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il mancato incarico su posto di sostegno con orario completo e quindi l'impossibilità di maturare lo stipendio mensile pieno che, salvo diverso conteggio, si indica nella misura di € 800/mese calcolato con riguardo alle 9 ore settimanali non lavorate e non percepite come stipendio". Spese vinte.
Si costituiva il CP_1 contestando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza. Deduceva la legittimità della nomina della Parte 1 la quale aveva chiesto il completamento dell'orario "su scuola❞
e non "su altro comune". Eccepiva che l'unico spezzone di 9 ore era disponibile solamente su altro comune e comunque era stato correttamente attribuito ad una controinteressata meglio graduata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con ordinanza del 19.03.2024 il Giudice rigettava il ricorso cautelare per difetto del periculum in mora.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza di merito parte attrice rinunciava alla domanda per essere venuto meno l' interesse concreto alla decisione del ricorso, stante l'esaurimento del biennio di validità delle Graduatorie
Provinciali 2022 - 2024, e non essendo stata accolto il ricorso ex art. 700
c.p.c.. Chiedeva l'integrale compensazione delle spese processuali per il contrastante orientamento giurisprudenziale. Con
|| ribadiva le conclusioni della precedente fase cautelare.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
10.09.2025, decideva la causa come da sentenza.
Giova preliminarmente rilevare che in via generale la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, stante la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente motivata dal sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione della controversia, essendo ormai esaurito il biennio di validità delle Graduatorie Provinciali 2022 - 2024, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione, rispetto alla quale si riscontrano pochi precedenti, ed il suo obiettivo grado di incertezza interpretativa.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
1) compensa tra le parti le spese di lite.
2)
Salerno, 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Caterina Petrosino