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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7161/2025 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott.ssa M.Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 28.10.1998 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Angelelli del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3 nato a [...]ù) il 26.05.1998 cittadino: Parte_4
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Mattia Nicolò Fava del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: Persona_1 nato il [...] a [...], cittadino peruviano
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori, i quali pertanto eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale di cui all'art. 337 ter c.c. e ad entrambi i genitori competeranno la cura e l'educazione del figlio, che vivrà collocato prevalentemente presso la madre, assumendo ivi la propria residenza anagrafica;
2) le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, quelle attinenti alla residenza, all'istruzione, alla salute, saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente nei tempi di rispettiva permanenza;
3) Il Sig. Parte_3 autorizza sin d'ora il figlio minore a trascorrere le vacanze estive con la madre in Perù e consente all'espatrio. Inoltre, presta il consenso ad autorizzare ogni documento che si renderà necessario a livello amministrativo (deleghe per gite scolastiche, rinnovo carta di identità, permesso di soggiorno e ogni altro documenti equipollente).
4) Per ciò che concerne la frequentazione del padre con il figlio minore, tenuto conto delle abitudini del minore dalla separazione di fatto intercorsa tra le parti e del recente rientro in Italia del padre, la stessa si svolgerà gradualmente, secondo le seguenti tempistiche e modalità fino a un Per completo reinserimento del padre nella quotidianità di : Per_ fino alla fine del corrente anno scolastico, trascorrerà con il padre dalle 10 alle 16 la domenica a settimane alterne, nonché un giorno infra-settimanale nella settimana che non esita con l'indicato weekend, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola e per un paio di ore circa. Le visite avverranno inizialmente insieme alla madre o a uno dei nonni materni, fino ad un graduale autonomia del rapporto padre / figlio. Dal termine dell'anno scolastico e sino a fine dicembre 2025, qualora il periodo di prova sia superato positivamente, il padre potrà tenere il figlio con sé, a settimane alterne, la domenica dalle 10.00 sino alle ore 19.30 e il mercoledì della settimana successiva dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30. Da Gennaio 2027 in poi, sempre che il padre abbia regolarizzato la propria posizione amministrativa sul territorio, abbia reperito un'adeguata soluzione abitativa ed abbia dato prova alla Sig.ra Parte_1 di poter prendersi cura del figlio in modo indipendente, il sig. Per_ potrà tenere con sé un weekend a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola e Pt_3 sino alla domenica alle ore 19.30 e il mercoledì della settimana successiva, dall'uscita di scuola e sino al mattino seguente, quando riporterà il minore a scuola, salvo diversi accordi;
5) Per le vacanze estive il padre, previo parere positivo della madre, potrà trascorrere con Per_ due weekend di vacanza, anche non consecutivi per l'anno 2026, e due settimane, anche non consecutive, a partire dal 2027. Tale ultima facoltà spetterà anche alla madre, periodo nel quale la frequentazione con il padre sarà sospesa. I genitori concorderanno i periodi di rispettiva permanenza entro il 31 maggio di ogni anno;
6) per le vacanze Natalizie il figlio, salvo diversi accordi, si alternerà di anno in anno con l'uno o l'altro genitore nel periodo intercorrente tra la chiusura della scuola e il 30 dicembre e dal 30 dicembre sino alla sua riapertura. I genitori potranno concordare che ad anni alterni, indipendentemente dalla suddivisione del periodo di vacanza, il bambino trascorrerà con un genitore la sera della vigilia di Natale con pernotto fino alle 10.00 e il giorno di Natale con l'altro genitore.
Per l'anno 2025 nell'intero periodo di astensione scolastica il minore resterà presso la madre, e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé come da calendario ordinario per i giorni feriali e, per quanto riguarda i festivi, il padre potrà vederlo e tenerlo con sè il pomeriggio del 25 dicembre dalle ore 17.00, con pernottamento presso l'abitazione paterna (se adeguata), e fino alle ore 16.00 del 26 dicembre. Per Inoltre potrà tenere con sé il 1° gennaio al pomeriggio con riaccompagnamento a casa della madre dopo cena entro le ore 21.00;
7) I genitori concordano la possibilità di farsi adiuvare nell'accudimento del figlio minore da propri parenti o persone di propria fiducia. Le parti si impegnano a presentare e a far frequentare al minore i propri nuovi partners, solo dopo un periodo consolidato di relazione, con modalità graduali e improntate al rispetto e alla tutela della sensibilità del figlio minore, garantendo comunque il chiaro rispetto dei ruoli e la permanenza delle funzioni genitoriali in capo ai genitori;
8) Ad ogni modo quando il figlio minore sarà con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile tramite il telefono cellulare, e a tal fine i genitori si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e/o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa o mobile, pena, in difetto, la possibilità di richiedere una modifica delle condizioni relative all'affido; verserà a titolo di contributo al mantenimento per il
9) Il sig. Parte_3 minore la somma di € 300 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla data di omologazione del presente accordo, oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie, così come da Linee Guida del Tribunale di Milano. l'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott.ssa M.Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 28.10.1998 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Angelelli del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3 nato a [...]ù) il 26.05.1998 cittadino: Parte_4
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Mattia Nicolò Fava del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: Persona_1 nato il [...] a [...], cittadino peruviano
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori, i quali pertanto eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale di cui all'art. 337 ter c.c. e ad entrambi i genitori competeranno la cura e l'educazione del figlio, che vivrà collocato prevalentemente presso la madre, assumendo ivi la propria residenza anagrafica;
2) le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, quelle attinenti alla residenza, all'istruzione, alla salute, saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente nei tempi di rispettiva permanenza;
3) Il Sig. Parte_3 autorizza sin d'ora il figlio minore a trascorrere le vacanze estive con la madre in Perù e consente all'espatrio. Inoltre, presta il consenso ad autorizzare ogni documento che si renderà necessario a livello amministrativo (deleghe per gite scolastiche, rinnovo carta di identità, permesso di soggiorno e ogni altro documenti equipollente).
4) Per ciò che concerne la frequentazione del padre con il figlio minore, tenuto conto delle abitudini del minore dalla separazione di fatto intercorsa tra le parti e del recente rientro in Italia del padre, la stessa si svolgerà gradualmente, secondo le seguenti tempistiche e modalità fino a un Per completo reinserimento del padre nella quotidianità di : Per_ fino alla fine del corrente anno scolastico, trascorrerà con il padre dalle 10 alle 16 la domenica a settimane alterne, nonché un giorno infra-settimanale nella settimana che non esita con l'indicato weekend, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola e per un paio di ore circa. Le visite avverranno inizialmente insieme alla madre o a uno dei nonni materni, fino ad un graduale autonomia del rapporto padre / figlio. Dal termine dell'anno scolastico e sino a fine dicembre 2025, qualora il periodo di prova sia superato positivamente, il padre potrà tenere il figlio con sé, a settimane alterne, la domenica dalle 10.00 sino alle ore 19.30 e il mercoledì della settimana successiva dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30. Da Gennaio 2027 in poi, sempre che il padre abbia regolarizzato la propria posizione amministrativa sul territorio, abbia reperito un'adeguata soluzione abitativa ed abbia dato prova alla Sig.ra Parte_1 di poter prendersi cura del figlio in modo indipendente, il sig. Per_ potrà tenere con sé un weekend a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola e Pt_3 sino alla domenica alle ore 19.30 e il mercoledì della settimana successiva, dall'uscita di scuola e sino al mattino seguente, quando riporterà il minore a scuola, salvo diversi accordi;
5) Per le vacanze estive il padre, previo parere positivo della madre, potrà trascorrere con Per_ due weekend di vacanza, anche non consecutivi per l'anno 2026, e due settimane, anche non consecutive, a partire dal 2027. Tale ultima facoltà spetterà anche alla madre, periodo nel quale la frequentazione con il padre sarà sospesa. I genitori concorderanno i periodi di rispettiva permanenza entro il 31 maggio di ogni anno;
6) per le vacanze Natalizie il figlio, salvo diversi accordi, si alternerà di anno in anno con l'uno o l'altro genitore nel periodo intercorrente tra la chiusura della scuola e il 30 dicembre e dal 30 dicembre sino alla sua riapertura. I genitori potranno concordare che ad anni alterni, indipendentemente dalla suddivisione del periodo di vacanza, il bambino trascorrerà con un genitore la sera della vigilia di Natale con pernotto fino alle 10.00 e il giorno di Natale con l'altro genitore.
Per l'anno 2025 nell'intero periodo di astensione scolastica il minore resterà presso la madre, e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé come da calendario ordinario per i giorni feriali e, per quanto riguarda i festivi, il padre potrà vederlo e tenerlo con sè il pomeriggio del 25 dicembre dalle ore 17.00, con pernottamento presso l'abitazione paterna (se adeguata), e fino alle ore 16.00 del 26 dicembre. Per Inoltre potrà tenere con sé il 1° gennaio al pomeriggio con riaccompagnamento a casa della madre dopo cena entro le ore 21.00;
7) I genitori concordano la possibilità di farsi adiuvare nell'accudimento del figlio minore da propri parenti o persone di propria fiducia. Le parti si impegnano a presentare e a far frequentare al minore i propri nuovi partners, solo dopo un periodo consolidato di relazione, con modalità graduali e improntate al rispetto e alla tutela della sensibilità del figlio minore, garantendo comunque il chiaro rispetto dei ruoli e la permanenza delle funzioni genitoriali in capo ai genitori;
8) Ad ogni modo quando il figlio minore sarà con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile tramite il telefono cellulare, e a tal fine i genitori si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e/o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa o mobile, pena, in difetto, la possibilità di richiedere una modifica delle condizioni relative all'affido; verserà a titolo di contributo al mantenimento per il
9) Il sig. Parte_3 minore la somma di € 300 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla data di omologazione del presente accordo, oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie, così come da Linee Guida del Tribunale di Milano. l'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato