Articolo 19 ter della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 19 bisArticolo 19 quater
Versione
21 giugno 1964
Art. 19-ter. ((I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente articolo 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere))
Entrata in vigore il 21 giugno 1964
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