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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1097/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230021733354000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420230021733354, notificata in data 22/11/2023, con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il versamento di € 6.707,27 a titolo di sanzioni per IRPEF ed IVA anno di imposta 2014. Ha eccepito che le sanzioni non erano dovute interamente o parzialmente per errata interpretazione normativa e/o per mancata considerazione di versamenti già effettuati, concludendo come da pagina 3 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 4 della memoria.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
Prima di tutto, deve osservarsi che parte ricorrente ha invocato nella memoria illustrativa la cessazione della materia del contendere, perché avrebbe intenzione di aderire alla rottamazione dei debiti scaturenti da controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis DPR 600/1973, come previsto dai commi 82 e seguenti della L.
199/2025.
Allo stato, però, non deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, tenuto conto delle previsioni della legge, che richiede una manifestazione da parte del debitore all'agente della riscossione della sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 predetto.
Non è stato chiesto alcun rinvio della causa e l'atto inviato dal difensore della parte non presenta i caratteri della rinuncia al ricorso.
Nel merito, va detto che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la cartella n. 03420230021733354 impugnata riguarda un'iscrizione a ruolo a seguito di tardivo versamento da rateazione relativa ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr 600/1973 sulla comunicazione irregolare n. 74907815075 consegnata al contribuente in data 28/11/2017. A seguito della ricezione dell'avviso bonario di cui sopra, il contribuente ha provveduto a rateizzare il debito in 20 rate.
Il ricorrente non ha contestato che solo le prime 10 rate venivano versate regolarmente, mentre le rate successive erano state pagate oltre il termine di legge.
E' altresì pacifico che il contribuente non sia decaduto dalla rateizzazione.
Il comma 5 dell'art. 15 ter del DPR 602/73 stabilisce che, nei casi previsti dal comma 3 (che esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento), nonchè in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
La norma parla di frazione non pagata della rata, così come determinata nel piano di rateizzazione notificato al ricorrente e pari ad euro 2.470,43.
Quindi, sono infondate le eccezioni attoree al calcolo eseguito dall'Ufficio, con applicazione della sanzione piena del 30% alle rate tardive, ad esclusione delle rate n. 13 e 17, per cui la sanzione è stata calcolata al
50% in quanto versate nei 90 giorni dalla scadenza. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'intervento in corso di causa della previsione di cui alla legge 199/2025.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1097/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230021733354000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420230021733354, notificata in data 22/11/2023, con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il versamento di € 6.707,27 a titolo di sanzioni per IRPEF ed IVA anno di imposta 2014. Ha eccepito che le sanzioni non erano dovute interamente o parzialmente per errata interpretazione normativa e/o per mancata considerazione di versamenti già effettuati, concludendo come da pagina 3 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 4 della memoria.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
Prima di tutto, deve osservarsi che parte ricorrente ha invocato nella memoria illustrativa la cessazione della materia del contendere, perché avrebbe intenzione di aderire alla rottamazione dei debiti scaturenti da controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis DPR 600/1973, come previsto dai commi 82 e seguenti della L.
199/2025.
Allo stato, però, non deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, tenuto conto delle previsioni della legge, che richiede una manifestazione da parte del debitore all'agente della riscossione della sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 predetto.
Non è stato chiesto alcun rinvio della causa e l'atto inviato dal difensore della parte non presenta i caratteri della rinuncia al ricorso.
Nel merito, va detto che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la cartella n. 03420230021733354 impugnata riguarda un'iscrizione a ruolo a seguito di tardivo versamento da rateazione relativa ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr 600/1973 sulla comunicazione irregolare n. 74907815075 consegnata al contribuente in data 28/11/2017. A seguito della ricezione dell'avviso bonario di cui sopra, il contribuente ha provveduto a rateizzare il debito in 20 rate.
Il ricorrente non ha contestato che solo le prime 10 rate venivano versate regolarmente, mentre le rate successive erano state pagate oltre il termine di legge.
E' altresì pacifico che il contribuente non sia decaduto dalla rateizzazione.
Il comma 5 dell'art. 15 ter del DPR 602/73 stabilisce che, nei casi previsti dal comma 3 (che esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento), nonchè in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
La norma parla di frazione non pagata della rata, così come determinata nel piano di rateizzazione notificato al ricorrente e pari ad euro 2.470,43.
Quindi, sono infondate le eccezioni attoree al calcolo eseguito dall'Ufficio, con applicazione della sanzione piena del 30% alle rate tardive, ad esclusione delle rate n. 13 e 17, per cui la sanzione è stata calcolata al
50% in quanto versate nei 90 giorni dalla scadenza. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'intervento in corso di causa della previsione di cui alla legge 199/2025.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.