Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 248
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per adesione alla rottamazione

    La Corte ha ritenuto non intervenuta la cessazione della materia del contendere in quanto la legge richiede una manifestazione di volontà del debitore all'agente della riscossione e non è stata chiesta alcuna sospensione del giudizio né vi è stata rinuncia al ricorso.

  • Rigettato
    Errata interpretazione normativa e/o mancata considerazione di versamenti effettuati

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni al calcolo eseguito dall'Ufficio, confermando l'applicazione delle sanzioni come da piano di rateizzazione, anche in caso di tardivo pagamento di rate successive alla prima. La norma prevede l'iscrizione a ruolo della frazione non pagata, della sanzione commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e degli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 248
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 248
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo