Articolo 5 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 aprile 1971
Art. 5. (Personale ed educatori specializzati)

Presso le universita' e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.
Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita'.
I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita'.
Entrata in vigore il 3 aprile 1971
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