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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
FU CE, LA
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9070/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Leonardo Mazzella Nr106 80077 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158749526000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19098/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n.
07120220158749526000 notificata dall'Agenzia delle Entrate riscossione in data 18.2.2025 per omesso o parziale pagamento sul controllo modello Iva anno 2017 per un importo di totale di € 8.279,61 comprensivo di ingiustificati sanzioni ed interessi.
Eccepiva a sostegno dell'opposizione la nullità della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione, non essendo stato notificato alcun atto prodromico, in paricolare l'avviso di accertamento richiamato nella cartella esattoriale, oltre alla nullità per violazione dell'art. 6, comma 5 della Legge 27 luglio 2000 n.212.
Si costituiva l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, atteso che il ricorso veniva notificato ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della cartella in contestazione che, nel caso di specie, era avvenuta in data
26/09/2023, e non già, come asserito da parte ricorrente il 18/02/2025.
Si costitutiva altresì la DP1 NAPOLI eccependo anch'essa l'inammissibilità del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in limine dichiarato inammissibile.
Va innanzitutto rilevato che, con il decreto legislativo n. 220 del 2023, è stata abrogata la disciplina della c.
d. “mediazione tributaria”, prevedendosi che per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario, non vi è più tale rimedio amministrativo per le controversie tributarie di modico valore (ex articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992), che prevedeva la presentazione di un'istanza di annullamento dell'atto impugnato alla competente struttura dell'ente impositore, da esperire a pena di inammissibilità del ricorso.
In ogni caso, anche al di là della portata innovativa di tale novella, si osserva che dalla documentazione depositata dall'Ader emerge che la cartella per cui è causa veniva notificata a mezzo pec in data 26-9-2023
e non, come dedotto e non documentato dal contribuente, in data 18-2-2025; ne deriva l'assoluta tardività della proposizione del presente ricorso che va in defintiva dichiarato inammissibile.
La natura della pronuncia in rito induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
FU CE, LA
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9070/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Leonardo Mazzella Nr106 80077 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158749526000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19098/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n.
07120220158749526000 notificata dall'Agenzia delle Entrate riscossione in data 18.2.2025 per omesso o parziale pagamento sul controllo modello Iva anno 2017 per un importo di totale di € 8.279,61 comprensivo di ingiustificati sanzioni ed interessi.
Eccepiva a sostegno dell'opposizione la nullità della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione, non essendo stato notificato alcun atto prodromico, in paricolare l'avviso di accertamento richiamato nella cartella esattoriale, oltre alla nullità per violazione dell'art. 6, comma 5 della Legge 27 luglio 2000 n.212.
Si costituiva l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, atteso che il ricorso veniva notificato ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della cartella in contestazione che, nel caso di specie, era avvenuta in data
26/09/2023, e non già, come asserito da parte ricorrente il 18/02/2025.
Si costitutiva altresì la DP1 NAPOLI eccependo anch'essa l'inammissibilità del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in limine dichiarato inammissibile.
Va innanzitutto rilevato che, con il decreto legislativo n. 220 del 2023, è stata abrogata la disciplina della c.
d. “mediazione tributaria”, prevedendosi che per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario, non vi è più tale rimedio amministrativo per le controversie tributarie di modico valore (ex articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992), che prevedeva la presentazione di un'istanza di annullamento dell'atto impugnato alla competente struttura dell'ente impositore, da esperire a pena di inammissibilità del ricorso.
In ogni caso, anche al di là della portata innovativa di tale novella, si osserva che dalla documentazione depositata dall'Ader emerge che la cartella per cui è causa veniva notificata a mezzo pec in data 26-9-2023
e non, come dedotto e non documentato dal contribuente, in data 18-2-2025; ne deriva l'assoluta tardività della proposizione del presente ricorso che va in defintiva dichiarato inammissibile.
La natura della pronuncia in rito induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.