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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3150/2020 del Ruolo Generale
tra rappresentato e difeso dall'avv. Michele Scarola come Parte_1
da procura alle liti in atti e presso il cui studio in Bisceglie è elettivamente domiciliato
-attore-
E
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Tacchio presso il quale è
elettivamente domiciliata
-convenuta
OGGETTO: “risarcimento danni da sinistro stradale”
CONCLUSIONI: precisate all'udienza del 25.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.07.2020, , in qualità Parte_1
1 di conducente dell'autovettura Chevrolet Kalos tg. DP740NC, citava in giudizio la società quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le CP_2
Vittime della Strada, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: A)
accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi il 06.10.2017; B) condannare la CP_3
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 260.000,00,oltre
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo rimborso, ovvero ad altra somma anche in via equitativa, quale risarcimento dei danni materiali e personali riportati nel sinistro del 06.10.2017; C) condannare la convenuta compagnia al pagamento delle spese e competenze legali in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Premetteva l'attore che il giorno 6.10.2017, alle ore 6,10 circa, alla guida dell'autovettura Chevrolet Kalos tg. DP740NC (di proprietà di Controparte_4
ed assicurata Uniqa), percorreva la Strada Statale 16 in territorio di Molfetta
allorquando, all'altezza del Km 774.1, al fine di evitare l'impatto con un'autovettura di colore bianco che si immetteva sulla statale provenendo da una strada privata (di cui non era stato annotato il numero di targa in quanto allontanatasi velocemente), sterzava rapidamente, invadeva la corsia di sorpasso,
usciva dalla carreggiata e finiva contro il muro perimetrale di un fondo privato posto all'esterno di questa, riportando gravi lesioni documentate in atti.
quale impresa designata - per la Regione Puglia- a provvedere CP_1
alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, nel costituirsi con comparsa del 24.11.2020, contestava la prospettazione attorea, deduceva che dalla ricostruzione del sinistro effettuata dai carabinieri di
Molfetta intervenuti nell'immediatezza del sinistro, non si ricava il
2 coinvolgimento di altri veicoli, né la presenza di testimoni oculari del sinistro,
che anzi l'informatore recatosi alcuni mesi dopo a Controparte_5
rendere spontanee dichiarazioni ai carabinieri è inattendibile per essere censito nell'anagrafe IVASS quale soggetto coinvolto in svariati sinistri ora come testimone, ora come danneggiato;
che non vi è alcun riscontro oggettivo della presenza di un veicolo bianco che avrebbe compiuto la manovra di disturbo, che in ogni caso il è stato contravvenzionato per guida in stato di Parte_1
alterazione psico fisica dovuta all'assunzione di alcolici e stupefacenti;
che la domanda è quindi infondata nell'an e anche nel quantum e va rigettata, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., istruito il giudizio mediante prova testimoniale e ctu medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza indetta è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è infondata.
Il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ha il precipuo scopo di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, tra gli altri, anche nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 d.lgs. 209 del 07.09.2005 - "Codice delle Assicurazioni
private").
Ai sensi dell'art. 287 d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'art. 283 comma
1, lettere a), b) e d) – tra cui rientra, come nel caso di specie, quello in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo rimasto non identificato – l'azione per il
3 risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, "all'impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di
Garanzia per le vittime della strada".
Nel caso che ci occupa detta condizione di procedibilità è stata rispettata, atteso che l'azione risarcitoria è stata preceduta dalla raccomandata di messa in mora inoltrata in data 2.4.2019 all'impresa designata quanto alla CONSAP – Fondo di
Garanzia per le vittime della strada (cfr. doc. 6 di parte attrice), ed è stata esperita,
previo invito alla negoziazione assistita, nel rispetto del termine dilatorio di legge.
Nel giudizio promosso dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa della condotta di un veicolo non identificato valgono le ordinarie regole in tema di onere probatorio, per cui ove contraddittore è il Fondo di garanzia per le vittime della strada, spetta al danneggiato per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto
(Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n.10540; Cassazione civile sez. III,
15/02/2024, n.4213).
Se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza,
nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto
4 a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente (v. Cass., sent. n.
35605/2021).
La domanda deve essere dunque essere vagliata alla stregua dei descritti canoni valutativi.
assume di essere rimasto vittima di un sinistro stradale alle ore Parte_1
6.10 del giorno 6.10.2017 mentre percorreva alla guida dell'auto Chevrolet
Kalos tg. DP740NC di , la Strada Statale 16 in territorio di Controparte_4
Molfetta allorquando, all'altezza del Km 774.1, al fine di evitare l'impatto con un'autovettura di colore bianco che si immetteva sulla statale provenendo da una strada privata omettendo di concedere precedenza, sterzava rapidamente,
invadeva la corsia di sorpasso, usciva dalla carreggiata e finiva contro il muro perimetrale di un fondo privato posto all'esterno di questa, a sinistra della carreggiata.
Non vi era collisione fra i veicoli, ragione per cui non vi è riscontro oggettivo della presenza di un altro veicolo, di cui peraltro né l'attore né l'unico teste escusso hanno riportato il modello, sul posto giungevano vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 che provvedevano ad estrarre il dall'abitacolo Parte_1
della vettura e solo successivamente intervenivano i carabinieri della compagnia di Molfetta che individuavano il punto d'urto sul muro perimetrale del fondo privato, non rilevavano tracce di frenata o di scarrocciamento, non reperivano testimoni del sinistro che addebitavano alla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente e nella seconda relazione di servizio (prodotta dalla compagnia convenuta) davano atto dell'esito dei controlli sullo stato psicofisico del risultato positivo al test alcolemico e a quello per sostanze Parte_1
5 stupefacenti e perciò denunciato per i reati di cui agli artt. 187, commi 1 e 1 bis
CdS.
Il non sporgeva denuncia querela, ma d'ufficio veniva aperto Parte_1
procedimento penale contro ignoti.
A distanza di due mesi dal sinistro, tale ha reso spontanee Controparte_5
dichiarazioni presso i carabinieri di Molfetta, confermando sostanzialmente la versione del sinistro offerta dal Parte_1
Escusso come teste in questo giudizio, il ha riferito: Io mi trovavo CP_5
casualmente a seguire l'auto dell'attore alla guida della mia autovettura. Non
ricordo a quale distanza fossi. Non c'erano altri veicoli fra di noi. Percorrevamo
la SS16 con direzione da Bisceglie verso Molfetta. Ricordo di avere di avere
visto questa auto bianca che, nell'immettersi sulla statale da una strada di
campagna sulla nostra destra, tagliò la strada alla chevrolet, che vidi sbandare
verso sinistra, per poi finire contro un muretto a confine di un fondo, al di fuori
della strada, sempre sulla sinistra. Io riuscii a fermare la mia auto senza entrare
in collisione con la chevrolet. Non fu possibile rilevare il numero di targa
dell'auto bianca immessasi sulla statale. Non vi fu collisione fra questa e la
chevrolet>.
La convenuta ha documentato attraverso report estratto dalla banca dati IVASS
che il teste, risulta coinvolto come danneggiato ovvero Controparte_5
come testimone in altri sinistri fra il 2009 e il 2018.
Questa circostanza, valutata unitamente alla mancanza di qualunque riscontro che il si trovasse realmente sul luogo del sinistro (tenuto conto che CP_5
i verbalizzanti non hanno rinvenuto testimoni del sinistro) e al tempo trascorso fra il sinistro e quando ha ritenuto di presentarsi dinanzi ai carabinieri di Molfetta
6 per rendere spontanee dichiarazioni, che ben avrebbe potuto rendere il giorno del sinistro attendendo l'arrivo dei soccorsi, inducono a fortemente dubitare dell'attendibilità del teste.
Dopodiché, non vi sono altri elementi a sostegno della versione del sinistro offerta dall'attore, di cui è provata al momento del sinistro una condizione di alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti (sebbene non possa stabilirsene la misura).
Si aggiunga che la gravità delle lesioni riportate dal depongono nel Parte_1
senso di una guida ad una velocità superiore al limite di 50 km/h vigente in quel tratto di strada.
In altre parole, vi sono una pluralità di elementi che depongono nel senso dell'autonoma perdita di controllo del mezzo da parte del così come Parte_1
ricostruito dai verbalizzanti nell'immeditata del sinistro;
viceversa, non vi è
alcun riscontro della manovra di disturbo posta in essere da un altro mezzo genericamente descritto come “bianco”, la presenza del sul luogo CP_5
dell'incidente non è verificata né verificabile e le sue dichiarazioni sono risultate inattendibili alla luce del suo coinvolgimento in diversi altri sinistri, del tempo trascorso fra il sinistro e le spontanee dichiarazioni rese ai verbalizzanti e per avere questi genericamente riportato la stessa dinamica del sinistro riferita dall'attore, senza fornire ulteriori specificazioni quanto al tipo di veicolo, alla sua posizione rispetto a quello condotto dal alla velocità tenuta dai Parte_1
veicoli e alla distanza fra gli stessi.
A fronte del suddetto lacunoso, non lineare quadro probatorio, in mancanza di riscontri probatori oggettivi, non può pertanto ritenersi dimostrata da parte attrice la presenza e la ricollegabilità causale del sinistro ad una condotta colposa posta
7 in essere dal conducente di un autoveicolo “bianco” rimasto non identificato.
In definitiva, la domanda attorea non può trovare accoglimento e deve, pertanto,
essere rigettata.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo,
applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, scaglione fino ad € 260.000,00 (pari alla domanda), seguono la soccombenza del Parte_1
a carico del quale vanno anche poste le spese di ctu, liquidate con decreto di pagamento del 4.9.2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice
Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3150/2020 del
Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione del Parte_1
13.7.2020;
2. dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compenso CP_1
professionale, oltre cpa ed iva come e se per legge dovuti;
3. pone in via definitiva a carico di le spese di ctu Parte_1
liquidate con decreto di pagamento del 4.9.2023.
Trani, 25.2.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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