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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2339/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10329/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Napoli, Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003943028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2429/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 8.5.2025 all'Agenzia delle Entrate-RI e alla Regione
Campania, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 100 2024 00039430 28 000, ricevuta in data 10.3.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, relativa a due distinte auto in sua proprietà, anno d'imposta 2017, per € 725,30. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica dei prodromici avvisi di accertamento, nonché la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 7.1.2026, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, documentando l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti dalla gravata cartella.
Benché ritualmente citata, l'Agenzia delle Entrate RI, ometteva di depositare proprie controdeduzioni, nel termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992.
In data 27.1.2026, il ricorrente depositava memoria difensiva, contestando la regolarità delle notifiche per come documentate dalla resistente Regione Campania.
Alla pubblica udienza del 9.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del
Giudice Monocratico dr. Francesco ET, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 10.3.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 8.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 834042469168, eseguita a mani proprie della moglie del ricorrente in data 9.9.2021, nonché di successivo avviso di accertamento n.
834196253372, eseguita a mani della moglie del ricorrente in data 5.9.2021. Sul punto, è noto che
“Quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant'è vero che nell'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all'art. 139 secondo comma c.p.c. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere
(quarto comma art. 139 cit.), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.” (Cass. civ.
9.9.2013 n. 20651) E ancora “ In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.
c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.” (Cass. civ.
28.4.2021 n. 11228; conf. Cass. civ.
9.2.2022 n. 4160; 15.102010 n. 21362).
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica del menzionato avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione del predetto atto. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della
“irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397;
9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito”
(Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n.
11800)
E' appena il caso di rilevare, infine, la limitazione al solo anno d'imposta della sollevata eccezione di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della sola Regione Campania, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 715,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Restano compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-RI.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco ET, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-RI e della Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 8.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della Regione
Campania, liquidate in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- RI. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 9.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco
ET
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10329/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Napoli, Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003943028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2429/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 8.5.2025 all'Agenzia delle Entrate-RI e alla Regione
Campania, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 100 2024 00039430 28 000, ricevuta in data 10.3.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, relativa a due distinte auto in sua proprietà, anno d'imposta 2017, per € 725,30. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica dei prodromici avvisi di accertamento, nonché la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 7.1.2026, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, documentando l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti dalla gravata cartella.
Benché ritualmente citata, l'Agenzia delle Entrate RI, ometteva di depositare proprie controdeduzioni, nel termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992.
In data 27.1.2026, il ricorrente depositava memoria difensiva, contestando la regolarità delle notifiche per come documentate dalla resistente Regione Campania.
Alla pubblica udienza del 9.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del
Giudice Monocratico dr. Francesco ET, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 10.3.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 8.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 834042469168, eseguita a mani proprie della moglie del ricorrente in data 9.9.2021, nonché di successivo avviso di accertamento n.
834196253372, eseguita a mani della moglie del ricorrente in data 5.9.2021. Sul punto, è noto che
“Quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant'è vero che nell'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all'art. 139 secondo comma c.p.c. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere
(quarto comma art. 139 cit.), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.” (Cass. civ.
9.9.2013 n. 20651) E ancora “ In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.
c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.” (Cass. civ.
28.4.2021 n. 11228; conf. Cass. civ.
9.2.2022 n. 4160; 15.102010 n. 21362).
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica del menzionato avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione del predetto atto. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della
“irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397;
9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito”
(Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n.
11800)
E' appena il caso di rilevare, infine, la limitazione al solo anno d'imposta della sollevata eccezione di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della sola Regione Campania, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 715,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Restano compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-RI.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco ET, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-RI e della Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 8.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della Regione
Campania, liquidate in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- RI. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 9.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco
ET