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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.88/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 88 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dalle Avv. Milena Patteri e Parte_1 C.F._1
NA SC in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Dorgali presso Controparte_1 C.F._2
lo studio delle Avv. NA Manca e Giovanna A.F. Patteri che lo rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellato -
in punto a: pagamento somme
Trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
I Procuratori dell'appellante chiedono e concludono:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: 1) nel merito, accogliere l'appello per i motivi, tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza n.489/2022, pubblicata in data 16.8.2022,
emessa dal Tribunale di UO, G.I. dr.ssa T. Longu, a conclusione del giudizio avente R.G.
1084/2019, mai notificata, accogliendo tutte le conclusioni già formulate in primo grado “in via
principale: rigettare per tutte le ragioni di cui in espositiva stante l'insussistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio tra le parti e/o l'intervenuta prescrizione di ogni azione e diritto del signor
, ogni avversa pretesa e conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo n.170/2019, CP_1
RG 519/2019, emesso in data 26.06.2019 dal Tribunale Civile di UO, in persona del Giudice Dott.
Dau e, dippoi, notificato all'opponente il successivo 12.09.2019, accogliere la presente opposizione
mandando assolto il signor da ogni avversa domanda;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, Pt_1
diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal signor per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) confermare pertanto la sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 cpc in data 7.5.2019 - premesso di essere creditore nei Controparte_1
confronti di della somma di € 24.204,20 a cagione del mancato pagamento di n. 6 Parte_1
effetti cambiari tutti emessi in data 11.10.2005 e non pagati alle scadenze convenute nonché dell'importo di € 138,44 a titolo di somme per spese di protesto - ha chiesto ingiungersi al il Pt_1
pagamento della somma di € 24.342,64, oltre interessi e spese.
All'esito, il Tribunale di UO ha emesso il D.I. n.170/2019.
Avverso lo stesso ha proposto opposizione l'ingiunto con la quale – per quanto qui espressamente ancora rileva - ha dedotto che 1) le cambiali erano stato da lui rilasciate in favore del a titolo CP_1
2 di “mera cortesia” ed al fine specifico di consentire a quest'ultimo di presentare “i ridetti titoli in
banca per poter ottenere un castelletto di sconto ovverosia una liquidità necessaria per
l'espletamento dell'attività di cui il medesimo era titolare senza che, peraltro, alla base del rilascio delle cambiali vi fosse alcun reale ed effettivo rapporto contrattuale”; 2) ed invero, “l'unico rapporto
contrattuale tra le parti risaliva al 2004, anno in cui il gli aveva concesso in affitto il furgone CP_1
gelateria per il periodo di un anno dietro pagamento della somma di € 10.329,01”, importo regolarmente versato;
3) peraltro, aveva potuto utilizzare il furgone esclusivamente per il periodo da giugno a settembre 2004 nonché da giugno a fine luglio 2005 “data in cui, a seguito di intervento
della Guardia di Finanza e della ASL gli era stato interdetto l'uso del furgone siccome privo delle necessarie autorizzazioni”; 4) l'esponente aveva vissuto nell'erroneo convincimento di essere comunque tenuto al pagamento delle somme richieste per aver a suo tempo sottoscritto gli effetti cambiari, ignorando che in carenza di un valido rapporto sottostante che giustificasse i medesimi,
veruna somma era dovuta, come nella specie; 5) in ogni caso doveva ritenersi prescritto ogni diritto al pagamento per eventuali (ma insussistenti) obbligazioni da lui contratte e poste alla base del rilascio dei titoli.
Ha concluso per la revoca del D.I.
All'atto della sua costituzione in giudizio il ha concluso per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ha replicato che 1) i titoli cambiari depositati in sede monitoria erano stati azionati quali promesse di pagamento ex art.1988 c.c.; 2) doveva ritenersi infondata l'eccepita prescrizione;
3) per gli anni 2004
e 2005 aveva affittato al un furgone gelateria da utilizzare per la vendita al pubblico di bibite e Pt_1
gelati, dietro il pagamento di un canone di € 10.329,01 per ogni periodo concordato, per un totale di
€ 20.658,02; 4) contestualmente all'affitto del furgone, le parti avevano concluso (nel 2004 e, poi,
rinnovato nel 2005) un altro contratto avente ad oggetto la fornitura - da parte del e in favore CP_1
del - dei gelati e delle attrezzature occorrenti, il tutto per un importo complessivo di € 15.670,00; Pt_1
5) il mancato pagamento del canone di affitto del furgone per l'anno 2005 e l'omesso pagamento della fornitura, aveva portato all'emissione dei titoli azionati in sede monitoria.
Introdotto il contraddittorio, con la memoria ex art.183, VI co, cpc n.1 l'opponente ha dedotto che
“mai il gli aveva affittato personalmente alcunché ovvero mai gli aveva venduto merce di CP_1
alcun genere, né del resto lo avrebbe neppure potuto fare non essendo nessuna delle parti in causa
3 titolare di partita IVA negli anni 2004/2005”: tanto risultava anche dalla ricevuta relativa all'affitto del furgone, questa rilasciata dalla società Parte_2
La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'opposto e escussione testi.
Con sentenza n. 489/2022, pubblicata il 16.8.2022, il Tribunale di UO ha 1) revocato il D.I.; 2) condannato il a pagare al l'importo di € 14.013,63 oltre interessi legali dalla costituzione Pt_1 CP_1
in mora al saldo;
3) compensato nella misura di ½ le spese di lite e condannato l'opponente alla rifusione del residuo 50% in favore dell'opposto.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto 1) prescritto il credito relativo all'affitto del furgone gelateria per l'anno 2005; 2) relativamente alle somme dovute a titolo di fornitura di merce, non superata la presunzione del rapporto di fornitura ex art.1988 c.c.
Avverso tale pronuncia, di cui ha invocato la parziale riforma, ha interposto appello il con il Pt_1
quale ha lamentato:
I) la erroneità, ingiustizia e illogicità della sentenza per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti laddove assume che non può ritenersi dimostrata l'insussistenza del rapporto di fornitura tra le
parti, posto a fondamento dei titoli cambiari. La mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie.
Ha dedotto che il Giudice di primo grado non aveva in alcun modo tenuto conto del fatto che il CP_1
non fosse mai stato titolare di partita IVA.
Ha ribadito che le cambiali de quibus erano state rilasciate in favore del unicamente per CP_1
consentirgli di ottenere un castelletto di sconto;
ha nuovamente negato che questi gli avesse mai venduto merce di alcun genere;
ha, infine, lamentato la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
II) la erroneità, ingiustizia e illogicità della sentenza per travisamento e/o erronea valutazione dei
fatti laddove ha ritenuto tardive le contestazioni in ordine alla mancata autorizzazione a CP_2
e quindi ha respinto l'eccezione di prescrizione in ordine alla fornitura di merce.
[...]
Ha concluso come in epigrafe.
Costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso.
Non meritevole di accoglimento deve apprezzarsi il motivo di gravame di cui al superiore punto I).
Vale, in questa sede, ribadire che la cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c.: in tal caso essa è idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente ed il prenditore della stessa.
Neppure, poi, sarà inutile evidenziare che la promessa di pagamento pur non costituendo una autonoma fonte di obbligazione, purtuttavia determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e dimostrare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido e/o si è estinto.
Ora, nella specie, e come condivisibilmente affermato dal Tribunale di UO, ritiene questa Corte che il non abbia assolto all'onere della prova sul medesimo gravante (e di cui si è detto sopra). Pt_1
In primis deve essere senz'altro disatteso quanto dedotto dall'appellante circa la mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell'assenza di partita IVA in capo al (si legge CP_1
nell'atto di appello che “nella sentenza impugnata non si trova riferimento alcuno ad essi”) essendo agevole replicare che il Giudice di primo grado (lungi dal non valutare la doglianza) ha, più propriamente, ritenuto non pertinente la stessa siccome “la mancanza della partita IVA non esclude che sia intercorso un rapporto di fornitura, considerato che tale requisito rileva ai fini fiscali”.
Trattasi di valutazione che questa Corte intende integralmente condividere neppure essendo inutile rilevare che la (speculare) assenza di partita IVA in capo al negli anni 2004/2005 (assenza dal Pt_1
medesimo espressamente riferita nella memoria ex art.183, VI co, cpc n.1) non ha impedito al medesimo di gestire il (quanto meno e pacificamente) nel periodo da giugno a Parte_3
settembre 2004 (e, indi, - come dal medesimo esplicitamente dedotto nell'atto di opposizione ex art.645 cpc, anche nei mesi da giugno e fine luglio 2005, salvo poi cambiare versione in proseguo di giudizio).
Quanto, poi, al rilascio delle cambiali in favore del al fine di consentire al medesimo di CP_1
accedere al castelletto di sconto, deve affermarsene la mancata puntuale dimostrazione.
5 Anzitutto, deve rilevarsi che l'appellante mai ha neppure dedotto la natura dei rapporti, personali e/o professionali, intercorrenti tra le parti in lite e tali da giustificare la mera cortesia da parte del Pt_1
della sottoscrizione delle cambiali – di ammontare pari alla non trascurabile somma di € 26.000,00 -
in favore del CP_1
L'appellante, poi, mai ha neppure replicato a quanto riferito dal in sede di interrogatorio CP_1
formale.
Questi, sentito sul capitolo 5 della memoria istruttoria di parte opponente/appellante (“è vero che nel
novembre 2005 per far fronte alla mia situazione di difficoltà economica, ho chiesto al il Pt_1
rilascio di n.6 effetti cambiari per ottenere la concessione di una liquidità presso la banca”) ha risposto che “non è vero;
preciso che il ha firmato le cambiali perché mi doveva dei solidi;
Pt_1
[..] non mi ha fatto alcun favore perché precedentemente, prima di firmare le cambiali, aveva Pt_1
firmato assegni a mio favore per € 26.000,00; gli assegni erano scoperti per cui è stato protestato;
per questo motivo, per avere una garanzia, mi ha rilasciato le cambiali”.
Ebbene, in proseguo di causa, il mai ha neppure negato di aver firmato assegni scoperti (con Pt_1
conseguente necessità di sostituire i medesimi con le cambiali per cui è giudizio).
Non senza, poi, neppure osservare che nelle deduzioni istruttorie, la riferita istanza del viene CP_1
collocata temporalmente nel novembre 2005 laddove tutte le sottoscrizioni delle cambiali risalgono al mese precedente, ovvero all'ottobre 2005.
Anche questa circostanza depone nel senso della non veridicità delle narrazioni effettuate dal Pt_1
La valutazione complessiva delle risultanze di cui si è detto (in uno alla mancata opposizione del ai vari procedimenti esecutivi promossi a suo carico come pure sarebbe stato lecito attendersi Pt_1
ove avesse ritenuto effettivamente insussistente il debito), induce questa Corte anche a ritenere non conformi al vero le (pure generiche) dichiarazioni rese dal teste (sorella dell'odierno Pt_1
appellante), neppure presente all'atto della sottoscrizione delle cambiali.
Sul punto, è appena il caso di osservare che, al di fuori dei casi delle prove legali, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
6 Trattasi della (corretta) valutazione effettuata dal Tribunale di UO, con giudizio che questa Corte
intende integralmente condividere.
Quanto, infine, all'ulteriore doglianza, vale osservare che il fatto che l'affitto del furgone dei gelati sia intercorso con la società e non anche con il persona fisica (come può ritenersi agevolmente CP_1
dimostrato dal dato contenutistico della ricevuta relativa all'anno 2004) non esclude, ipso facto, che il diverso rapporto contrattuale avente ad oggetto la vendita delle merci sia intercorsa tra il e CP_1
il (ai fini di mera completezza espositiva si osserva che le contestazioni sulla titolarità, attiva o Pt_1
passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese e, pertanto, sono proponibili in ogni fase del giudizio: per una applicazione del principio v. Cass. 23721/2021).
Del resto – e come correttamente apprezzato dal Tribunale di UO – posto che l'attività del Pt_1
si è svolta nella stagione estiva dell'anno 2004 e nei mesi di giugno e luglio 2005 (v. atto di citazione ex art.645 cpc), questa Corte neppure può omettere di rilevare che l'appellante non ha né dedotto né
dimostrato di essersi rifornito altrove dei beni strumentali necessari all'esercizio della sua attività di vendita.
Tanto basta a rigettare il primo motivo di gravame.
Né miglior sorte merita neppure il motivo di appello di cui al superiore punto II.
Dispone l'ultimo comma dell'art.2943 c.c. che la prescrizione è interrotta da ogni (altro) atto che valga a costituire in mora il debitore.
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 cit. a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) e/o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
In altri termini, l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari: pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia
7 inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può
ritenersi provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario.
Nella specie, la missiva a firma delle Avv. Manca e Mula – dopo due tentati recapiti presso la residenza del - è stata dal medesimo ritirata in data 20.5.2019 (all'evidenza l'indicazione della Pt_1
data del 20.5.92 è frutto di mero errore materiale).
Tanto basta (in difetto di diversa evidenza, il cui onere della prova incombeva in capo al a Pt_1
ritenere sussistente la operatività della conoscenza di cui all'art.1335 c.c., dovendo pronunciarsi di conseguenza.
È, poi, ovvio che quanto esposto priva di rilevanza pratica ogni dissertazione sulle competenze e prerogative della e/o del Gruppo Nuova Posta s.r.l. (effettivamente prospettate Parte_4
ed esplicitate – v. anche Tribunale di UO - dalla difesa del solo con la memoria di replica ex Pt_1
art.190 c.p.c. e, pertanto, tardivamente).
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
UO è sorretta da congrua motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte
territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
8 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 88 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dalle Avv. Milena Patteri e Parte_1 C.F._1
NA SC in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Dorgali presso Controparte_1 C.F._2
lo studio delle Avv. NA Manca e Giovanna A.F. Patteri che lo rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellato -
in punto a: pagamento somme
Trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
I Procuratori dell'appellante chiedono e concludono:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: 1) nel merito, accogliere l'appello per i motivi, tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza n.489/2022, pubblicata in data 16.8.2022,
emessa dal Tribunale di UO, G.I. dr.ssa T. Longu, a conclusione del giudizio avente R.G.
1084/2019, mai notificata, accogliendo tutte le conclusioni già formulate in primo grado “in via
principale: rigettare per tutte le ragioni di cui in espositiva stante l'insussistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio tra le parti e/o l'intervenuta prescrizione di ogni azione e diritto del signor
, ogni avversa pretesa e conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo n.170/2019, CP_1
RG 519/2019, emesso in data 26.06.2019 dal Tribunale Civile di UO, in persona del Giudice Dott.
Dau e, dippoi, notificato all'opponente il successivo 12.09.2019, accogliere la presente opposizione
mandando assolto il signor da ogni avversa domanda;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, Pt_1
diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal signor per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) confermare pertanto la sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 cpc in data 7.5.2019 - premesso di essere creditore nei Controparte_1
confronti di della somma di € 24.204,20 a cagione del mancato pagamento di n. 6 Parte_1
effetti cambiari tutti emessi in data 11.10.2005 e non pagati alle scadenze convenute nonché dell'importo di € 138,44 a titolo di somme per spese di protesto - ha chiesto ingiungersi al il Pt_1
pagamento della somma di € 24.342,64, oltre interessi e spese.
All'esito, il Tribunale di UO ha emesso il D.I. n.170/2019.
Avverso lo stesso ha proposto opposizione l'ingiunto con la quale – per quanto qui espressamente ancora rileva - ha dedotto che 1) le cambiali erano stato da lui rilasciate in favore del a titolo CP_1
2 di “mera cortesia” ed al fine specifico di consentire a quest'ultimo di presentare “i ridetti titoli in
banca per poter ottenere un castelletto di sconto ovverosia una liquidità necessaria per
l'espletamento dell'attività di cui il medesimo era titolare senza che, peraltro, alla base del rilascio delle cambiali vi fosse alcun reale ed effettivo rapporto contrattuale”; 2) ed invero, “l'unico rapporto
contrattuale tra le parti risaliva al 2004, anno in cui il gli aveva concesso in affitto il furgone CP_1
gelateria per il periodo di un anno dietro pagamento della somma di € 10.329,01”, importo regolarmente versato;
3) peraltro, aveva potuto utilizzare il furgone esclusivamente per il periodo da giugno a settembre 2004 nonché da giugno a fine luglio 2005 “data in cui, a seguito di intervento
della Guardia di Finanza e della ASL gli era stato interdetto l'uso del furgone siccome privo delle necessarie autorizzazioni”; 4) l'esponente aveva vissuto nell'erroneo convincimento di essere comunque tenuto al pagamento delle somme richieste per aver a suo tempo sottoscritto gli effetti cambiari, ignorando che in carenza di un valido rapporto sottostante che giustificasse i medesimi,
veruna somma era dovuta, come nella specie; 5) in ogni caso doveva ritenersi prescritto ogni diritto al pagamento per eventuali (ma insussistenti) obbligazioni da lui contratte e poste alla base del rilascio dei titoli.
Ha concluso per la revoca del D.I.
All'atto della sua costituzione in giudizio il ha concluso per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ha replicato che 1) i titoli cambiari depositati in sede monitoria erano stati azionati quali promesse di pagamento ex art.1988 c.c.; 2) doveva ritenersi infondata l'eccepita prescrizione;
3) per gli anni 2004
e 2005 aveva affittato al un furgone gelateria da utilizzare per la vendita al pubblico di bibite e Pt_1
gelati, dietro il pagamento di un canone di € 10.329,01 per ogni periodo concordato, per un totale di
€ 20.658,02; 4) contestualmente all'affitto del furgone, le parti avevano concluso (nel 2004 e, poi,
rinnovato nel 2005) un altro contratto avente ad oggetto la fornitura - da parte del e in favore CP_1
del - dei gelati e delle attrezzature occorrenti, il tutto per un importo complessivo di € 15.670,00; Pt_1
5) il mancato pagamento del canone di affitto del furgone per l'anno 2005 e l'omesso pagamento della fornitura, aveva portato all'emissione dei titoli azionati in sede monitoria.
Introdotto il contraddittorio, con la memoria ex art.183, VI co, cpc n.1 l'opponente ha dedotto che
“mai il gli aveva affittato personalmente alcunché ovvero mai gli aveva venduto merce di CP_1
alcun genere, né del resto lo avrebbe neppure potuto fare non essendo nessuna delle parti in causa
3 titolare di partita IVA negli anni 2004/2005”: tanto risultava anche dalla ricevuta relativa all'affitto del furgone, questa rilasciata dalla società Parte_2
La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'opposto e escussione testi.
Con sentenza n. 489/2022, pubblicata il 16.8.2022, il Tribunale di UO ha 1) revocato il D.I.; 2) condannato il a pagare al l'importo di € 14.013,63 oltre interessi legali dalla costituzione Pt_1 CP_1
in mora al saldo;
3) compensato nella misura di ½ le spese di lite e condannato l'opponente alla rifusione del residuo 50% in favore dell'opposto.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto 1) prescritto il credito relativo all'affitto del furgone gelateria per l'anno 2005; 2) relativamente alle somme dovute a titolo di fornitura di merce, non superata la presunzione del rapporto di fornitura ex art.1988 c.c.
Avverso tale pronuncia, di cui ha invocato la parziale riforma, ha interposto appello il con il Pt_1
quale ha lamentato:
I) la erroneità, ingiustizia e illogicità della sentenza per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti laddove assume che non può ritenersi dimostrata l'insussistenza del rapporto di fornitura tra le
parti, posto a fondamento dei titoli cambiari. La mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie.
Ha dedotto che il Giudice di primo grado non aveva in alcun modo tenuto conto del fatto che il CP_1
non fosse mai stato titolare di partita IVA.
Ha ribadito che le cambiali de quibus erano state rilasciate in favore del unicamente per CP_1
consentirgli di ottenere un castelletto di sconto;
ha nuovamente negato che questi gli avesse mai venduto merce di alcun genere;
ha, infine, lamentato la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
II) la erroneità, ingiustizia e illogicità della sentenza per travisamento e/o erronea valutazione dei
fatti laddove ha ritenuto tardive le contestazioni in ordine alla mancata autorizzazione a CP_2
e quindi ha respinto l'eccezione di prescrizione in ordine alla fornitura di merce.
[...]
Ha concluso come in epigrafe.
Costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso.
Non meritevole di accoglimento deve apprezzarsi il motivo di gravame di cui al superiore punto I).
Vale, in questa sede, ribadire che la cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c.: in tal caso essa è idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente ed il prenditore della stessa.
Neppure, poi, sarà inutile evidenziare che la promessa di pagamento pur non costituendo una autonoma fonte di obbligazione, purtuttavia determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e dimostrare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido e/o si è estinto.
Ora, nella specie, e come condivisibilmente affermato dal Tribunale di UO, ritiene questa Corte che il non abbia assolto all'onere della prova sul medesimo gravante (e di cui si è detto sopra). Pt_1
In primis deve essere senz'altro disatteso quanto dedotto dall'appellante circa la mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell'assenza di partita IVA in capo al (si legge CP_1
nell'atto di appello che “nella sentenza impugnata non si trova riferimento alcuno ad essi”) essendo agevole replicare che il Giudice di primo grado (lungi dal non valutare la doglianza) ha, più propriamente, ritenuto non pertinente la stessa siccome “la mancanza della partita IVA non esclude che sia intercorso un rapporto di fornitura, considerato che tale requisito rileva ai fini fiscali”.
Trattasi di valutazione che questa Corte intende integralmente condividere neppure essendo inutile rilevare che la (speculare) assenza di partita IVA in capo al negli anni 2004/2005 (assenza dal Pt_1
medesimo espressamente riferita nella memoria ex art.183, VI co, cpc n.1) non ha impedito al medesimo di gestire il (quanto meno e pacificamente) nel periodo da giugno a Parte_3
settembre 2004 (e, indi, - come dal medesimo esplicitamente dedotto nell'atto di opposizione ex art.645 cpc, anche nei mesi da giugno e fine luglio 2005, salvo poi cambiare versione in proseguo di giudizio).
Quanto, poi, al rilascio delle cambiali in favore del al fine di consentire al medesimo di CP_1
accedere al castelletto di sconto, deve affermarsene la mancata puntuale dimostrazione.
5 Anzitutto, deve rilevarsi che l'appellante mai ha neppure dedotto la natura dei rapporti, personali e/o professionali, intercorrenti tra le parti in lite e tali da giustificare la mera cortesia da parte del Pt_1
della sottoscrizione delle cambiali – di ammontare pari alla non trascurabile somma di € 26.000,00 -
in favore del CP_1
L'appellante, poi, mai ha neppure replicato a quanto riferito dal in sede di interrogatorio CP_1
formale.
Questi, sentito sul capitolo 5 della memoria istruttoria di parte opponente/appellante (“è vero che nel
novembre 2005 per far fronte alla mia situazione di difficoltà economica, ho chiesto al il Pt_1
rilascio di n.6 effetti cambiari per ottenere la concessione di una liquidità presso la banca”) ha risposto che “non è vero;
preciso che il ha firmato le cambiali perché mi doveva dei solidi;
Pt_1
[..] non mi ha fatto alcun favore perché precedentemente, prima di firmare le cambiali, aveva Pt_1
firmato assegni a mio favore per € 26.000,00; gli assegni erano scoperti per cui è stato protestato;
per questo motivo, per avere una garanzia, mi ha rilasciato le cambiali”.
Ebbene, in proseguo di causa, il mai ha neppure negato di aver firmato assegni scoperti (con Pt_1
conseguente necessità di sostituire i medesimi con le cambiali per cui è giudizio).
Non senza, poi, neppure osservare che nelle deduzioni istruttorie, la riferita istanza del viene CP_1
collocata temporalmente nel novembre 2005 laddove tutte le sottoscrizioni delle cambiali risalgono al mese precedente, ovvero all'ottobre 2005.
Anche questa circostanza depone nel senso della non veridicità delle narrazioni effettuate dal Pt_1
La valutazione complessiva delle risultanze di cui si è detto (in uno alla mancata opposizione del ai vari procedimenti esecutivi promossi a suo carico come pure sarebbe stato lecito attendersi Pt_1
ove avesse ritenuto effettivamente insussistente il debito), induce questa Corte anche a ritenere non conformi al vero le (pure generiche) dichiarazioni rese dal teste (sorella dell'odierno Pt_1
appellante), neppure presente all'atto della sottoscrizione delle cambiali.
Sul punto, è appena il caso di osservare che, al di fuori dei casi delle prove legali, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
6 Trattasi della (corretta) valutazione effettuata dal Tribunale di UO, con giudizio che questa Corte
intende integralmente condividere.
Quanto, infine, all'ulteriore doglianza, vale osservare che il fatto che l'affitto del furgone dei gelati sia intercorso con la società e non anche con il persona fisica (come può ritenersi agevolmente CP_1
dimostrato dal dato contenutistico della ricevuta relativa all'anno 2004) non esclude, ipso facto, che il diverso rapporto contrattuale avente ad oggetto la vendita delle merci sia intercorsa tra il e CP_1
il (ai fini di mera completezza espositiva si osserva che le contestazioni sulla titolarità, attiva o Pt_1
passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese e, pertanto, sono proponibili in ogni fase del giudizio: per una applicazione del principio v. Cass. 23721/2021).
Del resto – e come correttamente apprezzato dal Tribunale di UO – posto che l'attività del Pt_1
si è svolta nella stagione estiva dell'anno 2004 e nei mesi di giugno e luglio 2005 (v. atto di citazione ex art.645 cpc), questa Corte neppure può omettere di rilevare che l'appellante non ha né dedotto né
dimostrato di essersi rifornito altrove dei beni strumentali necessari all'esercizio della sua attività di vendita.
Tanto basta a rigettare il primo motivo di gravame.
Né miglior sorte merita neppure il motivo di appello di cui al superiore punto II.
Dispone l'ultimo comma dell'art.2943 c.c. che la prescrizione è interrotta da ogni (altro) atto che valga a costituire in mora il debitore.
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 cit. a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) e/o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
In altri termini, l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari: pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia
7 inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può
ritenersi provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario.
Nella specie, la missiva a firma delle Avv. Manca e Mula – dopo due tentati recapiti presso la residenza del - è stata dal medesimo ritirata in data 20.5.2019 (all'evidenza l'indicazione della Pt_1
data del 20.5.92 è frutto di mero errore materiale).
Tanto basta (in difetto di diversa evidenza, il cui onere della prova incombeva in capo al a Pt_1
ritenere sussistente la operatività della conoscenza di cui all'art.1335 c.c., dovendo pronunciarsi di conseguenza.
È, poi, ovvio che quanto esposto priva di rilevanza pratica ogni dissertazione sulle competenze e prerogative della e/o del Gruppo Nuova Posta s.r.l. (effettivamente prospettate Parte_4
ed esplicitate – v. anche Tribunale di UO - dalla difesa del solo con la memoria di replica ex Pt_1
art.190 c.p.c. e, pertanto, tardivamente).
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
UO è sorretta da congrua motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte
territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
8 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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14 marzo 2025.