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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1507/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CIOFFI FURIO, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
FRATELLO ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7624/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002462000 IRPEF-ALTRO 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712023006174714000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240030302942000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230005286060000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1255/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente _1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato tempestivamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memorie entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER IRPEF 2019
E 3 CARTELLE DI PAGAMENTO, lamentando che le cartelle 714000 e 060000 recano debiti già estinti previa rateizzazione, e sono state già autonomamente impugnate in separato giudizio;
la cartella 942000 non è stata mai notificata al ricorrente e dunque non può fondare l'ipoteca in ordine alla quale è stato notificato il preavviso impugnato, anche perché reca un tributo estinto per prescrizione.
AdER ha controdedotto che la cartella 714000 segue un avviso diverso da quello indicato dal ricorrente, che peraltro ha dichiarato di averla impugnata autonomamente;
che la cartella 060000 è stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel 2023; che la cartella 942000 è stata notificata al ricorrente il 18.3.2024 (depositando la prova della consegna della pec che la conteneva).
L'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 ha controdedotto che la cartella 060000 è stata confermata con sentenza tributaria di secondo grado del 2023; che la cartella 714000 è stata confermata da sentenza tributaria di primo grado del 2024, passata in giudicato per omessa impugnazione.
Il ricorrente ha soggiunto, con memoria, che con sentenza del 04.12.2025 altra sezione della CGT di primo grado di Napoli, giudicando sul ricorso avverso l'intimazione di pagamento fondata sulle cartelle 714000 e
060000 ha dichiarato cessata la materia del contendere e rinunziato al pignoramento perché l'odierno ricorrente ha pagato la prima rata del piano di rateizzo, sicché deve dichiararsi cessata la materia del contendere anche nel presente giudizio.
AdER ha a sua volta soggiunto, con memoria, che il piano di rateizzo del 2022 è decaduto per omesso pagamento delle rate da parte del ricorrente;
che è in corso un secondo piano di rateizzo ammesso nel
2025, dopo la notifica del preavviso di ipoteca e delle sottostanti cartelle oggi impugnate, che riguarda le cartelle 714000 e 060000 e non anche la cartella 942000
Il collegio osserva quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha documentato, e l'ADER non contestato, che in relazione alle cartelle 714000 e 060000 è in corso un piano di rateizzo, sicché la materia del contendere è cessata in relazione a tali due cartelle ed alla parte della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che vi si fonda.
Per converso, la cartella 942000 non è compresa nel piano di rateizzo e l'Agenzia ha documentato di averla notificata il 18.3.2024 a mezzo pec al ricorrente, che non l'ha impugnata lasciandola così divenire definitiva, sicché in relazione ad essa il ricorso deve essere respinto.
Occorre tuttavia osservare che la sola cartella n. 942000, per l'importo di 1.131,00 euro, non può fondare l'iscrizione ipotecaria, sicché il relativo preavviso, oggetto dell'odierna impugnazione, deve essere annullato, essendo divenuto inutiliter datum. Del resto, è ascrivibile alla consapevole scelta dell'Agenzia quella di autorizzare un secondo piano di rateizzo nel 2025, tre anni dopo il primo, decaduto, e dopo avere medio tempore notificato cartelle, intimazioni, preavvisi di ipoteca e atti di pignoramento, così sostanzialmente rinunziando a tali atti nonostante il positivo esito dei giudizi intentati contro gli stessi dal ricorrente, il tutto per ragioni strategiche nell'esercizio del dovere di riscossione note evidentemente all'Agenzia e suscettibili di formare eventualmente oggetto di valutazioni della magistratura contabile e non certo di quella tributaria.
La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso limitatamente alla cartella n. 942000, lo accoglie in preventiva impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in e compensa le spese.
relazione alla comunicazione ordine alle cartelle 714000 e 060000
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CIOFFI FURIO, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
FRATELLO ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7624/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002462000 IRPEF-ALTRO 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712023006174714000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240030302942000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230005286060000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1255/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente _1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato tempestivamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memorie entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER IRPEF 2019
E 3 CARTELLE DI PAGAMENTO, lamentando che le cartelle 714000 e 060000 recano debiti già estinti previa rateizzazione, e sono state già autonomamente impugnate in separato giudizio;
la cartella 942000 non è stata mai notificata al ricorrente e dunque non può fondare l'ipoteca in ordine alla quale è stato notificato il preavviso impugnato, anche perché reca un tributo estinto per prescrizione.
AdER ha controdedotto che la cartella 714000 segue un avviso diverso da quello indicato dal ricorrente, che peraltro ha dichiarato di averla impugnata autonomamente;
che la cartella 060000 è stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel 2023; che la cartella 942000 è stata notificata al ricorrente il 18.3.2024 (depositando la prova della consegna della pec che la conteneva).
L'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 ha controdedotto che la cartella 060000 è stata confermata con sentenza tributaria di secondo grado del 2023; che la cartella 714000 è stata confermata da sentenza tributaria di primo grado del 2024, passata in giudicato per omessa impugnazione.
Il ricorrente ha soggiunto, con memoria, che con sentenza del 04.12.2025 altra sezione della CGT di primo grado di Napoli, giudicando sul ricorso avverso l'intimazione di pagamento fondata sulle cartelle 714000 e
060000 ha dichiarato cessata la materia del contendere e rinunziato al pignoramento perché l'odierno ricorrente ha pagato la prima rata del piano di rateizzo, sicché deve dichiararsi cessata la materia del contendere anche nel presente giudizio.
AdER ha a sua volta soggiunto, con memoria, che il piano di rateizzo del 2022 è decaduto per omesso pagamento delle rate da parte del ricorrente;
che è in corso un secondo piano di rateizzo ammesso nel
2025, dopo la notifica del preavviso di ipoteca e delle sottostanti cartelle oggi impugnate, che riguarda le cartelle 714000 e 060000 e non anche la cartella 942000
Il collegio osserva quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha documentato, e l'ADER non contestato, che in relazione alle cartelle 714000 e 060000 è in corso un piano di rateizzo, sicché la materia del contendere è cessata in relazione a tali due cartelle ed alla parte della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che vi si fonda.
Per converso, la cartella 942000 non è compresa nel piano di rateizzo e l'Agenzia ha documentato di averla notificata il 18.3.2024 a mezzo pec al ricorrente, che non l'ha impugnata lasciandola così divenire definitiva, sicché in relazione ad essa il ricorso deve essere respinto.
Occorre tuttavia osservare che la sola cartella n. 942000, per l'importo di 1.131,00 euro, non può fondare l'iscrizione ipotecaria, sicché il relativo preavviso, oggetto dell'odierna impugnazione, deve essere annullato, essendo divenuto inutiliter datum. Del resto, è ascrivibile alla consapevole scelta dell'Agenzia quella di autorizzare un secondo piano di rateizzo nel 2025, tre anni dopo il primo, decaduto, e dopo avere medio tempore notificato cartelle, intimazioni, preavvisi di ipoteca e atti di pignoramento, così sostanzialmente rinunziando a tali atti nonostante il positivo esito dei giudizi intentati contro gli stessi dal ricorrente, il tutto per ragioni strategiche nell'esercizio del dovere di riscossione note evidentemente all'Agenzia e suscettibili di formare eventualmente oggetto di valutazioni della magistratura contabile e non certo di quella tributaria.
La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso limitatamente alla cartella n. 942000, lo accoglie in preventiva impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in e compensa le spese.
relazione alla comunicazione ordine alle cartelle 714000 e 060000