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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1963/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22/11/2024, promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Carmelita C.F._2
Cosentino, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione introduttivo della fase di merito nel giudizio di primo grado
appellanti contro
(c.f. ) e per essa (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Versace, con P.IVA_2 domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1 appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3617/2024, depositata il 14/10/2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia (Giudice dott. Sara Pitinari).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Chiede che la Corte si pronunci preliminarmente sulla eccezione di incostituzionalità sollevata in relazione alla mancata previsione, nella Sentenza a
S.U della Corte di Cassazione richiamata in atti, l'estensione del controllo del
G.E, relativo alla presenza di clausole abusive anche per i contratti di mutuo che possono costituire titolo esecutivo senza la fase monitoria che prevede emissione di decreto ingiuntivo.
Previa sospensione degli effetti provvisori della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto sia sottoposto al vaglio della Corte l'eccezione la legittimità costituzionale delle norme contenute nella sentenza a Sezioni Unite richiamata per come interpretata dal giudice di primo grado e la non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate da questa parte in ragione della violazione ex artt 3 e 111 della Costituzione per quanto indicato in narrativa.
In via pregiudiziale e di merito : accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare la sentenza n° 3617/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia nell'ambito del giudizio R.G. 5113/2022 pubblicata il
17/10/2024 notificata in data 18/10/2024 e accogliere conseguentemente le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado compresa la condanna al risarcimento del danno da quantificarsi per equità, disattendendo ogni adversa deduzione ed eccezione con vittoria di spese, funzioni e onorario e rimborso forfettario oltre accessori di legge per il doppio grado di giudizio. In via
2 istruttoria: chiede l'ammissione di CTU percipiente finalizzata alla individuazione esatta delle clausole abusive contenute nel contratto e da questa parte individuate nella lesione di cui all'art. 33 del codice del consumo lettera M.
Per parte appellata;
In via preliminare
Dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e 350 cpc, l'appello promosso dai sig.ri e per i motivi esposti in Parte_3 Parte_2 atti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Venezia n.
3617/2024, pubblicata in data 17 ottobre 2024.
Nel merito
Rigettare l'appello promosso dai sig.ri e , per i Parte_3 Parte_2 motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3617/2024 del
Tribunale di Venezia, depositata in data 14 ottobre 2024, pubblicata in data 17 ottobre 2024.
Spese rifuse
Con condanna degli appellanti al pagamento di una somma ritenuta di equità e giustizia ex art. 96, 3° comma, c.p.c per le ragioni esposte in atti.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 07/04/2022 e Parte_3 Parte_2 proponevano opposizione ex art. 617 cpc, chiedendo che il Tribunale di Venezia dichiarasse l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 191/2020 RG es. in ragione dell'intervenuto integrale pagamento del debito vantato da
[...]
P_ (e della sua rappresentante ), quale cessionaria di Controparte_2 P_3
con conseguente accertamento dell'impossibilità di emissione del
[...] decreto di trasferimento del bene aggiudicato, condanna dell'aggiudicatario alla restituzione della caparra versata, condanna dell'esecutante al risarcimento dei danni subiti ed alla rifusione delle spese di lite.
3 Riferivano gli opponenti che il credito vantato da (quale cessionaria P_1 di ) sarebbe stato estinto mediante un'offerta di pagamento con Controparte_3 moneta “scritturale” emessa da GST Virtual Bank che aveva predisposto un deposito di € 300.000.000.000,00 con cui e la sua rappresentante P_1
, avrebbero potuto soddisfare il credito azionato inoltrando una Controparte_2 semplice richiesta all'Agenzia delle Entrate di Gorizia con l'indicazione del saldo richiesto e la presentazione del titolo esecutivo.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli P_1 opponenti.
Con ordinanza del 05.05.2022, il G.E., ritenendo non provata l'estinzione della pretesa di in quanto l'emissione di moneta è riservata alla BCE, P_1 osservato, inoltre, che non appariva chiara la procedura da seguire per incassare la somma asseritamente messa a disposizione dagli esecutati presso Agenzia delle entrate di Gorizia, rigettava l'istanza di sospensione, condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite e fissava il termine di rito per l'instaurazione della causa di merito.
Con atto di citazione notificato il 04/07/2022, gli odierni appellanti incardinavano la fase di merito del giudizio di opposizione ribadendo la richiesta di estinzione della procedura esecutiva a seguito dell'intervenuto pagamento del credito vantato dall'esecutante posto che la mancata adesione all'invito a riscuotere il credito fatto pervenire a parte creditrice, via PEC, era imputabile esclusivamente all'inerzia di . P_1
Gli opponenti chiedevano inoltre la condanna dell'opposta al ristoro di tutti i danni subiti in proprio e quali genitori dei figli minori, privati del centro di affetti rappresentato dalla casa familiare, oggetto di espropriazione.
Si costituiva l'esecutante chiedendo il rigetto delle domande proposte.
4 Con memoria ex art. 183 VI co. cpc n. 3, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva del cessionario , non avendo questa mai P_1 documentato in alcuna sede la titolarità del credito e non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione dell'annotazione in G.U. dell'avvenuta cessione dei crediti anonimi in blocco.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.04.2024.
In tale sede, parte opponente eccepiva la presenza di clausole abusive nel contratto di mutuo (in particolare per una supposta violazione dell'art. 33 del codice del consumo) e, richiamando l'orientamento della Suprema Corte di cui alla sentenza a Sezioni Unite n. 9479/2023, sollecitava il Giudice, anche a mezzo di una Consulenza tecnica, alla verifica della legittimità del titolo esecutivo.
Nelle memorie conclusive, parte opposta eccepiva la tardività e inammissibilità del nuovo motivo di opposizione evidenziando che l'obbligo officioso del
Giudice di vagliare l'eventuale presenza di clausole abusive, imposto dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, riguarda unicamente il caso in cui il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo ed il Giudice che l'ha emesso non abbia dato atto di aver effettuato tale verifica.
Avverso la sentenza, e proponevano Parte_3 Parte_2 tempestivo appello;
si costituiva rappresentata da per P_1 P_2 resistere al gravame.
All'udienza del 9/9/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, precisate le conclusioni e depositate nei termini le comparse conclusionali e le memorie di replica, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
5 Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di pagamento sollevata dagli opponenti non potendo ritenersi estinto il debito con moneta scritturale emessa da operatori estranei al sistema bancario e finanziario.
Accertata, quindi, la mancata estinzione del debito, il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli opponenti.
Ha ritenuto, altresì, infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di per avere il debitore esplicitamente o implicitamente Controparte_1 riconosciuto la cessione, nemmeno contestata. Ha ritenuto infondata anche l'eccezione relativa alla presenza, nel contratto di mutuo fondiario, di clausole abusive, ai sensi della disciplina consumeristica, posto che il titolo esecutivo era rappresentato da un contratto di mutuo fondiario stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. N. 385/1993 in data 18.10.2007, rep. 19463 Notaio
. Persona_1
Per tali ragioni il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione ponendo a carico degli opponenti le spese di lite.
e hanno proposto appello per i seguenti Parte_3 Parte_2 motivi:
A) illegittimità costituzionale delle norme richiamate nella sentenza a
Sezioni Unite n. 9579/2023, per violazione degli artt. 3 e 111 della
Costituzione;
B) erronea motivazione in merito alla mancata declaratoria di estinzione del credito con moneta scritturale;
C) erronea motivazione in merito al mancato accoglimento della legittimazione ad agire dell'esecutante e carenza di prova della titolarità del credito.
6 Parte appellata ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame e, comunque, l'infondatezza delle pretese, oltre alla inconferenza della richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 9579/23.
***
Preliminarmente, deve essere esaminata la pretesa inammissibilità dell'appello introdotta da ex art. 618 cpc, terzo comma, trattandosi di opposizione agli P_1 atti esecutivi.
L'eccezione è infondata.
E' pur vero che i coniugi e hanno introdotto il procedimento di Pt_3 Pt_2 primo grado senza un corretto inquadramento della azione dagli stessi proposta, affermando in modo ambivalente che si trattava di opposizione all'esecuzione, inserita all'interno dell'opposizione al decreto di trasferimento del 20 aprile
2022, dalla quale discendeva l'obbligo del risarcimento del danno “…ascrivibile all'inerzia del creditore procedente la fattispecie di ingiustificato arricchimento, in considerazione del fatto che nonostante la somma atta a estinguere integralmente il debito originato dal mutuo fosse stata messa nella disponibilità della è stata disposta la vendita degli immobili oggetto della P_1 presente procedura esecutiva pur essendo ancora a disposizione la moneta scritturale per la quale si attende la conversione con le modalità previste (v. atto citazione primo grado pag. 9); tuttavia, hanno finalizzato la domanda all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno conseguito alla mancata dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per intervenuto pagamento del debito, comportamento autonomo rispetto alla vicenda contrattuale dedotta in giudizio.
Ebbene, anche a voler ritenere che gli opponenti abbiano inteso qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, va rilevato che il primo giudice non si è espresso al riguardo. Ed è consolidato il principio
7 giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza.
Con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, tale qualificazione spetta,
d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (Cass. 10868/24); così è avvenuto nel caso di specie, in cui il primo giudice non ha qualificato l'azione proposta, a nulla potendo valere quanto indicato nell'epigrafe della sentenza laddove si legge, nella specificazione dell'oggetto, “opposizione agli atti esecutivi”, posto che tale indicazione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza
(Cass. 10868/24).
Pertanto, premesso che, qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda (Cass. 3793/24), va osservato che i coniugi hanno Persona_2 proposto, sia pure in modo confuso, anche una autonoma domanda di risarcimento del danno per la mancata declaratoria dell'estinzione del procedimento esecutivo in conseguenza dell'asserita inerzia del creditore procedente, questione che esula dall'opposizione agli atti esecutivi, il cui appello
8 non è ammesso ex art. 618, terzo comma, cpc, o dall'opposizione all'esecuzione, ormai preclusa per l'intervenuta vendita dell'immobile staggito. Né gli appellanti possono invocare l'ammissibilità dell'opposizione in caso di sussistenza di fatti sopravvenuti posto che la dichiarazione di accesso alla procedura di sanatoria presentata all'Agenzia delle Entrate di Gorizia risulta per tabulas risalire al
17.12.2019 (cfr documenti allegati al ricorso in opposizione introduttivo proposto innanzi al GE), ossia in data antecedente il decreto 5.6.2021 che disponeva la vendita nella procedura esecutiva immobiliare.
Altra questione preliminare è l'eccezione di incostituzionalità sollevata dagli appellanti in relazione ai “principi contenuti nella sentenza a Sezioni Unite
9579/2023 nella parte in cui non prevede esplicitamente che la tutela sia estesa anche ai consumatori avverso un titolo per il quale il creditore possa agire senza proporre decreto ingiuntivo” (v. atto appello pag.11). In particolare, gli appellanti chiedono “… che la Illustrissima Corte di Appello di Venezia si pronunci sulla eccezione e valuti, avendo la decisione a Sezioni Unite lo stesso valore della fonte diritto scritto se il non prevedere esplicitamente che la tutela si estenda anche e soprattutto ai consumatori che non hanno potuto, a motivo del titolo, opporsi allo stesso nell'ambito della larga opposizione concessa nei confronti di un decreto ingiuntivo” (v. pag. 13 atto appello); in sostanza, lamentano una disparità di trattamento nella mancata estensione al contratto di Co mutuo, valido come titolo esecutivo, del seguente principio espresso da : “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore,
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma
9 la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"..”
(Cass. SU 9479/23).
La sollevata questione è priva di pregio giuridico.
Ora, la richiesta di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, sulla base della laconica affermazione che tale tipo di decisione avrebbe “lo stesso valore della fonte di diritto scritto”
è palesemente inammissibile, per la semplice considerazione che, il nostro ordinamento prevede che la questione di legittimità costituzionale possa avere ad oggetto unicamente una legge o di un atto avente forza di legge della
Repubblica.
Tanto basta per dichiarare inammissibile la questione.
Resta da esaminare il merito della domanda risarcitoria, dovendo escludersi ogni altra questione inerente all'opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione, sulla cui inammissibilità si è già detto.
Riguardo alla pretesa risarcitoria, va osservato che manca un comportamento illecito, generatore del danno lamentato. Infatti, come correttamente affermato dal primo giudice, non poteva addebitarsi al creditore procedente alcunché per la mancata adesione all'offerta di pagamento con moneta “scritturale” emessa da
GST Virtual Bank dietro deposito di € 300.000.000.000,00, in quanto la prestazione dei servizi di pagamento attraverso moneta scritturale è un'attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati (e tale non era GST), oltre al fatto che la scelta di una tale modalità di pagamento non era stata in alcun modo concordata tra le parti.
10 Circa la titolarità del credito in capo a parte appellante, nel ribadire P_1 che era onere del creditore dimostrare l'avvenuta cessione a suo favore, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in cui il primo giudice ha ritenuto che il debitore con il suo comportamento processuale concludente avesse ammesso implicitamente l'esistenza della cessione, non contestando l'esistenza del relativo contratto. Del resto, in questa sede, gli appellanti non negano l'applicabilità del principio affermato in sentenza, secondo cui se “il debitore ceduto non solo non contesta espressamente la cessione, ma si difende in modo tale da ammetterne sia pure implicitamente l'esistenza, il giudice deve ritenerla estranea al 'thema probandum' e quindi accertata in base al principio della non contestazione, negando rilevanza ai comportamenti successivi della parte” (Cass. n. 19260/04). Gli appellanti nemmeno contestano l'affermazione secondo cui essi avevano avuto piena consapevolezza della titolarità del credito di e della sua diretta legittimazione ad agire per il suo recupero. Controparte_1
***
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n.
3617/2024, emessa in data 14.10.2024 dal Tribunale di Venezia.
Le spese seguono la soccombenza per cui vengono poste a carico di parte appellante, con liquidazione secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore di causa (indeterminato - complessità media) e delle fasi effettivamente svolte.
Considerato che, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cpc, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un giudizio senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, senza compiere alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la
11 giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta, riconoscendo tale incuria nella difesa degli appellanti, va disposta la condanna degli stessi ai sensi dell'art. 96 cpc, terzo comma, cpc liquidando a favore dell'appellata, una somma pari a circa il 20% dei compensi liquidati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3617/2024, emessa in data 14.10.2024 dal Tribunale di Venezia;
3. condanna e , in solido fra loro, alla Parte_3 Parte_2 rifusione delle spese di lite in favore di rappresentata da Controparte_1
, quantificate in € 8.470,00 per compensi professionali, Controparte_2 oltre 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
4. condanna e , in solido fra loro, al Parte_3 Parte_2 pagamento a favore di rappresentata da , Controparte_1 Controparte_2 della ulteriore somma pari a € 1.600,00.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di e . Parte_3 Parte_2
Venezia, 9/9/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1963/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22/11/2024, promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Carmelita C.F._2
Cosentino, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione introduttivo della fase di merito nel giudizio di primo grado
appellanti contro
(c.f. ) e per essa (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Versace, con P.IVA_2 domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1 appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3617/2024, depositata il 14/10/2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia (Giudice dott. Sara Pitinari).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Chiede che la Corte si pronunci preliminarmente sulla eccezione di incostituzionalità sollevata in relazione alla mancata previsione, nella Sentenza a
S.U della Corte di Cassazione richiamata in atti, l'estensione del controllo del
G.E, relativo alla presenza di clausole abusive anche per i contratti di mutuo che possono costituire titolo esecutivo senza la fase monitoria che prevede emissione di decreto ingiuntivo.
Previa sospensione degli effetti provvisori della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto sia sottoposto al vaglio della Corte l'eccezione la legittimità costituzionale delle norme contenute nella sentenza a Sezioni Unite richiamata per come interpretata dal giudice di primo grado e la non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate da questa parte in ragione della violazione ex artt 3 e 111 della Costituzione per quanto indicato in narrativa.
In via pregiudiziale e di merito : accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare la sentenza n° 3617/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia nell'ambito del giudizio R.G. 5113/2022 pubblicata il
17/10/2024 notificata in data 18/10/2024 e accogliere conseguentemente le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado compresa la condanna al risarcimento del danno da quantificarsi per equità, disattendendo ogni adversa deduzione ed eccezione con vittoria di spese, funzioni e onorario e rimborso forfettario oltre accessori di legge per il doppio grado di giudizio. In via
2 istruttoria: chiede l'ammissione di CTU percipiente finalizzata alla individuazione esatta delle clausole abusive contenute nel contratto e da questa parte individuate nella lesione di cui all'art. 33 del codice del consumo lettera M.
Per parte appellata;
In via preliminare
Dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e 350 cpc, l'appello promosso dai sig.ri e per i motivi esposti in Parte_3 Parte_2 atti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Venezia n.
3617/2024, pubblicata in data 17 ottobre 2024.
Nel merito
Rigettare l'appello promosso dai sig.ri e , per i Parte_3 Parte_2 motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3617/2024 del
Tribunale di Venezia, depositata in data 14 ottobre 2024, pubblicata in data 17 ottobre 2024.
Spese rifuse
Con condanna degli appellanti al pagamento di una somma ritenuta di equità e giustizia ex art. 96, 3° comma, c.p.c per le ragioni esposte in atti.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 07/04/2022 e Parte_3 Parte_2 proponevano opposizione ex art. 617 cpc, chiedendo che il Tribunale di Venezia dichiarasse l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 191/2020 RG es. in ragione dell'intervenuto integrale pagamento del debito vantato da
[...]
P_ (e della sua rappresentante ), quale cessionaria di Controparte_2 P_3
con conseguente accertamento dell'impossibilità di emissione del
[...] decreto di trasferimento del bene aggiudicato, condanna dell'aggiudicatario alla restituzione della caparra versata, condanna dell'esecutante al risarcimento dei danni subiti ed alla rifusione delle spese di lite.
3 Riferivano gli opponenti che il credito vantato da (quale cessionaria P_1 di ) sarebbe stato estinto mediante un'offerta di pagamento con Controparte_3 moneta “scritturale” emessa da GST Virtual Bank che aveva predisposto un deposito di € 300.000.000.000,00 con cui e la sua rappresentante P_1
, avrebbero potuto soddisfare il credito azionato inoltrando una Controparte_2 semplice richiesta all'Agenzia delle Entrate di Gorizia con l'indicazione del saldo richiesto e la presentazione del titolo esecutivo.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli P_1 opponenti.
Con ordinanza del 05.05.2022, il G.E., ritenendo non provata l'estinzione della pretesa di in quanto l'emissione di moneta è riservata alla BCE, P_1 osservato, inoltre, che non appariva chiara la procedura da seguire per incassare la somma asseritamente messa a disposizione dagli esecutati presso Agenzia delle entrate di Gorizia, rigettava l'istanza di sospensione, condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite e fissava il termine di rito per l'instaurazione della causa di merito.
Con atto di citazione notificato il 04/07/2022, gli odierni appellanti incardinavano la fase di merito del giudizio di opposizione ribadendo la richiesta di estinzione della procedura esecutiva a seguito dell'intervenuto pagamento del credito vantato dall'esecutante posto che la mancata adesione all'invito a riscuotere il credito fatto pervenire a parte creditrice, via PEC, era imputabile esclusivamente all'inerzia di . P_1
Gli opponenti chiedevano inoltre la condanna dell'opposta al ristoro di tutti i danni subiti in proprio e quali genitori dei figli minori, privati del centro di affetti rappresentato dalla casa familiare, oggetto di espropriazione.
Si costituiva l'esecutante chiedendo il rigetto delle domande proposte.
4 Con memoria ex art. 183 VI co. cpc n. 3, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva del cessionario , non avendo questa mai P_1 documentato in alcuna sede la titolarità del credito e non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione dell'annotazione in G.U. dell'avvenuta cessione dei crediti anonimi in blocco.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.04.2024.
In tale sede, parte opponente eccepiva la presenza di clausole abusive nel contratto di mutuo (in particolare per una supposta violazione dell'art. 33 del codice del consumo) e, richiamando l'orientamento della Suprema Corte di cui alla sentenza a Sezioni Unite n. 9479/2023, sollecitava il Giudice, anche a mezzo di una Consulenza tecnica, alla verifica della legittimità del titolo esecutivo.
Nelle memorie conclusive, parte opposta eccepiva la tardività e inammissibilità del nuovo motivo di opposizione evidenziando che l'obbligo officioso del
Giudice di vagliare l'eventuale presenza di clausole abusive, imposto dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, riguarda unicamente il caso in cui il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo ed il Giudice che l'ha emesso non abbia dato atto di aver effettuato tale verifica.
Avverso la sentenza, e proponevano Parte_3 Parte_2 tempestivo appello;
si costituiva rappresentata da per P_1 P_2 resistere al gravame.
All'udienza del 9/9/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, precisate le conclusioni e depositate nei termini le comparse conclusionali e le memorie di replica, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
5 Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di pagamento sollevata dagli opponenti non potendo ritenersi estinto il debito con moneta scritturale emessa da operatori estranei al sistema bancario e finanziario.
Accertata, quindi, la mancata estinzione del debito, il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli opponenti.
Ha ritenuto, altresì, infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di per avere il debitore esplicitamente o implicitamente Controparte_1 riconosciuto la cessione, nemmeno contestata. Ha ritenuto infondata anche l'eccezione relativa alla presenza, nel contratto di mutuo fondiario, di clausole abusive, ai sensi della disciplina consumeristica, posto che il titolo esecutivo era rappresentato da un contratto di mutuo fondiario stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. N. 385/1993 in data 18.10.2007, rep. 19463 Notaio
. Persona_1
Per tali ragioni il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione ponendo a carico degli opponenti le spese di lite.
e hanno proposto appello per i seguenti Parte_3 Parte_2 motivi:
A) illegittimità costituzionale delle norme richiamate nella sentenza a
Sezioni Unite n. 9579/2023, per violazione degli artt. 3 e 111 della
Costituzione;
B) erronea motivazione in merito alla mancata declaratoria di estinzione del credito con moneta scritturale;
C) erronea motivazione in merito al mancato accoglimento della legittimazione ad agire dell'esecutante e carenza di prova della titolarità del credito.
6 Parte appellata ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame e, comunque, l'infondatezza delle pretese, oltre alla inconferenza della richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 9579/23.
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Preliminarmente, deve essere esaminata la pretesa inammissibilità dell'appello introdotta da ex art. 618 cpc, terzo comma, trattandosi di opposizione agli P_1 atti esecutivi.
L'eccezione è infondata.
E' pur vero che i coniugi e hanno introdotto il procedimento di Pt_3 Pt_2 primo grado senza un corretto inquadramento della azione dagli stessi proposta, affermando in modo ambivalente che si trattava di opposizione all'esecuzione, inserita all'interno dell'opposizione al decreto di trasferimento del 20 aprile
2022, dalla quale discendeva l'obbligo del risarcimento del danno “…ascrivibile all'inerzia del creditore procedente la fattispecie di ingiustificato arricchimento, in considerazione del fatto che nonostante la somma atta a estinguere integralmente il debito originato dal mutuo fosse stata messa nella disponibilità della è stata disposta la vendita degli immobili oggetto della P_1 presente procedura esecutiva pur essendo ancora a disposizione la moneta scritturale per la quale si attende la conversione con le modalità previste (v. atto citazione primo grado pag. 9); tuttavia, hanno finalizzato la domanda all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno conseguito alla mancata dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per intervenuto pagamento del debito, comportamento autonomo rispetto alla vicenda contrattuale dedotta in giudizio.
Ebbene, anche a voler ritenere che gli opponenti abbiano inteso qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, va rilevato che il primo giudice non si è espresso al riguardo. Ed è consolidato il principio
7 giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza.
Con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, tale qualificazione spetta,
d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (Cass. 10868/24); così è avvenuto nel caso di specie, in cui il primo giudice non ha qualificato l'azione proposta, a nulla potendo valere quanto indicato nell'epigrafe della sentenza laddove si legge, nella specificazione dell'oggetto, “opposizione agli atti esecutivi”, posto che tale indicazione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza
(Cass. 10868/24).
Pertanto, premesso che, qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda (Cass. 3793/24), va osservato che i coniugi hanno Persona_2 proposto, sia pure in modo confuso, anche una autonoma domanda di risarcimento del danno per la mancata declaratoria dell'estinzione del procedimento esecutivo in conseguenza dell'asserita inerzia del creditore procedente, questione che esula dall'opposizione agli atti esecutivi, il cui appello
8 non è ammesso ex art. 618, terzo comma, cpc, o dall'opposizione all'esecuzione, ormai preclusa per l'intervenuta vendita dell'immobile staggito. Né gli appellanti possono invocare l'ammissibilità dell'opposizione in caso di sussistenza di fatti sopravvenuti posto che la dichiarazione di accesso alla procedura di sanatoria presentata all'Agenzia delle Entrate di Gorizia risulta per tabulas risalire al
17.12.2019 (cfr documenti allegati al ricorso in opposizione introduttivo proposto innanzi al GE), ossia in data antecedente il decreto 5.6.2021 che disponeva la vendita nella procedura esecutiva immobiliare.
Altra questione preliminare è l'eccezione di incostituzionalità sollevata dagli appellanti in relazione ai “principi contenuti nella sentenza a Sezioni Unite
9579/2023 nella parte in cui non prevede esplicitamente che la tutela sia estesa anche ai consumatori avverso un titolo per il quale il creditore possa agire senza proporre decreto ingiuntivo” (v. atto appello pag.11). In particolare, gli appellanti chiedono “… che la Illustrissima Corte di Appello di Venezia si pronunci sulla eccezione e valuti, avendo la decisione a Sezioni Unite lo stesso valore della fonte diritto scritto se il non prevedere esplicitamente che la tutela si estenda anche e soprattutto ai consumatori che non hanno potuto, a motivo del titolo, opporsi allo stesso nell'ambito della larga opposizione concessa nei confronti di un decreto ingiuntivo” (v. pag. 13 atto appello); in sostanza, lamentano una disparità di trattamento nella mancata estensione al contratto di Co mutuo, valido come titolo esecutivo, del seguente principio espresso da : “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore,
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma
9 la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"..”
(Cass. SU 9479/23).
La sollevata questione è priva di pregio giuridico.
Ora, la richiesta di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, sulla base della laconica affermazione che tale tipo di decisione avrebbe “lo stesso valore della fonte di diritto scritto”
è palesemente inammissibile, per la semplice considerazione che, il nostro ordinamento prevede che la questione di legittimità costituzionale possa avere ad oggetto unicamente una legge o di un atto avente forza di legge della
Repubblica.
Tanto basta per dichiarare inammissibile la questione.
Resta da esaminare il merito della domanda risarcitoria, dovendo escludersi ogni altra questione inerente all'opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione, sulla cui inammissibilità si è già detto.
Riguardo alla pretesa risarcitoria, va osservato che manca un comportamento illecito, generatore del danno lamentato. Infatti, come correttamente affermato dal primo giudice, non poteva addebitarsi al creditore procedente alcunché per la mancata adesione all'offerta di pagamento con moneta “scritturale” emessa da
GST Virtual Bank dietro deposito di € 300.000.000.000,00, in quanto la prestazione dei servizi di pagamento attraverso moneta scritturale è un'attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati (e tale non era GST), oltre al fatto che la scelta di una tale modalità di pagamento non era stata in alcun modo concordata tra le parti.
10 Circa la titolarità del credito in capo a parte appellante, nel ribadire P_1 che era onere del creditore dimostrare l'avvenuta cessione a suo favore, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in cui il primo giudice ha ritenuto che il debitore con il suo comportamento processuale concludente avesse ammesso implicitamente l'esistenza della cessione, non contestando l'esistenza del relativo contratto. Del resto, in questa sede, gli appellanti non negano l'applicabilità del principio affermato in sentenza, secondo cui se “il debitore ceduto non solo non contesta espressamente la cessione, ma si difende in modo tale da ammetterne sia pure implicitamente l'esistenza, il giudice deve ritenerla estranea al 'thema probandum' e quindi accertata in base al principio della non contestazione, negando rilevanza ai comportamenti successivi della parte” (Cass. n. 19260/04). Gli appellanti nemmeno contestano l'affermazione secondo cui essi avevano avuto piena consapevolezza della titolarità del credito di e della sua diretta legittimazione ad agire per il suo recupero. Controparte_1
***
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n.
3617/2024, emessa in data 14.10.2024 dal Tribunale di Venezia.
Le spese seguono la soccombenza per cui vengono poste a carico di parte appellante, con liquidazione secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore di causa (indeterminato - complessità media) e delle fasi effettivamente svolte.
Considerato che, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cpc, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un giudizio senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, senza compiere alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la
11 giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta, riconoscendo tale incuria nella difesa degli appellanti, va disposta la condanna degli stessi ai sensi dell'art. 96 cpc, terzo comma, cpc liquidando a favore dell'appellata, una somma pari a circa il 20% dei compensi liquidati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3617/2024, emessa in data 14.10.2024 dal Tribunale di Venezia;
3. condanna e , in solido fra loro, alla Parte_3 Parte_2 rifusione delle spese di lite in favore di rappresentata da Controparte_1
, quantificate in € 8.470,00 per compensi professionali, Controparte_2 oltre 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
4. condanna e , in solido fra loro, al Parte_3 Parte_2 pagamento a favore di rappresentata da , Controparte_1 Controparte_2 della ulteriore somma pari a € 1.600,00.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di e . Parte_3 Parte_2
Venezia, 9/9/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
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