Decreto cautelare 15 dicembre 2014
Decreto cautelare 23 gennaio 2015
Decreto decisorio 29 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 29/04/2021, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 01697/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Ferri, con domicilio eletto presso lo studio IO NE in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Ministero della Salute, Azienda -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del certificato medico rilasciato il 18.11.2014 dalla Commissione Medica Locale istituita presso l'Azienda -OMISSIS-con il quale il ricorrente è stato ritenuto "non idoneo temporaneamente" per la patente di guida normale;
di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi comprensivi gli esami tossicologici del 5 e 28 novembre 2014, e del 5 dicembre 2014, e la nota della commissione medica locale del 19 novembre 2014 n.-OMISSIS-
nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 21 gennaio 2015, per l'annullamento del provvedimento n.-OMISSIS-dicembre 2014 con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Treviso ha sospeso temporaneamente la patente del ricorrente, con la richiesta per la concessione della misura cautelare monocratica dello stesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 15 dicembre 2014;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 28 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.