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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1536/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6770/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7596/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 30/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03087 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03087 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03087 IRAP 2018
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.
Ricorrente_11. Con atto di appello S in liquidazione impugna la sentenza della Corte di primo grado di Napoli in epigrafe indicata, che aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018, fondato sulla natura di 'cartiera' della Società_2 . La Corte di primo grado condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Propone appello la società contribuente rappresentando come la motivazione di primo grado sia da censurare: a- perché rende una motivazione non corretta in ordine alla deroga al contraddittorio preventivo;
b- per violazione di legge in relazione agli artt. 2697 cod. civ. quanto alla prova della inesistenza oggettiva delle operazioni e dell'elemento soggettivo;
c- violazione di legge in relazione alla carenza istruttoria, non avendo l'ufficio emittente l'accertamento alcuna verifica diretta;
d - violazione dell'art.
7-comma 5-bis d.lgs. 546 del 1992; e- illegittimità delle sanzioni e violazione del principio di proporzionalità. L'appellante chiedeva e otteneva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per sussistenza del fumus di fondatezza dell'appello, oltre che del periculum in mora.
3. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che il contraddittorio non era stato garantito per la sussistenza del pericolo per la riscossione. Inoltre, la doglianza sul difetto di prova quanto all'elemento soggettivo - necessario per le operazioni soggettivamente inesistenti - sarebbe inedita e le ulteriori doglianze infondate, sia in ordine alle operazioni oggettivamente inesistenti, essendo sufficiente a provarle anche presunzioni semplici, sia in merito alle sanzioni. Rappresenta l'Agenzia che l'atto è motivato, anche in ragione della rinuncia al relativo motivo proposto con il ricorso in ordine alla carenza di motivazione.
4. L'appellante ha depositato poi memoria, con la quale ha reiterato le censure sulla violazione del contraddittorio preventivo, sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, sulla piena effettività dei rapporti commerciali e sulla buona fede della società contribuente e sulle sanzioni.
5. Alla udienza, tenuta come da verbale, le parti hanno concluso e la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. L'art.
6-bis (Principio del contraddittorio) prevede che «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo». Il comma 2 prevede che «2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». La Corte di primo grado ha ritenuto che sussistesse il pericolo per l'attività di recupero a tassazione qualora si fosse attivato il contraddittorio.
2 A ben vedere la norma è in vigore dal 18.1.24 e, dunque, trova applicazione al successivo avviso di accertamento qui impugnato. La doglianza dell'appellante è fondata e l'atto di accertamento va annullato. In vero nell'atto di accertamento non vi è alcuna concreta indicazione in ordine alle ragioni del pericolo, se non il riferimento all'importo del dovuto, il che però non integra in sé uno dei «casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». In tal senso, trattandosi di una deroga al generale principio del contraddittorio obbligatorio, spettava all'Agenzia indicare le concrete ragioni di pericolo, mentre la sentenza di primo grado risulta sostanzialmente tautologica. Pertanto, il primo motivo di appello è fondato. Anche il secondo motivo è fondato: in epigrafe la doglianza contesta la carenza di prova sull'inesistenza oggettiva delle operazioni, deducendosi sul punto che l'atto di accertamento trae dalla natura di cartiera della società cedente la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. A ben vedere pacifico è l'orientamento – cfr. Cass Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018 (Rv. 649610 - 01) – per cui una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. In tal senso, anche più recentemente si è affermato che in tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024 - Rv. 670825 – 01; Conformi: N. 28628 del 2021 Rv. 662471
– 01). Or bene, tale principio di diritto, calato nel caso concreto, comporta però in primo luogo il verificare che effettivamente la società cedente sia una 'cartiera'. Ma sul punto la motivazione dell'atto impugnato è del tutto carente, in quanto si limita a riferire come la società in questione fosse «priva di struttura imprenditoriale tale da consentire l'effettuazione di operazioni commerciali». Si tratta di una motivazione del tutto apodittica, non fondata e riferita ad accertamenti di fatto né, per altro, gli accertamenti della Agenzia di Salerno nei confronti della Società_2 sono rifluiti nell'avviso di accertamento impugnato dalla società contribuente. In tal senso anche il motivo che lamenta la carenza di istruttoria e la violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/73, a fronte di una motivazione del tutto apodittica quanto alla natura di cartiera della società Società_2, senza che la sentenza di primo grado colmi tale deficit motivazionale, risulta fondato. Né, alla luce del secondo e terzo motivo di appello, può ritenersi che vi sia stata rinuncia al motivo di ricorso in ordine alla motivazione, in quanto le doglianze contestavano l'insufficienza dell'accertamento dell'ufficio salernitano: pertanto, il motivo mai è stato esplicitamente rinunciato e implica la contestazione e, per altro, è stato in modo più dettagliato poi ripreso dalla memoria. Anche il secondo motivo è fondato, mentre gli altri motivi sono assorbiti. Pertanto, l'appello è fondato, in quanto in questo processo non è stata fornita la prova adeguata della fittizietà della società emittente, primo presupposto di quanto l'amministrazione deve provare, secondo il principio di diritto in precedenza richiamato.
3 Ne consegue la vittoria quanto alle spese di primo e secondo grado, da liquidarsi come da dispositivo, seguendo la soccombenza e in ragione del valore della causa, in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 per competenze del primo grado e in euro 4000,00 per competenze del secondo grado, oltre accessori, in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli, 5.2.26
Il Giudice est. Il Presidente
RA ZI SS UO
4
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6770/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7596/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 30/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03087 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03087 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03087 IRAP 2018
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Ricorrente_11. Con atto di appello S in liquidazione impugna la sentenza della Corte di primo grado di Napoli in epigrafe indicata, che aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018, fondato sulla natura di 'cartiera' della Società_2 . La Corte di primo grado condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Propone appello la società contribuente rappresentando come la motivazione di primo grado sia da censurare: a- perché rende una motivazione non corretta in ordine alla deroga al contraddittorio preventivo;
b- per violazione di legge in relazione agli artt. 2697 cod. civ. quanto alla prova della inesistenza oggettiva delle operazioni e dell'elemento soggettivo;
c- violazione di legge in relazione alla carenza istruttoria, non avendo l'ufficio emittente l'accertamento alcuna verifica diretta;
d - violazione dell'art.
7-comma 5-bis d.lgs. 546 del 1992; e- illegittimità delle sanzioni e violazione del principio di proporzionalità. L'appellante chiedeva e otteneva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per sussistenza del fumus di fondatezza dell'appello, oltre che del periculum in mora.
3. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che il contraddittorio non era stato garantito per la sussistenza del pericolo per la riscossione. Inoltre, la doglianza sul difetto di prova quanto all'elemento soggettivo - necessario per le operazioni soggettivamente inesistenti - sarebbe inedita e le ulteriori doglianze infondate, sia in ordine alle operazioni oggettivamente inesistenti, essendo sufficiente a provarle anche presunzioni semplici, sia in merito alle sanzioni. Rappresenta l'Agenzia che l'atto è motivato, anche in ragione della rinuncia al relativo motivo proposto con il ricorso in ordine alla carenza di motivazione.
4. L'appellante ha depositato poi memoria, con la quale ha reiterato le censure sulla violazione del contraddittorio preventivo, sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, sulla piena effettività dei rapporti commerciali e sulla buona fede della società contribuente e sulle sanzioni.
5. Alla udienza, tenuta come da verbale, le parti hanno concluso e la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. L'art.
6-bis (Principio del contraddittorio) prevede che «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo». Il comma 2 prevede che «2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». La Corte di primo grado ha ritenuto che sussistesse il pericolo per l'attività di recupero a tassazione qualora si fosse attivato il contraddittorio.
2 A ben vedere la norma è in vigore dal 18.1.24 e, dunque, trova applicazione al successivo avviso di accertamento qui impugnato. La doglianza dell'appellante è fondata e l'atto di accertamento va annullato. In vero nell'atto di accertamento non vi è alcuna concreta indicazione in ordine alle ragioni del pericolo, se non il riferimento all'importo del dovuto, il che però non integra in sé uno dei «casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». In tal senso, trattandosi di una deroga al generale principio del contraddittorio obbligatorio, spettava all'Agenzia indicare le concrete ragioni di pericolo, mentre la sentenza di primo grado risulta sostanzialmente tautologica. Pertanto, il primo motivo di appello è fondato. Anche il secondo motivo è fondato: in epigrafe la doglianza contesta la carenza di prova sull'inesistenza oggettiva delle operazioni, deducendosi sul punto che l'atto di accertamento trae dalla natura di cartiera della società cedente la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. A ben vedere pacifico è l'orientamento – cfr. Cass Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018 (Rv. 649610 - 01) – per cui una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. In tal senso, anche più recentemente si è affermato che in tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024 - Rv. 670825 – 01; Conformi: N. 28628 del 2021 Rv. 662471
– 01). Or bene, tale principio di diritto, calato nel caso concreto, comporta però in primo luogo il verificare che effettivamente la società cedente sia una 'cartiera'. Ma sul punto la motivazione dell'atto impugnato è del tutto carente, in quanto si limita a riferire come la società in questione fosse «priva di struttura imprenditoriale tale da consentire l'effettuazione di operazioni commerciali». Si tratta di una motivazione del tutto apodittica, non fondata e riferita ad accertamenti di fatto né, per altro, gli accertamenti della Agenzia di Salerno nei confronti della Società_2 sono rifluiti nell'avviso di accertamento impugnato dalla società contribuente. In tal senso anche il motivo che lamenta la carenza di istruttoria e la violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/73, a fronte di una motivazione del tutto apodittica quanto alla natura di cartiera della società Società_2, senza che la sentenza di primo grado colmi tale deficit motivazionale, risulta fondato. Né, alla luce del secondo e terzo motivo di appello, può ritenersi che vi sia stata rinuncia al motivo di ricorso in ordine alla motivazione, in quanto le doglianze contestavano l'insufficienza dell'accertamento dell'ufficio salernitano: pertanto, il motivo mai è stato esplicitamente rinunciato e implica la contestazione e, per altro, è stato in modo più dettagliato poi ripreso dalla memoria. Anche il secondo motivo è fondato, mentre gli altri motivi sono assorbiti. Pertanto, l'appello è fondato, in quanto in questo processo non è stata fornita la prova adeguata della fittizietà della società emittente, primo presupposto di quanto l'amministrazione deve provare, secondo il principio di diritto in precedenza richiamato.
3 Ne consegue la vittoria quanto alle spese di primo e secondo grado, da liquidarsi come da dispositivo, seguendo la soccombenza e in ragione del valore della causa, in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 per competenze del primo grado e in euro 4000,00 per competenze del secondo grado, oltre accessori, in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli, 5.2.26
Il Giudice est. Il Presidente
RA ZI SS UO
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