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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3419/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3419/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata alla Piazza Parte_1 C.F._1
Duca d'Aosta n.34 nello studio dell'avv. IOVINE VITTORIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
AVV. MICHELA BERTOLINI IN QUALITA' DI CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE elettivamente domiciliata in ES alla Piazza Ettore Troilo 18.
INTERVENUTO
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 9 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.12.2016 la sig.ra contraeva matrimonio in Romania con il sig. Parte_1
come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Focsani Controparte_1
(dipartimento di Vrancea) e regolarmente trascritto alla serie CY n. 426007. Dalla loro unione nasceva la figlia il 23.11.2020. Persona_1
2. Con ricorso del 19.11.2024 chiedeva, previa adozione di provvedimenti Parte_1 urgenti e indifferibili, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertato che il signor CP_1 abbia violato in modo grave ed intenzionale i doveri coniugali, e che tali violazioni siano state
[...] le cause principali della crisi coniugale, dichiarare l'addebito della separazione per colpa del predetto;
2) Dichiarare che i coniugi continueranno a vivere separati, liberi di fissare e/o modificare la rispettiva residenza e dimora, con obbligo di comunicazione all'altro di ogni variazione, anche riguardo ai rispettivi recapiti telefonici;
3) Disporre l'affido ESCLUSIVO alla ricorrente della figlia minore nata in [...] il [...], e conseguentemente la sua Persona_1 collocazione presso la madre alla casa familiare. 4) Disporre la regolamentazione del diritto di permanenza del sig. con la figlia, escludendo i pernotti, secondo un criterio di Controparte_1 gradualità condizionato ad un primo periodo di incontri protetti una volta a settimana presso idonea struttura pubblica sotto la supervisione del competente Servizio Sociale, della durata di almeno mesi
12 rivalutabile all'esito di dettagliata relazione del Servizio, nonché ulteriore periodo di visite osservate, fatta salva l'eventuale emissione di provvedimento de potestate dal Giudice Competente eventualmente incidente sull'esercizio della responsabilità genitoriale. 5) Disporre che il sig.
[...] versi alla ricorrente un contributo di mantenimento per la figlia nella misura di euro CP_1
300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie nei termini e modalità del Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di ES. 6)
Disporre che l'assegno unico erogato per la figlia venga riscosso integralmente dalla ricorrente. 7)
Disporre che il sig. versi alla ricorrente un assegno di mantenimento Controparte_1 nell'importo di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. 8) Disporre
l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla ricorrente, con tutti i beni mobili, arredi e suppellettili, in considerazione della coabitazione con la figlia”.
pagina 2 di 9 3. La ricorrente, a sostengo della propria domanda, riferiva il progressivo deterioramento del rapporto coniugale e la presenza di comportamenti violenti del marito, anche alla presenza della minore, circostanze che conducevano la stessa a sporgere querela in data 15.03.2024. La ricorrente esponeva altresì che, in data 21 giugno 2024, la minore le riferiva spontaneamente circostanze di natura sessuale riconducibili al padre, che la inducevano a registrare le dichiarazioni della bambina e a recarsi al pronto soccorso, dove la minore veniva sottoposta agli accertamenti del caso. A seguito della gravità dei fatti emergenti, la ricorrente proponeva in data 27 giugno 2024 ulteriore querela nei confronti del resistente a cui faceva seguito la richiesta di incidente probatorio da parte della Procura della Repubblica di
ES (procedimento penale n. RG. 2876/2024). A seguito della notifica al resistente questi si allontanava definitivamente dalla casa familiare, cessando ogni contributo al mantenimento. La ricorrente segnalava all'Autorità anche tale allontanamento, rappresentando il persistente stato di timore per la propria incolumità e per quello della figlia minore, atteso che il resistente, pur non convivendo nell'abitazione familiare, continuava a detenerne le chiavi e a porre in essere atteggiamenti vessatori e intimidatori. La gravità dei fatti sopra descritti induceva la ricorrente a presentare esposto innanzi il Tribunale per i Minorenni de L'Aquila per l'adozione di provvedimenti de potestate.
4. All'udienza fissata ex art. 473 bis 15 c.p.c. il Giudice delegato, rilevata la situazione di pregiudizio per la minore assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti statuendo come segue: “dispone che
versi in favore di euro 250,00 mensili per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della minore e valutati i gravi fatti descritti dalla moglie nel proprio atto Per_2 introduttivo, sui quali anche in assenza del contraddittorio della controparte non vi è motivo di dubitare in quanto già anche oggetto di indagine penale tanto che la dott.ssa la quale è stata Per_3 nominata in sede di incidente probatorio e non ha ancora depositato il proprio elaborato con udienza al 17.12.2024, - dispone, visto il quadro delle condotte violente addebitate a non solo CP_1 violative dei doveri coniugali ma anche degli interessi morali e materiali della bambina ai sensi dell'art. 473bis.70 c.c., che il sig. cessi immediatamente la condotta violenta sia morale CP_1 che fisica nei confronti della sig.ra e della prole prescrivendo il non avvicinamento di quest'ultimo ai luoghi abitualmente frequentati dai beneficiari del presente ordine di protezione ed in particolare alla casa sita in ES, alla via Tiburtina n.144 e all'Asilo Piazza Grue “Marele Ventre”. Tale provvedimento avrà la durata di mesi 4”.
5. All'udienza di prima comparizione delle parti, il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva. Dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice disponeva indagini tributarie in capo allo stesso confermando i provvedimenti provvisori assunti all'udienza del 4 dicembre 2024.
pagina 3 di 9 6. All'udienza del 15 maggio 2025, la ricorrente chiedeva l'integrazione degli accertamenti reddituali e patrimoniali alla luce della memoria depositata dalla stessa in data 14.05.2025, dalla quale emergeva un possibile rapporto di lavoro del resistente in Svizzera.
7. All'udienza del 9 ottobre 2025 la ricorrente dava atto dell'avvio, su iniziativa della Parte_2
di un procedimento volto alla decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, con
[...] contestuale nomina di un Curatore speciale per la minore;
il Giudice disponeva quindi la trasmissione, da parte del Tribunale de L'Aquila, del fascicolo ivi formato ai fini dell'acquisizione nel presente procedimento, confermando la nomina del Curatore speciale, e differiva la causa per la decisione all'udienza del 11.12.2025 assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
8. Il Curatore speciale, costituitasi in giudizio, nel riportare gli esiti del procedimento de potestate, esponeva che, con ricorso del 4 marzo 2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni de L'Aquila domandava l'adozione di provvedimenti ex artt. 330 ss. c.c. nell'interesse della minore, a seguito di segnalazione proveniente dalla Procura di ES. Il P.M. chiedeva dunque la sospensione della responsabilità genitoriale paterna e l'esclusione di incontri padre-figlia in ragione del grave pregiudizio segnalato. Il P.M., nella richiesta di applicazione di misure cautelari, evidenziava la sussistenza di gravi indizi a carico del padre e il Gip, con ordinanza dell'8 gennaio 2025, applicava al resistente la misura del divieto di avvicinamento alla minore con braccialetto elettronico.
Rappresentava, inoltre, che il nucleo familiare risultava già preso in carico dai Servizi sociali dal novembre 2024 per monitoraggio delle condizioni di vita della minore. Nel corso della visita domiciliare effettuata dalla stessa Curatrice, la minore appariva in buone condizioni di salute, socievole e ben inserita nel contesto scolastico e sembrava non mostrare segni evidenti di trauma. La madre risultava accudente e collaborativa con i Servizi sociali, disponeva di un'abitazione adeguata e provvedeva integralmente alle esigenze della minore, in assenza di qualsivoglia contributo paterno. Nel corso dei successivi incontri non emergevano variazioni nelle condizioni di vita della madre e della minore;
permaneva, tuttavia, il timore di condotte pregiudizievoli da parte del padre, il quale, secondo quanto riferito dalla madre, avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento. Riferiva, altresì, che il padre, in un incontro svoltosi nel mese di ottobre, manifestava un atteggiamento vittimistico in relazione alle misure cautelari adottate, dichiarava poi di non disporre di occupazione stabile, rifiutava di indicare un domicilio certo e reiterava la richiesta di poter incontrare la figlia anche in modalità protetta. Il Curatore evidenziava l'assenza di percorsi di consapevolezza rispetto ai fatti contestati e l'inerzia del resistente nel tentativo di recuperare un ruolo genitoriale. Alla luce di tali elementi, chiedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento esclusivo della minore alla madre,
pagina 4 di 9 la conferma del divieto assoluto di incontri padre-figlia e l'attivazione dei servizi competenti, ivi incluso il sostegno psicologico presso il N.P.I.
9. La domanda di separazione personale richiesta da entrambi i contendenti merita di essere accolta ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. 11. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
10. Il vaglio del Collegio prosegue nel valutare la fondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
11. Sul punto, giova preliminarmente richiamare il consolido principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. Sez
I, ord. 30 marzo 2025 n. 8366; Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394).
12. Segnatamente, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione in capo al marito, assumendo in seno al proprio atto introduttivo che la crisi coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza siano state determinate da gravi e reiterate violazioni dei doveri coniugali da parte del marito, il quale avrebbe posto in essere condotte violente e gravemente lesive della dignità e dell'integrità psico-fisica della ricorrente, nonché dell'equilibrio dell'intero nucleo familiare, in un contesto caratterizzato da sopraffazione e totale mancanza di assistenza morale e materiale. Tali allegazioni hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie dalle quali è emerso come le condotte del resistente abbiano inciso in modo diretto sulla disgregazione del rapporto coniugale rendendo oggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, i comportamenti violenti e abusanti, oltre a integrare una grave violazione del rispetto, assistenza e solidarietà coniugale di cui all'art. 143 c.c. hanno determinato un clima familiare incompatibile con la normale vita matrimoniale.
Deve pertanto ritenersi superflua ogni indagine sulla preesistenza di una crisi coniugale poiché tali comportamenti sono di per sé idonei a fondare l'addebito della separazione al coniuge che li ha posti in essere in quanto causa sufficiente di intollerabilità della convivenza.
13. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. merita di essere accolta CP_1 per le ragioni che seguono. pagina 5 di 9 14. Ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti ovvero abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio.
15. Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite nel corso del giudizio, deve ritenersi sussistente un grave e attuale pregiudizio in danno della minore, tale da giustificare l'adozione della misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. Dalla documentazione versata in atti, dalle emergenze del procedimento penale pendente e, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dalla minore nel corso dell'incidente probatorio, valutate positivamente quanto ad attendibilità, emerge un quadro di condotte gravemente lesive dell'integrità psico-fisica della bambina, incompatibili con il corretto esercizio della funzione genitoriale.
16. Deve altresì rilevarsi come le dichiarazioni rese dalla minore, raccolte nelle forme dell'incidente probatorio e ritenute attendibili dagli organi procedenti, descrivano condotte di natura gravemente abusante, tali da integrare una compromissione radicale del rapporto genitoriale. La condotta abusiva, per la sua intrinseca gravità e per l'impatto che essa assume sullo sviluppo psico-fisico del minore, determina una frattura irreversibile del vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere tra genitore e figlio, rendendo il primo strutturalmente inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. In tali ipotesi, il pregiudizio per il minore non può ritenersi meramente eventuale o futuro, ma si configura come attuale e concreto, atteso che l'abuso incide direttamente sulla sfera dell'integrità personale, della sicurezza emotiva e della capacità di sviluppo armonico della personalità del bambino.
Ne consegue che la mera permanenza della responsabilità genitoriale in capo al genitore autore delle condotte, anche in assenza di contatti diretti, risulterebbe incompatibile con l'esigenza primaria di tutela del minore. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce una misura di carattere eccezionale ma doverosa ogniqualvolta il genitore ponga in essere comportamenti idonei a determinare un pregiudizio concreto e attuale per il figlio, fondandosi su una valutazione di inidoneità genitoriale desunta da fatti gravi, precisi e concordanti (Cass. civ., sez.
I, ord. 16 settembre 2024, n. 24708; Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2017, n. 977). Nel caso in esame, il comportamento del padre evidenzia una totale inadeguatezza genitoriale e un persistente disinteresse per le esigenze affettive, educative e di crescita della figlia, tale da rendere la permanenza della responsabilità genitoriale contraria all'interesse della minore.
17. L'accoglimento della domanda di decadenza comporta, quale naturale conseguenza, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, risultando l'affidamento condiviso incompatibile con la situazione accertata. In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio del superiore pagina 6 di 9 interesse morale e materiale della prole, essendo l'affidamento esclusivo consentito nei casi in cui quello condiviso risulti pregiudizievole (Cass. civ., sez. VI, ord. 4 novembre 2019, n. 28244). Pertanto, valutati complessivamente gli elementi emersi, l'affidamento esclusivo della minore alla madre costituisce, allo stato, la soluzione maggiormente conforme al superiore interesse della bambina. La madre offre, infatti, un ambiente stabile, adeguato e protettivo, mentre il padre ha dimostrato totale inadeguatezza rispetto ai compiti genitoriali, connotata da disinteresse affettivo e materiale, mancata contribuzione economica, instabilità lavorativa e gravi condotte pregiudizievoli in danno della minore.
18. Le medesime considerazioni, unite alla misura cautelare in atto impongono l'esclusione di qualunque incontro tra il resistente e la figlia, atteso che allo stato non sussistono elementi idonei a ritenere possibile un contatto, neppure in modalità protetta.
19. Deve in ogni caso disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e della minore da parte dei Servizi sociali, nonché l'attivazione del servizio di N.P.I. di ES, ritenendosi tale intervento necessario ai fini del sostengo e della tutela della stessa.
20. Quanto al contributo al mantenimento, spetta ad entrambi i genitori provvedere alle esigenze della minore in proporzione ai propri redditi. Dalle risultanze processuali emerge come la madre provveda integralmente al soddisfacimento dei bisogni della figlia minore, mentre il resistente, pur avendo potenzialità lavorative, non abbia mai versato alcun contributo al mantenimento. In ordine alla capacità contributiva del resistente, deve darsi atto che le indagini tributarie espletate non hanno consentito di acquisire elementi certi in ordine all'esistenza di redditi percepiti all'estero. Dalle risultanze acquisite emerge tuttavia che il resistente ha dichiarato redditi di importo irrisorio per le annualità 2022 e 2023, risulta titolare di un'impresa individuale operante nel settore edile, attiva da diversi anni, dispone di rapporti bancari e ha beneficiato di un contratto di locazione ad uso abitativo. Tali elementi, valutati nel loro complesso, rendono non attendibile la rappresentazione di una situazione di assoluta incapienza reddituale e consentono di valorizzare la capacità lavorativa e reddituale potenziale del resistente, il quale risulta pienamente abile al lavoro e privo di impedimenti oggettivi allo svolgimento di attività lavorativa.
21. Tenuto conto delle esigenze della minore, dell'età della stessa, dell'impegno quotidiano della madre e della necessità di assicurare un contributo stabile e continuativo al suo mantenimento, appare equo porre a carico del padre un assegno mensile di € 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di ES.
pagina 7 di 9 22. Quanto al mantenimento del coniuge, deve rilevarsi che la ricorrente versa in una condizione di oggettivo squilibrio economico, avendo sostenuto da sola il carico familiare e le conseguenze economiche derivanti dalla crisi coniugale e dalla gestione esclusiva della minore. In tale contesto, considerate le condizioni complessive delle parti e la capacità lavorativa del resistente, risulta giustificato riconoscere in favore della ricorrente un assegno mensile di mantenimento nella misura di €
250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
23. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, scaglione indeterminabile, bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi e Parte_1 CP_1 coniugati in Focsani (Romania, dipartimento di Vrancea) il 21.12.2016; regolarmente trascritto
[...] alla serie CY n. 426007 del predetto Comune;
b) nulla sulla trascrizione della presente sentenza in quanto il matrimonio non risulta registrato in Italia;
c) accoglie la domanda di addebito della separazione proposta dalla sig.ra Parte_1
d) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_1 [...]
Persona_1
e) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre Persona_1 Parte_1
quale genitore collocatario e con la quale stabilmente vivrà, con i poteri di cui al terzo comma
[...] dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per la minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con esclusione del diritto di visita paterno f) assegna la casa coniugale sita in ES (Pe) alla via Tiburtina Valeria n. 144, con tutti gli arredi, alla sig.ra la quale vi abiterà unitamente alla figlia minore Parte_1 Persona_1
[...]
g) dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. per due anni, con costante controllo dell'andamento della situazione della minore da parte del Servizio Sociale del
Comune di ES, che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare con cadenza bimestrale,
pagina 8 di 9 salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la
Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto Servizio Sociale;
h) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento della minore la somma di € 300,00 ed € 250,00 in favore della moglie, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna l'assegno unico familiare alla madre;
i) condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 [...]
e per essa all'Erario, che si liquidano nella misura di euro 3809.00 per compensi, oltre Parte_1 accessori come per legge.
ES, 17 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3419/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata alla Piazza Parte_1 C.F._1
Duca d'Aosta n.34 nello studio dell'avv. IOVINE VITTORIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
AVV. MICHELA BERTOLINI IN QUALITA' DI CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE elettivamente domiciliata in ES alla Piazza Ettore Troilo 18.
INTERVENUTO
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 9 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.12.2016 la sig.ra contraeva matrimonio in Romania con il sig. Parte_1
come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Focsani Controparte_1
(dipartimento di Vrancea) e regolarmente trascritto alla serie CY n. 426007. Dalla loro unione nasceva la figlia il 23.11.2020. Persona_1
2. Con ricorso del 19.11.2024 chiedeva, previa adozione di provvedimenti Parte_1 urgenti e indifferibili, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertato che il signor CP_1 abbia violato in modo grave ed intenzionale i doveri coniugali, e che tali violazioni siano state
[...] le cause principali della crisi coniugale, dichiarare l'addebito della separazione per colpa del predetto;
2) Dichiarare che i coniugi continueranno a vivere separati, liberi di fissare e/o modificare la rispettiva residenza e dimora, con obbligo di comunicazione all'altro di ogni variazione, anche riguardo ai rispettivi recapiti telefonici;
3) Disporre l'affido ESCLUSIVO alla ricorrente della figlia minore nata in [...] il [...], e conseguentemente la sua Persona_1 collocazione presso la madre alla casa familiare. 4) Disporre la regolamentazione del diritto di permanenza del sig. con la figlia, escludendo i pernotti, secondo un criterio di Controparte_1 gradualità condizionato ad un primo periodo di incontri protetti una volta a settimana presso idonea struttura pubblica sotto la supervisione del competente Servizio Sociale, della durata di almeno mesi
12 rivalutabile all'esito di dettagliata relazione del Servizio, nonché ulteriore periodo di visite osservate, fatta salva l'eventuale emissione di provvedimento de potestate dal Giudice Competente eventualmente incidente sull'esercizio della responsabilità genitoriale. 5) Disporre che il sig.
[...] versi alla ricorrente un contributo di mantenimento per la figlia nella misura di euro CP_1
300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie nei termini e modalità del Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di ES. 6)
Disporre che l'assegno unico erogato per la figlia venga riscosso integralmente dalla ricorrente. 7)
Disporre che il sig. versi alla ricorrente un assegno di mantenimento Controparte_1 nell'importo di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. 8) Disporre
l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla ricorrente, con tutti i beni mobili, arredi e suppellettili, in considerazione della coabitazione con la figlia”.
pagina 2 di 9 3. La ricorrente, a sostengo della propria domanda, riferiva il progressivo deterioramento del rapporto coniugale e la presenza di comportamenti violenti del marito, anche alla presenza della minore, circostanze che conducevano la stessa a sporgere querela in data 15.03.2024. La ricorrente esponeva altresì che, in data 21 giugno 2024, la minore le riferiva spontaneamente circostanze di natura sessuale riconducibili al padre, che la inducevano a registrare le dichiarazioni della bambina e a recarsi al pronto soccorso, dove la minore veniva sottoposta agli accertamenti del caso. A seguito della gravità dei fatti emergenti, la ricorrente proponeva in data 27 giugno 2024 ulteriore querela nei confronti del resistente a cui faceva seguito la richiesta di incidente probatorio da parte della Procura della Repubblica di
ES (procedimento penale n. RG. 2876/2024). A seguito della notifica al resistente questi si allontanava definitivamente dalla casa familiare, cessando ogni contributo al mantenimento. La ricorrente segnalava all'Autorità anche tale allontanamento, rappresentando il persistente stato di timore per la propria incolumità e per quello della figlia minore, atteso che il resistente, pur non convivendo nell'abitazione familiare, continuava a detenerne le chiavi e a porre in essere atteggiamenti vessatori e intimidatori. La gravità dei fatti sopra descritti induceva la ricorrente a presentare esposto innanzi il Tribunale per i Minorenni de L'Aquila per l'adozione di provvedimenti de potestate.
4. All'udienza fissata ex art. 473 bis 15 c.p.c. il Giudice delegato, rilevata la situazione di pregiudizio per la minore assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti statuendo come segue: “dispone che
versi in favore di euro 250,00 mensili per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della minore e valutati i gravi fatti descritti dalla moglie nel proprio atto Per_2 introduttivo, sui quali anche in assenza del contraddittorio della controparte non vi è motivo di dubitare in quanto già anche oggetto di indagine penale tanto che la dott.ssa la quale è stata Per_3 nominata in sede di incidente probatorio e non ha ancora depositato il proprio elaborato con udienza al 17.12.2024, - dispone, visto il quadro delle condotte violente addebitate a non solo CP_1 violative dei doveri coniugali ma anche degli interessi morali e materiali della bambina ai sensi dell'art. 473bis.70 c.c., che il sig. cessi immediatamente la condotta violenta sia morale CP_1 che fisica nei confronti della sig.ra e della prole prescrivendo il non avvicinamento di quest'ultimo ai luoghi abitualmente frequentati dai beneficiari del presente ordine di protezione ed in particolare alla casa sita in ES, alla via Tiburtina n.144 e all'Asilo Piazza Grue “Marele Ventre”. Tale provvedimento avrà la durata di mesi 4”.
5. All'udienza di prima comparizione delle parti, il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva. Dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice disponeva indagini tributarie in capo allo stesso confermando i provvedimenti provvisori assunti all'udienza del 4 dicembre 2024.
pagina 3 di 9 6. All'udienza del 15 maggio 2025, la ricorrente chiedeva l'integrazione degli accertamenti reddituali e patrimoniali alla luce della memoria depositata dalla stessa in data 14.05.2025, dalla quale emergeva un possibile rapporto di lavoro del resistente in Svizzera.
7. All'udienza del 9 ottobre 2025 la ricorrente dava atto dell'avvio, su iniziativa della Parte_2
di un procedimento volto alla decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, con
[...] contestuale nomina di un Curatore speciale per la minore;
il Giudice disponeva quindi la trasmissione, da parte del Tribunale de L'Aquila, del fascicolo ivi formato ai fini dell'acquisizione nel presente procedimento, confermando la nomina del Curatore speciale, e differiva la causa per la decisione all'udienza del 11.12.2025 assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
8. Il Curatore speciale, costituitasi in giudizio, nel riportare gli esiti del procedimento de potestate, esponeva che, con ricorso del 4 marzo 2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni de L'Aquila domandava l'adozione di provvedimenti ex artt. 330 ss. c.c. nell'interesse della minore, a seguito di segnalazione proveniente dalla Procura di ES. Il P.M. chiedeva dunque la sospensione della responsabilità genitoriale paterna e l'esclusione di incontri padre-figlia in ragione del grave pregiudizio segnalato. Il P.M., nella richiesta di applicazione di misure cautelari, evidenziava la sussistenza di gravi indizi a carico del padre e il Gip, con ordinanza dell'8 gennaio 2025, applicava al resistente la misura del divieto di avvicinamento alla minore con braccialetto elettronico.
Rappresentava, inoltre, che il nucleo familiare risultava già preso in carico dai Servizi sociali dal novembre 2024 per monitoraggio delle condizioni di vita della minore. Nel corso della visita domiciliare effettuata dalla stessa Curatrice, la minore appariva in buone condizioni di salute, socievole e ben inserita nel contesto scolastico e sembrava non mostrare segni evidenti di trauma. La madre risultava accudente e collaborativa con i Servizi sociali, disponeva di un'abitazione adeguata e provvedeva integralmente alle esigenze della minore, in assenza di qualsivoglia contributo paterno. Nel corso dei successivi incontri non emergevano variazioni nelle condizioni di vita della madre e della minore;
permaneva, tuttavia, il timore di condotte pregiudizievoli da parte del padre, il quale, secondo quanto riferito dalla madre, avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento. Riferiva, altresì, che il padre, in un incontro svoltosi nel mese di ottobre, manifestava un atteggiamento vittimistico in relazione alle misure cautelari adottate, dichiarava poi di non disporre di occupazione stabile, rifiutava di indicare un domicilio certo e reiterava la richiesta di poter incontrare la figlia anche in modalità protetta. Il Curatore evidenziava l'assenza di percorsi di consapevolezza rispetto ai fatti contestati e l'inerzia del resistente nel tentativo di recuperare un ruolo genitoriale. Alla luce di tali elementi, chiedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento esclusivo della minore alla madre,
pagina 4 di 9 la conferma del divieto assoluto di incontri padre-figlia e l'attivazione dei servizi competenti, ivi incluso il sostegno psicologico presso il N.P.I.
9. La domanda di separazione personale richiesta da entrambi i contendenti merita di essere accolta ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. 11. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
10. Il vaglio del Collegio prosegue nel valutare la fondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
11. Sul punto, giova preliminarmente richiamare il consolido principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. Sez
I, ord. 30 marzo 2025 n. 8366; Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394).
12. Segnatamente, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione in capo al marito, assumendo in seno al proprio atto introduttivo che la crisi coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza siano state determinate da gravi e reiterate violazioni dei doveri coniugali da parte del marito, il quale avrebbe posto in essere condotte violente e gravemente lesive della dignità e dell'integrità psico-fisica della ricorrente, nonché dell'equilibrio dell'intero nucleo familiare, in un contesto caratterizzato da sopraffazione e totale mancanza di assistenza morale e materiale. Tali allegazioni hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie dalle quali è emerso come le condotte del resistente abbiano inciso in modo diretto sulla disgregazione del rapporto coniugale rendendo oggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, i comportamenti violenti e abusanti, oltre a integrare una grave violazione del rispetto, assistenza e solidarietà coniugale di cui all'art. 143 c.c. hanno determinato un clima familiare incompatibile con la normale vita matrimoniale.
Deve pertanto ritenersi superflua ogni indagine sulla preesistenza di una crisi coniugale poiché tali comportamenti sono di per sé idonei a fondare l'addebito della separazione al coniuge che li ha posti in essere in quanto causa sufficiente di intollerabilità della convivenza.
13. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. merita di essere accolta CP_1 per le ragioni che seguono. pagina 5 di 9 14. Ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti ovvero abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio.
15. Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite nel corso del giudizio, deve ritenersi sussistente un grave e attuale pregiudizio in danno della minore, tale da giustificare l'adozione della misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. Dalla documentazione versata in atti, dalle emergenze del procedimento penale pendente e, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dalla minore nel corso dell'incidente probatorio, valutate positivamente quanto ad attendibilità, emerge un quadro di condotte gravemente lesive dell'integrità psico-fisica della bambina, incompatibili con il corretto esercizio della funzione genitoriale.
16. Deve altresì rilevarsi come le dichiarazioni rese dalla minore, raccolte nelle forme dell'incidente probatorio e ritenute attendibili dagli organi procedenti, descrivano condotte di natura gravemente abusante, tali da integrare una compromissione radicale del rapporto genitoriale. La condotta abusiva, per la sua intrinseca gravità e per l'impatto che essa assume sullo sviluppo psico-fisico del minore, determina una frattura irreversibile del vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere tra genitore e figlio, rendendo il primo strutturalmente inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. In tali ipotesi, il pregiudizio per il minore non può ritenersi meramente eventuale o futuro, ma si configura come attuale e concreto, atteso che l'abuso incide direttamente sulla sfera dell'integrità personale, della sicurezza emotiva e della capacità di sviluppo armonico della personalità del bambino.
Ne consegue che la mera permanenza della responsabilità genitoriale in capo al genitore autore delle condotte, anche in assenza di contatti diretti, risulterebbe incompatibile con l'esigenza primaria di tutela del minore. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce una misura di carattere eccezionale ma doverosa ogniqualvolta il genitore ponga in essere comportamenti idonei a determinare un pregiudizio concreto e attuale per il figlio, fondandosi su una valutazione di inidoneità genitoriale desunta da fatti gravi, precisi e concordanti (Cass. civ., sez.
I, ord. 16 settembre 2024, n. 24708; Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2017, n. 977). Nel caso in esame, il comportamento del padre evidenzia una totale inadeguatezza genitoriale e un persistente disinteresse per le esigenze affettive, educative e di crescita della figlia, tale da rendere la permanenza della responsabilità genitoriale contraria all'interesse della minore.
17. L'accoglimento della domanda di decadenza comporta, quale naturale conseguenza, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, risultando l'affidamento condiviso incompatibile con la situazione accertata. In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio del superiore pagina 6 di 9 interesse morale e materiale della prole, essendo l'affidamento esclusivo consentito nei casi in cui quello condiviso risulti pregiudizievole (Cass. civ., sez. VI, ord. 4 novembre 2019, n. 28244). Pertanto, valutati complessivamente gli elementi emersi, l'affidamento esclusivo della minore alla madre costituisce, allo stato, la soluzione maggiormente conforme al superiore interesse della bambina. La madre offre, infatti, un ambiente stabile, adeguato e protettivo, mentre il padre ha dimostrato totale inadeguatezza rispetto ai compiti genitoriali, connotata da disinteresse affettivo e materiale, mancata contribuzione economica, instabilità lavorativa e gravi condotte pregiudizievoli in danno della minore.
18. Le medesime considerazioni, unite alla misura cautelare in atto impongono l'esclusione di qualunque incontro tra il resistente e la figlia, atteso che allo stato non sussistono elementi idonei a ritenere possibile un contatto, neppure in modalità protetta.
19. Deve in ogni caso disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e della minore da parte dei Servizi sociali, nonché l'attivazione del servizio di N.P.I. di ES, ritenendosi tale intervento necessario ai fini del sostengo e della tutela della stessa.
20. Quanto al contributo al mantenimento, spetta ad entrambi i genitori provvedere alle esigenze della minore in proporzione ai propri redditi. Dalle risultanze processuali emerge come la madre provveda integralmente al soddisfacimento dei bisogni della figlia minore, mentre il resistente, pur avendo potenzialità lavorative, non abbia mai versato alcun contributo al mantenimento. In ordine alla capacità contributiva del resistente, deve darsi atto che le indagini tributarie espletate non hanno consentito di acquisire elementi certi in ordine all'esistenza di redditi percepiti all'estero. Dalle risultanze acquisite emerge tuttavia che il resistente ha dichiarato redditi di importo irrisorio per le annualità 2022 e 2023, risulta titolare di un'impresa individuale operante nel settore edile, attiva da diversi anni, dispone di rapporti bancari e ha beneficiato di un contratto di locazione ad uso abitativo. Tali elementi, valutati nel loro complesso, rendono non attendibile la rappresentazione di una situazione di assoluta incapienza reddituale e consentono di valorizzare la capacità lavorativa e reddituale potenziale del resistente, il quale risulta pienamente abile al lavoro e privo di impedimenti oggettivi allo svolgimento di attività lavorativa.
21. Tenuto conto delle esigenze della minore, dell'età della stessa, dell'impegno quotidiano della madre e della necessità di assicurare un contributo stabile e continuativo al suo mantenimento, appare equo porre a carico del padre un assegno mensile di € 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di ES.
pagina 7 di 9 22. Quanto al mantenimento del coniuge, deve rilevarsi che la ricorrente versa in una condizione di oggettivo squilibrio economico, avendo sostenuto da sola il carico familiare e le conseguenze economiche derivanti dalla crisi coniugale e dalla gestione esclusiva della minore. In tale contesto, considerate le condizioni complessive delle parti e la capacità lavorativa del resistente, risulta giustificato riconoscere in favore della ricorrente un assegno mensile di mantenimento nella misura di €
250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
23. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, scaglione indeterminabile, bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi e Parte_1 CP_1 coniugati in Focsani (Romania, dipartimento di Vrancea) il 21.12.2016; regolarmente trascritto
[...] alla serie CY n. 426007 del predetto Comune;
b) nulla sulla trascrizione della presente sentenza in quanto il matrimonio non risulta registrato in Italia;
c) accoglie la domanda di addebito della separazione proposta dalla sig.ra Parte_1
d) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_1 [...]
Persona_1
e) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre Persona_1 Parte_1
quale genitore collocatario e con la quale stabilmente vivrà, con i poteri di cui al terzo comma
[...] dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per la minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con esclusione del diritto di visita paterno f) assegna la casa coniugale sita in ES (Pe) alla via Tiburtina Valeria n. 144, con tutti gli arredi, alla sig.ra la quale vi abiterà unitamente alla figlia minore Parte_1 Persona_1
[...]
g) dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. per due anni, con costante controllo dell'andamento della situazione della minore da parte del Servizio Sociale del
Comune di ES, che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare con cadenza bimestrale,
pagina 8 di 9 salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la
Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto Servizio Sociale;
h) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento della minore la somma di € 300,00 ed € 250,00 in favore della moglie, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna l'assegno unico familiare alla madre;
i) condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 [...]
e per essa all'Erario, che si liquidano nella misura di euro 3809.00 per compensi, oltre Parte_1 accessori come per legge.
ES, 17 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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