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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 17 gennaio 2025
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31276 del R.G. per l'anno 2023,
DA
Parte_1 con l'avv. Ester Ferrari Morandi
Ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente - contumace
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 15 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso promuoveva un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato Parte_1 alla verifica dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'handicap grave e dell'indennità di accompagnamento a decorre dal 22 marzo 2021 con condanna dell' resistente al CP_2
pagamento dei relativi ratei. Premettendo di non aver ottenuto soddisfacimento della predetta pretesa in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, il ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui era pervenuto il CTU. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accertamento .
Costituitosi l' , si procedeva alla nomina del CTU. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto solo parzialmente.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha ritenuto che le doglianze della parte motivassero la scelta di rinnovare la consulenza tecnica.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo, ha concluso, rispondendo anche alle osservazioni espresse dal perito di parte: 1“Le patologie di è affetto il periziando sono attualmente ben stabilizzate e in concreto trattamento farmacologico. L'esame obiettivo neurologico non ha evidenziato deficit cognitivi e la deambulazione pur se lievemente difficoltosa è risultata nel complesso autonoma con passaggi posturali autonomi. Si tratta, pertanto, di una condizione che come si desume dalla certificazione in atti, dall'anamnesi e dalla visita medico legale, che non comporta la necessità di intervento assistenziale, permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione del periziando. Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto di quanto accertato in sede di visita e dall'esame della documentazione medica in atti si ritiene di poter affermare che allo stato attuale nel presente caso non sussistano i presupposti per ammettere la presenza di una situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104 del 1992. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene il periziando invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: gravi nella misura del 100%. Non sussistono pertanto le condizioni medico legali secondo l'art.1 Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento”.
Nulla va disposto in relazione alle spese legali.
Roma, 28 aprile 2025
IlGiudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 17 gennaio 2025
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31276 del R.G. per l'anno 2023,
DA
Parte_1 con l'avv. Ester Ferrari Morandi
Ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente - contumace
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 15 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso promuoveva un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato Parte_1 alla verifica dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'handicap grave e dell'indennità di accompagnamento a decorre dal 22 marzo 2021 con condanna dell' resistente al CP_2
pagamento dei relativi ratei. Premettendo di non aver ottenuto soddisfacimento della predetta pretesa in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, il ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui era pervenuto il CTU. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accertamento .
Costituitosi l' , si procedeva alla nomina del CTU. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto solo parzialmente.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha ritenuto che le doglianze della parte motivassero la scelta di rinnovare la consulenza tecnica.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo, ha concluso, rispondendo anche alle osservazioni espresse dal perito di parte: 1“Le patologie di è affetto il periziando sono attualmente ben stabilizzate e in concreto trattamento farmacologico. L'esame obiettivo neurologico non ha evidenziato deficit cognitivi e la deambulazione pur se lievemente difficoltosa è risultata nel complesso autonoma con passaggi posturali autonomi. Si tratta, pertanto, di una condizione che come si desume dalla certificazione in atti, dall'anamnesi e dalla visita medico legale, che non comporta la necessità di intervento assistenziale, permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione del periziando. Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto di quanto accertato in sede di visita e dall'esame della documentazione medica in atti si ritiene di poter affermare che allo stato attuale nel presente caso non sussistano i presupposti per ammettere la presenza di una situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104 del 1992. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene il periziando invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: gravi nella misura del 100%. Non sussistono pertanto le condizioni medico legali secondo l'art.1 Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento”.
Nulla va disposto in relazione alle spese legali.
Roma, 28 aprile 2025
IlGiudice
Dott.ssa Paola Lucarelli