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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 756/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'Appello, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 756/2017 R.G. pendente tra:
(P.IVA ) in persona del Responsabile della Direzione Affari Legali Parte_1 P.IVA_1
e Societari, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morabito ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'avv. Marcello Colloca, in Vibo Valentia (VV) in Viale Jhon Fitzgerald Kennedy
n. 65, giusta procura in atti.
-parte appellante-
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dagli avv. Cosentino Lilly e Cosentino Michele, ed elettivamente domiciliati in Nicotera (VV), via la Corte n. 9, giusta procura in atti.
-parte appellata-
ha pronunciato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva appello avverso la Sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 142/2016 con cui è stata accolta la domanda proposta dai
Sigg.ri e per l'accertamento e la dichiarazione di Controparte_1 Parte_2
1 inadempimento della predetta società in relazione al disservizio occorso in data 21.11.2013, in occasione del viaggio effettuato con il treno n. 9532, con tratta Napoli Centrale- CP_2
Bologna e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. A fondamento dell'appello, deduceva l'incompetenza del Giudice di Pace di Parte_1
Vibo Valentia a favore del Giudice di Pace di Roma;
la violazione dell'art. 2697 c.c.; l'insussistenza dei danni patrimoniali e dei danni morali e la mancata applicazione della Legge n. 911 del 1935; la violazione di quanto previsto dal D.M. 55 del 2014.
Sulla base di tali deduzioni, l'appellante chiedeva:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, previe le più opportune declaratorie, in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 142/2016 pubblicata il 5.11.2016:
- Dichiarare, per tutti i motivi argomentati e rassegnati da parte appellante, erronea e viziata in fatto e in diritto la sentenza n. 142/2016, emessa nell'ambito del procedimento n. 111/2014
e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dai signori e Controparte_1 [...]
nei confronti di , dichiarando che nulla è loro dovuto da parte di Parte_2 Parte_1 quest'ultima a titolo di risarcimento danni.
- Condannare, conseguentemente gli appellati alla restituzione, in favore della società appellante la somma corrisposta a titolo di risarcimento danni, rimborso biglietto di viaggio
e spese del giudizio di primo grado (euro 538,00 per sorte capitale oltre interessi;
euro 330,00 per spese di giudizio, oltre spese generali al 15% e C.P.A.; euro 37,00 per spese).
- In via subordinata, per quanto sopra esposto, di chiede che il Tribunale adito voglia ridurre alla metà l'importo liquidato in sentenza a titolo di compensi legali, essendo il procuratore degli appellati un praticante abilitato e non un avvocato”.
In data 22 giugno 2017 si costituivano in giudizio i Sigg.ri e Controparte_3 Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda di parte appellante, perché infondata in fatto e in diritto e la conferma della Sentenza n. 142/2016 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
25.09.2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente non merita condivisione il primo motivo di appello con cui ha eccepito Parte_1
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Vibo Valentia in favore del Giudice di Pace di
2 Roma.
Va, invero, evidenziato che, anche a voler aderire alla prospettazione dell'appellante secondo cui non sarebbe applicabile al caso per cui trattasi il foro del consumatore ex art. 66 del Codice del Consumo, rimane comunque sprovvista di prova la competenza territoriale del Giudice di Pace del Foro di
Roma.
Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, in tema di competenza territoriale, per obbligazione dedotta in giudizi, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. deve intendersi in caso di inadempimento quella originaria rimasta inadempiuta, non quella derivativa o sostitutiva (cfr Cass. Civ. n.
10169/1993).
Ne discende, quindi, che per la controversia in esame, in applicazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. deve ritenersi competente il Giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto di trasporto o deve eseguirsi la relativa obbligazione.
Orbene, l'appellante non ha introdotto nel giudizio alcun elemento fattuale dal quale desumere che la conclusione del contratto di trasporto ferroviario e, quindi, l'acquisto del biglietto di viaggio da parte dei Sigg,ri e sia avvenuto a Roma. Controparte_3 Parte_2
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazioni), invero, la Suprema Corte ha chiarito che grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.
Di talché, in mancanza di prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. Civ. n. 17311/2018).
Anche con riferimento al motivo relativo la violazione dell'art 2697 c.c. si deve evidenziare come le argomentazioni richiamate dall'odierno appellante siano state allegate in modo significativamente generico, limitandosi ad affermare che: “il giudice di prime cure ha pronunciato la sentenza violando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. che statuisce “chi vuol far valere in diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Il predetto ha, in effetti, accolto la domanda senza che fossero stati provati i fatti posti a sostegno della stessa”.
Orbene, non può non rilevarsi come l'atto introduttivo risulti assolutamente carente dei presupposti fondanti una concreta doglianza relativa l'assenza di prova circa il disagio del viaggio effettuato dagli appellati. Ciò risulta in contrasto con il principio per cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.
3 Dall'onere della prova in capo all'appellante deriva, tra l'altro, il seguente corollario: l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate. Egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche, quali quelle per cui le dichiarazioni dell'unico teste escusso non hanno alcuna valenza probatoria.
Nel caso per cui trattasi, vi è una contestazione generica di non attendibilità del teste escusso, nonostante emerga, anche, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte appellante – relazione del capotreno che i posti prenotati per il treno TR 9532 “erano già occupati da Persona_1 altre persone”.
Merita, invero, accoglimento il motivo relativo la mancata applicazione della normativa speciale prevista dal R.D. 1948 del 1934 convertito in legge 911 del 1935. Rileva il Tribunale che, come è noto, in ordine alla normativa applicabile, la Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. VI,
12 ottobre 2018, n. 25427, condivisa da questo giudice) ha affermato (vedi anche Cass.Civ. 8 maggio
2015 n. 9312) l'applicabilità della normativa speciale in tema di trasporto ferroviario (R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, richiamato dal D.Lgs. n. 179 del 2009), cui rinvia anche il Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 101).
E' consolidato in seno alla Suprema Corte il principio secondo il quale: in materia di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile - in deroga all'art. 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680)
- alle condizioni stabilite dall'art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall'art.
3, comma 1-bis, lett. e), del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9,
e dal d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento - limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio - deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934,
e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l'effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10596 del 4 maggio
2018, Cass. 5 luglio 2017 n. 16495 e Sez. 3, Sentenza n. 9312 del 08/05/2015, Rv. 635316 - 01).
Ne consegue che per il risarcimento del danno derivato al viaggiatore dal ritardo del treno va fatto riferimento all'art. 11 r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911
(“Responsabilità e sue limitazioni”), che al paragrafo 1 “Responsabilità per ritardi ed interruzioni” così recita: “Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa l'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo” ed al punto 4. – “Responsabilità per danno alle persone”: “Se il viaggiatore subisce un
4 danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario,
l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore”.
E l'art. 9 r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948 succitato, così dispone: “…
4. Ritardi. Coincidenze mancate.
Soppressione di treni – Quando in seguito al ritardo di un treno viene a mancare la coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno è soppresso su tutto o su parte del percorso, il viaggiatore ha diritto di valersi di un treno successivo per la prosecuzione del viaggio e, se viene autorizzato a prendere posto in un treno od in classe per cui il suo biglietto non è valevole, ciò deve aver luogo senza pagamento della differenza di prezzo […] Qualora il viaggiatore intenda rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso di cui al § 2 dell'art. 10”. La successiva norma di cui all'art. 10 prevede: “ 1. Rimborso totale del prezzo del biglietto. - Se il biglietto non è stato utilizzato il viaggiatore può domandare il rimborso del prezzo totale pagato […], unicamente nei seguenti casi:
a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora od il treno venga soppresso;
b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorità politica o giudiziaria;
c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto è valevole;
d) quando il viaggiatore, per fatto suo, non possa utilizzare il biglietto […] § 2. Rimborso parziale del prezzo del biglietto. –
Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato, il viaggiatore può domandare il rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato […], unicamente nei seguenti casi: a)quando sia impedito di continuare il viaggio conformemente all'orario per mancata coincidenza dipendente da ritardo o dalla soppressione del treno, o da interruzioni di servizio, e non intenda valersi dei mezzi che, giusto il disposto dell'art. 9, l'Amministrazione gli offra;
b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorità politica o giudiziaria;
quando intervengano causa di malattia od altre di analoga ed imperiosa natura che impediscano la prosecuzione del viaggio, purché la mancata prosecuzione sia fatta constatare dall'Amministrazione, sotto pena di decadenza all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia dimostrata con documenti validi
[…]”.
In definitiva la predetta disposizione prevede il rimborso totale del prezzo del biglietto, laddove il biglietto non sia stato utilizzato ed il rimborso parziale del prezzo del biglietto, qualora il biglietto sia stato parzialmente utilizzato.
Nel caso di specie, la richiesta di risarcimento danni tesa ad ottenere il rimborso del costo dei biglietti avanzata degli odierni appellati riguarda voci non ricomprese nella normativa speciale, legge 911/193, atteso che questi, seppur privati del posto prenotato, effettuavano il viaggio e raggiungevano la meta prestabilita.
Ciò posto, rileva in ogni caso il Tribunale che, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie
5 l'art. 1218 c.c. (e non dunque la normativa speciale di cui al R.D.L. 1948/1934 succitato)-il che questo giudice non ritiene-, la domanda di risarcimento danni proposta dagli appellati con riferimento al danno patrimoniale e non patrimoniale costituito dal ritardo del convoglio e dal sovraffollamento va comunque rigettata, trattandosi di ritardo nell'adempimento determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'appellante.
Non vi è, infatti, alcuna documentazione – autorizzazione alla manifestazione- dalla quale desumere la conoscenza di parte appellante della presenza dei manifestanti sui binari.
Ebbene, i pregiudizi lamentati dagli appellati consistenti in disagi di tipo emotivo senza dubbio non costituiscono ipotesi di lesione di valori fondamentali dell'uomo costituzionalmente garantiti.
Infine, ritiene il Tribunale infondata l'eccezione relativa la violazione del D.M. 55 del 2014, atteso che nel corso di giudizio di primo grado gli appellati erano difesi oltre che dal Dott. Michele
Cosentino anche dall'avv. Lilly Cosentino.
Le spese di lite sono compensate stante la reciproca soccombenza delle parti.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Tiziana Macrì, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'atto di appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata dichiara non dovuta la somma di euro 538,00 oltre gli interessi di legge a favore dei
Sigg.ri e . Controparte_1 Parte_2
- RIGETTA le ulteriori domande di parte appellante.
- DICHIARA le spese di lite compensate.
Vibo Valentia, lì 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'Appello, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 756/2017 R.G. pendente tra:
(P.IVA ) in persona del Responsabile della Direzione Affari Legali Parte_1 P.IVA_1
e Societari, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morabito ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'avv. Marcello Colloca, in Vibo Valentia (VV) in Viale Jhon Fitzgerald Kennedy
n. 65, giusta procura in atti.
-parte appellante-
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dagli avv. Cosentino Lilly e Cosentino Michele, ed elettivamente domiciliati in Nicotera (VV), via la Corte n. 9, giusta procura in atti.
-parte appellata-
ha pronunciato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva appello avverso la Sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 142/2016 con cui è stata accolta la domanda proposta dai
Sigg.ri e per l'accertamento e la dichiarazione di Controparte_1 Parte_2
1 inadempimento della predetta società in relazione al disservizio occorso in data 21.11.2013, in occasione del viaggio effettuato con il treno n. 9532, con tratta Napoli Centrale- CP_2
Bologna e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. A fondamento dell'appello, deduceva l'incompetenza del Giudice di Pace di Parte_1
Vibo Valentia a favore del Giudice di Pace di Roma;
la violazione dell'art. 2697 c.c.; l'insussistenza dei danni patrimoniali e dei danni morali e la mancata applicazione della Legge n. 911 del 1935; la violazione di quanto previsto dal D.M. 55 del 2014.
Sulla base di tali deduzioni, l'appellante chiedeva:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, previe le più opportune declaratorie, in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 142/2016 pubblicata il 5.11.2016:
- Dichiarare, per tutti i motivi argomentati e rassegnati da parte appellante, erronea e viziata in fatto e in diritto la sentenza n. 142/2016, emessa nell'ambito del procedimento n. 111/2014
e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dai signori e Controparte_1 [...]
nei confronti di , dichiarando che nulla è loro dovuto da parte di Parte_2 Parte_1 quest'ultima a titolo di risarcimento danni.
- Condannare, conseguentemente gli appellati alla restituzione, in favore della società appellante la somma corrisposta a titolo di risarcimento danni, rimborso biglietto di viaggio
e spese del giudizio di primo grado (euro 538,00 per sorte capitale oltre interessi;
euro 330,00 per spese di giudizio, oltre spese generali al 15% e C.P.A.; euro 37,00 per spese).
- In via subordinata, per quanto sopra esposto, di chiede che il Tribunale adito voglia ridurre alla metà l'importo liquidato in sentenza a titolo di compensi legali, essendo il procuratore degli appellati un praticante abilitato e non un avvocato”.
In data 22 giugno 2017 si costituivano in giudizio i Sigg.ri e Controparte_3 Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda di parte appellante, perché infondata in fatto e in diritto e la conferma della Sentenza n. 142/2016 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
25.09.2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente non merita condivisione il primo motivo di appello con cui ha eccepito Parte_1
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Vibo Valentia in favore del Giudice di Pace di
2 Roma.
Va, invero, evidenziato che, anche a voler aderire alla prospettazione dell'appellante secondo cui non sarebbe applicabile al caso per cui trattasi il foro del consumatore ex art. 66 del Codice del Consumo, rimane comunque sprovvista di prova la competenza territoriale del Giudice di Pace del Foro di
Roma.
Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, in tema di competenza territoriale, per obbligazione dedotta in giudizi, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. deve intendersi in caso di inadempimento quella originaria rimasta inadempiuta, non quella derivativa o sostitutiva (cfr Cass. Civ. n.
10169/1993).
Ne discende, quindi, che per la controversia in esame, in applicazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. deve ritenersi competente il Giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto di trasporto o deve eseguirsi la relativa obbligazione.
Orbene, l'appellante non ha introdotto nel giudizio alcun elemento fattuale dal quale desumere che la conclusione del contratto di trasporto ferroviario e, quindi, l'acquisto del biglietto di viaggio da parte dei Sigg,ri e sia avvenuto a Roma. Controparte_3 Parte_2
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazioni), invero, la Suprema Corte ha chiarito che grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.
Di talché, in mancanza di prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. Civ. n. 17311/2018).
Anche con riferimento al motivo relativo la violazione dell'art 2697 c.c. si deve evidenziare come le argomentazioni richiamate dall'odierno appellante siano state allegate in modo significativamente generico, limitandosi ad affermare che: “il giudice di prime cure ha pronunciato la sentenza violando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. che statuisce “chi vuol far valere in diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Il predetto ha, in effetti, accolto la domanda senza che fossero stati provati i fatti posti a sostegno della stessa”.
Orbene, non può non rilevarsi come l'atto introduttivo risulti assolutamente carente dei presupposti fondanti una concreta doglianza relativa l'assenza di prova circa il disagio del viaggio effettuato dagli appellati. Ciò risulta in contrasto con il principio per cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.
3 Dall'onere della prova in capo all'appellante deriva, tra l'altro, il seguente corollario: l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate. Egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche, quali quelle per cui le dichiarazioni dell'unico teste escusso non hanno alcuna valenza probatoria.
Nel caso per cui trattasi, vi è una contestazione generica di non attendibilità del teste escusso, nonostante emerga, anche, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte appellante – relazione del capotreno che i posti prenotati per il treno TR 9532 “erano già occupati da Persona_1 altre persone”.
Merita, invero, accoglimento il motivo relativo la mancata applicazione della normativa speciale prevista dal R.D. 1948 del 1934 convertito in legge 911 del 1935. Rileva il Tribunale che, come è noto, in ordine alla normativa applicabile, la Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. VI,
12 ottobre 2018, n. 25427, condivisa da questo giudice) ha affermato (vedi anche Cass.Civ. 8 maggio
2015 n. 9312) l'applicabilità della normativa speciale in tema di trasporto ferroviario (R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, richiamato dal D.Lgs. n. 179 del 2009), cui rinvia anche il Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 101).
E' consolidato in seno alla Suprema Corte il principio secondo il quale: in materia di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile - in deroga all'art. 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680)
- alle condizioni stabilite dall'art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall'art.
3, comma 1-bis, lett. e), del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9,
e dal d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento - limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio - deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934,
e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l'effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10596 del 4 maggio
2018, Cass. 5 luglio 2017 n. 16495 e Sez. 3, Sentenza n. 9312 del 08/05/2015, Rv. 635316 - 01).
Ne consegue che per il risarcimento del danno derivato al viaggiatore dal ritardo del treno va fatto riferimento all'art. 11 r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911
(“Responsabilità e sue limitazioni”), che al paragrafo 1 “Responsabilità per ritardi ed interruzioni” così recita: “Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa l'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo” ed al punto 4. – “Responsabilità per danno alle persone”: “Se il viaggiatore subisce un
4 danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario,
l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore”.
E l'art. 9 r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948 succitato, così dispone: “…
4. Ritardi. Coincidenze mancate.
Soppressione di treni – Quando in seguito al ritardo di un treno viene a mancare la coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno è soppresso su tutto o su parte del percorso, il viaggiatore ha diritto di valersi di un treno successivo per la prosecuzione del viaggio e, se viene autorizzato a prendere posto in un treno od in classe per cui il suo biglietto non è valevole, ciò deve aver luogo senza pagamento della differenza di prezzo […] Qualora il viaggiatore intenda rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso di cui al § 2 dell'art. 10”. La successiva norma di cui all'art. 10 prevede: “ 1. Rimborso totale del prezzo del biglietto. - Se il biglietto non è stato utilizzato il viaggiatore può domandare il rimborso del prezzo totale pagato […], unicamente nei seguenti casi:
a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora od il treno venga soppresso;
b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorità politica o giudiziaria;
c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto è valevole;
d) quando il viaggiatore, per fatto suo, non possa utilizzare il biglietto […] § 2. Rimborso parziale del prezzo del biglietto. –
Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato, il viaggiatore può domandare il rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato […], unicamente nei seguenti casi: a)quando sia impedito di continuare il viaggio conformemente all'orario per mancata coincidenza dipendente da ritardo o dalla soppressione del treno, o da interruzioni di servizio, e non intenda valersi dei mezzi che, giusto il disposto dell'art. 9, l'Amministrazione gli offra;
b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorità politica o giudiziaria;
quando intervengano causa di malattia od altre di analoga ed imperiosa natura che impediscano la prosecuzione del viaggio, purché la mancata prosecuzione sia fatta constatare dall'Amministrazione, sotto pena di decadenza all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia dimostrata con documenti validi
[…]”.
In definitiva la predetta disposizione prevede il rimborso totale del prezzo del biglietto, laddove il biglietto non sia stato utilizzato ed il rimborso parziale del prezzo del biglietto, qualora il biglietto sia stato parzialmente utilizzato.
Nel caso di specie, la richiesta di risarcimento danni tesa ad ottenere il rimborso del costo dei biglietti avanzata degli odierni appellati riguarda voci non ricomprese nella normativa speciale, legge 911/193, atteso che questi, seppur privati del posto prenotato, effettuavano il viaggio e raggiungevano la meta prestabilita.
Ciò posto, rileva in ogni caso il Tribunale che, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie
5 l'art. 1218 c.c. (e non dunque la normativa speciale di cui al R.D.L. 1948/1934 succitato)-il che questo giudice non ritiene-, la domanda di risarcimento danni proposta dagli appellati con riferimento al danno patrimoniale e non patrimoniale costituito dal ritardo del convoglio e dal sovraffollamento va comunque rigettata, trattandosi di ritardo nell'adempimento determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'appellante.
Non vi è, infatti, alcuna documentazione – autorizzazione alla manifestazione- dalla quale desumere la conoscenza di parte appellante della presenza dei manifestanti sui binari.
Ebbene, i pregiudizi lamentati dagli appellati consistenti in disagi di tipo emotivo senza dubbio non costituiscono ipotesi di lesione di valori fondamentali dell'uomo costituzionalmente garantiti.
Infine, ritiene il Tribunale infondata l'eccezione relativa la violazione del D.M. 55 del 2014, atteso che nel corso di giudizio di primo grado gli appellati erano difesi oltre che dal Dott. Michele
Cosentino anche dall'avv. Lilly Cosentino.
Le spese di lite sono compensate stante la reciproca soccombenza delle parti.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Tiziana Macrì, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'atto di appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata dichiara non dovuta la somma di euro 538,00 oltre gli interessi di legge a favore dei
Sigg.ri e . Controparte_1 Parte_2
- RIGETTA le ulteriori domande di parte appellante.
- DICHIARA le spese di lite compensate.
Vibo Valentia, lì 02.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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