Articolo 4 della Legge 7 marzo 1985, n. 99
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13 aprile 1985
Art. 4. Interventi in materia di istituti di prevenzione e pena

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo, predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell' articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 , e dell' articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Una quota non inferiore al 10 per cento della spesa di cui al primo comma del presente articolo e' destinata alla manutenzione ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli istituti di prevenzione e pena esistenti.
Per i successivi programmi di ulteriori investimenti per la costruzione, l'adattamento, la ristrutturazione, la permuta nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, i Ministri interessati riferiscono alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 4, primo comma:
- Il testo dell' art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 (Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena), e' il seguente:
"Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonche' l'ordine di precedenza tra essi, sara' approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
- Il testo dell' art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e' il seguente:
"L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404 , per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, e' elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.
Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall' articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 .
I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilita' generale dello Stato, procedere ad accorpamenti la un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresi', procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purche' la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967 ".
Entrata in vigore il 13 aprile 1985