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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2020 promossa da:
( ) in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PAGNONI SARA giusta procura in atti;
opponente contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. BALASSONE P_ C.F._1
GIUSEPPE NINO giusta procura in atti;
opposto e contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CP_3 C.F._2
TIRABASSI e VALERIA COLANTONI giusta procura in atti;
terzo chiamato c.f. e p.i. rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Sansegolo e ONroparte_4 P.IVA_2 dall'avv. Elena Pusceddu, giusta procura in atti;
terza chiamata
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_5 P.IVA_3 con il patrocinio L'avv. FRANCHI FRANCESCO SAVERIO, giusta procura in atti;
terza chiamata
(C.F.: ), in persona del legale ONroparte_6 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stafano Noceti, giusta procura in atti;
terza chiamata
– RAPPRESENTANZA GENERALE ONroparte_7
pagina 1 di 23 PER L' (C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_5
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Perrella e Alessio Totaro giusta procura in atti;
terza chiamata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'emissione di un decreto NGiuntivo nei confronti P_
della società e spiegando di aver svolto prestazioni professionali, ONroparte_1 nella qualità di architetto, di supporto all'avvio dei lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica per conto della e, in particolare: rilievi topografici CP_8 ONroparte_1
planoaltimetrici integrativi per interferenze presenti sul tracciato, elaborazione e restituzione grafica;
redazione e deposito di documentazione tecnica presso SACA S.p.A. e Consorzio di bonifica “Bacino
Aterno e Sagittario”; consulenza tecnica per attività propedeutiche alla realizzazione L'opera.
Aggiungeva il che, oltre a ciò, sempre la in veste di P_ ONroparte_1
Committente, stipulava un contratto di prestazione professionale, per la Direzione dei Lavori, con il raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) nel quale il ricorrente assumeva la veste di mandante con incarico di Direttore operativo e con funzioni di assistente al Direttore dei Lavori, quest'ultimo quale mandatario, nella persona L'Ing. . Adduceva il ricorrente in CP_3
monitorio che la società committente non aveva corrisposto il compenso relativamente al primo incarico mentre aveva corrisposto solo in minima parte il compenso per il secondo incarico relativo alla
ON
Pertanto, sulla base delle fatture e della documentazione prodotta dal ricorrente in monitorio era emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, il decreto NGiuntivo n. 245/2020 RGN 578/2020 del
18/05/2020, con il quale intimava alla società il P_ ONroparte_1 pagamento della “somma di € 7.330,99; degli interessi come da domanda;
delle spese ... della procedura di NGiunzione liquidate in € 600,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva ONroparte_1
opposizione al citato decreto NGiuntivo eccependo il difetto di legittimazione attiva del a P_
ON richiedere il compenso, avendo la committente (odierna opponente) conferito, nell'alveo del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'NG. - designato quale soggetto CP_3
mandatario nei rapporti con il Soggetto Appaltante/committente e capogruppo – con conseguente legittimazione del solo a richiedere il compenso. Eccepiva, infatti, di aver concordato un CP_3 compenso unitario per la prestazione L'RTI con conseguente inesigibilità dello stesso da parte del sNGolo partecipante. Affermava che il non aveva, da solo, i requisiti per svolgere il ruolo di P_
pagina 2 di 23 direttore dei lavori con la conseguenza che non avrebbe potuto richiedere il compenso per attività o non svolte o svolte abusivamente.
In ogni caso, sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per una serie di inadempienze,
ON errori, omissioni e comportamenti posti in essere dal ritenendo il compenso non dovuto. Pertanto, poiché il – in base alla ricostruzione L'opponente - era l'unico legittimato contrattualmente a CP_3
ON rappresentare l' e poiché L'inadempimento L' avrebbero dovuto ONroparte_10
rispondere solidalmente nei confronti della opponente sia il che il , la CP_3 P_ [...]
chiedeva di chiamare in causa il . Avanzava, altresì, domanda ONroparte_1 CP_3 riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti e concludeva chiedendo “piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adìto, ogni avversaria deduzione, eccezione e richiesta disattesa, assorbita o respinta, premesse le opportune declaratorie di legge, previa, altresì, autorizzazione alla chiamata in causa del terzo NG. (CF: ), residente in [...] CodiceFiscale_3
Bosco, n.17 , in proprio e quale capogruppo mandatario del , ex art. 269 ONroparte_11
cpc, richiesta che sarà ritualmente reiterata alla prima udienza;
nel merito, accertato che nulla deve la opponente all'opposto per le ragioni e motivazioni di cui al presente atto, dichiarare nullo, annullare o comunque revocare e privare di ogni effetto il decreto NGiuntivo n. 245/2020, emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 18/05/2020, nel procedimento RGN 578/2020 ; rigettare in ogni caso la domanda di controparte di cui al ricorso per decreto NGiuntivo;
- accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
o in ogni caso, dei signori e , in solido fra di loro, per le ONroparte_11 CP_3 P_
motivazioni e le causali di cui al presente atto, e, per l'effetto, dichiararli tenuti e condannarli al risarcimento del danno in favore della opponente, eventualmente al netto delle somme che dovessero
ON risultare spettanti al a titolo di corrispettivo;
danno da liquidarsi in € 400.000,00 ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o di equità e giustizia;
In subordine, pronunciare condanna generica di e in solido fra di loro al risarcimento del danno in P_ CP_3
favore di riservandone la quantificazione a separato giudizio, ONroparte_1
dichiarando comunque estinta, ove esistente, per compensazione qualsiasi ipotetica pretesa di ON corrispettivo L' e/o in ogni caso, di e/o . In ogni caso: - con vittoria di spese ed CP_3 P_ onorari di causa, oltre CPA ed IVA, se dovuta, come per legge”.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ritenuto ed P_
affermato dalla parte opponente. Sottolineava, in primo luogo, come la pretesa creditoria fatta valere con il decreto NGiuntivo opposto afferisse a due distinti incarichi, uno relativo alle prestazione rese dal
ON
in seno all' e l'altro avente ad oggetto prestazioni, propedeutiche e di supporto alla P_
realizzazione della predetta centrale, direttamente commissionategli dalla Società opponente ed aventi pagina 3 di 23 ad oggetto: rilievi topografici planoaltimetrici integrativi per interferenze presenti sul tracciato, elaborazione e restituzione grafica;
redazione e deposito di documentazione tecnica presso SACA
S.p.A. e Consorzio di bonifica “Bacino Aterno e Sagittario”; consulenza tecnica per attività propedeutiche alla realizzazione L'opera. Eccepiva, in primis, come relativamente a tale incarico, ON autonomo rispetto a quello conferito all' l'opponente non avesse sollevato alcuna contestazione ex art. 115 c.p.c. Relativamente, invece, al compenso richiesto per l'attività professionale svolta dal
ON
in forza del mandato conferito all' affermava che, invero, una prima parte dei compensi P_
pattuiti contrattualmente era stata versata (acconto e I SAL) direttamente al e che, il P_
ON conferimento di un mandato collettivo alla non aveva in alcun modo determinato la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica, con la conseguenza che i sNGoli professionisti erano pienamente legittimati a richiedere il pagamento del proprio compenso.
Eccepiva, invece, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate ON dall'opponente in riconvenzionale;
sul punto affermava di essere stato nominato, all'interno della solamente direttore operativo, competendo, invece, la direzione dei lavori e le relative responsabilità, al
. Affermava, infatti, la “diversità di ruoli e funzioni […] dei componenti il R.T.P. ai quali non CP_3
può in alcun modo farsi discendere una responsabilità solidale per il sol fatto di essersi costituiti in raggruppamento temporaneo”. In relazione all'eccezione di inadempimento sottolineava come la maggior parte delle presunte inadempienze contestate riguardavano, personalmente, il direttore dei lavori mentre, relativamente alle altre, si trattava di contestazioni pretestuose ed infondate. RespNGeva la domanda riconvenzionale avanzata sia in considerazione L'assenza di fondamento L'an della pretesa sia in considerazione L'assenza di prova in ordine al quantum richiesto. Concludeva, dunque, chiedendo “in via preliminare, differire la prima udienza del 13 novembre 2020 allo scopo di consentire all'odierno convenuto (attore in senso sostanziale) di evocare nel presente giudizio la compagnia assicurativa , in persona del legale rappresentante pro ONroparte_6
tempore, con Sede legale in 20121, Milano, Corso Garibaldi, 86, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; accogliere l'istanza di pagamento di somme non contestate e per l'effetto emettere ordinanza di pagamento per l'importo di € 2.446,00; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva L'Arch. in ordine alla spiegata domanda P_
riconvenzionale proposta dalla in persona del legale ONroparte_12
rappresentante p.t., per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto, per tutte le ragioni in narrativa, L'odierna opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t. e, per CP_8 ONroparte_1
l'effetto, rigettarla con conferma integrale del decreto NGiuntivo opposto n. 245/2020 del 18.05.2020;
pagina 4 di 23 accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto, per tutte le ragioni in narrativa, della domanda riconvenzionale spiegata dalla odierna opponente;
in via subordinata, nella combattuta e denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice riterrà di accogliere la domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza di condizioni e presupposti per invocare il rapporto di solidarietà passiva dei professionisti del R.T.P. rispetto alla domanda proposta dalla ONroparte_12
in persona del legale rappresentante p.t, nonché la qualifica verticale del
[...]
Raggruppamento temporaneo di professionisti e, per l'effetto, condannare separatamente i sNGoli componenti il R.T.P. al risarcimento del danno in ragione delle rispettive prestazioni di competenza ed eventuali responsabilità laddove provate;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla in persona del legale ONroparte_12 rappresentante p.t, accertare e dichiarare che in ONroparte_13 persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare l'Arch.
[...]
da ogni conseguenza negativa del giudizio e per l'effetto condannare la predetta Compagnia P_ assicurativa al pagamento di quanto l'Arch. dovesse essere tenuto a versare in favore della P_
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di ONroparte_12
lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge sia della fase monitoria che della presente fase”. La citata domanda era integrata, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni con la seguente, ulteriore richiesta di “condanna della ONroparte_12
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni per responsabilità
[...] aggravata ai sensi L'art. 96 c.p.c., commi I e III, in favore L'Arch. , nella misura che P_ sarà ritenuta di giustizia”.
Ritualmente citata in giudizio, si costituiva la compagnia di assicurazioni ONroparte_6 eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla
[...]
in considerazione della carenza di legittimazione passiva del ONroparte_1
alla richiesta di risarcimento dei danni, tenuto conto della stessa prospettazione giuridica P_ fornita dalla parte attrice. Negava, poi, l'esistenza di qualunque solidarietà passiva in capo al P_
ON per il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dall' trattandosi di un RTP di tipo verticale.
ONestava anch'essa, poi, l'esistenza di danni effettivamente patiti dalla opponente e causalmente ricollegabili al comportamento del così come contestava il quantum richiesto, poiché P_ sfornito di qualunque prova. Concludeva, dunque, chiedendo “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva L'arch. rispetto alla domanda P_ riconvenzionale formulata dalla Società opponente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità e/o la nullità della domanda riconvenzionale svolta dalla stessa Società per le ragioni
pagina 5 di 23 e motivazioni cui in premessa. NEL MERITO: rigettare integralmente, stante l'infondatezza in fatto e diritto, la domanda riconvenzionale formulata dalla sia in via ONroparte_1
principale che subordinata. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile la domanda riconvenzione introdotta dalla
[...]
escludere la solidarietà passiva tra l'NG. e l'arch. ONroparte_1 CP_3
ON
in relazione al contratto perfezionato dal con l'opponente , individuare le P_ CP_8
ON competenze, le prestazioni, le mansioni e i ruoli di ognuno rispetto all'atto costitutivo del e al contratto perfezionato con la Società opponente relativamente all'opera per cui è causa e i rispettivi inadempimenti, graduare le rispettive, eventuali, responsabilità – senza che ciò costituisca inversione L'onere della prova a carico L'opponente - e, per ciò che riguarda la chiamata in causa della
tenere in debita considerazione le clausole cui al contratto per la responsabilità civile CP_6 intercorso con l'arch. cui al doc. 2 in atti – franchigia € 5.000,00, massimale ecc -. Con P_ vittoria di spese e compenso del giudizio e accessori come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa avanzata dalla parte opponente, si costituiva altresì CP_3 eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della propria chiamata in causa e della relativa domanda riconvenzionale con la stessa veicolata. Rilevava, infatti, che se, come ritenuto dall'opponente, il non aveva la legittimazione attiva a richiedere il pagamento, allo stesso modo non avrebbe P_
potuto avere la legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria con la conseguenza che il giudizio non avrebbe potuto proseguire e il non avrebbe potuto essere chiamato in causa quale CP_3
“terzo”. Sosteneva l'infondatezza della domanda riconvenzionale, palesandosi inesistenti le condotte ed omissioni addebitate oltre che l'assoluta assenza di prova degli NGenti danni asseritamente patiti. In relazione all'addebito – fondante, tra gli altri, la pretesa risarcitoria – mosso nei propri confronti dall'opponente e relativo alla rottura del convergente all'opera di presa affermava l'assenza di qualunque collegamento causale tra una propria azione o omissione e tale evento posto che l'attività di progettazione, fornitura e posa in opera degli impianti elettromeccanici ivi incluso il convergente in discussione era stato affidato dalla committenza stessa alla società di cui chiedeva, ONroparte_4
dunque, la chiamata in causa unitamente alla propria compagnia di assicurazioni.
Concludeva chiedendo “in via preliminare disporre il differimento della udienza di comparizione del
22.10.21 ai sensi degli articoli 106 e 269 c.p.c., onde consentire all'odierno concludente di poter provvedere alla chiamata del terzo con sede legale in Borgo Chiese (TN) Località al ONroparte_4
Ponte snc, Cimego e del terzo in garanzia – compagnia assicurativa per la ONroparte_5
responsabilità civile professionale come dedotto in narrativa;
sempre in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare la inammissibilità della chiamata L'Ing. come terzo in causa e CP_3
pagina 6 di 23 comunque, della domanda riconvenzionale per come svolta nei suoi confronti dalla EA SR;
nel merito
e in estremo subordine, nel caso di rigetto della precedente domanda di inammissibilità, rigettare integralmente la domanda risarcitoria svolta in riconvenzione dalla EA SR perché totalmente infondata in fatto e in diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della suddetta domanda risarcitoria, dichiarare la tenuta a garantire e manlevare l'Ing. ONroparte_5
da ogni pregiudizio economico ad essa conseguente, in forza del contratto di CP_3
assicurazione per la responsabilità civile professionale polizza n. 390149163; sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria suddetta, accertare e dichiarare la esclusiva o quantomeno prevalente responsabilità della in persona del legale rapp.te pro CP_4
tempore con riferimento al danno invocato in conseguenza e per effetto del riferito guasto al convergente L'opera di presa;
sempre e comunque nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria suddetta, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'Ing.
in ragione del credito di € 15.000,00 da egli vantato nei confronti della EA per le prestazioni CP_3
professionali oggetto del medesimo titolo contrattuale dedotto in giudizio a fondamento della domanda risarcitoria;
in estremo subordine ridurre proporzionalmente il quantum debeatur in ragione del concorso del danneggiato ai sensi e per gli effetti L'art. 1227 c.c.; sempre e comunque condannare la EA SR alla refusione integrale delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio che, negando la possibilità di muovere addebiti nei confronti del ONroparte_5
, eccepiva in primo luogo l'esistenza, tra le condizioni di polizza, della clausola di esclusione del CP_3 vincolo di solidarietà oltre all'estraneità, rispetto alla polizza, delle richieste relative al credito vantato dal nei confronti della opponente. Eccepiva, in ogni caso, le franchigie i massimali e le CP_3 limitazioni di cui alle condizioni di polizza e concludeva chiedendo di “RIGETTARE integralmente la domanda interposta dalla nei confronti L'Ing. ONroparte_12
poiché inammissibile, infondata e improvata in ossequio alle ragioni spiegate nei CP_3
capitoli di riferimento, con conseguente Pronuncia liberatoria in favore della Compagnia;
CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione di spese e competenze di giudizio in favore della esponente. IN VIA ALTERNATIVA DICHIARARE la inoperatività della ZZ n.
390149163 (cfr. doc. N. 4), in accoglimento delle eccezioni formulate nei capitoli di riferimento;
CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. IN
VIA SUBORDINATA PREVIA rigorosa ripartizione degli addebiti in capo ai Professionisti, ai Soggetti collettivi e alle DI (ivi compresa la valutazione del comportamento della parte attrice opponente ai sensi L'art. 1227 C.C.) coinvolti in ragione del rispettivo ruolo, DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, sempre entro i limiti del massimale e secondo le condizioni enunciate in
pagina 7 di 23 ZZ (cfr. doc.ti N. 4 e N. 5), con esclusione del vincolo solidale e con applicazione delle delimitazioni assicurative puntualmente riportate nel capitolo di riferimento, anche per quanto concerne il carico delle spese giudiziali”.
Si costituiva altresì in giudizio la eccependo la nullità della chiamata del III avanzata dal CP_4
, in assenza di una domanda di regresso o di manleva avanzata nei propri confronti;
eccepiva il CP_3
difetto di legittimazione attiva del e passiva di in quanto da un lato, era EA s.r.l., in CP_3 CP_4 qualità di committente di e di danneggiata, l'unico soggetto che avrebbe avuto titolo a ONroparte_4 proporre domande contro laddove avesse riscontrato inadempimenti e, dall'altro, ONroparte_4 sottolineava l'assenza di qualunque rapporto tra e il , in qualità di direttore dei lavori. CP_4 CP_3
Eccepiva, comunque, la l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ascoli Piceno posto che la chiamata in causa era stata fatta – benchè con una richiesta di mero accertamento - a titolo di “garanzia impropria” con conseguente insussistenza della possibilità, per tale domanda, di essere attratta alla causa principale;
allo stesso modo negava la sussistenza di qualunque rapporto di accessorietà tra la domanda principale e la domanda svolta nei confronti di . Proprio in ragione L'assenza di CP_4
qualunque connessione o accessorietà con la domanda principale, sottolineava, poi, la inammissibilità della domanda veicolata dal nei confronti L' nell'alveo del presente giudizio di CP_3 CP_4
opposizione al decreto NGiuntivo richiesto dal per il pagamento dei compensi asseritamente P_
dovuti dalla EA. In ogni caso, eccepiva l'assenza di qualunque prova in relazione al colposo comportamento omissivo o commissivo addebitato ad e ciò anche in considerazione del fatto CP_4 che mai NE, ossia la committente, aveva mosso contestazioni in ordine all'esecuzione L'opera nei confronti di . In ogni caso, contestava il quantum del risarcimento richiesto. Chiedeva, CP_4
dunque, di chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazioni e CP_7 CP_14 concludeva chiedendo “a) Dichiararsi la nullità L'atto di citazione di terzo ai sensi L'art. 163, co.
3 e co. 4 c.p.c.; b) Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e/o la carenza di ONroparte_4 legittimazione attiva L'NG. per tutti i motivi di cui alla parte narrativa, con CP_3
conseguente declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda. c) Ritenuta, quanto alla domanda proposta dall'NG. nei confronti di l'incompetenza del CP_3 ONroparte_4
Tribunale di Ascoli Piceno, accogliendo, sulla base degli atti, l'eccezione formulata al paragrafo 4. da
dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quella del ONroparte_4
Tribunale di Trento ex art. 19 c.p.c. d) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta dall'NG.
nei confronti di nel presente giudizio di opposizione a decreto CP_3 ONroparte_4 NGiuntivo, accogliendo l'eccezione formulata al paragrafo 5. da e) Ferme le assorbenti ONroparte_4 eccezioni di cui sopra, subordinatamente all'immediato accoglimento delle stesse, e comunque previe
pagina 8 di 23 le opportune pronunce del caso, autorizzarsi la chiamata in causa di Zurich Insurance PLC -
Rappresentanza Generale per l'Italia (p. iva: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5
tempore, con sede in via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano, con la quale ha in ONroparte_4
essere un contratto di assicurazione inerente al rischio oggetto del presente giudizio, affinché quest'ultima possa vedersi manlevata e garantita rispetto alle statuizioni denegatamente pronunciate a proprio sfavore e, per l'effetto, disporsi -eventualmente- il differimento L'udienza di comparizione fissata per il 25 febbraio 2022 al fine di effettuare la chiamata e consentire a la costituzione in CP_7 giudizio. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE f) Rigettarsi tutte le domande formulate dall'NG.
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. NEL MERITO CP_3 ONroparte_4
IN VIA SUBORDINATA g) in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande L'NG. , condannarsi Zurich Insurance PLC - Rappresentanza Generale per l'Italia, CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e garantire dal ONroparte_4
pagamento di ogni somma che fosse condannata a pagare per i fatti dedotti in giudizio. IN OGNI
CASO h) Con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale della presente causa, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con la maggiorazione del 30% secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 1 bis, essendo gli atti della presente causa depositati telematicamente con collegamento ipertestuale ai documenti allegati e con indice sommario navigabile. i) Con condanna L'NG. al risarcimento dei danni per responsabilità CP_3
aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà quantificata, anche in via equitativa, in favore di
. ONroparte_4
Ammessa la chiamata in causa della compagnia assicurativa Zurich Insurance PLC - Rappresentanza
Generale per l'Italia, quest'ultima si costituiva affermando l'assoluta estraneità della alle CP_4
vicende del presente giudizio, richiamando tutte le difese già spiegate da . Eccepiva, CP_4
comunque, l'inoperatività della polizza ovvero la mancanza di copertura assicurativa della CP_4
relativamente ai fatti per cui è causa.
Concludeva, dunque, chiedendo “1. preliminarmente, accertato il difetto di legittimazione attiva L'Ing. e/o passiva di e di per le ragioni in narrativa, dichiarare CP_3 CP_4 CP_7
inammissibile o improcedibile la domanda;
2. in via subordinata, accertata l'incompetenza del
Tribunale di Ascoli Piceno in relazione alla domanda formulata dall'Ing. nei confronti di CP_3
per le ragioni in narrativa, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in CP_4
favore di quella del Tribunale di Trento ed adottare ogni provvedimento conseguente con riferimento alla partecipazione al giudizio da parte di;
3. nel merito, rigettare tutte le domande - poiché CP_7
infondate in fatto e indiritto per le ragioni in narrativa - da chiunque formulate in via principale nei
pagina 9 di 23 confronti di , e in via subordinata nei confronti di;
4. in via ulteriormente gradata, CP_4 CP_7
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di domande formulate nei confronti di , CP_7 contenere l'eventuale quantum posto a carico di alla luce di franchigia, limiti, eventuali CP_7
sottolimiti e massimali applicabili ai sensi di polizza;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, e riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, richiedere e produrre nei termini di legge”.
Concessa, dal precedente giudice istruttore, la provvisoria esecuzione del decreto NGiuntivo limitatamente all'importo di euro 2.446,00 il procedimento, ritenuto maturo per la decisione in assenza di necessità istruttorie, era rinviato per la decisione.
Nelle more – a seguito del passaggio ad altro ruolo del precedente giudice istruttore – il fascicolo era assegnato, in data 9 settembre 2024, al sottoscritto magistrato che fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 11 ottobre 2024 - udienza poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In quella sede le parti precisavano le proprie conclusioni – da intendersi qui integralmente trascritte – e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato come la somma NGiunta di euro € 2.446,00 - relativa ai lavori di cui al preventivo inviato dal all'opponente in data 17.09.2019 (cfr.doc n. 1) - andrà certamente P_
riconosciuta in favore del professionista, in assenza di una puntuale contestazione sul punto formulata tempestivamente. Ed infatti l'opponente, in seno all'atto di opposizione, non prendeva alcuna posizione in ordine alla predetta richiesta di pagamento – tenuta ben distinta dal in seno al ricorso per P_ NGiunzione di pagamento, rispetto all'ulteriore pretesa di pagamento derivante dall'incarico conferito ON dalla EA all' – né formulava una specifica contestazione in relazione alla citata pretesa in sede di prima udienza e, in particolare, con le note scritte del 14.12.2020, ove l'opponente si limitava ad affermare “fra la opponente e l'opposto non è esistito altro rapporto che quello relativo alla P_
realizzazione della centrale sita in Bugnara rispetto alla quale egli assunte il ruolo di direttore lavori”
(così anche nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29.1.2021, del 21.2.2022, del 9.9.2022, del
21.11.2023).
Posto, infatti, che la prima difesa utile assegnata all'opponente (convenuto in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto NGiuntivo) era solo l'atto di citazione in opposizione, anche la generica posizione assunta dallo stesso in sede di prima udienza non potrebbe di certo (a tutto voler concedere) assurgere ad idonea contestazione ex art. 115 c.p.c. in considerazione del fatto che, come è facile evincere dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dall'opposto, (cfr. doc. 1,2,3,8,12, 23 fascicolo opposto), anche l'incarico relativo alle attività di cui al preventivo inviato alla NE in data
17.9.2019 si riferiva alla centrale di Bugnara. D'altro canto, confrontando le prestazioni elencate nel pagina 10 di 23 preventivo inviato in data 17.9.2019 e di cui alla fattura 14 del 30.9.2019 con quelle elencate all'art. 1 ON
“oggetto della prestazione” di cui al contratto ripassato tra NE e il è facile evincere come tra le stesse non vi sia alcuna sovrapposizione;
e ciò in considerazione del fatto che tale ultimo contratto non contemplava, tra le prestazioni commissionate ai professionisti , anche le prestazioni, ONroparte_10
propedeutiche e di supporto alla realizzazione della predetta centrale, quali: rilievi topografici planoaltimetrici integrativi per interferenze presenti sul tracciato, elaborazione e restituzione grafica;
redazione e deposito di documentazione tecnica presso SACA S.p.A. e Consorzio di bonifica “Bacino
Aterno e Sagittario”; consulenza tecnica per attività propedeutiche alla realizzazione L'opera.
Prestazioni – antecedenti al contratto del 3.8.2019 - di cui, tra l'altro, il forniva pure idonea P_
prova (cfr. doc. 23).
Ciò chiarito, tenuto conto della costante giurisprudenza in forza della quale “Il convenuto, ai sensi L'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di 'non contestazione' a seguito della modifica L'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la 'sussistenza dei presupposti di legge' per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica" (SSUU n. 761/2002Cass. n.
19896/2015; cfr. anche Cass. n. 27596/2008; Cass. n. 26624/2018), sia l'esistenza L'incarico di cui al preventivo del 17.9.2019 – sempre relativo alla realizzazione della centrale sita in Bugnara ma ON differente da quello conferito al -, sia la concreta estensione del citato incarico, sia l'effettiva esecuzione dello stesso, sia, infine, il quantum del compenso richiesto dovranno ritenersi fatti non contestati e dovranno essere posti, da questo giudice, a fondamento della presente decisione, ex art. 115
c.p.c.
Passando all'esame L'ulteriore pretesa di pagamento dei compensi relativi all'attività svolta dal
, nella qualità di mandante del più volte menzionato raggruppamento temporaneo di P_
professionisti e pari a complessivi euro 4.884,99 occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del a richiedere il pagamento sollevata dalla parte opponente. P_
Va innanzitutto precisato come la predetta somma si riferisca alla fattura n. 21 del 12.11.2019 relativa al II SAL, alla fattura 24 del 10.12.2019 relativa al III SAL, alla fattura n. 1 del 10.1.2020 relativa al IV Parte Part
alla fattura n. 3 del 12.2.2020 relativa al V SAL, alla fattura n. 5 L'11.3.2020 relativa al alla fattura n. 6 del 4.4.2020 relativa al “conguaglio stato avanzamento lavori” ed alla fattura n. 7
[...] del 4.4.2020 relativa al “saldo a conguaglio del compenso” (cfr. doc. 6 fascicolo opposto).
Fatture che il emetteva nel rispetto L'art. 8 del contratto del 5.8.2019. P_
pagina 11 di 23 D'altro canto, come pure risulta dalla documentazione in atti, la NE aveva già provveduto a pagare al
– in data 23.8.2019 e in data 16.1.2020 - dietro rilascio di fattura (cfr. fattura n. 12 del P_
19.8.2019 e fattura n. 20 del 29.10.2019), sia l'“acconto 10% alla stipula del contratto” sia il compenso dovuto per lo “stato avanzamento lavori n. 1” (cfr. doc. 5 fascicolo opposto).
A fronte di tale, primo, inconfutabile dato, è evidente – anche per le ragioni che si andranno appresso ad esplicitare – come l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del a richiedere il P_
pagamento si palesi destituita di fondamento.
Se infatti lo stesso debitore, relativamente alle prime tranche del pagamento - così come pattuite all'art. 8 del contratto che ci occupa - pagava parte del compenso al , dietro regolare emissione della P_ fattura da parte di quest'ultimo, non si vede come in questa sede, il medesimo debitore, potrebbe ritenere lo stesso non legittimato a chiedere il pagamento dei successivi acconti, richiesti – P_
giova ripeterlo - in conformità delle pattuizioni contrattuali.
In particolare, all'art. 8 del citato contratto era previsto che “in base ai ruoli ed agli accordi interni al
RTP”, all'arch. sarebbe spettato un compenso totale di euro 6.000,00, che “ciascun P_
professionista emetterà fattura separatamente come appresso specificato: l'acconto iniziale ed il saldo finale, entrambi pari al 10% L'importo totale pattuito, verranno così fatturati […] Arch.
[...]
– Direttore Operativo – euro 600 (netto IVA e CNPAIA). L'80% L'importo residuo verrà P_ separatamente fatturato da ciascun professionista, in misura proporzionale alle spettanze pattuite” - ossia il 22% al - “e, maturate contestualmente agli stati d'avanzamento dei lavori P_ contabilizzati all'impresa esecutrice ed approvati dalla DL” (cfr. doc. 4 opposto).
Nel medesimo articolo si prevedeva, poi, che i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati ai sNGoli conti correnti intestati a ciascun professionista, indicandosi, per il , proprio il conto corrente P_
specificato nelle fatture oggi azionate e corrispondente, tra l'altro, al conto corrente già utilizzato dall'opponente per pagare al l'acconto e il I SAL (cfr. doc. 5 opposto già citato). P_
Pertanto, a fronte di un impegno contrattuale assunto dalla EA di pagare la misura del compenso pattuito e spettante al direttamente allo stesso, dietro emissione di rituale fattura, il P_
, oggi, andrà certamente dichiarato legittimato alla domanda azionata con il monitorio. P_
D'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come, quanto pattuito dalle parti in sede contrattuale, rispetta pedissequamente l'istituto del RTP, così come anche costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ed interpretato dalle autorità preposte.
È pacifico, infatti, che il rapporto esistente tra gli associati di un raggruppamento temporaneo per l'esecuzione di una commessa, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli pagina 12 di 23 adempimenti fiscali e degli oneri sociali (così come previsto nell'art. 48, comma 16, del D. Leg.vo
50/2016) con la conseguenza che gli obblighi di fatturazione nei confronti del committente sono assolti dai sNGoli professionisti associati relativamente ai lavori di competenza da ciascuno eseguiti e – come nel nostro caso – contrattualmente pattuiti.
Da ciò discende, pacificamente, che il conferimento al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, non preclude la possibilità per la stessa committente di prevedere il pagamento diretto dei mandanti e, a contrario, non preclude ai mandanti di chiedere alla committente il pagamento. Su tale solco, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa in tema di legittimazione ad agire del sNGolo partecipante al RTP (principi affermati in tema di RTI, ma
ON ovviamente estensibile anche al si è detto che “ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del RTI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d'appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese ai sensi L'art. 48, d.lgs. n. 50/2016” (cfr., tra le tante,
Consiglio di Stato, sez. V, 05.06.2012 n. 3314; id., sez. VI, 08.02.2013 n.714; id., sez. VI, 08.10.2008
n. 4931).
Tanto basta, ad avviso di questo Ufficio, a ritenere infondata l'eccezione sollevata dall'opponente.
Passando al merito della pretesa, va subito detto come l'opponente non contesti specificamente ex art. 115 c.p.c., l'emissione dei sNGoli stati di avanzamento dei lavori – emissione che era stata contrattualmente prevista quale “condizione” del pagamento degli acconti ai professionisti (art. 8 contratti RTP citato) – di cui l'opposto ha fornito pur puntuale prova (cfr. SAL sottoscritti dal DL
Pelino – doc. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e fine lavori, doc. 11 fascicolo opposto) e non contesti, allo stesso modo, il quantum richiesto. Come anticipato, infatti, l'opponente sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione ad una serie di circostanze e fatti.
Affermava la parte opponente, in seno all'atto introduttivo del giudizio di opposizione, che “a causa di una serie di gravissime inadempienze, errori, omissioni, comportamenti infedeli posti in essere dal ON ON
, nessun credito può in ogni caso reclamare l' e, in ogni caso, il il quale, P_ pacificamente, non ha diritto alla corresponsione di alcun (ulteriore) emolumento” (così pag. 6).
In particolare, l'opponente poneva a fondamento L'eccezione di inadempimento le seguenti circostanze: “Incompleta fornitura di documentazione di rendicontazione tecnico contabile e SAL regolarmente firmati in forma cartacea e informatica formato anche modificabile;
Mancata fornitura di Elaborati progettuali di dettaglio di tutte le interferenze finali così come risultanti dalla conclusione dei lavori (as built) […] Mancata fornitura di Relazione sinistro distacco convergente […] Mancata
pagina 13 di 23 fornitura di Documentazione finale per i collaudi;
(contratto) Mancata fornitura di Relazione tecnica
“as built” che descriva l'impianto nel suo complesso e l'intervento effettuato;
(contratto); Mancata fornitura di Disegni planimetrici “as built” comprensivi L'inquadramento catastale L'impianto, planimetrie generali L'impianto nel suo complesso ivi comprese le opere di connessi one alla rete elettrica oltre ad una planimetria comprendente tutte le opere idrauliche e dello schema idraulico funzionale L'impianto; (contratto); Mancata fornitura di Elaborati grafici di dettaglio “as built” relativi all'impianto in tutte le sue strutture;
(contratto); Mancata consegna di n. 1 copia cartacea completa e vistata di tutti gli elaborati contabili riferiti ai lavori ultimati;
(contratto); Mancata consegna di n. 1 copia su supporto informatico modificabile, tipo “word”, “dwg”, nonché informato
“pdf” firmato digitalmente con apposita dichiarazione che attesti il contenuto;
(contratto); Mancato rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione attestante la conformità L'opera realizzata al progetto approvato e il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica n. 209;
Mancata comunicazione di inizio lavori delle opere strutturali (cioè quelle soggette ad autorizzazione sismica) agli Uffici Competenti (regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011,
n. 28 art. 11); Mancata sottoscrizione digitale (quale nuovo DL al posto di ) e caricamento P_ sul relativo portale di tutti i progetti depositati c/o il Genio Civile ai fini L'autorizzazione sismica in sostituzione di quelli precedentemente firmati da quando era DL;
(regolamento attuativo P_
della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 art. 11); Mancata fornitura del Giornale dei
Lavori redatto mediante l'utilizzo di applicazioni software, obbligatorie come prevede il DM 49/2018 rendendo impossibile l'interscambio aggiornato e quotidiano dei dati;
(di cui al DM 49/2018 artt. 14 e
15; Mancata fornitura di Comunicazione dimissione Ufficio competente;
(regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 art. 11); Mancata Sospensione dei lavori e specifico verbale da trasmettere al committente a seguito delle dimissioni;
(regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 art. 11); Mancata fornitura di Dettagliata relazione sulle opere eseguite nel corso L'espletamento del suo incarico al fine di attestare la modalità di esecuzione dei lavori realizzati;
(regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011,
n. 28 art. 11 a seguito dimissioni) Mancata Trasmissione al committente della relazione, giornale dei lavori, provvedimento di autorizzazione sismica/deposito sismico con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante a seguito dimissioni;
(contratto e regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 art. 11)”.
In considerazione di quanto sopra, dunque, riteneva di nulla dover corrispondere al , ex art. P_
1460 c.c., ritenuto gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali a tal punto da non poter pretendere il pagamento del compenso pattuito.
pagina 14 di 23 L'eccezione non risulta opportunamente sollevata e, per tale ragione, andrà rigettata posto che l'opponente utilizza lo strumento di cui all'art. 1460 c.c. per un fine del tutto estraneo alla ratio ed alla funzione della norma, così come costantemente interpretate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e così come evincibili dalla stessa lettura del testo normativo.
Diviene dunque necessario analizzare la norma di cui al citato art. 1460 c.c. ove si compendia l'antico principio per cui “inadimplenti non est adimplendum”.
Come noto, il citato articolo prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto” continua poi al secondo comma prevedendo che “tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Già la lettura del primo comma della norma induce a ritenere univocamente che presupposto imprescindibile per la sua applicazione sia la “contestualità” L'obbligazione che si asserisce inadempiuta oltre all'ovvio interesse del creditore all'adempimento che, pertanto, deve essere ancora non solo utile ma anche possibile.
Ed infatti, l'art. 1460 c.c. è stato costantemente interpretato nel senso di concedere al debitore la relativa eccezione - avente efficacia dilatoria e non definitiva -, allo scopo di esercitare una pressione sull'altro contraente affinché adempia alla propria prestazione e venga così salvaguardato l'equilibrio contrattuale nei termini oggettivi risultanti dal contratto (così, da ultimo, ex multis, Cassazione civile sez. I, 15/02/2024 n. 4148 ma v. anche Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 108/2025 del 10-01-
2025; Corte appello Genova sez. I, 15/03/2019 n.364 e, più risalenti nel tempo, Cass. 2721/1988,
2596/1989 ove si legge che “in tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l'exceptio inadimpleti contractus;
sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che - alla stregua della funzione di salvaguardia L'equilibrio contrattuale perseguita dall'eccezione (avente efficacia dilatoria e non definitiva) - il rifiuto L'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi (o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti) ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto”).
Ne discende che tale funzione dovrà, quindi, essere fatta valere in via preventiva, nel senso che è legittimo il rifiuto L'adempimento allorché esso serva a stimolare l'altro contraente a compiere una pagina 15 di 23 prestazione ancora possibile (e già scaduta), mentre sarebbe illegittimo se tendesse a indennizzarsi di una inadempienza già definitivamente verificatasi, vale a dire che sarebbe illegittimo qualora finalizzato a precostituirsi un risarcimento dei danni, non essendo consentito compensare fuori dal giudizio un debito liquido ed esigibile con un credito ancora incerto e indeterminato (questo il principio ormai consolidato di cui si trova traccia sin dalla lettura di giurisprudenza risalente citata cfr. Cass. n.
2721/1988; Cass. n. 2596/89).
Ed infatti, nel caso in cui l'obbligazione che si eccepisce inadempiuta non è più possibile o utile per il creditore ovvero nel caso in cui – come quello di specie – il creditore (già a livello di allegazioni) deduca di aver provveduto diversamente, all'inadempimento definitivo si sostituisce l'obbligazione risarcitoria L'inadempiente che, sussistendone i presupposti, potrebbe essere compensata con il credito fatto valere in via principale.
Trasponendo tali principi al caso di specie è univocamente emerso dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di tutte le parti che, al momento della formulazione L'eccezione ex art. 1460 c.c. da parte L'opponente, la centrale che ci occupa non solo era già stata ultimata ma era anche utilmente entrata in funzione con la conseguenza che – quelli eccepiti – concernerebbero, eventualmente, inadempimenti relativi a problematiche già risolte e rispetto alle quali, pertanto, non si pone questione di stimolare un adempimento del . P_
In altri termini, non sussiste, nel caso di specie, un legittimo rifiuto da parte della EA di pagamento del saldo in funzione di un adempimento del Saccoccia ancora possibile ed utile alla creditrice.
Ed infatti, nessuna delle contestazioni mosse dalla NE ha lo scopo di esercitare una pressione sul per l'adempimento delle proprie prestazioni, posto che l'opponente non ha chiesto la P_
consegna della documentazione asseritamente dovuta ovvero l'esecuzione delle altre prestazioni elencate, ma soltanto di non pagare il corrispettivo. Sul punto – in casi analoghi - la giurisprudenza ha condivisibilmente precisato che, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi L'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte L'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, non può esercitare l'eccezione di inadempimento (cfr. Cass. nn.
6009/2012; 1386/1979; 4606/1981; 5496/2002; ma anche, da ultimo, Corte d'Appello di Napoli,
Sentenza n. 108 del 10-01-2025).
D'altro canto, allo stato, non si vede (né parte opponente ha allegato circostanze in tal senso) quale ON utilità potrebbe avere, oggi, la opponente, all' “adempimento” da parte del ovvero del P_ di tutte le “mancanze” lamentate e poste a fondamento L'eccezione di inadempimento.
A ciò si aggiunga – e la considerazione assume non secondario rilievo – che già al momento L'instaurazione del presente giudizio il contratto tra le parti era pacificamente risolto come pure pagina 16 di 23 inconfutabilmente documentato dall'opponente che, con mail del 19 marzo 2022 indirizzata al e, CP_3
ON dunque, all' riteneva “cessato ogni effetto del “ONratto per prestazioni professionali inerenti la realizzazione di un impianto DR elettrico ad acqua fluente sul fiume Sagittario in comune di Bugnara
(AQ)” sottoscritto in data 5 agosto 2019 (il ONratto)” (cfr. doc. 4 opposizione).
Le pregresse considerazioni rendono del tutto superflua l'analisi L'esistenza, in concreto, dei lamentati inadempimenti, risultando assorbite – in forza del principio della ragione più liquida – tutte le ulteriori questioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, andrà accertato il diritto del a ricevere P_
ON il compenso per l'attività pacificamente prestata nell'alveo del così come contrattualmente pattuita.
In ordine al quantum, poi, come già anticipato, non può non rilevarsi come parte opponente non abbia sollevato alcuna contestazione con la conseguenza che la somma NGiunta, a tale titolo, con il decreto NGiuntivo opposto, andrà certamente riconosciuta in favore del . P_
Passando alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla parte opponente nei
ON confronti del e del , quest'ultimo in proprio ed in qualità di capogruppo del va P_ CP_3 innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal . P_
L'eccezione è infondata.
A tal riguardo, basti leggere l'atto costitutivo del raggruppamento sottoscritto dal e dal CP_3
in data 3.8.2019 nel quale si prevedeva, all'art. 1 che “ciascun componente eseguirà le P_
prestazioni di propria compentenza in totale autonomina [...] con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte del presente raggruppamento” (cfr. doc. 2 opposto).
Alla luce di quanto sopra, dunque, in forza della responsabilità solidale dei componenti del
[...]
contrattualmente prevista, è evidente come entrambi siano passivamente legittimati a ONroparte_10
resistere alla richiesta di risarcimento del danno per i lamentati inadempimenti, indipendentemente – a fronte di un chiaro impegno contrattuale – dal tipo di raggruppamento (verticale o orizzontale). E ciò anche in considerazione del fatto che, come chiaramente previsto nel contratto del 5.8.20219 stipulato
ON tra EA e l' “il committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i componenti il RTP incaricato […] Il committente è altresì estraneo alla ripartizione economica del compenso di euro
22.000,00 tra i componenti il RTP”. Ne discende che - diversamente da quanto eccepito dal P_ ed a fronte di un chiaro impegno solidale assunto verso l'esterno per l'adempimento delle obbligazioni ON del - l'eccezione di difetto di legittimazione passiva si palesa sfornita di fondamento.
pagina 17 di 23 Passando al merito della domanda, come anticipato, l'opponente fondava la propria pretesa in riconvenzionale affermando che “ e , con il loro comportamento, si sono resi autori di CP_3 P_
ON gravi inadempienze degli obblighi assunti in sede di affidamento di incarico al (impregiudicate le
ON conseguenze ulteriori L'inadempimento del contratto di ascrivibile al solo ) NGenerando CP_3
danni alla Società e alla propria dante causa (che ne chiederà inevitabilmente conto alla opponente!) in termini di maggiori costi vivi, ritardo nei lavori, sospensione di attività e dunque perdita di fatturato, nonché danni di immagine anche della dante causa ed anche presso le competenti autorità amministrative comunali e regionali” (così si legge a pag. 10 L'opposizione).
Ed infatti, in base alla prospettazione L'opponente le citate “gravi inadempienze” hanno avuto quali conseguenze che: (i) Si è resa necessaria la nomina di un nuovo DL (oltre che un nuovo CSE che hanno assunto la responsabilità di certificare un'opera la cui realizzazione fu seguita dal CP_11
. Il maggior costo è di circa € 20.000,00 (oltre oneri di legge); (ii) Subito dopo aver messo in
[...] esercizio la centrale si è verificata una perdita importante a carico del convergente all'opera di presa:
è stato dunque necessario interrompere l'afflusso L'acqua (con nuova deviazione del corso del fiume previo spegnimento della Centrale) ed eseguire verifiche e ispezioni. A seguito di queste ultime è emerso che non aveva fornito alla ditta costruttrice l'elaborato costruttivo di dettaglio del CP_3
collegamento tra convergente ed opera di presa. In assenza di Pelino frattanto prudenzialmente dimessosi!) si è quindi dovuto cercare una nuova soluzione, molto laboriosa. E' in corso di migliore determinazione l'ammontare dei costi della riparazione mentre è possibile indicare in non meno di €
140.000,00 la perdita di fatturato causata dal fermo della Centrale che è conseguito al guasto e alla relativa riparazione, di cui la opponente è chiamata a rispondere verso la propria dante causa. (iii)
Sebbene sia ancora in corso di verifica ed accertamento la gamma di prescrizioni ottemperate o non ottemperate o inadeguatamente ottemperate nel corso dei lavori (sotto la responsabilità del , CP_9 quel che è già emerso con ragionevole certezza è che il non ha adempiuto all'obbligo di CP_3
supervisione e vigilanza della regolare esecuzione delle opere previste nel progetto con accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione L'opera al progetto sia della modalità L'esecuzione di essa poiché altrimenti non sarebbe accaduto che, ad in relazione alla interferenza con il ad oggi non risulta ad alcuno che nel corso dei lavori non fu intercettata ONroparte_16
la condotta del in quanto precedentemente crollata. La risoluzione della conseguente CP_16
problematica sta causando impiego di risorse di tempo e denaro, oggi ancora di difficile quantificazione. (iv) E' stata rilevata la mancata emissione degli ordini di lavoro (disposizioni impartite alla impresa esecutrice dei lavori), la mancata tempestiva consegna (effettuata per altro solo dopo numerosi solleciti da parte della opponente) dei verbali di prelievo dei cubetti di calcestruzzo e
pagina 18 di 23 degli spezzoni di acciaio, al laboratorio che li doveva analizzare, privi, per altro delle firme della società che ha effettuato i prelievi, senza i quali è a rischio la certificazione necessaria per la redazione della Relazione Strutture Ultimate da inviare al Genio Civile (obbligatoria), né ai collaudi statici. Il tutto con conseguenti danni ancora di difficile quantificazione. (v) Il , come accennato, CP_3
anziché collaborare con la committente per la risoluzione di problematiche sanabili che fossero emerse e che, lo si ripete, andrebbero per altro a lui soltanto ascritte, dato il ruolo che ricopriva, ha rassegnato le propri e dimissioni e sospeso ogni sua attività (in violazione pure L'obbligo di preavviso e senza peritarsi di effettuare, quantomeno, un passaggio di consegne ordinato!), ha abbandonato il cantiere ed ha preso pure a denunciare dette asserite irregolarità agli Enti (Comune di
Bugnara e Regione Abruzzo) suscitando la reazione della Regione con conseguente necessità per la EA
DR SR e della Società di approntare tempo e risorse ed “arruolare” professionisti (avvocati, tecnici ecc.) per svolgere le necessarie difese auspicando di riuscire ad evitare che si apra un contenzioso che metterebbe a rischio gli incentivi GSE GSE3 spettanti alla EA DR SR , con conseguente possibile perdita (catastrofica!) di milioni di euro che si ribalterebbe sulla Società Opponente” (così pag. 11-12 citazione in opposizione).
Gli asseriti danni patiti da EA erano poi specificati in sede di memorie 183 c. VI c.p.c. ove l'opponente “sintetizzava” gli stessi in tre voci costituite dai maggiori esborsi resisi necessari per il rispristino del convergente, quantificati, in sede di I memoria 181 c. VI c.p.c. in euro 20.000,00; dai danni da perdita del fatturato imputati a EA e derivanti dal “fermo della Centrale protratto da metà febbraio ai primi giorni di maggio del 2020 dovuto al guasto al convergente” quantificati in sede di citazione in complessivi euro 140.000 mila e, poi, in sede di memorie 183 c. VI c.p.c. in complessivi euro 256.516,55; oltre che dai danni conseguenti alle dimissioni del quantificati, in sede di CP_3 opposizione in 20.000 euro e, in sede di memorie 183 c. VI c.p.c. in € 15. 916,00, oltre ai danni derivanti dalla necessità “per la EA DR SR e della Società di approntare tempo e risorse ed
“arruolare” professionisti (avvocati, tecnici ecc.) per svolgere le necessarie “difese” per evitare la revoca della autorizzazione unica regionale e /o la revoca della ammissione della Centrale alla tariffa incentivante GSE”.
Nessuno dei citati danni, tuttavia – già confusamente dedotti a livello di allegazione – riceveva puntuale prova all'esito L'istruttoria. Sul punto, va innanzitutto precisato che l'esistenza di maggiori esborsi direttamente sostenuti dall'opponente non avrebbe potuto essere dimostrata mediante le prove testi né - in assenza di puntuali allegazioni di un danno direttamente ed immediatamente riconducibile
ON all'operato del e effettivamente subito dalla EA – sarebbe stato possibile ricorrere ad una CTU.
pagina 19 di 23 Ed infatti, da nessuno dei documenti prodotti dalla parte opponente risulta che la stessa abbia dovuto
ON sostenere maggiori costi per via di un comportamento imputabile, a titolo di inadempimento, al ON Innanzitutto, infatti, non risulta che il compenso contrattualmente pattuito tra l' (ed afferente alle prestazioni del ) e EA sia stato pagato cosicchè non si vede come – a tutto voler concedere – CP_3
l'esigenza di pagare i professionisti subentrati al , possa costituire un maggior costo per la EA. CP_3
È evidente, infatti, che la committente avrebbe comunque dovuto pagare il direttore dei lavori e il CSE, in disparte la circostanza che non risulta, dalla documentazione in atti, alcun esborso effettivamente sostenuto dalla EA per il pagamento dei nuovi professionisti. Ed infatti la EA si limitava a produrre
(cfr. doc. 12 e 13) le fatture emesse dai citati professionisti, senza fornire alcuna prova del pagamento con la conseguenza che – a tutto voler concedere – non sussiste nemmeno, allo stato, la prova di un depauperamento economico della EA.
Tale voce risarcitoria, pertanto, non potrebbe certamente essere riconosciuta.
Quanto ai danni relativi alla perdita di fatturato, allo stesso modo, la EA non ha fornito in giudizio la benchè minima allegazione relativa all'effettivo esborso sostenuto a fronte della pretesa avanzata dalla titolare della concessione demaniale. È chiaro, infatti, che la perdita di fatturato di cui parla la EA – e che, in questa sede, vorrebbe definitivamente imputare al – sia riferita al ONroparte_10
fatturato della titolare della concessione (dal momento che, come è chiaro, EA non era la concessionaria ed utilizzatrice L'impianto ma la semplice appaltatrice dei lavori), fatturato che, in
ON base alla prospettazione L'opponente, sarebbe diminuito per fatti imputabili al e di cui la EA sarebbe stata chiamata a rispondere.
Se è vero, infatti, che EA RO SR (ossia la titolare della concessione), in data 15.3.2020, inviava alla
EA una missiva con la quale le prospettava la possibilità di una futura richiesta di risarcimento
(richiesta che, tra l'altro, non fa alcun cenno alle obbligazioni gravanti sulla DL – doc. 7 II memoria
183 c. VI c.p.c. parte opponente) è anche vero che non risulta (né parte attrice ha anche solo allegato)
ON che effettivamente EA sia stata chiamata a rispondere per fatto e colpa del o L' CP_3
Ne discende che, anche sotto tale profilo, la richiesta risarcitoria, in assenza di un'effettiva e dimostrata perdita patrimoniale della EA, si palesa del tutto destituita di fondamento.
Così come sfornita del benchè minimo supporto probatorio è risultata la richiesta di risarcimento “per la conseguente lesione della reputazione della società e per le conseguenze prodotte nei rapporti con gli enti a carico tanto della società opponente quanto della titolare della concessione (e dunque, a cascata, sulla opponente, tenuta nei confronti della committente al risarcimento del danno)”, con particolare riferimento “al numero di ore di lavoro, superiore a 700, impiegate per l'esame delle richieste degli Enti, la raccolta della documentazione e la predisposizione di risposte, elaborati, atti,
pagina 20 di 23 etc. scaturiti proprio dagli inadempimenti L'ufficio RTP e dalle improvvide e scomposte dimissioni L'NG , indirizzate a tutti detti Enti”. CP_3
Sul punto, va innanzitutto precisato come – anche in questo caso – da alcun documento in atti risulta che la EA DR (committente e titolare della concessione), abbia avanzato pretese “a cascata” alla EA, con la conseguenza che – pare evidente – non si vede (anche sotto tale profilo) come potrebbe oggi la
EA ritenersi legittimata a richiedere il risarcimento di un danno che non ha mai subito (o che, comunque, non ha mai dimostrato di aver subito). A monte, poi, non è fuor d'opera sottolineare,
l'assoluta assenza di prova in ordine alla stessa esistenza dei fatti dedotti a fondamento della richiesta risarcitoria del danno, ossia la stessa esistenza di un effettivo maggior “lavoro del legale rappresentante della società titolare delle concessioni e suoi collaboratori e del legale rappresentante della opponente EA, pure chiamata da a fornire supporto, informazioni e i documenti CP_17
necessari per soddisfare le numerose richieste pervenute da molti Enti preposti al controllo e/o alla verifica della sussistenza e mantenimento delle concessioni nonché alla verifica del rispetto di esse”.
Fatti rimasti del tutto sforniti del benchè minimo supporto probatorio.
Restano da esaminare, infine, i danni richiesti da EA al RTP per il “ripristino del convergente”.
Come visto, tali danni erano quantificati, in “circa” (così si esprime l'opponente in sede di I memoria
183 c. VI c.p.c.) complessivi euro 20.000,00 e richiesti per le seguenti voci: “Demolizione controllata di strutture di cemento non armato;
Casseforme per getti di conglomerati cementizi in fondazione;
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita in opera per impieghi strutturali convergente (platea solaio pareti); Casseforme per getti di conglomerati cementizi in elevazione;
Inghisaggio di barre di acciaio in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, rNGrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente;
Inghisaggio su blocco di calcestruzzo esistente;
Inghisaggio su parete opera di presa;
Getto di rinfianco su convergente” (così pag. 2 I memoria 183 c.
VI c.p.c.).
In disparte ogni questione in ordine all'imputabilità o meno dei citati danni al DL (questione pure rimasta sprovvista di ogni supporto probatorio) ciò che davvero in questa sede risulta assolutamente assorbente ai fini del rigetto della domanda è l'assoluta assenza di qualunque prova in ordine al paventato esborso di “circa” 20.000 euro subito dalla EA per fatto e colpa del DL.
In particolare, sul punto, l'unica prova che l'opponente chiedeva al giudice di fornire a supporto della circostanza era l'ammissione di un capitolo di prova (capitolo 11 di cui alla II memoria 183 c. VI c.p.c., pag. 5) in cui si chiedeva al teste “se è vero o meno che il costo sostenuto per le predette opere di cui al
pagina 21 di 23 superiore capitolo 10 ) ammontano a circa € 20.000,00?”. Ovviamente il capitolo di prova non era ammesso dal precedente giudice istruttore sia per la genericità ed indeterminatezza assoluta dello stesso, sia per l'inammissibilità di un capitolo volto a dimostrare in giudizio fatti (costo delle opere) di cui la parte avrebbe dovuto fornire la prova documentale.
Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono, il decreto NGiuntivo andrà confermato e la domanda riconvenzionale avanzata da EA nei confronti di e andrà chiaramente CP_3 P_
rigettata, senza necessità alcuna di esaminare le ulteriori eccezioni e gli ulteriori profili pure messi in rilievo dalle parti del presente giudizio, per il principio della ragione più liquida.
Le spese di lite sostenute dall'opposto, dal III chiamato e da , così come le spese di lite CP_3 CP_4
sostenute dalle rispettive compagnie di assicurazioni, andranno poste a carico della parte opponente e liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori delle parti vittoriose.
A tal riguardo, una precisazione è dovuta. In base alla prospettazione dei fatti fornita dal , III CP_3 chiamato dall'opponente, la chiamata in causa di si era resa necessaria al fine di individuare, CP_4
proprio in , il soggetto responsabile dei danni che la EA avrebbe voluto addebitare al . CP_4 CP_3
Ed infatti il chiamava, a propria volta, il terzo indicandolo come il soggetto tenuto a CP_3 CP_4
rispondere della pretesa L'attore, caso in cui, per pacifica giurisprudenza, la domanda avanzata dalla parte attrice (odierno opponente) si estende automaticamente anche al III, ossia Hydroalp.
Ciò giustifica, in base al principio della soccombenza e della causalità, la condanna di EA (che pure non esplicitava alcuna domanda nei confronti di ) al pagamento delle spese processuali CP_4
sostenute anche dal terzo chiamato in causa dal e, dunque, dalla compagnia di assicurazioni di CP_3
, . CP_4 CP_7
Va infine esaminata la domanda di condanna per lite temeraria L'opponente avanzata dall'opposto.
Sul punto, ritiene questo giudice che la stessa vada rigettata non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. per dare NGresso al relativo risarcimento. Ed infatti, non sono emerse con evidenza, nel corso del giudizio, condotte connotate da colpa grave o dolo tenute dall'opponente in sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 943 del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto NGiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
pagina 22 di 23 - Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposto nei confronti L'opponente;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta e alle parti terze chiamate, le spese di lite, che si liquidano, in favore di ogni parte (sia opposta che terze chiamate), nella somma complessiva di € 15.700,00 per compensi professionali ciascuna, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2020 promossa da:
( ) in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PAGNONI SARA giusta procura in atti;
opponente contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. BALASSONE P_ C.F._1
GIUSEPPE NINO giusta procura in atti;
opposto e contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CP_3 C.F._2
TIRABASSI e VALERIA COLANTONI giusta procura in atti;
terzo chiamato c.f. e p.i. rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Sansegolo e ONroparte_4 P.IVA_2 dall'avv. Elena Pusceddu, giusta procura in atti;
terza chiamata
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_5 P.IVA_3 con il patrocinio L'avv. FRANCHI FRANCESCO SAVERIO, giusta procura in atti;
terza chiamata
(C.F.: ), in persona del legale ONroparte_6 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stafano Noceti, giusta procura in atti;
terza chiamata
– RAPPRESENTANZA GENERALE ONroparte_7
pagina 1 di 23 PER L' (C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_5
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Perrella e Alessio Totaro giusta procura in atti;
terza chiamata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'emissione di un decreto NGiuntivo nei confronti P_
della società e spiegando di aver svolto prestazioni professionali, ONroparte_1 nella qualità di architetto, di supporto all'avvio dei lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica per conto della e, in particolare: rilievi topografici CP_8 ONroparte_1
planoaltimetrici integrativi per interferenze presenti sul tracciato, elaborazione e restituzione grafica;
redazione e deposito di documentazione tecnica presso SACA S.p.A. e Consorzio di bonifica “Bacino
Aterno e Sagittario”; consulenza tecnica per attività propedeutiche alla realizzazione L'opera.
Aggiungeva il che, oltre a ciò, sempre la in veste di P_ ONroparte_1
Committente, stipulava un contratto di prestazione professionale, per la Direzione dei Lavori, con il raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) nel quale il ricorrente assumeva la veste di mandante con incarico di Direttore operativo e con funzioni di assistente al Direttore dei Lavori, quest'ultimo quale mandatario, nella persona L'Ing. . Adduceva il ricorrente in CP_3
monitorio che la società committente non aveva corrisposto il compenso relativamente al primo incarico mentre aveva corrisposto solo in minima parte il compenso per il secondo incarico relativo alla
ON
Pertanto, sulla base delle fatture e della documentazione prodotta dal ricorrente in monitorio era emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, il decreto NGiuntivo n. 245/2020 RGN 578/2020 del
18/05/2020, con il quale intimava alla società il P_ ONroparte_1 pagamento della “somma di € 7.330,99; degli interessi come da domanda;
delle spese ... della procedura di NGiunzione liquidate in € 600,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva ONroparte_1
opposizione al citato decreto NGiuntivo eccependo il difetto di legittimazione attiva del a P_
ON richiedere il compenso, avendo la committente (odierna opponente) conferito, nell'alveo del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'NG. - designato quale soggetto CP_3
mandatario nei rapporti con il Soggetto Appaltante/committente e capogruppo – con conseguente legittimazione del solo a richiedere il compenso. Eccepiva, infatti, di aver concordato un CP_3 compenso unitario per la prestazione L'RTI con conseguente inesigibilità dello stesso da parte del sNGolo partecipante. Affermava che il non aveva, da solo, i requisiti per svolgere il ruolo di P_
pagina 2 di 23 direttore dei lavori con la conseguenza che non avrebbe potuto richiedere il compenso per attività o non svolte o svolte abusivamente.
In ogni caso, sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per una serie di inadempienze,
ON errori, omissioni e comportamenti posti in essere dal ritenendo il compenso non dovuto. Pertanto, poiché il – in base alla ricostruzione L'opponente - era l'unico legittimato contrattualmente a CP_3
ON rappresentare l' e poiché L'inadempimento L' avrebbero dovuto ONroparte_10
rispondere solidalmente nei confronti della opponente sia il che il , la CP_3 P_ [...]
chiedeva di chiamare in causa il . Avanzava, altresì, domanda ONroparte_1 CP_3 riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti e concludeva chiedendo “piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adìto, ogni avversaria deduzione, eccezione e richiesta disattesa, assorbita o respinta, premesse le opportune declaratorie di legge, previa, altresì, autorizzazione alla chiamata in causa del terzo NG. (CF: ), residente in [...] CodiceFiscale_3
Bosco, n.17 , in proprio e quale capogruppo mandatario del , ex art. 269 ONroparte_11
cpc, richiesta che sarà ritualmente reiterata alla prima udienza;
nel merito, accertato che nulla deve la opponente all'opposto per le ragioni e motivazioni di cui al presente atto, dichiarare nullo, annullare o comunque revocare e privare di ogni effetto il decreto NGiuntivo n. 245/2020, emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 18/05/2020, nel procedimento RGN 578/2020 ; rigettare in ogni caso la domanda di controparte di cui al ricorso per decreto NGiuntivo;
- accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
o in ogni caso, dei signori e , in solido fra di loro, per le ONroparte_11 CP_3 P_
motivazioni e le causali di cui al presente atto, e, per l'effetto, dichiararli tenuti e condannarli al risarcimento del danno in favore della opponente, eventualmente al netto delle somme che dovessero
ON risultare spettanti al a titolo di corrispettivo;
danno da liquidarsi in € 400.000,00 ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o di equità e giustizia;
In subordine, pronunciare condanna generica di e in solido fra di loro al risarcimento del danno in P_ CP_3
favore di riservandone la quantificazione a separato giudizio, ONroparte_1
dichiarando comunque estinta, ove esistente, per compensazione qualsiasi ipotetica pretesa di ON corrispettivo L' e/o in ogni caso, di e/o . In ogni caso: - con vittoria di spese ed CP_3 P_ onorari di causa, oltre CPA ed IVA, se dovuta, come per legge”.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ritenuto ed P_
affermato dalla parte opponente. Sottolineava, in primo luogo, come la pretesa creditoria fatta valere con il decreto NGiuntivo opposto afferisse a due distinti incarichi, uno relativo alle prestazione rese dal
ON
in seno all' e l'altro avente ad oggetto prestazioni, propedeutiche e di supporto alla P_
realizzazione della predetta centrale, direttamente commissionategli dalla Società opponente ed aventi pagina 3 di 23 ad oggetto: rilievi topografici planoaltimetrici integrativi per interferenze presenti sul tracciato, elaborazione e restituzione grafica;
redazione e deposito di documentazione tecnica presso SACA
S.p.A. e Consorzio di bonifica “Bacino Aterno e Sagittario”; consulenza tecnica per attività propedeutiche alla realizzazione L'opera. Eccepiva, in primis, come relativamente a tale incarico, ON autonomo rispetto a quello conferito all' l'opponente non avesse sollevato alcuna contestazione ex art. 115 c.p.c. Relativamente, invece, al compenso richiesto per l'attività professionale svolta dal
ON
in forza del mandato conferito all' affermava che, invero, una prima parte dei compensi P_
pattuiti contrattualmente era stata versata (acconto e I SAL) direttamente al e che, il P_
ON conferimento di un mandato collettivo alla non aveva in alcun modo determinato la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica, con la conseguenza che i sNGoli professionisti erano pienamente legittimati a richiedere il pagamento del proprio compenso.
Eccepiva, invece, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate ON dall'opponente in riconvenzionale;
sul punto affermava di essere stato nominato, all'interno della solamente direttore operativo, competendo, invece, la direzione dei lavori e le relative responsabilità, al
. Affermava, infatti, la “diversità di ruoli e funzioni […] dei componenti il R.T.P. ai quali non CP_3
può in alcun modo farsi discendere una responsabilità solidale per il sol fatto di essersi costituiti in raggruppamento temporaneo”. In relazione all'eccezione di inadempimento sottolineava come la maggior parte delle presunte inadempienze contestate riguardavano, personalmente, il direttore dei lavori mentre, relativamente alle altre, si trattava di contestazioni pretestuose ed infondate. RespNGeva la domanda riconvenzionale avanzata sia in considerazione L'assenza di fondamento L'an della pretesa sia in considerazione L'assenza di prova in ordine al quantum richiesto. Concludeva, dunque, chiedendo “in via preliminare, differire la prima udienza del 13 novembre 2020 allo scopo di consentire all'odierno convenuto (attore in senso sostanziale) di evocare nel presente giudizio la compagnia assicurativa , in persona del legale rappresentante pro ONroparte_6
tempore, con Sede legale in 20121, Milano, Corso Garibaldi, 86, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; accogliere l'istanza di pagamento di somme non contestate e per l'effetto emettere ordinanza di pagamento per l'importo di € 2.446,00; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva L'Arch. in ordine alla spiegata domanda P_
riconvenzionale proposta dalla in persona del legale ONroparte_12
rappresentante p.t., per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto, per tutte le ragioni in narrativa, L'odierna opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t. e, per CP_8 ONroparte_1
l'effetto, rigettarla con conferma integrale del decreto NGiuntivo opposto n. 245/2020 del 18.05.2020;
pagina 4 di 23 accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto, per tutte le ragioni in narrativa, della domanda riconvenzionale spiegata dalla odierna opponente;
in via subordinata, nella combattuta e denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice riterrà di accogliere la domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza di condizioni e presupposti per invocare il rapporto di solidarietà passiva dei professionisti del R.T.P. rispetto alla domanda proposta dalla ONroparte_12
in persona del legale rappresentante p.t, nonché la qualifica verticale del
[...]
Raggruppamento temporaneo di professionisti e, per l'effetto, condannare separatamente i sNGoli componenti il R.T.P. al risarcimento del danno in ragione delle rispettive prestazioni di competenza ed eventuali responsabilità laddove provate;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla in persona del legale ONroparte_12 rappresentante p.t, accertare e dichiarare che in ONroparte_13 persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare l'Arch.
[...]
da ogni conseguenza negativa del giudizio e per l'effetto condannare la predetta Compagnia P_ assicurativa al pagamento di quanto l'Arch. dovesse essere tenuto a versare in favore della P_
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di ONroparte_12
lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge sia della fase monitoria che della presente fase”. La citata domanda era integrata, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni con la seguente, ulteriore richiesta di “condanna della ONroparte_12
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni per responsabilità
[...] aggravata ai sensi L'art. 96 c.p.c., commi I e III, in favore L'Arch. , nella misura che P_ sarà ritenuta di giustizia”.
Ritualmente citata in giudizio, si costituiva la compagnia di assicurazioni ONroparte_6 eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla
[...]
in considerazione della carenza di legittimazione passiva del ONroparte_1
alla richiesta di risarcimento dei danni, tenuto conto della stessa prospettazione giuridica P_ fornita dalla parte attrice. Negava, poi, l'esistenza di qualunque solidarietà passiva in capo al P_
ON per il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dall' trattandosi di un RTP di tipo verticale.
ONestava anch'essa, poi, l'esistenza di danni effettivamente patiti dalla opponente e causalmente ricollegabili al comportamento del così come contestava il quantum richiesto, poiché P_ sfornito di qualunque prova. Concludeva, dunque, chiedendo “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva L'arch. rispetto alla domanda P_ riconvenzionale formulata dalla Società opponente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità e/o la nullità della domanda riconvenzionale svolta dalla stessa Società per le ragioni
pagina 5 di 23 e motivazioni cui in premessa. NEL MERITO: rigettare integralmente, stante l'infondatezza in fatto e diritto, la domanda riconvenzionale formulata dalla sia in via ONroparte_1
principale che subordinata. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile la domanda riconvenzione introdotta dalla
[...]
escludere la solidarietà passiva tra l'NG. e l'arch. ONroparte_1 CP_3
ON
in relazione al contratto perfezionato dal con l'opponente , individuare le P_ CP_8
ON competenze, le prestazioni, le mansioni e i ruoli di ognuno rispetto all'atto costitutivo del e al contratto perfezionato con la Società opponente relativamente all'opera per cui è causa e i rispettivi inadempimenti, graduare le rispettive, eventuali, responsabilità – senza che ciò costituisca inversione L'onere della prova a carico L'opponente - e, per ciò che riguarda la chiamata in causa della
tenere in debita considerazione le clausole cui al contratto per la responsabilità civile CP_6 intercorso con l'arch. cui al doc. 2 in atti – franchigia € 5.000,00, massimale ecc -. Con P_ vittoria di spese e compenso del giudizio e accessori come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa avanzata dalla parte opponente, si costituiva altresì CP_3 eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della propria chiamata in causa e della relativa domanda riconvenzionale con la stessa veicolata. Rilevava, infatti, che se, come ritenuto dall'opponente, il non aveva la legittimazione attiva a richiedere il pagamento, allo stesso modo non avrebbe P_
potuto avere la legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria con la conseguenza che il giudizio non avrebbe potuto proseguire e il non avrebbe potuto essere chiamato in causa quale CP_3
“terzo”. Sosteneva l'infondatezza della domanda riconvenzionale, palesandosi inesistenti le condotte ed omissioni addebitate oltre che l'assoluta assenza di prova degli NGenti danni asseritamente patiti. In relazione all'addebito – fondante, tra gli altri, la pretesa risarcitoria – mosso nei propri confronti dall'opponente e relativo alla rottura del convergente all'opera di presa affermava l'assenza di qualunque collegamento causale tra una propria azione o omissione e tale evento posto che l'attività di progettazione, fornitura e posa in opera degli impianti elettromeccanici ivi incluso il convergente in discussione era stato affidato dalla committenza stessa alla società di cui chiedeva, ONroparte_4
dunque, la chiamata in causa unitamente alla propria compagnia di assicurazioni.
Concludeva chiedendo “in via preliminare disporre il differimento della udienza di comparizione del
22.10.21 ai sensi degli articoli 106 e 269 c.p.c., onde consentire all'odierno concludente di poter provvedere alla chiamata del terzo con sede legale in Borgo Chiese (TN) Località al ONroparte_4
Ponte snc, Cimego e del terzo in garanzia – compagnia assicurativa per la ONroparte_5
responsabilità civile professionale come dedotto in narrativa;
sempre in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare la inammissibilità della chiamata L'Ing. come terzo in causa e CP_3
pagina 6 di 23 comunque, della domanda riconvenzionale per come svolta nei suoi confronti dalla EA SR;
nel merito
e in estremo subordine, nel caso di rigetto della precedente domanda di inammissibilità, rigettare integralmente la domanda risarcitoria svolta in riconvenzione dalla EA SR perché totalmente infondata in fatto e in diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della suddetta domanda risarcitoria, dichiarare la tenuta a garantire e manlevare l'Ing. ONroparte_5
da ogni pregiudizio economico ad essa conseguente, in forza del contratto di CP_3
assicurazione per la responsabilità civile professionale polizza n. 390149163; sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria suddetta, accertare e dichiarare la esclusiva o quantomeno prevalente responsabilità della in persona del legale rapp.te pro CP_4
tempore con riferimento al danno invocato in conseguenza e per effetto del riferito guasto al convergente L'opera di presa;
sempre e comunque nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria suddetta, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'Ing.
in ragione del credito di € 15.000,00 da egli vantato nei confronti della EA per le prestazioni CP_3
professionali oggetto del medesimo titolo contrattuale dedotto in giudizio a fondamento della domanda risarcitoria;
in estremo subordine ridurre proporzionalmente il quantum debeatur in ragione del concorso del danneggiato ai sensi e per gli effetti L'art. 1227 c.c.; sempre e comunque condannare la EA SR alla refusione integrale delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio che, negando la possibilità di muovere addebiti nei confronti del ONroparte_5
, eccepiva in primo luogo l'esistenza, tra le condizioni di polizza, della clausola di esclusione del CP_3 vincolo di solidarietà oltre all'estraneità, rispetto alla polizza, delle richieste relative al credito vantato dal nei confronti della opponente. Eccepiva, in ogni caso, le franchigie i massimali e le CP_3 limitazioni di cui alle condizioni di polizza e concludeva chiedendo di “RIGETTARE integralmente la domanda interposta dalla nei confronti L'Ing. ONroparte_12
poiché inammissibile, infondata e improvata in ossequio alle ragioni spiegate nei CP_3
capitoli di riferimento, con conseguente Pronuncia liberatoria in favore della Compagnia;
CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione di spese e competenze di giudizio in favore della esponente. IN VIA ALTERNATIVA DICHIARARE la inoperatività della ZZ n.
390149163 (cfr. doc. N. 4), in accoglimento delle eccezioni formulate nei capitoli di riferimento;
CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. IN
VIA SUBORDINATA PREVIA rigorosa ripartizione degli addebiti in capo ai Professionisti, ai Soggetti collettivi e alle DI (ivi compresa la valutazione del comportamento della parte attrice opponente ai sensi L'art. 1227 C.C.) coinvolti in ragione del rispettivo ruolo, DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, sempre entro i limiti del massimale e secondo le condizioni enunciate in
pagina 7 di 23 ZZ (cfr. doc.ti N. 4 e N. 5), con esclusione del vincolo solidale e con applicazione delle delimitazioni assicurative puntualmente riportate nel capitolo di riferimento, anche per quanto concerne il carico delle spese giudiziali”.
Si costituiva altresì in giudizio la eccependo la nullità della chiamata del III avanzata dal CP_4
, in assenza di una domanda di regresso o di manleva avanzata nei propri confronti;
eccepiva il CP_3
difetto di legittimazione attiva del e passiva di in quanto da un lato, era EA s.r.l., in CP_3 CP_4 qualità di committente di e di danneggiata, l'unico soggetto che avrebbe avuto titolo a ONroparte_4 proporre domande contro laddove avesse riscontrato inadempimenti e, dall'altro, ONroparte_4 sottolineava l'assenza di qualunque rapporto tra e il , in qualità di direttore dei lavori. CP_4 CP_3
Eccepiva, comunque, la l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ascoli Piceno posto che la chiamata in causa era stata fatta – benchè con una richiesta di mero accertamento - a titolo di “garanzia impropria” con conseguente insussistenza della possibilità, per tale domanda, di essere attratta alla causa principale;
allo stesso modo negava la sussistenza di qualunque rapporto di accessorietà tra la domanda principale e la domanda svolta nei confronti di . Proprio in ragione L'assenza di CP_4
qualunque connessione o accessorietà con la domanda principale, sottolineava, poi, la inammissibilità della domanda veicolata dal nei confronti L' nell'alveo del presente giudizio di CP_3 CP_4
opposizione al decreto NGiuntivo richiesto dal per il pagamento dei compensi asseritamente P_
dovuti dalla EA. In ogni caso, eccepiva l'assenza di qualunque prova in relazione al colposo comportamento omissivo o commissivo addebitato ad e ciò anche in considerazione del fatto CP_4 che mai NE, ossia la committente, aveva mosso contestazioni in ordine all'esecuzione L'opera nei confronti di . In ogni caso, contestava il quantum del risarcimento richiesto. Chiedeva, CP_4
dunque, di chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazioni e CP_7 CP_14 concludeva chiedendo “a) Dichiararsi la nullità L'atto di citazione di terzo ai sensi L'art. 163, co.
3 e co. 4 c.p.c.; b) Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e/o la carenza di ONroparte_4 legittimazione attiva L'NG. per tutti i motivi di cui alla parte narrativa, con CP_3
conseguente declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda. c) Ritenuta, quanto alla domanda proposta dall'NG. nei confronti di l'incompetenza del CP_3 ONroparte_4
Tribunale di Ascoli Piceno, accogliendo, sulla base degli atti, l'eccezione formulata al paragrafo 4. da
dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quella del ONroparte_4
Tribunale di Trento ex art. 19 c.p.c. d) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta dall'NG.
nei confronti di nel presente giudizio di opposizione a decreto CP_3 ONroparte_4 NGiuntivo, accogliendo l'eccezione formulata al paragrafo 5. da e) Ferme le assorbenti ONroparte_4 eccezioni di cui sopra, subordinatamente all'immediato accoglimento delle stesse, e comunque previe
pagina 8 di 23 le opportune pronunce del caso, autorizzarsi la chiamata in causa di Zurich Insurance PLC -
Rappresentanza Generale per l'Italia (p. iva: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5
tempore, con sede in via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano, con la quale ha in ONroparte_4
essere un contratto di assicurazione inerente al rischio oggetto del presente giudizio, affinché quest'ultima possa vedersi manlevata e garantita rispetto alle statuizioni denegatamente pronunciate a proprio sfavore e, per l'effetto, disporsi -eventualmente- il differimento L'udienza di comparizione fissata per il 25 febbraio 2022 al fine di effettuare la chiamata e consentire a la costituzione in CP_7 giudizio. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE f) Rigettarsi tutte le domande formulate dall'NG.
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. NEL MERITO CP_3 ONroparte_4
IN VIA SUBORDINATA g) in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande L'NG. , condannarsi Zurich Insurance PLC - Rappresentanza Generale per l'Italia, CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e garantire dal ONroparte_4
pagamento di ogni somma che fosse condannata a pagare per i fatti dedotti in giudizio. IN OGNI
CASO h) Con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale della presente causa, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con la maggiorazione del 30% secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 1 bis, essendo gli atti della presente causa depositati telematicamente con collegamento ipertestuale ai documenti allegati e con indice sommario navigabile. i) Con condanna L'NG. al risarcimento dei danni per responsabilità CP_3
aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà quantificata, anche in via equitativa, in favore di
. ONroparte_4
Ammessa la chiamata in causa della compagnia assicurativa Zurich Insurance PLC - Rappresentanza
Generale per l'Italia, quest'ultima si costituiva affermando l'assoluta estraneità della alle CP_4
vicende del presente giudizio, richiamando tutte le difese già spiegate da . Eccepiva, CP_4
comunque, l'inoperatività della polizza ovvero la mancanza di copertura assicurativa della CP_4
relativamente ai fatti per cui è causa.
Concludeva, dunque, chiedendo “1. preliminarmente, accertato il difetto di legittimazione attiva L'Ing. e/o passiva di e di per le ragioni in narrativa, dichiarare CP_3 CP_4 CP_7
inammissibile o improcedibile la domanda;
2. in via subordinata, accertata l'incompetenza del
Tribunale di Ascoli Piceno in relazione alla domanda formulata dall'Ing. nei confronti di CP_3
per le ragioni in narrativa, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in CP_4
favore di quella del Tribunale di Trento ed adottare ogni provvedimento conseguente con riferimento alla partecipazione al giudizio da parte di;
3. nel merito, rigettare tutte le domande - poiché CP_7
infondate in fatto e indiritto per le ragioni in narrativa - da chiunque formulate in via principale nei
pagina 9 di 23 confronti di , e in via subordinata nei confronti di;
4. in via ulteriormente gradata, CP_4 CP_7
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di domande formulate nei confronti di , CP_7 contenere l'eventuale quantum posto a carico di alla luce di franchigia, limiti, eventuali CP_7
sottolimiti e massimali applicabili ai sensi di polizza;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, e riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, richiedere e produrre nei termini di legge”.
Concessa, dal precedente giudice istruttore, la provvisoria esecuzione del decreto NGiuntivo limitatamente all'importo di euro 2.446,00 il procedimento, ritenuto maturo per la decisione in assenza di necessità istruttorie, era rinviato per la decisione.
Nelle more – a seguito del passaggio ad altro ruolo del precedente giudice istruttore – il fascicolo era assegnato, in data 9 settembre 2024, al sottoscritto magistrato che fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 11 ottobre 2024 - udienza poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In quella sede le parti precisavano le proprie conclusioni – da intendersi qui integralmente trascritte – e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato come la somma NGiunta di euro € 2.446,00 - relativa ai lavori di cui al preventivo inviato dal all'opponente in data 17.09.2019 (cfr.doc n. 1) - andrà certamente P_
riconosciuta in favore del professionista, in assenza di una puntuale contestazione sul punto formulata tempestivamente. Ed infatti l'opponente, in seno all'atto di opposizione, non prendeva alcuna posizione in ordine alla predetta richiesta di pagamento – tenuta ben distinta dal in seno al ricorso per P_ NGiunzione di pagamento, rispetto all'ulteriore pretesa di pagamento derivante dall'incarico conferito ON dalla EA all' – né formulava una specifica contestazione in relazione alla citata pretesa in sede di prima udienza e, in particolare, con le note scritte del 14.12.2020, ove l'opponente si limitava ad affermare “fra la opponente e l'opposto non è esistito altro rapporto che quello relativo alla P_
realizzazione della centrale sita in Bugnara rispetto alla quale egli assunte il ruolo di direttore lavori”
(così anche nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29.1.2021, del 21.2.2022, del 9.9.2022, del
21.11.2023).
Posto, infatti, che la prima difesa utile assegnata all'opponente (convenuto in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto NGiuntivo) era solo l'atto di citazione in opposizione, anche la generica posizione assunta dallo stesso in sede di prima udienza non potrebbe di certo (a tutto voler concedere) assurgere ad idonea contestazione ex art. 115 c.p.c. in considerazione del fatto che, come è facile evincere dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dall'opposto, (cfr. doc. 1,2,3,8,12, 23 fascicolo opposto), anche l'incarico relativo alle attività di cui al preventivo inviato alla NE in data
17.9.2019 si riferiva alla centrale di Bugnara. D'altro canto, confrontando le prestazioni elencate nel pagina 10 di 23 preventivo inviato in data 17.9.2019 e di cui alla fattura 14 del 30.9.2019 con quelle elencate all'art. 1 ON
“oggetto della prestazione” di cui al contratto ripassato tra NE e il è facile evincere come tra le stesse non vi sia alcuna sovrapposizione;
e ciò in considerazione del fatto che tale ultimo contratto non contemplava, tra le prestazioni commissionate ai professionisti , anche le prestazioni, ONroparte_10
propedeutiche e di supporto alla realizzazione della predetta centrale, quali: rilievi topografici planoaltimetrici integrativi per interferenze presenti sul tracciato, elaborazione e restituzione grafica;
redazione e deposito di documentazione tecnica presso SACA S.p.A. e Consorzio di bonifica “Bacino
Aterno e Sagittario”; consulenza tecnica per attività propedeutiche alla realizzazione L'opera.
Prestazioni – antecedenti al contratto del 3.8.2019 - di cui, tra l'altro, il forniva pure idonea P_
prova (cfr. doc. 23).
Ciò chiarito, tenuto conto della costante giurisprudenza in forza della quale “Il convenuto, ai sensi L'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di 'non contestazione' a seguito della modifica L'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la 'sussistenza dei presupposti di legge' per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica" (SSUU n. 761/2002Cass. n.
19896/2015; cfr. anche Cass. n. 27596/2008; Cass. n. 26624/2018), sia l'esistenza L'incarico di cui al preventivo del 17.9.2019 – sempre relativo alla realizzazione della centrale sita in Bugnara ma ON differente da quello conferito al -, sia la concreta estensione del citato incarico, sia l'effettiva esecuzione dello stesso, sia, infine, il quantum del compenso richiesto dovranno ritenersi fatti non contestati e dovranno essere posti, da questo giudice, a fondamento della presente decisione, ex art. 115
c.p.c.
Passando all'esame L'ulteriore pretesa di pagamento dei compensi relativi all'attività svolta dal
, nella qualità di mandante del più volte menzionato raggruppamento temporaneo di P_
professionisti e pari a complessivi euro 4.884,99 occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del a richiedere il pagamento sollevata dalla parte opponente. P_
Va innanzitutto precisato come la predetta somma si riferisca alla fattura n. 21 del 12.11.2019 relativa al II SAL, alla fattura 24 del 10.12.2019 relativa al III SAL, alla fattura n. 1 del 10.1.2020 relativa al IV Parte Part
alla fattura n. 3 del 12.2.2020 relativa al V SAL, alla fattura n. 5 L'11.3.2020 relativa al alla fattura n. 6 del 4.4.2020 relativa al “conguaglio stato avanzamento lavori” ed alla fattura n. 7
[...] del 4.4.2020 relativa al “saldo a conguaglio del compenso” (cfr. doc. 6 fascicolo opposto).
Fatture che il emetteva nel rispetto L'art. 8 del contratto del 5.8.2019. P_
pagina 11 di 23 D'altro canto, come pure risulta dalla documentazione in atti, la NE aveva già provveduto a pagare al
– in data 23.8.2019 e in data 16.1.2020 - dietro rilascio di fattura (cfr. fattura n. 12 del P_
19.8.2019 e fattura n. 20 del 29.10.2019), sia l'“acconto 10% alla stipula del contratto” sia il compenso dovuto per lo “stato avanzamento lavori n. 1” (cfr. doc. 5 fascicolo opposto).
A fronte di tale, primo, inconfutabile dato, è evidente – anche per le ragioni che si andranno appresso ad esplicitare – come l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del a richiedere il P_
pagamento si palesi destituita di fondamento.
Se infatti lo stesso debitore, relativamente alle prime tranche del pagamento - così come pattuite all'art. 8 del contratto che ci occupa - pagava parte del compenso al , dietro regolare emissione della P_ fattura da parte di quest'ultimo, non si vede come in questa sede, il medesimo debitore, potrebbe ritenere lo stesso non legittimato a chiedere il pagamento dei successivi acconti, richiesti – P_
giova ripeterlo - in conformità delle pattuizioni contrattuali.
In particolare, all'art. 8 del citato contratto era previsto che “in base ai ruoli ed agli accordi interni al
RTP”, all'arch. sarebbe spettato un compenso totale di euro 6.000,00, che “ciascun P_
professionista emetterà fattura separatamente come appresso specificato: l'acconto iniziale ed il saldo finale, entrambi pari al 10% L'importo totale pattuito, verranno così fatturati […] Arch.
[...]
– Direttore Operativo – euro 600 (netto IVA e CNPAIA). L'80% L'importo residuo verrà P_ separatamente fatturato da ciascun professionista, in misura proporzionale alle spettanze pattuite” - ossia il 22% al - “e, maturate contestualmente agli stati d'avanzamento dei lavori P_ contabilizzati all'impresa esecutrice ed approvati dalla DL” (cfr. doc. 4 opposto).
Nel medesimo articolo si prevedeva, poi, che i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati ai sNGoli conti correnti intestati a ciascun professionista, indicandosi, per il , proprio il conto corrente P_
specificato nelle fatture oggi azionate e corrispondente, tra l'altro, al conto corrente già utilizzato dall'opponente per pagare al l'acconto e il I SAL (cfr. doc. 5 opposto già citato). P_
Pertanto, a fronte di un impegno contrattuale assunto dalla EA di pagare la misura del compenso pattuito e spettante al direttamente allo stesso, dietro emissione di rituale fattura, il P_
, oggi, andrà certamente dichiarato legittimato alla domanda azionata con il monitorio. P_
D'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come, quanto pattuito dalle parti in sede contrattuale, rispetta pedissequamente l'istituto del RTP, così come anche costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ed interpretato dalle autorità preposte.
È pacifico, infatti, che il rapporto esistente tra gli associati di un raggruppamento temporaneo per l'esecuzione di una commessa, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli pagina 12 di 23 adempimenti fiscali e degli oneri sociali (così come previsto nell'art. 48, comma 16, del D. Leg.vo
50/2016) con la conseguenza che gli obblighi di fatturazione nei confronti del committente sono assolti dai sNGoli professionisti associati relativamente ai lavori di competenza da ciascuno eseguiti e – come nel nostro caso – contrattualmente pattuiti.
Da ciò discende, pacificamente, che il conferimento al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, non preclude la possibilità per la stessa committente di prevedere il pagamento diretto dei mandanti e, a contrario, non preclude ai mandanti di chiedere alla committente il pagamento. Su tale solco, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa in tema di legittimazione ad agire del sNGolo partecipante al RTP (principi affermati in tema di RTI, ma
ON ovviamente estensibile anche al si è detto che “ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del RTI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d'appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese ai sensi L'art. 48, d.lgs. n. 50/2016” (cfr., tra le tante,
Consiglio di Stato, sez. V, 05.06.2012 n. 3314; id., sez. VI, 08.02.2013 n.714; id., sez. VI, 08.10.2008
n. 4931).
Tanto basta, ad avviso di questo Ufficio, a ritenere infondata l'eccezione sollevata dall'opponente.
Passando al merito della pretesa, va subito detto come l'opponente non contesti specificamente ex art. 115 c.p.c., l'emissione dei sNGoli stati di avanzamento dei lavori – emissione che era stata contrattualmente prevista quale “condizione” del pagamento degli acconti ai professionisti (art. 8 contratti RTP citato) – di cui l'opposto ha fornito pur puntuale prova (cfr. SAL sottoscritti dal DL
Pelino – doc. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e fine lavori, doc. 11 fascicolo opposto) e non contesti, allo stesso modo, il quantum richiesto. Come anticipato, infatti, l'opponente sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione ad una serie di circostanze e fatti.
Affermava la parte opponente, in seno all'atto introduttivo del giudizio di opposizione, che “a causa di una serie di gravissime inadempienze, errori, omissioni, comportamenti infedeli posti in essere dal ON ON
, nessun credito può in ogni caso reclamare l' e, in ogni caso, il il quale, P_ pacificamente, non ha diritto alla corresponsione di alcun (ulteriore) emolumento” (così pag. 6).
In particolare, l'opponente poneva a fondamento L'eccezione di inadempimento le seguenti circostanze: “Incompleta fornitura di documentazione di rendicontazione tecnico contabile e SAL regolarmente firmati in forma cartacea e informatica formato anche modificabile;
Mancata fornitura di Elaborati progettuali di dettaglio di tutte le interferenze finali così come risultanti dalla conclusione dei lavori (as built) […] Mancata fornitura di Relazione sinistro distacco convergente […] Mancata
pagina 13 di 23 fornitura di Documentazione finale per i collaudi;
(contratto) Mancata fornitura di Relazione tecnica
“as built” che descriva l'impianto nel suo complesso e l'intervento effettuato;
(contratto); Mancata fornitura di Disegni planimetrici “as built” comprensivi L'inquadramento catastale L'impianto, planimetrie generali L'impianto nel suo complesso ivi comprese le opere di connessi one alla rete elettrica oltre ad una planimetria comprendente tutte le opere idrauliche e dello schema idraulico funzionale L'impianto; (contratto); Mancata fornitura di Elaborati grafici di dettaglio “as built” relativi all'impianto in tutte le sue strutture;
(contratto); Mancata consegna di n. 1 copia cartacea completa e vistata di tutti gli elaborati contabili riferiti ai lavori ultimati;
(contratto); Mancata consegna di n. 1 copia su supporto informatico modificabile, tipo “word”, “dwg”, nonché informato
“pdf” firmato digitalmente con apposita dichiarazione che attesti il contenuto;
(contratto); Mancato rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione attestante la conformità L'opera realizzata al progetto approvato e il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica n. 209;
Mancata comunicazione di inizio lavori delle opere strutturali (cioè quelle soggette ad autorizzazione sismica) agli Uffici Competenti (regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011,
n. 28 art. 11); Mancata sottoscrizione digitale (quale nuovo DL al posto di ) e caricamento P_ sul relativo portale di tutti i progetti depositati c/o il Genio Civile ai fini L'autorizzazione sismica in sostituzione di quelli precedentemente firmati da quando era DL;
(regolamento attuativo P_
della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 art. 11); Mancata fornitura del Giornale dei
Lavori redatto mediante l'utilizzo di applicazioni software, obbligatorie come prevede il DM 49/2018 rendendo impossibile l'interscambio aggiornato e quotidiano dei dati;
(di cui al DM 49/2018 artt. 14 e
15; Mancata fornitura di Comunicazione dimissione Ufficio competente;
(regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 art. 11); Mancata Sospensione dei lavori e specifico verbale da trasmettere al committente a seguito delle dimissioni;
(regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 art. 11); Mancata fornitura di Dettagliata relazione sulle opere eseguite nel corso L'espletamento del suo incarico al fine di attestare la modalità di esecuzione dei lavori realizzati;
(regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011,
n. 28 art. 11 a seguito dimissioni) Mancata Trasmissione al committente della relazione, giornale dei lavori, provvedimento di autorizzazione sismica/deposito sismico con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante a seguito dimissioni;
(contratto e regolamento attuativo della legge regionale Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 art. 11)”.
In considerazione di quanto sopra, dunque, riteneva di nulla dover corrispondere al , ex art. P_
1460 c.c., ritenuto gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali a tal punto da non poter pretendere il pagamento del compenso pattuito.
pagina 14 di 23 L'eccezione non risulta opportunamente sollevata e, per tale ragione, andrà rigettata posto che l'opponente utilizza lo strumento di cui all'art. 1460 c.c. per un fine del tutto estraneo alla ratio ed alla funzione della norma, così come costantemente interpretate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e così come evincibili dalla stessa lettura del testo normativo.
Diviene dunque necessario analizzare la norma di cui al citato art. 1460 c.c. ove si compendia l'antico principio per cui “inadimplenti non est adimplendum”.
Come noto, il citato articolo prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto” continua poi al secondo comma prevedendo che “tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Già la lettura del primo comma della norma induce a ritenere univocamente che presupposto imprescindibile per la sua applicazione sia la “contestualità” L'obbligazione che si asserisce inadempiuta oltre all'ovvio interesse del creditore all'adempimento che, pertanto, deve essere ancora non solo utile ma anche possibile.
Ed infatti, l'art. 1460 c.c. è stato costantemente interpretato nel senso di concedere al debitore la relativa eccezione - avente efficacia dilatoria e non definitiva -, allo scopo di esercitare una pressione sull'altro contraente affinché adempia alla propria prestazione e venga così salvaguardato l'equilibrio contrattuale nei termini oggettivi risultanti dal contratto (così, da ultimo, ex multis, Cassazione civile sez. I, 15/02/2024 n. 4148 ma v. anche Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 108/2025 del 10-01-
2025; Corte appello Genova sez. I, 15/03/2019 n.364 e, più risalenti nel tempo, Cass. 2721/1988,
2596/1989 ove si legge che “in tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l'exceptio inadimpleti contractus;
sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che - alla stregua della funzione di salvaguardia L'equilibrio contrattuale perseguita dall'eccezione (avente efficacia dilatoria e non definitiva) - il rifiuto L'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi (o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti) ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto”).
Ne discende che tale funzione dovrà, quindi, essere fatta valere in via preventiva, nel senso che è legittimo il rifiuto L'adempimento allorché esso serva a stimolare l'altro contraente a compiere una pagina 15 di 23 prestazione ancora possibile (e già scaduta), mentre sarebbe illegittimo se tendesse a indennizzarsi di una inadempienza già definitivamente verificatasi, vale a dire che sarebbe illegittimo qualora finalizzato a precostituirsi un risarcimento dei danni, non essendo consentito compensare fuori dal giudizio un debito liquido ed esigibile con un credito ancora incerto e indeterminato (questo il principio ormai consolidato di cui si trova traccia sin dalla lettura di giurisprudenza risalente citata cfr. Cass. n.
2721/1988; Cass. n. 2596/89).
Ed infatti, nel caso in cui l'obbligazione che si eccepisce inadempiuta non è più possibile o utile per il creditore ovvero nel caso in cui – come quello di specie – il creditore (già a livello di allegazioni) deduca di aver provveduto diversamente, all'inadempimento definitivo si sostituisce l'obbligazione risarcitoria L'inadempiente che, sussistendone i presupposti, potrebbe essere compensata con il credito fatto valere in via principale.
Trasponendo tali principi al caso di specie è univocamente emerso dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di tutte le parti che, al momento della formulazione L'eccezione ex art. 1460 c.c. da parte L'opponente, la centrale che ci occupa non solo era già stata ultimata ma era anche utilmente entrata in funzione con la conseguenza che – quelli eccepiti – concernerebbero, eventualmente, inadempimenti relativi a problematiche già risolte e rispetto alle quali, pertanto, non si pone questione di stimolare un adempimento del . P_
In altri termini, non sussiste, nel caso di specie, un legittimo rifiuto da parte della EA di pagamento del saldo in funzione di un adempimento del Saccoccia ancora possibile ed utile alla creditrice.
Ed infatti, nessuna delle contestazioni mosse dalla NE ha lo scopo di esercitare una pressione sul per l'adempimento delle proprie prestazioni, posto che l'opponente non ha chiesto la P_
consegna della documentazione asseritamente dovuta ovvero l'esecuzione delle altre prestazioni elencate, ma soltanto di non pagare il corrispettivo. Sul punto – in casi analoghi - la giurisprudenza ha condivisibilmente precisato che, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi L'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte L'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, non può esercitare l'eccezione di inadempimento (cfr. Cass. nn.
6009/2012; 1386/1979; 4606/1981; 5496/2002; ma anche, da ultimo, Corte d'Appello di Napoli,
Sentenza n. 108 del 10-01-2025).
D'altro canto, allo stato, non si vede (né parte opponente ha allegato circostanze in tal senso) quale ON utilità potrebbe avere, oggi, la opponente, all' “adempimento” da parte del ovvero del P_ di tutte le “mancanze” lamentate e poste a fondamento L'eccezione di inadempimento.
A ciò si aggiunga – e la considerazione assume non secondario rilievo – che già al momento L'instaurazione del presente giudizio il contratto tra le parti era pacificamente risolto come pure pagina 16 di 23 inconfutabilmente documentato dall'opponente che, con mail del 19 marzo 2022 indirizzata al e, CP_3
ON dunque, all' riteneva “cessato ogni effetto del “ONratto per prestazioni professionali inerenti la realizzazione di un impianto DR elettrico ad acqua fluente sul fiume Sagittario in comune di Bugnara
(AQ)” sottoscritto in data 5 agosto 2019 (il ONratto)” (cfr. doc. 4 opposizione).
Le pregresse considerazioni rendono del tutto superflua l'analisi L'esistenza, in concreto, dei lamentati inadempimenti, risultando assorbite – in forza del principio della ragione più liquida – tutte le ulteriori questioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, andrà accertato il diritto del a ricevere P_
ON il compenso per l'attività pacificamente prestata nell'alveo del così come contrattualmente pattuita.
In ordine al quantum, poi, come già anticipato, non può non rilevarsi come parte opponente non abbia sollevato alcuna contestazione con la conseguenza che la somma NGiunta, a tale titolo, con il decreto NGiuntivo opposto, andrà certamente riconosciuta in favore del . P_
Passando alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla parte opponente nei
ON confronti del e del , quest'ultimo in proprio ed in qualità di capogruppo del va P_ CP_3 innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal . P_
L'eccezione è infondata.
A tal riguardo, basti leggere l'atto costitutivo del raggruppamento sottoscritto dal e dal CP_3
in data 3.8.2019 nel quale si prevedeva, all'art. 1 che “ciascun componente eseguirà le P_
prestazioni di propria compentenza in totale autonomina [...] con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte del presente raggruppamento” (cfr. doc. 2 opposto).
Alla luce di quanto sopra, dunque, in forza della responsabilità solidale dei componenti del
[...]
contrattualmente prevista, è evidente come entrambi siano passivamente legittimati a ONroparte_10
resistere alla richiesta di risarcimento del danno per i lamentati inadempimenti, indipendentemente – a fronte di un chiaro impegno contrattuale – dal tipo di raggruppamento (verticale o orizzontale). E ciò anche in considerazione del fatto che, come chiaramente previsto nel contratto del 5.8.20219 stipulato
ON tra EA e l' “il committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i componenti il RTP incaricato […] Il committente è altresì estraneo alla ripartizione economica del compenso di euro
22.000,00 tra i componenti il RTP”. Ne discende che - diversamente da quanto eccepito dal P_ ed a fronte di un chiaro impegno solidale assunto verso l'esterno per l'adempimento delle obbligazioni ON del - l'eccezione di difetto di legittimazione passiva si palesa sfornita di fondamento.
pagina 17 di 23 Passando al merito della domanda, come anticipato, l'opponente fondava la propria pretesa in riconvenzionale affermando che “ e , con il loro comportamento, si sono resi autori di CP_3 P_
ON gravi inadempienze degli obblighi assunti in sede di affidamento di incarico al (impregiudicate le
ON conseguenze ulteriori L'inadempimento del contratto di ascrivibile al solo ) NGenerando CP_3
danni alla Società e alla propria dante causa (che ne chiederà inevitabilmente conto alla opponente!) in termini di maggiori costi vivi, ritardo nei lavori, sospensione di attività e dunque perdita di fatturato, nonché danni di immagine anche della dante causa ed anche presso le competenti autorità amministrative comunali e regionali” (così si legge a pag. 10 L'opposizione).
Ed infatti, in base alla prospettazione L'opponente le citate “gravi inadempienze” hanno avuto quali conseguenze che: (i) Si è resa necessaria la nomina di un nuovo DL (oltre che un nuovo CSE che hanno assunto la responsabilità di certificare un'opera la cui realizzazione fu seguita dal CP_11
. Il maggior costo è di circa € 20.000,00 (oltre oneri di legge); (ii) Subito dopo aver messo in
[...] esercizio la centrale si è verificata una perdita importante a carico del convergente all'opera di presa:
è stato dunque necessario interrompere l'afflusso L'acqua (con nuova deviazione del corso del fiume previo spegnimento della Centrale) ed eseguire verifiche e ispezioni. A seguito di queste ultime è emerso che non aveva fornito alla ditta costruttrice l'elaborato costruttivo di dettaglio del CP_3
collegamento tra convergente ed opera di presa. In assenza di Pelino frattanto prudenzialmente dimessosi!) si è quindi dovuto cercare una nuova soluzione, molto laboriosa. E' in corso di migliore determinazione l'ammontare dei costi della riparazione mentre è possibile indicare in non meno di €
140.000,00 la perdita di fatturato causata dal fermo della Centrale che è conseguito al guasto e alla relativa riparazione, di cui la opponente è chiamata a rispondere verso la propria dante causa. (iii)
Sebbene sia ancora in corso di verifica ed accertamento la gamma di prescrizioni ottemperate o non ottemperate o inadeguatamente ottemperate nel corso dei lavori (sotto la responsabilità del , CP_9 quel che è già emerso con ragionevole certezza è che il non ha adempiuto all'obbligo di CP_3
supervisione e vigilanza della regolare esecuzione delle opere previste nel progetto con accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione L'opera al progetto sia della modalità L'esecuzione di essa poiché altrimenti non sarebbe accaduto che, ad in relazione alla interferenza con il ad oggi non risulta ad alcuno che nel corso dei lavori non fu intercettata ONroparte_16
la condotta del in quanto precedentemente crollata. La risoluzione della conseguente CP_16
problematica sta causando impiego di risorse di tempo e denaro, oggi ancora di difficile quantificazione. (iv) E' stata rilevata la mancata emissione degli ordini di lavoro (disposizioni impartite alla impresa esecutrice dei lavori), la mancata tempestiva consegna (effettuata per altro solo dopo numerosi solleciti da parte della opponente) dei verbali di prelievo dei cubetti di calcestruzzo e
pagina 18 di 23 degli spezzoni di acciaio, al laboratorio che li doveva analizzare, privi, per altro delle firme della società che ha effettuato i prelievi, senza i quali è a rischio la certificazione necessaria per la redazione della Relazione Strutture Ultimate da inviare al Genio Civile (obbligatoria), né ai collaudi statici. Il tutto con conseguenti danni ancora di difficile quantificazione. (v) Il , come accennato, CP_3
anziché collaborare con la committente per la risoluzione di problematiche sanabili che fossero emerse e che, lo si ripete, andrebbero per altro a lui soltanto ascritte, dato il ruolo che ricopriva, ha rassegnato le propri e dimissioni e sospeso ogni sua attività (in violazione pure L'obbligo di preavviso e senza peritarsi di effettuare, quantomeno, un passaggio di consegne ordinato!), ha abbandonato il cantiere ed ha preso pure a denunciare dette asserite irregolarità agli Enti (Comune di
Bugnara e Regione Abruzzo) suscitando la reazione della Regione con conseguente necessità per la EA
DR SR e della Società di approntare tempo e risorse ed “arruolare” professionisti (avvocati, tecnici ecc.) per svolgere le necessarie difese auspicando di riuscire ad evitare che si apra un contenzioso che metterebbe a rischio gli incentivi GSE GSE3 spettanti alla EA DR SR , con conseguente possibile perdita (catastrofica!) di milioni di euro che si ribalterebbe sulla Società Opponente” (così pag. 11-12 citazione in opposizione).
Gli asseriti danni patiti da EA erano poi specificati in sede di memorie 183 c. VI c.p.c. ove l'opponente “sintetizzava” gli stessi in tre voci costituite dai maggiori esborsi resisi necessari per il rispristino del convergente, quantificati, in sede di I memoria 181 c. VI c.p.c. in euro 20.000,00; dai danni da perdita del fatturato imputati a EA e derivanti dal “fermo della Centrale protratto da metà febbraio ai primi giorni di maggio del 2020 dovuto al guasto al convergente” quantificati in sede di citazione in complessivi euro 140.000 mila e, poi, in sede di memorie 183 c. VI c.p.c. in complessivi euro 256.516,55; oltre che dai danni conseguenti alle dimissioni del quantificati, in sede di CP_3 opposizione in 20.000 euro e, in sede di memorie 183 c. VI c.p.c. in € 15. 916,00, oltre ai danni derivanti dalla necessità “per la EA DR SR e della Società di approntare tempo e risorse ed
“arruolare” professionisti (avvocati, tecnici ecc.) per svolgere le necessarie “difese” per evitare la revoca della autorizzazione unica regionale e /o la revoca della ammissione della Centrale alla tariffa incentivante GSE”.
Nessuno dei citati danni, tuttavia – già confusamente dedotti a livello di allegazione – riceveva puntuale prova all'esito L'istruttoria. Sul punto, va innanzitutto precisato che l'esistenza di maggiori esborsi direttamente sostenuti dall'opponente non avrebbe potuto essere dimostrata mediante le prove testi né - in assenza di puntuali allegazioni di un danno direttamente ed immediatamente riconducibile
ON all'operato del e effettivamente subito dalla EA – sarebbe stato possibile ricorrere ad una CTU.
pagina 19 di 23 Ed infatti, da nessuno dei documenti prodotti dalla parte opponente risulta che la stessa abbia dovuto
ON sostenere maggiori costi per via di un comportamento imputabile, a titolo di inadempimento, al ON Innanzitutto, infatti, non risulta che il compenso contrattualmente pattuito tra l' (ed afferente alle prestazioni del ) e EA sia stato pagato cosicchè non si vede come – a tutto voler concedere – CP_3
l'esigenza di pagare i professionisti subentrati al , possa costituire un maggior costo per la EA. CP_3
È evidente, infatti, che la committente avrebbe comunque dovuto pagare il direttore dei lavori e il CSE, in disparte la circostanza che non risulta, dalla documentazione in atti, alcun esborso effettivamente sostenuto dalla EA per il pagamento dei nuovi professionisti. Ed infatti la EA si limitava a produrre
(cfr. doc. 12 e 13) le fatture emesse dai citati professionisti, senza fornire alcuna prova del pagamento con la conseguenza che – a tutto voler concedere – non sussiste nemmeno, allo stato, la prova di un depauperamento economico della EA.
Tale voce risarcitoria, pertanto, non potrebbe certamente essere riconosciuta.
Quanto ai danni relativi alla perdita di fatturato, allo stesso modo, la EA non ha fornito in giudizio la benchè minima allegazione relativa all'effettivo esborso sostenuto a fronte della pretesa avanzata dalla titolare della concessione demaniale. È chiaro, infatti, che la perdita di fatturato di cui parla la EA – e che, in questa sede, vorrebbe definitivamente imputare al – sia riferita al ONroparte_10
fatturato della titolare della concessione (dal momento che, come è chiaro, EA non era la concessionaria ed utilizzatrice L'impianto ma la semplice appaltatrice dei lavori), fatturato che, in
ON base alla prospettazione L'opponente, sarebbe diminuito per fatti imputabili al e di cui la EA sarebbe stata chiamata a rispondere.
Se è vero, infatti, che EA RO SR (ossia la titolare della concessione), in data 15.3.2020, inviava alla
EA una missiva con la quale le prospettava la possibilità di una futura richiesta di risarcimento
(richiesta che, tra l'altro, non fa alcun cenno alle obbligazioni gravanti sulla DL – doc. 7 II memoria
183 c. VI c.p.c. parte opponente) è anche vero che non risulta (né parte attrice ha anche solo allegato)
ON che effettivamente EA sia stata chiamata a rispondere per fatto e colpa del o L' CP_3
Ne discende che, anche sotto tale profilo, la richiesta risarcitoria, in assenza di un'effettiva e dimostrata perdita patrimoniale della EA, si palesa del tutto destituita di fondamento.
Così come sfornita del benchè minimo supporto probatorio è risultata la richiesta di risarcimento “per la conseguente lesione della reputazione della società e per le conseguenze prodotte nei rapporti con gli enti a carico tanto della società opponente quanto della titolare della concessione (e dunque, a cascata, sulla opponente, tenuta nei confronti della committente al risarcimento del danno)”, con particolare riferimento “al numero di ore di lavoro, superiore a 700, impiegate per l'esame delle richieste degli Enti, la raccolta della documentazione e la predisposizione di risposte, elaborati, atti,
pagina 20 di 23 etc. scaturiti proprio dagli inadempimenti L'ufficio RTP e dalle improvvide e scomposte dimissioni L'NG , indirizzate a tutti detti Enti”. CP_3
Sul punto, va innanzitutto precisato come – anche in questo caso – da alcun documento in atti risulta che la EA DR (committente e titolare della concessione), abbia avanzato pretese “a cascata” alla EA, con la conseguenza che – pare evidente – non si vede (anche sotto tale profilo) come potrebbe oggi la
EA ritenersi legittimata a richiedere il risarcimento di un danno che non ha mai subito (o che, comunque, non ha mai dimostrato di aver subito). A monte, poi, non è fuor d'opera sottolineare,
l'assoluta assenza di prova in ordine alla stessa esistenza dei fatti dedotti a fondamento della richiesta risarcitoria del danno, ossia la stessa esistenza di un effettivo maggior “lavoro del legale rappresentante della società titolare delle concessioni e suoi collaboratori e del legale rappresentante della opponente EA, pure chiamata da a fornire supporto, informazioni e i documenti CP_17
necessari per soddisfare le numerose richieste pervenute da molti Enti preposti al controllo e/o alla verifica della sussistenza e mantenimento delle concessioni nonché alla verifica del rispetto di esse”.
Fatti rimasti del tutto sforniti del benchè minimo supporto probatorio.
Restano da esaminare, infine, i danni richiesti da EA al RTP per il “ripristino del convergente”.
Come visto, tali danni erano quantificati, in “circa” (così si esprime l'opponente in sede di I memoria
183 c. VI c.p.c.) complessivi euro 20.000,00 e richiesti per le seguenti voci: “Demolizione controllata di strutture di cemento non armato;
Casseforme per getti di conglomerati cementizi in fondazione;
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita in opera per impieghi strutturali convergente (platea solaio pareti); Casseforme per getti di conglomerati cementizi in elevazione;
Inghisaggio di barre di acciaio in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, rNGrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente;
Inghisaggio su blocco di calcestruzzo esistente;
Inghisaggio su parete opera di presa;
Getto di rinfianco su convergente” (così pag. 2 I memoria 183 c.
VI c.p.c.).
In disparte ogni questione in ordine all'imputabilità o meno dei citati danni al DL (questione pure rimasta sprovvista di ogni supporto probatorio) ciò che davvero in questa sede risulta assolutamente assorbente ai fini del rigetto della domanda è l'assoluta assenza di qualunque prova in ordine al paventato esborso di “circa” 20.000 euro subito dalla EA per fatto e colpa del DL.
In particolare, sul punto, l'unica prova che l'opponente chiedeva al giudice di fornire a supporto della circostanza era l'ammissione di un capitolo di prova (capitolo 11 di cui alla II memoria 183 c. VI c.p.c., pag. 5) in cui si chiedeva al teste “se è vero o meno che il costo sostenuto per le predette opere di cui al
pagina 21 di 23 superiore capitolo 10 ) ammontano a circa € 20.000,00?”. Ovviamente il capitolo di prova non era ammesso dal precedente giudice istruttore sia per la genericità ed indeterminatezza assoluta dello stesso, sia per l'inammissibilità di un capitolo volto a dimostrare in giudizio fatti (costo delle opere) di cui la parte avrebbe dovuto fornire la prova documentale.
Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono, il decreto NGiuntivo andrà confermato e la domanda riconvenzionale avanzata da EA nei confronti di e andrà chiaramente CP_3 P_
rigettata, senza necessità alcuna di esaminare le ulteriori eccezioni e gli ulteriori profili pure messi in rilievo dalle parti del presente giudizio, per il principio della ragione più liquida.
Le spese di lite sostenute dall'opposto, dal III chiamato e da , così come le spese di lite CP_3 CP_4
sostenute dalle rispettive compagnie di assicurazioni, andranno poste a carico della parte opponente e liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori delle parti vittoriose.
A tal riguardo, una precisazione è dovuta. In base alla prospettazione dei fatti fornita dal , III CP_3 chiamato dall'opponente, la chiamata in causa di si era resa necessaria al fine di individuare, CP_4
proprio in , il soggetto responsabile dei danni che la EA avrebbe voluto addebitare al . CP_4 CP_3
Ed infatti il chiamava, a propria volta, il terzo indicandolo come il soggetto tenuto a CP_3 CP_4
rispondere della pretesa L'attore, caso in cui, per pacifica giurisprudenza, la domanda avanzata dalla parte attrice (odierno opponente) si estende automaticamente anche al III, ossia Hydroalp.
Ciò giustifica, in base al principio della soccombenza e della causalità, la condanna di EA (che pure non esplicitava alcuna domanda nei confronti di ) al pagamento delle spese processuali CP_4
sostenute anche dal terzo chiamato in causa dal e, dunque, dalla compagnia di assicurazioni di CP_3
, . CP_4 CP_7
Va infine esaminata la domanda di condanna per lite temeraria L'opponente avanzata dall'opposto.
Sul punto, ritiene questo giudice che la stessa vada rigettata non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. per dare NGresso al relativo risarcimento. Ed infatti, non sono emerse con evidenza, nel corso del giudizio, condotte connotate da colpa grave o dolo tenute dall'opponente in sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 943 del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto NGiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
pagina 22 di 23 - Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposto nei confronti L'opponente;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta e alle parti terze chiamate, le spese di lite, che si liquidano, in favore di ogni parte (sia opposta che terze chiamate), nella somma complessiva di € 15.700,00 per compensi professionali ciascuna, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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