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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7936 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa TE RR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art
3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18278 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONA POTENZA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ROBERTA DEL SORDO ed
IN CA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.8.24, la ricorrente in epigrafe esponeva: che con sentenza n. 1278/2023, emessa in data 19/02/2024, il Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro aveva dichiarato “non ripetibili i ratei maturati con riferimento al periodo al gennaio 2020 al dicembre 2022 per il complessivo importo di euro 11.810,04 relativo al periodo gennaio 2020/dicembre 2022 e rigettarsi il ricorso per la restante parte”; che la predetta sentenza veniva notificata all' in data CP_1
06/03/2024; che, con pec del 06/03/2024, sollecitava l' alla restituzione CP_1 delle somme già trattenute sulla pensione;
che a partire dell'aprile 2023 al marzo
2024 l' aveva effettuato una trattenuta mensile di euro 67,28, a titolo di CP_1 recupero crediti, per l'indebito di cui sopra, recuperando un importo complessivo di euro 807,36; che, al contrario, nella predetta sentenza era dichiarato non dovuto l'importo di euro 11.810,04 su un totale complessivo di euro 12.196,67; che, dunque, ella avrebbe dovuto restituire l'importo di euro 386,63 (indebito € 12.196,67- €
11.810,64 somme dichiarate irripetibili = € 386,63) e non l'importo trattenuto dall'Istituto pari ad € 807,36; che, nonostante la richiesta di restituzione e la
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notifica della sentenza, a tutt'oggi non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme ad ella spettanti.
Tanto premesso, concludeva: 1) condannare l' a corrispondere in favore della CP_1
Sig.ra la somma € 420,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come Pt_1 per legge, a far data dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo,
a titolo di somme trattenute sulla pensione in godimento per l'indebito di cui al provvedimento del 07/03/2023 dichiarato parzialmente illegittimo;
2) CP_1 condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva l' affermando che in data 2.04.24 il pagamento richiesto, pari CP_1 ad euro 421,09, era stato effettuato e che l'accredito era stato disposto su IBAN intestato alla Sig.ra Precisava, altresì, che il presente ricorso Parte_1 era stato depositato cinque mesi dopo il pagamento. Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna ex art 96 cpc.
Parte ricorrente affermava di essere venuta a conoscenza del pagamento solo al momento del deposito della memoria difensiva dell' che non aveva mai inviato CP_1 alcuna comunicazione depositando agli atti una semplice schermata;
che il pagamento era stato effettuato su un conto diverso da quello indicato dalla ricorrente.
Precisava che le somme liquidate non comprendevano gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo così come statuito nella sentenza di condanna.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
È pacifico che l' ha provveduto alla liquidazione della somma a titolo di CP_1 trattenute sulla pensione in godimento per l'indebito di cui al provvedimento CP_1 del 07/03/2023 dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza succitata. È altresì pacifico che non sono stati corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme richieste. Pertanto, l' va condannato al pagamento in CP_1 favore della ricorrente degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma richiesta dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore di degli interessi e rivalutazione monetaria sulla Parte_1 somma richiesta dalla maturazione del credito al soddisfo.
2 3
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 678,00 oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 3.11.2025
IL GIUDICE
TE RR
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa TE RR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art
3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18278 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONA POTENZA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ROBERTA DEL SORDO ed
IN CA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.8.24, la ricorrente in epigrafe esponeva: che con sentenza n. 1278/2023, emessa in data 19/02/2024, il Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro aveva dichiarato “non ripetibili i ratei maturati con riferimento al periodo al gennaio 2020 al dicembre 2022 per il complessivo importo di euro 11.810,04 relativo al periodo gennaio 2020/dicembre 2022 e rigettarsi il ricorso per la restante parte”; che la predetta sentenza veniva notificata all' in data CP_1
06/03/2024; che, con pec del 06/03/2024, sollecitava l' alla restituzione CP_1 delle somme già trattenute sulla pensione;
che a partire dell'aprile 2023 al marzo
2024 l' aveva effettuato una trattenuta mensile di euro 67,28, a titolo di CP_1 recupero crediti, per l'indebito di cui sopra, recuperando un importo complessivo di euro 807,36; che, al contrario, nella predetta sentenza era dichiarato non dovuto l'importo di euro 11.810,04 su un totale complessivo di euro 12.196,67; che, dunque, ella avrebbe dovuto restituire l'importo di euro 386,63 (indebito € 12.196,67- €
11.810,64 somme dichiarate irripetibili = € 386,63) e non l'importo trattenuto dall'Istituto pari ad € 807,36; che, nonostante la richiesta di restituzione e la
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notifica della sentenza, a tutt'oggi non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme ad ella spettanti.
Tanto premesso, concludeva: 1) condannare l' a corrispondere in favore della CP_1
Sig.ra la somma € 420,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come Pt_1 per legge, a far data dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo,
a titolo di somme trattenute sulla pensione in godimento per l'indebito di cui al provvedimento del 07/03/2023 dichiarato parzialmente illegittimo;
2) CP_1 condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva l' affermando che in data 2.04.24 il pagamento richiesto, pari CP_1 ad euro 421,09, era stato effettuato e che l'accredito era stato disposto su IBAN intestato alla Sig.ra Precisava, altresì, che il presente ricorso Parte_1 era stato depositato cinque mesi dopo il pagamento. Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna ex art 96 cpc.
Parte ricorrente affermava di essere venuta a conoscenza del pagamento solo al momento del deposito della memoria difensiva dell' che non aveva mai inviato CP_1 alcuna comunicazione depositando agli atti una semplice schermata;
che il pagamento era stato effettuato su un conto diverso da quello indicato dalla ricorrente.
Precisava che le somme liquidate non comprendevano gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo così come statuito nella sentenza di condanna.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
È pacifico che l' ha provveduto alla liquidazione della somma a titolo di CP_1 trattenute sulla pensione in godimento per l'indebito di cui al provvedimento CP_1 del 07/03/2023 dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza succitata. È altresì pacifico che non sono stati corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme richieste. Pertanto, l' va condannato al pagamento in CP_1 favore della ricorrente degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma richiesta dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore di degli interessi e rivalutazione monetaria sulla Parte_1 somma richiesta dalla maturazione del credito al soddisfo.
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Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 678,00 oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 3.11.2025
IL GIUDICE
TE RR
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