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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°775 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Tullio Fortuna e Maurizio Maggio, elettivamente domiciliata in Palermo, nella via M. Toselli n. 2, presso lo studio dei propri difensori Appellante C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro Appellato
All'udienza del 13 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
FATTO
Con sentenza n. 383/2023, emessa in data 19.04.2023, il Tribunale di Agrigento rigettava il ricorso proposto dalla (già in opposizione al Parte_1 Parte_2 verbale unico di accertamento e notificazione n. 000600821/DDL del 30.11.2015, con il quale era stato addebitato l'importo di € 272.141,00, a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo dal 24.10.2013 al 26.06.2015, a seguito della verifica ispettiva dell'irregolarità del contratto di distacco stipulato con la società
[..
[...] (distaccante/somministrante ) e del configurarsi, in luogo Controparte_2 dello stesso, di un'ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera, in conseguenza della quale era stata annullata la posizione assicurativa dei dipendenti assunti dalla e, contestualmente, era stata aperta una nuova Controparte_2 posizione assicurativa per gli stessi lavoratori in capo alla (già Parte_1
. Parte_2
Il Giudice adito, istruita la causa mediante l'audizione dell'ispettore verbalizzante e sentito come teste il legale rappresentante della ha ritenuto Controparte_2 fondata la pretesa dell' sia nell'an (reputando assolto l'onere probatorio CP_1 gravante sull'Istituto circa i fatti costitutivi del credito accertato e non ravvisando alcuna prova idonea a confutare il contenuto del verbale di accertamento) che nel quantum (non rinvenendo, nella documentazione in atti, la prova del versamento totale o parziale dei contributi omessi da parte della per lo Controparte_2 stesso periodo e per i medesimi lavoratori). Avverso tale decisione, con ricorso depositato telematicamente il 25.07.2023, ha proposto appello la (già , chiedendone la riforma. Parte_1 Parte_2
Con memoria del 13.12.2023, si è costituito in giudizio l' , resistendo al CP_1 gravame. All'udienza del 13 novembre 2025 la causa, istruita con acquisizione documentale disposta con ordinanza dell'11 settembre 2025, previa discussione e sulle conclusioni delle parti costituite, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI
Col primo motivo di gravame, la società appellante ripropone espressamente l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale dell' , non essendo CP_1 stata questa corredata da apposito indice in violazione dell'art. 416, ult. co., c.p.c., con conseguente decadenza dal diritto di produrla e mancato assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso gravane.
Il motivo è infondato. Il deposito dei documenti al momento della costituzione in giudizio, pur in assenza di correlato indice, come verificatosi nel caso di specie, non vale a far incorrere la parte costituitasi nella decadenza di cui all'art. 416, ult. co., c.p.c., fermo restando, in ogni caso, l'ampio potere istruttorio di cui dispone il Giudice del Lavoro ai sensi dell'art.421 c.p.c. e, in appello, dell'art. 437 c.p.c., secondo una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità che gli consenta di ritenere i mezzi di prova comunque ammissibili, perché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere (Cass. n. 14820/2015).
2 Con il secondo e il terzo motivo - da esaminare congiuntamente poiché vertenti su questioni connesse – l'appellante reitera la contestazione di ammissibilità della prova testimoniale espletata in prime cure, anzitutto, per la genericità dei capi formulati dall' (che asserisce essere sprovvisti dell'indicazione di circostanze specifiche e CP_1 di consistere in un semplice rinvio agli accertamenti e alle operazioni compiute dagli ispettori verbalizzanti); si duole, altresì,del l'errore del primo Giudice nell'aver fondato la propria decisione sulle dichiarazioni testimoniali dall'Ispettore verbalizzante, avendo questi espresso giudizi e riferito fatti esposti da terzi ossia gli stessi lavoratori indicati nel verbale opposto, non esaminati in giudizio.
Anche tali doglianze non risultano meritevoli di accoglimento. Nel giudizio vertente proprio l'impugnazione degli esiti del verbale di accertamento, i capitoli di prova non avrebbe potuto avere oggetto diverso dalla natura delle verifiche e delle operazioni compiute dagli Ispettori verbalizzanti. Non v'è ragione, peraltro, di dubitare della genuinità e della attendibilità delle dichiarazioni rese dall'Ispettore, in quanto avulse da giudizi e valutazioni personali, essendosi questi limitato a riferire circa le indagini effettuate e le conseguenze che ne sono scaturite, che risultano trasfuse nel verbale impugnato. Non vale ad inficiare l'apprezzamento dell'istruttoria orale svolta dal primo Giudice, neppure la doglianza relativa alla mancata audizione dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo, considerato che tale richiesta istruttoria non è stata avanzata dalla società appellante nel precedente grado e che, in ogni caso, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva devono ritenersi connotate da un certo grado di attendibilità, in quanto rese dai dichiaranti in modo genuino e spontaneo e in maggiore prossimità temporale rispetto ai fatti oggetto di accertamento (Cass. n. 15073/2008).
Con il quarto motivo la società appellane censura di erroneità la decisione per non avere il primo Giudice ritenuto legittimo il contratto di distacco stipulato con la insistendo sulla sussistenza dei requisiti qualificanti tale Controparte_2 distacco (interesse del distaccante, temporaneità del distacco, svolgimento della medesima attività lavorativa da parte dei dipendenti distaccati).
Con particolare riguardo al requisito dell'interesse del distaccante, prospetta il ricorso al distacco, quale misura alternativa al licenziamento (e non necessariamente all'interno di procedure di licenziamenti collettivi), come causale legittima del contratto stipulato, preposta allo scopo di “alleggerire temporaneamente la manodopera dell'impresa in crisi” e sorretta dall'interesse non economico del distaccante al conseguimento della “utilità, occasionata da temporanea crisi produttiva, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dalle
3 competenze di ciascun dipendente ed anzi di incrementare la polivalenza funzionale individuale” (cfr. ricorso in appello, pp. 40-42). Anche tale motivo deve essere disatteso. Vale premettere, sul piano normativo, che la fattispecie del distacco trova disciplina nell'art. 30 del d.lgs. 276/2003, che prevede, al suo primo comma, una prima ipotesi che “si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”, al verificarsi della quale il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (comma 2), e al terzo comma un'ulteriore ipotesi per cui “Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”. Resta ferma, in ogni caso, la disciplina di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, norma che prevede, a sua volta, una ulteriore e specifica ipotesi di distacco, che si verifica all'interno di procedure di licenziamento collettivo e, in occasione della quale, è disposto che “Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea”. In tema di distacco nel lavoro subordinato privato, la Suprema Corte, per risalente e consolidato orientamento, ha affermato che “la fattispecie del comando o distacco del dipendente privato, e cioè di quel particolare atto organizzativo dell'impresa che determina una mera modifica, con carattere non definitivo, delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che viene a svolgersi presso un terzo, rinviene nell'interesse del datore di lavoro (a che la prestazione sia resa anche a favore del terzo) l'elemento di reale qualificazione della fattispecie oltre che il criterio distintivo dalla variegata fenomenologia dell'interposizione illecita, unitamente alla temporaneità (ma non anche alla occasionalità o episodicità) che tale assegnazione deve rivestire. La configurazione del distacco quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, giustificato, sul piano funzionale, dalla permanente connessione con la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, ha portato progressivamente la giurisprudenza a precisare, infatti, che la temporaneità della destinazione del lavoratore a prestare la propria opera a favore di un terzo, che configura, comunque, uno dei presupposti di legittimità dell'istituto, non richiede che
4 tale destinazione abbia una durata predeterminata, né che esse sia più o meno lunga
o sia contestuale all'assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto (v. ad es. Cass. n. 17748/2004), richiedendosi solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro alla destinazione della prestazione di lavoro a favore di altra organizzazione d'impresa. Tali caratteristiche della fattispecie, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, hanno rinvenuto nella successiva evoluzione normativa (art. 30 del decr. leg. n. 276 del 2003, pur nel caso inapplicabile ratione temporis) sostanziale conferma, ancorché il legislatore abbia avuto cura di precisare con puntualità non solo che il distacco deve soddisfare un "interesse proprio" del datore di lavoro, ma anche che il lavoratore possa essere messo a disposizione presso altro soggetto solo "temporaneamente" e per l'esecuzione di una "determinata attività lavorativa". Precisazioni tutte che appaiono strumentali a sottolineare il carattere eccezionale, e, comunque, rigorosamente nominato, che assumono, pur in un contesto normativo particolarmente sensibile alle esigenze di flessibilità organizzativa delle imprese, le ipotesi di deviazione dalla normale coincidenza fra la titolarità del rapporto di lavoro e la utilizzazione e destinazione della prestazione di lavoro e la perdurante rilevanza che assume tale criterio rispetto alla ricostruzione della fattispecie lavoristica. In ogni caso, resta fermo che l'esistenza di un interesse qualificato del datore di lavoro a che il dipendente svolga la prestazione di lavoro presso altro soggetto costituisce requisito qualificante della fattispecie del distacco e presuppone che tale interesse sussista non solo allorché il provvedimento organizzativo venga adottato, ma anche nel corso della sua esecuzione, dovendo trovare il soddisfacimento dell'interesse del terzo a utilizzare la prestazione del lavoratore distaccato perdurante giustificazione causale nell'esistenza di un interesse organizzativo proprio del datore di lavoro distaccante” (così, in motivazione, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7517 del 15/05/2012; cfr. in senso conforme, la più recente Cass. Sez. L., Ordinanza n. 18959 dell'11.09.2020). In altri termini, è necessario “ai fini della legittimità del distacco, che si verifichi uno specifico interesse del datore di lavoro il quale consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente temporaneo del distacco” (Cass. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9694 del 23/04/2009), in quanto “Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera
5 viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26138 del 21/11/2013). Infatti, “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione, in forza del principio generale che si desume dall'art. 2127 c.c. e dalla legge n. 1369 del 1969 – principio che esclude che un imprenditore possa inserire a tutti gli effetti un proprio dipendente nell'organizzazione di altro imprenditore senza che il secondo assuma la veste di datore di lavoro - è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante. Si desume da questo principio generale la necessità che sia accertata la sussistenza di un preciso interesse del datore di lavoro derivante dai suoi rapporti con il terzo” e tale accertamento “è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi (Cass. 6807/1992); ma il giudice del merito, per stabilire se, nell'ipotesi del "comando" o "distacco", il rapporto di lavoro sia in effetti intercorso con il datore di lavoro "distaccante" oppure direttamente con il terzo presso il quale il lavoratore è stato "distaccato", deve svolgere un'accurata indagine in ordine all'esistenza o meno di un concreto e persistente interesse del medesimo "distaccante" a che il lavoratore svolga la sua prestazione fuori dell'impresa, nel permanere di un vincolo di dipendenza non meramente apparente” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16165 del 18/08/2004). In sintesi, il giudice del merito, nella propria indagine, deve valutare la compresenza delle seguenti tre condizioni: 1) deve esistere l'interesse del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso un altro soggetto, purché tale interesse persista per tutto il tempo del distacco;
2) il comando deve avere il carattere della temporaneità, intesa non come brevità, ma come non-definitività; 3) in capo al datore di lavoro deve perdurare il potere direttivo – eventualmente delegato al destinatario – unitamente a quello di determinare la cessazione del distacco (Cass., Sez. L., Sentenza n. 17748 del 02.09.2004). Orbene, nel contesto dei sopraenunciati principi, l'indagine condotta da questa Corte non ha consentito di riscontrare la sussistenza di alcune delle ipotesi di distacco previste dal legislatore. Quanto alla specifica ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, d.l. n. 148/1993, conv. con modif. dalla l. n. 236/1993, dalla documentazione versata in atti non emerge né l'avviamento di alcuna procedura di licenziamento collettivo da parte della né, più in generale, la sussistenza di uno stato di crisi della Controparte_2
6 stessa idoneo a giustificare una riduzione di personale né, ancora, la stipula di alcun accordo sindacale anteriore al contratto e finalizzato a regolare l'operazione di distacco posta in essere dai contraenti. La circostanza che, al tempo, non fosse stata intrapresa alcuna procedura di licenziamento collettivo risulta pacifica per stessa ammissione dell'appellante, il quale articola le proprie difese proprio facendo leva sulla considerazione che “evitare la cessazione dei rapporti di lavoro” sia una ragione lecita per il distacco anche se non invocata (come nel caso di specie) nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Più in generale, nessuno dei documenti prodotti è idoneo ad attestare - diversamente da quanto dedotto dall'appellante - una esigenza da parte della al momento della sottoscrizione del contratto di distacco, di Controparte_2
“alleggerire temporaneamente la manodopera dell'impresa in crisi” né la sussistenza di alcuna “temporanea crisi produttiva”. Piuttosto, la disamina del compendio probatorio in atti depone in senso contrario. Dal verbale di accertamento emerge la circostanza – pacificamente non contestata e, anzi, confermata nel ricorso in appello (p. 45) – che “La Controparte_2 ha assunto in data 24/04/2014 il dipendente ed in data 13/01/2015 Controparte_3 il dipendente , al solo scopo di distaccarli presso la Parte_3 Pt_2 al fine di sostituire i lavoratori licenziati già impegnati in distacco”, con
[...] distacco alla stessa data di assunzione. Per evidenti ragioni logiche, il licenziamento di due dipendenti ( CP_4
e ) e, in breve tempo, l'assunzione di altri due (
[...] Controparte_5 [...]
e ), con immediato distacco, risulta inconciliabile tanto CP_3 Parte_3 con l'asserita situazione di “crisi” quanto con il dedotto interesse ad “evitare la cessazione dei rapporti di lavoro”. Allo stesso modo, dal raffronto tra il verbale di accertamento e gli estratti conto previdenziali prodotti dall' su richiesta di questa Corte (cfr. doc. depositata il CP_1
16.09.2025), emerge che il dipendente , anteriormente alla data di Parte_4 stipula del contratto di distacco e fino al 31.07.2013, fosse dipendente di altra società ( P.&G. diversa dalla (che, neppure Controparte_2 Controparte_2 figura tra i datori, risultando solo la dalla data di stipula del contratto Parte_1 di distacco), dacché se ne desume che sia stato anch'egli appositamente assunto per essere immediatamente distaccato, alla stessa data di assunzione, presso la Parte_1
risultando, anche in tal caso, l'inconciliabilità della predetta circostanza con
[...]
l'asserita situazione di crisi e con l'interesse ad evitare la riduzione di personale. Peraltro, parimenti non conciliabile con le prospettazioni della società appellante- quanto all'interesse del distaccante ad evitare i licenziamenti - risulta l'ulteriore dato,
7 altrettanto pacifico, della mancata partecipazione della al Controparte_2 nuovo bando di gara (indetto dal Consorzio Autostrade Siciliane con avviso pubblico del 08.05.2013) per l'aggiudicazione del servizio di sorveglianza autostradale, dalla stessa già precedentemente svolto (contratto di sorveglianza iniziato il 26.01.2013 e cessato il 23.10.2013) e che, poi, è stato aggiudicato proprio alla – oggi Parte_2
- senza soluzione di continuità dal 24.10.2013 e con l'impiego della Parte_1 medesima manodopera già adoperata dalla prima che l'ha “somministrata” nella forma del distacco, avendo, piuttosto, potuto utilizzarla direttamente nel medesimo appalto. Soggiunge, infine, a conforto di quanto sopra, la incontestata circostanza della mancata stipula di accordi sindacali anteriori al contratto di distacco (24.10.2013), risultando agli atti solo due accordi sottoscritti il 3 e il 4 marzo 2014 (all. 6 appellante), i quali vengono, finanche, prospettati dalla società appellante come “un di più” ai fini della legittimità del distacco (p. 48 ricorso in appello). Tanto chiarito, ove non ricorra l'ipotesi specifica di distacco o comando disciplinata dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (che si fonda su accordi sindacali e sull'esclusivo interesse dei lavoratori comandati o distaccati a non perdere il posto di lavoro), la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone (Cass. n. 9694/2009 cit.). Sicché, su tale piano deve proseguire l'indagine di questa Corte. Occorre premettere, in fatto, che la società (già – Parte_1 Parte_2 risultata aggiudicataria della gara d'appalto, indetta dal Controparte_6
con avviso pubblico del 08.05.2013, per la prestazione di “Servizi
[...] di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio dalle Autostrade Siciliane A/20 Messina-Palermo ed A/18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, per un periodo di mesi sei” – ha stipulato, in data 24.10.2013 (stesso giorno in cui è risultata aggiudicataria) un contratto di distacco (all. 4 appellante) con la precedente aggiudicatrice del servizio, la Controparte_2
della durata di tre mesi (punto 11 del contratto, anche se poi, di fatto,
[...] proseguito fino al 24.06.2015) avente ad oggetto “il distacco di personale specializzato del presso la “Unità Produttiva” del Parte_5
ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, meglio Parte_6
8 specificata : Tratta Autostradale Buonfornello – Tremestrieri per l'esecuzione del seguente servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico” (punto 2) e, in esecuzione del quale, “il DISTACCANTE, per soddisfare il proprio interesse espresso in premessa, pone temporaneamente a disposizione presso l'Unità Produttiva del , tutti i lavoratori individuati nella Parte_6 premessa alle proprie dipendente per l'esecuzione del servizio di cui sopra” (punto 3) e, dall'altro lato, “il DISTACCATARIO, per soddisfare le proprie esigenze espresse in premessa, accetta temporaneamente, presso la propria Unità Produttiva, il personale del DISTACCANTE, previa verifica delle capacità tecnico-produttive del medesimo” (punto 4). Tanto chiarito, nella premessa del contratto, l'interesse del distaccante è così riportato: “Alla fine del periodo di esecuzione del contratto stipulato dal distaccante, quest'ultimo sarà costretto a recedere dal contratto di lavoro a suo tempo sottoscritto con i sopra generalizzati dipendenti, non essendo nella possibilità di utilizzarli in altra opera o servizio, con la conseguenza che il personale non rimarrà nella compagine aziendale. Poiché è intenzione del distaccante concorrere ai prossimi bandi di gara per l'aggiudicazione del servizio di Sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, relativi al periodo successivo a quello aggiudicato dal distaccatario, poiché il periodo di esecuzione del servizio è assai ristretto (mesi sei) è interesse diretto e non altrimenti perseguibile quello del distaccatario di mantenere all'interno dell'azienda il predetto personale, al fine di poterlo utilizzare dopo sei mesi in ipotesi di aggiudicazione del servizio, o, comunque in servizi analoghi, all'aggiudicazione die quali il distaccante intende pervenire attraverso la partecipazione ai bandi di gara” (all. 4 appellante). Tuttavia, nonostante il sopra enunciato interesse, è evidente come, anche sotto tale profilo, non possano non assumere rilievo le già evidenziate circostanze della mancata partecipazione al nuovo bando di gara per l'aggiudicazione del servizio di sorveglianza autostradale (nonostante l'espressa intenzione di partecipare agli avvisi di gara per il medesimo servizio o per servizi affini), nonché il licenziamento, nelle more del distacco, di due dipendenti ( e ) e Controparte_4 Controparte_5
l'assunzione di altri due in sostituzione e ) e di Controparte_3 Parte_3 un altro ancor prima ( , assunto alla stessa data di inizio del contratto), Parte_4 immediatamente distaccati presso la (già . Parte_1 Parte_2
Ferme le già superiori contraddizioni tra il contenuto del contratto e la sua esecuzione, deve, peraltro, rilevarsi come l'interesse a far permanere il personale nella compagine aziendale per poterlo reimpiegare al termine del contratto di distacco, non sia poi stato concretamente perseguito né tantomeno soddisfatto.
9 Infatti, dagli estratti conto previdenziali (prodotti dall' in data 16.09.2025 su CP_1 richiesta di questa Corte con ordinanza del 11.09.2025), emerge chiaramente che, al termine del contratto di distacco in data 24.06.2015, i dipendenti non siano mai tornati alle dipendenze della ma piuttosto siano finiti alle Controparte_2 dipendenze della agenzia di somministrazione lavoro (fatta Controparte_7 eccezione per che, pur non essendo stato successivamente Controparte_4 impiegato alle dipendenze della non risulta comunque essere mai Controparte_7 tornato ad intrattenere rapporti lavorativi con la . Controparte_2
Pertanto, l'unico interesse ad essere stato effettivamente perseguito e soddisfatto risulta essere quello del distaccatario, consistente “nell'impellente necessità di disporre di un organico con caratteristiche identiche a quelle possedute dai sopra generalizzati dipendenti del distaccante”, essendone questi sprovvisto, sì da disporre,
“ai fini della corretta esecuzione del servizio” aggiudicatosi, “di un organico dotato di ampia esperienza in materia” e “personale dotato di esperienza della fase esecutiva del servizio” e “già affiatato ed organizzato, tale da garantire che la prestazione venga resa in maniera ottimale ed in brevissimo tempo” (cfr. premessa del contratto di distacco). Neppure è possibile stabilire, come richiesto dalla Suprema Corte, se la durata del distacco sia effettivamente coincisa con quella dell'interesse della Controparte_2 alla destinazione della prestazione di lavoro a favore della non
[...] Parte_1 essendo state rese note né documentate le ragioni per le quali il distacco sia proseguito fino al 24.06.2015, in luogo dei tre mesi originariamente pattuiti, e neppure le ragioni per le quali questo sia cessato il 24.06.2015, senza che i lavoratori siano, poi, effettivamente tornati alle dipendenze della Controparte_2
(com'era da intenzioni espresse dalla distaccante). In conclusione, l'accurata indagine di questa Corte ha condotto a ritenere la inesistenza, tanto nel momento genetico del contratto quanto durante la sua esecuzione, del requisito qualificante del concreto e persistente interesse qualificato della distaccante a che i propri dipendenti svolgessero la Controparte_2 propria prestazione al di fuori dell'impresa, dovendo ritenersi meramente apparente la permanenza di un vincolo di dipendenza con la stessa;
per le suesposte ragioni, infatti, in alcun modo è emerso che il soddisfacimento dell'interesse del terzo a utilizzare le prestazioni dei lavoratori distaccati avesse perdurante giustificazione causale in un interesse organizzativo proprio del datore di lavoro distaccante. Ne deriva la illegittimità del contratto di distacco stipulato tra le parti e la conseguente riqualificazione del rapporto intercorso, come correttamente accertato dagli Ispettori verbalizzanti , in una fattispecie di interposizione illecita di CP_1 manodopera, con la conseguenza che tutti gli atti compiuti dal datore di lavoro
10 apparente devono ritenersi, per il periodo oggetto del contratto (24.10.2013- 24.06.2015), compiuti dalla (già , in quanto soggetto Parte_1 Parte_2 che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Con il quinto motivo l'appellante contesta, nuovamente, il quantum della pretesa contributiva avanzata dall'Istituto, dolendosi della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in prime cure per l'accertamento della contribuzione effettivamente dovuta, detratto quanto eventualmente già corrisposto a titolo contributivo dalla
Controparte_2
Ripropone, pertanto, la domanda subordinata con la quale aveva chiesto la riduzione o l'azzeramento della pretesa contributiva dell' , in ragione di quanto CP_1 già versato dalla per gli stessi lavoratori e per il periodo Controparte_2 indicato nel verbale di accertamento opposto. Il motivo è infondato. Le richieste istruttorie reiterate in sede di gravame risultano meramente esplorative, tenuto conto che la neppure è parte del presente Controparte_2 giudizio. Gli estratti conto previdenziali prodotti dall' su richiesta di questa Corte, con CP_1 ordinanza dell'11.09.2025, inoltre, non hanno valore certificativo, racchiudendo, a carattere prettamente informativo, i periodi contributivi registrati negli archivi dell' . CP_1
Sicché, non risulta versata in atti alcuna documentazione attestante con certezza l'intervenuto pagamento dei contributi da parte della o, a Controparte_2 titolo di rimborso, da parte della (già , non essendo a tal Parte_1 Parte_2 fine idonee le fatture depositate unitamente al ricorso di primo grado (all 5.), senza la relativa prova dell'effettivo esborso degli importi ivi indicati. Peraltro, dalla disamina degli imponibili complessivi denunciati per i dipendenti coinvolti nel rapporto intercorso tra la e la - Controparte_2 Parte_1 riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 000600821/DDL del 30.11.2015, sulla scorta delle denunce mensili inoltrate dalla CP_8
– emerge che l'ammontare complessivo dei contributi dovuti Controparte_2 per tutti i lavoratori coinvolti, per il periodo oggetto del verbale (23.10.2013- 24.06.2015), è ben superiore (pari ad € 677.347,00) rispetto alla richiesta contributiva dell' (pari ad € 272.141,00), dacché deve ritenersi che la pretesa avanzata CP_1 dall' sia già stata decurtata dei contributi eventualmente già Controparte_9 versati.
Segue, per le suesposte ragioni, la conferma della sentenza impugnata.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' CP_1 appellato come da dispositivo, in calce. Si dà atto, infine, della sussistenza a carico della società appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 383/2023 emessa il 19 aprile 2023 dal Tribunale G.L. di Agrigento. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 7.120,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025. Il Presidente estensore Cinzia Alcamo
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