Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2022, proposto da
LV ON e AR NA DU, rappresentate e difese dagli avvocati Costantino Murgia e Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villagrande Strisaili, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alagon 1;
nei confronti
SL ZI BB OG e AR IE EM, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione della G.C. del Comune di Villagrande Strisaili n. 83/22.12.2021, avente ad oggetto: Contratto decentrato anno 2021 – Autorizzazione alla delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione del contratto definitivo, nella parte in cui esclude il finanziamento della Progressione Economica Orizzontale (PEO), rinviando le procedure necessarie al 01.01.2022;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villagrande Strisaili n. 84/22.12.2021, con i relativi allegati, avente ad oggetto: Presa d’atto del riaccertamento e ricostituzione fondo di produttività esercizi 2010/2020;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villagrande Strisaili n. 85/22.12.2021, con i relativi allegati, avente ad oggetto: Autorizzazione alla delegazione di parte datoriale per la sottoscrizione del definitivo sul pregresso 2010/2020;
- della Determinazione n. 835/31.12.2021 del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Villagrande Strisaili, avente ad oggetto: Fondo risorse decentrate anno 2021. Impegno somme;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale, anche se non espressamente richiamato nei provvedimenti suindicati, purché lesivo delle situazioni giuridiche favorevoli alle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villagrande Strisaili;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AR RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’impugnazione degli atti in epigrafe riportata è strumentale alle rivendicazioni delle due ricorrenti che possono essere sintetizzate nei seguenti termini:
1. quanto alla dottoressa ON: la ricorrente ha chiesto il passaggio dalla categoria D2 a quella D6, con conseguenti differenze retributive dal 2007 al 2020 quantificate in euro 56.655,53; in subordine, il passaggio dalla categoria D2 a quella D3 nel 2007, con conseguenti differenze retributive dal 2007 al 2020 quantificate in euro 31.049,20 (euro 2.217,80 annui per quattordici annualità), nonché l’attribuzione, per il periodo 2007-2020, dell’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 17, comma 2, lett. f, del CCNL 1/4/1999, nella misura di euro 35.000 (euro 2.500 per quattordici annualità), l’attribuzione per il periodo 2007-2020 dell’indennità di produttività collettiva nella misura di euro 14.610,62 (euro 1.043,62 per quattordici annualità);
2. quanto alla dottoressa DU: la ricorrente ha chiesto il passaggio dalla categoria D4 a quella D6, con conseguenti differenze retributive dal 2007 al 2020, quantificate in euro 40.999,66; in subordine, il passaggio dalla categoria D4 a quella D5 nel 2007, con conseguenti differenze retributive dal 2007 al 2020 quantificate in euro 17.185,42 (euro 1.227,53 annui per quattordici annualità), nonché l’attribuzione, per il periodo 2007-2020, dell’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 17, comma 2, lett. f, del CCNL 1/4/1999, nella misura di euro 30.000 (euro 2.500 per quattordici annualità) e l’attribuzione per il periodo 2007-2020 dell’indennità di produttività collettiva nella misura di euro 12.523,44 (euro 1.043,62 per quattordici annualità).
Gli atti impugnati, i quali precluderebbero la possibilità di ottenere soddisfazione nei termini suddetti, sarebbero, secondo quanto dedotto in ricorso, illegittimi per violazione e falsa applicazione degli articoli, 40, commi 1, 3 bis , 3 quinquies e 4; 40 bis , commi 1 e 3; 52, comma 1 bis , del d.lgs. n. 165 del 2001; 18 del d.lgs. n. 150 del 2009; 3 della L. n. 241 del 1990, nonché delle disposizioni contrattuali, richiamate, in particolare, negli atti adottati dall’Amministrazione resistente, e in altri, rilevanti nella fattispecie. Essi sarebbero, altresì, affetti da eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione.
In vista dell’udienza di smaltimento fissata per il 22 gennaio 2026, solo l’Amministrazione comunale ha depositato una memoria nella quale si dà atto che le stesse rivendicazioni sono state proposte (chiedendo, a tal fine, la dichiarazione di nullità o di inefficacia e comunque la disapplicazione degli stessi atti impugnati) dalle odierne ricorrenti avanti il giudice del lavoro che, con sentenza n. 8/2025 del 15 gennaio 2025 ha integralmente rigettato il ricorso delle ricorrenti, negando l’esistenza di un diritto alla progressione automatica legata solo al decorrere dell’anzianità e, quindi, respingendo anche la domanda di dichiarazione di nullità, e/o di inefficacia, e/o disapplicazione dei medesimi atti impugnati (anche) in questa sede.
Secondo la difesa comunale, dunque, il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem , nonché per l’atipica litispendenza che sussisterebbe se (circostanza che non risulta al Comune) la sentenza fosse impugnata ovvero per sopravvenuto difetto di interesse, dal momento che, poiché la sentenza del giudice del lavoro non è stata mai nemmeno sospesa, le ricorrenti non potrebbero in alcun modo ottenere la soddisfazione delle pretese sottese all’annullamento degli atti impugnati. In ogni caso sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato, la causa è stata trattenuta in decisione, su conforme richiesta delle parti.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché l’odierna controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, che, come già visto, si è già pronunciato sulla stessa, implicitamente affermando la propria giurisdizione e negandola solo per un profilo che risulta essere completamente avulso rispetto all’oggetto del contendere odierno ovvero la legittimità della scelta dell’Amministrazione di procedere o meno all’indizione delle procedure selettive necessarie alla progressione di carriera (rispetto a cui vi è un interesse legittimo del dipendente).
Sul punto basti ricordare che costituisce ius receptum il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda, ovvero del petitum sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia richiesta al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare rispetto ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. Civ., Sez. Un., 12 luglio 2023 n. 19966).
Il petitum sostanziale del presente giudizio, con riguardo al quale deve quindi essere vagliata la questione di giurisdizione, riguarda la pretesa delle ricorrenti a vedersi attribuita una categoria superiore e a vedersi corrisposte specifiche indennità complementari in forza di un diritto che sarebbe stato riconosciuto dalla contrattazione collettiva di settore.
Fatta tale premessa, come ricordato nella sentenza del TAR Veneto n. 455/2025, la regola fondante del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie di impiego pubblico è dettata dall’art. 63, del d.lgs. n. 165 del 2001 (da leggersi in combinazione con gli artt. 2, comma 1, e 5, comma 2), secondo cui sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, di quelle concernenti le procedure concorsuali e di quelle aventi ad oggetto l’esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all’adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione (cfr., ex multis , Cass. Civ., Sez. Un., 26 giugno 2024, n. 17626).
Nel caso di specie, gli atti impugnati sono:
- la deliberazione della G.C. del Comune di Villagrande Strisaili n. 83/22.12.2021, la quale si limita ad autorizzare la delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato definitivo parte economica per l’anno 2021, viste le precedenti determinazioni e stanziamenti e verificata la copertura negli appositi stanziamenti di bilancio approvati con la precedente determinazione n. 531 del 5 ottobre 2021, che ha costituito il fondo per le risorse decentrate (l’atto di organizzazione è, quindi, solo quest’ultimo che, però, non è oggetto di impugnazione);
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villagrande Strisaili n. 84/22.12.2021, che è dichiaratamente una presa d’atto del riaccertamento e ricostituzione del “fondo di produttività esercizi 2010/2020” e ha, conseguentemente, sollecitato gli adempimenti del Responsabile dell’Area Affari Generali al fine del riparto delle somme già impegnate e mai distribuite;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villagrande Strisaili n. 85/22.12.2021, con i relativi allegati, con cui il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale è stato autorizzato alla sottoscrizione dell’accordo definitivo sulla destinazione del pregresso fondi 2010/2020: anche in questo caso non si tratta di un atto di macro organizzazione, ma di un provvedimento strumentale all’attuazione di scelte pregresse;
- la Determinazione n. 835/31.12.2021 del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Villagrande Strisaili, con cui, in attuazione della deliberazione n. 531 del 14 ottobre 2021, sono state impegnate le somme da destinare al Fondo per le risorse decentrate: anche in questo caso l’atto di macro organizzazione era la determinazione n. 531 del 14 ottobre 2021, non impugnata.
La puntuale descrizione del contenuto degli atti impugnati mette bene in evidenza come essi non siano lesivi della posizione giuridica soggettiva delle ricorrenti (ovvero l’aspettativa rispetto alla progressione di carriera e alla percezione delle relative indennità): posizione che, come evidenziato anche nella sentenza del giudice del lavoro, risulta incisa dalla scelta del Comune di non indire le procedure necessarie a consentire loro una progressione di carriera (dal momento che essa non può essere automaticamente legata esclusivamente all’anzianità) e, dunque, da una scelta discrezionale che è stata effettuata a monte dell’adozione degli atti impugnati, i quali risultano essere meramente attuativi di quelli con i quali essa è stata operata.
Escluso, dunque, che essi possano essere qualificati come atti di macro organizzazione, ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice adito, oltre che l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse concreto ed attuale alla loro caducazione.
Data la definizione in rito e la natura della controversia, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, declinando la giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Assegna alle parti termine di tre mesi, decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere la causa avanti il giudice fornito di giurisdizione.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
AR RT, Consigliere, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RT | Marco UR |
IL SEGRETARIO