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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6433/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
RE NE Presidente
AU ER Giudice relatrice
RE CH Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6433/2023, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Sabine Beringhelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliata a Rezzato (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Michele Grimaldi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Brescia
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Castenedolo (BS) il 5.02.1994 tra il signor e la signora trascritto negli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
predetto Comune, anno 1994 – atto n. 1 – Parte 1 – Serie Ufficio 1, e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
- Revocare, per i motivi tutti di cui alla narrativa del ricorso introduttivo del presente giudizio e della memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., di parte ricorrente, il provvedimento di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.07.2004 n. 3595/04 ordine n. 5055/02 ruolo n. 4990/04 cron., a mezzo della quale veniva ordinato il versamento del contributo al mantenimento del figlio della coppia, signor a carico del ricorrente. Persona_1
- Accertare che la suddetta revoca abbia effetto a partire da luglio 2017, o in subordine a partire dall'agosto 2021 (anno di inizio della convivenza more uxorio).
SEMPRE NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui il giudice non accogliesse la domanda di revoca del contributo al mantenimento stabilito con la sentenza di separazione sopra meglio indicata nei modi e nei termini di cui sopra, stabilire la revoca del contributo al mantenimento a partire dal deposito della domanda.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Salva la domanda di revoca con decorrenza dalla domanda, nella denegata ipotesi in cui l'organo giudicante non accogliesse la domanda di revoca del contributo al mantenimento con efficacia retroattiva, disporre, per tutti i motivi di cui alla narrativa, anche in considerazione della condizione economica del signor la modifica della condizione economica relativa al Pt_1
contributo al mantenimento del figlio, a partire dal mese di luglio 2017, prevedendo un obbligo di contribuzione pari ad euro 150,00= mensili o pari alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi interrogatorio formale della parte e prova per testi sulle circostanze già indicate in atti con riserva della prova contraria e di formulazione di ulteriori capitoli di prova contraria.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”;
Per parte resistente: “nel merito, in via principale: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Castenedolo (BS) il 5.02.1994 tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1994 – atto n. 1 – Parte
[...] 1 – Serie Ufficio 1, e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
nel merito, sempre in via principale: rigettare la domanda di revoca della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 3595/2004 emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.07.2004 all'esito del procedimento n. 5055/02 RG, nella parte in cui ordina al sig. di pagare Parte_1
alla sig.ra entro il 5 di ogni mese la somma di €. 420,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio e, pertanto, confermare la statuizione ivi prescritta;
Per_1
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 3595/2004 emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.07.2004 all'esito del procedimento n. 5055/02 RG, nella parte in cui ordina al sig.
di pagare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 420,00 per il mantenimento del figlio ex adverso formulata, in quel non Per_1 creduto caso, far decorrere la revoca dalla data dell'odierna domanda di scioglimento del matrimonio;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: rigettare la domanda di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2017 ex adverso formulata e, Per_1
pertanto, confermare la statuizione sul punto contenuta nella sentenza di separazione personale dei coniugi n. 3595/2004 emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.07.2004 all'esito del procedimento n. 5055/02 RG;
in ogni caso: con vittoria di spese, accessori come per legge.
*
In via istruttoria: la scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova orale così come formulata da controparte nel ricorso per lo scioglimento del matrimonio del 18.05.2023, siccome non dedotta come previsto e prescritto ex art. 244 cpc e, più precisamente:
(-) sui capp. 1 e 2, inammissibili in quanto trattasi di circostanze pacifiche e non contestate e, comunque, eventualmente da provare mediante l'esibizione della corrispondente documentazione scolastica;
(-) sul cap. 3, inammissibile in quanto formulato in termini negativi;
(-) sui cap. 4, inammissibile in quanto valutativo nella parte ... che aumentasse le proprie competenze ... in cui si pretenderebbe di demandare al teste non la narrazione di un fatto storico ma l'espressione di un giudizio;
(-) sul cap. 5, inammissibile siccome generico sotto il profilo temporale;
(-) sui capp. 7, 8, 9 e 10 inammissibili in quanto trattasi di circostanze da provare mediante
l'esibizione della corrispondente documentazione da estrarre presso la DTL territorialmente competente;
sempre in via istruttoria: al fine di contrastare la prova orale di controparte, si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria da quella articolata, sui capitoli di prova eventualmente ammessi, con i medesimi testi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile a Castenedolo (BS) in data 5.2.1994 con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 1994, unione dalla quale era nato, il
28.7.1995, il figlio . Per_1
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
3595/2004, pubblicata in data 7.9.2004 e passata in giudicato, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 17.9.2002, che prevedeva, a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio, allora minorenne, pari ad € 420,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente, in questa sede, deduceva che era ormai autosufficiente economicamente o Per_1
avrebbe dovuto esserlo, avendo conseguito la licenza media nel 2009 e non avendo più portato avanti alcun percorso di studi, e chiedeva la pronuncia del divorzio con revoca del contributo al mantenimento del figlio, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
La resistente si costituiva per opporsi alla domanda di revoca suddetta, allegando che il figlio, nonostante gli sforzi profusi, dopo il conseguimento della licenza media, per reperire un'attività lavorativa, aveva sempre avuto lavori precari, e, dopo la conclusione dell'ultimo contratto a tempo determinato in data 31.10.2023, era nuovamente disoccupato.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata in data 1.12.2023, in via temporanea ed urgente, veniva revocato il contributo al mantenimento di a carico del Per_1
padre a far data dal luglio 2017.
La causa veniva istruita in via documentale e con le prove orali ammesse con ordinanza a verbale dell'udienza del giorno 1.12.2023, e, all'udienza del 28.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice riservava di riferire la causa al
Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 17.9.2002, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (18.5.2023), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 3595/2004, pubblicata in data 7.9.2004 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tredici anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, sin dal deposito dei rispettivi atti introduttivi, hanno concordato sulla pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulla revoca del contributo al mantenimento di Per_1
La maggiore età di un figlio non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento: lo si ricava dall'art. 337-septies c.c., che prevede la possibilità per il giudice di disporre il pagamento di un assegno periodico anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
In questa sede, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno previsto a suo carico per il mantenimento del figlio dalla sentenza di separazione, domanda alla quale la resistente si oppone.
La giurisprudenza ha precisato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ. n. 26875/2023).
Nel caso di specie, ha smesso di studiare nel 2009 (anno in cui ha conseguito la licenza Per_1
media) e, da allora, per stessa ammissione della resistente, si è subito attivato per reperire un'occupazione lavorativa, come dimostrato dalla documentazione depositata in giudizio dalla resistente come allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta, ciò determinando la fine di qualsiasi ulteriore percorso formativo, e la madre non ha addotto motivi seri, legati ad eventuali patologie o invalidità di , che gli abbiano impedito, dal luglio 2017 (anno in cui ha iniziato Per_1
a svolgere attività lavorative retribuite, cfr. estratto contributivo in atti) ad oggi, di acquisire CP_2
una piena autosufficienza economica, il mancato raggiungimento della quale deve attribuirsi, pertanto, esclusivamente a negligenza del ragazzo.
La circostanza che , attualmente, sia di nuovo disoccupato, dopo la scadenza dell'ultimo Per_1
contratto di lavoro a tempo determinato da lui stipulato, non giustifica la reviviscenza di un obbligo di mantenimento in capo ai genitori, poiché, una volta acquisita da parte sua un'adeguata capacità lavorativa, in assenza di cause sopravvenute che la escludano, egli ha il dovere di metterla nuovamente a frutto, senza poter tornare a fare affidamento sul mantenimento della propria famiglia di origine, come ribadito da consolidata giurisprudenza: “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente… lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. civ. n. 8892/2024).
, inoltre, come emerso dalle prove orali assunte all'udienza del 17.4.2024 e all'udienza del Per_1
31.5.2024, già dal mese di agosto 2021, non abita più presso la nonna, luogo in cui ha mantenuto la propria residenza anagrafica, ma per molti anni ha condiviso l'abitazione con la propria compagna ulteriore indice della sua intervenuta indipendenza, economica ed affettiva, dalla famiglia di Per_2
origine.
Il contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di separazione deve, Per_1
quindi, essere revocato, ma tale revoca, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice delegato, non può farsi retroagire a data anteriore all'introduzione del presente giudizio (18.5.2023): lo si argomenta dalla lettera dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., secondo cui la regola, in materia di decorrenza dei contributi economici posti a carico delle parti (e, pertanto, della relativa revoca), è quella ex nunc, con facoltà del Giudice di disporne una retroazione, ma non oltre la data della domanda.
Del resto, anche la giurisprudenza ha più volte ribadito il concetto suddetto: “avuto riguardo alle questioni di ripetibilità poste in ordine ad assegni di mantenimento dei figli, in linea con i principi affermati dalle Sezioni unite, si chiarisce che in ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, e non alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita. Pertanto, il diritto di ritenere quanto è stato pagato, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza ab origine, quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo” (cfr.
Cass. civ. 32676/2023).
3) Sulle richieste istruttorie reiterate
Le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate per le stesse valutazioni già compiute dal Giudice Istruttore con ordinanza del giorno
1.12.2023, che questo Collegio condivide integralmente e fa proprie, e in quanto superflue ai fini del decidere.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
a Castenedolo (BS) in data 5.2.1994, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 1994;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, Per_1
a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio (18.5.2023); Parte_1
4) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
AU ER RE NE
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
RE NE Presidente
AU ER Giudice relatrice
RE CH Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6433/2023, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Sabine Beringhelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliata a Rezzato (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Michele Grimaldi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Brescia
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Castenedolo (BS) il 5.02.1994 tra il signor e la signora trascritto negli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
predetto Comune, anno 1994 – atto n. 1 – Parte 1 – Serie Ufficio 1, e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
- Revocare, per i motivi tutti di cui alla narrativa del ricorso introduttivo del presente giudizio e della memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., di parte ricorrente, il provvedimento di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.07.2004 n. 3595/04 ordine n. 5055/02 ruolo n. 4990/04 cron., a mezzo della quale veniva ordinato il versamento del contributo al mantenimento del figlio della coppia, signor a carico del ricorrente. Persona_1
- Accertare che la suddetta revoca abbia effetto a partire da luglio 2017, o in subordine a partire dall'agosto 2021 (anno di inizio della convivenza more uxorio).
SEMPRE NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui il giudice non accogliesse la domanda di revoca del contributo al mantenimento stabilito con la sentenza di separazione sopra meglio indicata nei modi e nei termini di cui sopra, stabilire la revoca del contributo al mantenimento a partire dal deposito della domanda.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Salva la domanda di revoca con decorrenza dalla domanda, nella denegata ipotesi in cui l'organo giudicante non accogliesse la domanda di revoca del contributo al mantenimento con efficacia retroattiva, disporre, per tutti i motivi di cui alla narrativa, anche in considerazione della condizione economica del signor la modifica della condizione economica relativa al Pt_1
contributo al mantenimento del figlio, a partire dal mese di luglio 2017, prevedendo un obbligo di contribuzione pari ad euro 150,00= mensili o pari alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi interrogatorio formale della parte e prova per testi sulle circostanze già indicate in atti con riserva della prova contraria e di formulazione di ulteriori capitoli di prova contraria.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”;
Per parte resistente: “nel merito, in via principale: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Castenedolo (BS) il 5.02.1994 tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1994 – atto n. 1 – Parte
[...] 1 – Serie Ufficio 1, e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
nel merito, sempre in via principale: rigettare la domanda di revoca della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 3595/2004 emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.07.2004 all'esito del procedimento n. 5055/02 RG, nella parte in cui ordina al sig. di pagare Parte_1
alla sig.ra entro il 5 di ogni mese la somma di €. 420,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio e, pertanto, confermare la statuizione ivi prescritta;
Per_1
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 3595/2004 emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.07.2004 all'esito del procedimento n. 5055/02 RG, nella parte in cui ordina al sig.
di pagare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 420,00 per il mantenimento del figlio ex adverso formulata, in quel non Per_1 creduto caso, far decorrere la revoca dalla data dell'odierna domanda di scioglimento del matrimonio;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: rigettare la domanda di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2017 ex adverso formulata e, Per_1
pertanto, confermare la statuizione sul punto contenuta nella sentenza di separazione personale dei coniugi n. 3595/2004 emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.07.2004 all'esito del procedimento n. 5055/02 RG;
in ogni caso: con vittoria di spese, accessori come per legge.
*
In via istruttoria: la scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova orale così come formulata da controparte nel ricorso per lo scioglimento del matrimonio del 18.05.2023, siccome non dedotta come previsto e prescritto ex art. 244 cpc e, più precisamente:
(-) sui capp. 1 e 2, inammissibili in quanto trattasi di circostanze pacifiche e non contestate e, comunque, eventualmente da provare mediante l'esibizione della corrispondente documentazione scolastica;
(-) sul cap. 3, inammissibile in quanto formulato in termini negativi;
(-) sui cap. 4, inammissibile in quanto valutativo nella parte ... che aumentasse le proprie competenze ... in cui si pretenderebbe di demandare al teste non la narrazione di un fatto storico ma l'espressione di un giudizio;
(-) sul cap. 5, inammissibile siccome generico sotto il profilo temporale;
(-) sui capp. 7, 8, 9 e 10 inammissibili in quanto trattasi di circostanze da provare mediante
l'esibizione della corrispondente documentazione da estrarre presso la DTL territorialmente competente;
sempre in via istruttoria: al fine di contrastare la prova orale di controparte, si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria da quella articolata, sui capitoli di prova eventualmente ammessi, con i medesimi testi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile a Castenedolo (BS) in data 5.2.1994 con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 1994, unione dalla quale era nato, il
28.7.1995, il figlio . Per_1
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
3595/2004, pubblicata in data 7.9.2004 e passata in giudicato, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 17.9.2002, che prevedeva, a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio, allora minorenne, pari ad € 420,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente, in questa sede, deduceva che era ormai autosufficiente economicamente o Per_1
avrebbe dovuto esserlo, avendo conseguito la licenza media nel 2009 e non avendo più portato avanti alcun percorso di studi, e chiedeva la pronuncia del divorzio con revoca del contributo al mantenimento del figlio, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
La resistente si costituiva per opporsi alla domanda di revoca suddetta, allegando che il figlio, nonostante gli sforzi profusi, dopo il conseguimento della licenza media, per reperire un'attività lavorativa, aveva sempre avuto lavori precari, e, dopo la conclusione dell'ultimo contratto a tempo determinato in data 31.10.2023, era nuovamente disoccupato.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata in data 1.12.2023, in via temporanea ed urgente, veniva revocato il contributo al mantenimento di a carico del Per_1
padre a far data dal luglio 2017.
La causa veniva istruita in via documentale e con le prove orali ammesse con ordinanza a verbale dell'udienza del giorno 1.12.2023, e, all'udienza del 28.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice riservava di riferire la causa al
Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 17.9.2002, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (18.5.2023), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 3595/2004, pubblicata in data 7.9.2004 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tredici anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, sin dal deposito dei rispettivi atti introduttivi, hanno concordato sulla pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulla revoca del contributo al mantenimento di Per_1
La maggiore età di un figlio non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento: lo si ricava dall'art. 337-septies c.c., che prevede la possibilità per il giudice di disporre il pagamento di un assegno periodico anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
In questa sede, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno previsto a suo carico per il mantenimento del figlio dalla sentenza di separazione, domanda alla quale la resistente si oppone.
La giurisprudenza ha precisato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ. n. 26875/2023).
Nel caso di specie, ha smesso di studiare nel 2009 (anno in cui ha conseguito la licenza Per_1
media) e, da allora, per stessa ammissione della resistente, si è subito attivato per reperire un'occupazione lavorativa, come dimostrato dalla documentazione depositata in giudizio dalla resistente come allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta, ciò determinando la fine di qualsiasi ulteriore percorso formativo, e la madre non ha addotto motivi seri, legati ad eventuali patologie o invalidità di , che gli abbiano impedito, dal luglio 2017 (anno in cui ha iniziato Per_1
a svolgere attività lavorative retribuite, cfr. estratto contributivo in atti) ad oggi, di acquisire CP_2
una piena autosufficienza economica, il mancato raggiungimento della quale deve attribuirsi, pertanto, esclusivamente a negligenza del ragazzo.
La circostanza che , attualmente, sia di nuovo disoccupato, dopo la scadenza dell'ultimo Per_1
contratto di lavoro a tempo determinato da lui stipulato, non giustifica la reviviscenza di un obbligo di mantenimento in capo ai genitori, poiché, una volta acquisita da parte sua un'adeguata capacità lavorativa, in assenza di cause sopravvenute che la escludano, egli ha il dovere di metterla nuovamente a frutto, senza poter tornare a fare affidamento sul mantenimento della propria famiglia di origine, come ribadito da consolidata giurisprudenza: “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente… lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. civ. n. 8892/2024).
, inoltre, come emerso dalle prove orali assunte all'udienza del 17.4.2024 e all'udienza del Per_1
31.5.2024, già dal mese di agosto 2021, non abita più presso la nonna, luogo in cui ha mantenuto la propria residenza anagrafica, ma per molti anni ha condiviso l'abitazione con la propria compagna ulteriore indice della sua intervenuta indipendenza, economica ed affettiva, dalla famiglia di Per_2
origine.
Il contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di separazione deve, Per_1
quindi, essere revocato, ma tale revoca, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice delegato, non può farsi retroagire a data anteriore all'introduzione del presente giudizio (18.5.2023): lo si argomenta dalla lettera dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., secondo cui la regola, in materia di decorrenza dei contributi economici posti a carico delle parti (e, pertanto, della relativa revoca), è quella ex nunc, con facoltà del Giudice di disporne una retroazione, ma non oltre la data della domanda.
Del resto, anche la giurisprudenza ha più volte ribadito il concetto suddetto: “avuto riguardo alle questioni di ripetibilità poste in ordine ad assegni di mantenimento dei figli, in linea con i principi affermati dalle Sezioni unite, si chiarisce che in ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, e non alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita. Pertanto, il diritto di ritenere quanto è stato pagato, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza ab origine, quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo” (cfr.
Cass. civ. 32676/2023).
3) Sulle richieste istruttorie reiterate
Le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate per le stesse valutazioni già compiute dal Giudice Istruttore con ordinanza del giorno
1.12.2023, che questo Collegio condivide integralmente e fa proprie, e in quanto superflue ai fini del decidere.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
a Castenedolo (BS) in data 5.2.1994, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 1994;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, Per_1
a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio (18.5.2023); Parte_1
4) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
AU ER RE NE