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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1378/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3698/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice, con sentenza n. 3698 del 2022, ha accolto il ricorso del Contribuente Resistente_1 ed ha annullato l'Avviso di accertamento n. TY7012N00878/2018 per RP (notificato il 01/08/2016), anno d'imposta 2013, di € 7.018,58).
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contestato la fondatezza dell'appello, ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per il rigetto.
Con successiva memoria ha versato in atti giurisprudenza territoriale a se favorevole – tra le medesime parti
- riferita ad annualità diverse (cfr. sentenze in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell' udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia non è fondato nel merito.
Va confermata la sentenza impugnata.
1.- Va respinta l'eccezione di parte contribuente riferita alla produzione in grado di appello della delega di firma da parte dell'Agenzia delle entrate.
La Commissione tributaria regionale Lazio, con sentenza del 14 febbraio 2020 n. 833, ha ritenuto legittima la produzione in sede di gravame della delega.
Di segno analogo anche altra pronuncia di legittimità: Cassazione, sentenza n. 8814/2019.
2.- L'Agenzia delle entrate ha ricalcolato induttivamente il reddito del contribuente per l'anno di imposta
2013: ha ritenuto che l' errata compilazione degli Studi di settore legittimerebbe un “calcolo induttivo ultroneo” con una maggiore pretesa di € 5.579,00 (cfr. Avviso impugnato in atti).
A parere dell'Agenzia la rideterminazione della pretesa sarebbe giustificata dalla errata indicazione (da parte del Contribuente) nel modello egli “Studi di Settore 2014” di ricavi nel rigo F01, mentre (secondo l'
Agenzia) si sarebbe dovuto suddividere il ricavo tra i beni compravenduti e soggetti ad IVA in F01 mentre al rigo F02 quella che determinava compensi ad importo fisso (art. 85 del TUIR lettera f c. 1, “Aggio”).
3.- Il Contribuente ha compilato lo Studio di settore nonostante già nel mese di Ottobre 2013 avesse ceduto il “ramo di azienda” (atto notarile del 24.10.2013 rep.Numero_1 e racc. Num._2): i ricavi del “ramo ceduto” sono gli stessi sui quali l'Agenzia basa la propria pretesa. Nell'atto di cessione del ramo di azienda viene espressamente indicato che il contribuente aveva provvisoriamente ceduto soltanto la parte che non afferiva la rivendita di tabacchi in attesa delle relative formalizzazioni burocratiche che sono pervenute il 05/09/2013 (cfr. nota Agenzia Dogane e Monopoli protocollo n. 71889 di pari data).
La relativa attività è stata formalmente “chiusa” il 20 gennaio 2014.
La “cessione” – quindi – riguardava i ricavi relativi al quadro F01 degli studi di settore (cartoleria, profumeria, oggettistica, merceria e articoli di tabaccheria).
4.- Le disposizioni di cui all' art. 10, c. 4 della L. 146/1998 e dell'art.42 del DPR 600/73 non si applicano ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di “normale” svolgimento dell'attività.
In estrema sintesi, i contribuenti che presentano una “causa di esclusione” dagli studi di settore non possono subire accertamenti basati sulle risultanze degli studi stessi: l'appellato era nel suo ultimo anno di attività ed in condizioni (“cessione del ramo di azienda) che non gli hanno consentito di conseguire “normali” ricavi.
Pertanto, difettano i presupposti per giustificare un accertamento induttivo basato sugli Studi di settore.
-Per le argomentazioni che precedono va rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Resta assorbito l'appello incidentale del contribuente.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Agenzia.
Spese compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3698/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012N00878/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice, con sentenza n. 3698 del 2022, ha accolto il ricorso del Contribuente Resistente_1 ed ha annullato l'Avviso di accertamento n. TY7012N00878/2018 per RP (notificato il 01/08/2016), anno d'imposta 2013, di € 7.018,58).
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contestato la fondatezza dell'appello, ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per il rigetto.
Con successiva memoria ha versato in atti giurisprudenza territoriale a se favorevole – tra le medesime parti
- riferita ad annualità diverse (cfr. sentenze in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell' udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia non è fondato nel merito.
Va confermata la sentenza impugnata.
1.- Va respinta l'eccezione di parte contribuente riferita alla produzione in grado di appello della delega di firma da parte dell'Agenzia delle entrate.
La Commissione tributaria regionale Lazio, con sentenza del 14 febbraio 2020 n. 833, ha ritenuto legittima la produzione in sede di gravame della delega.
Di segno analogo anche altra pronuncia di legittimità: Cassazione, sentenza n. 8814/2019.
2.- L'Agenzia delle entrate ha ricalcolato induttivamente il reddito del contribuente per l'anno di imposta
2013: ha ritenuto che l' errata compilazione degli Studi di settore legittimerebbe un “calcolo induttivo ultroneo” con una maggiore pretesa di € 5.579,00 (cfr. Avviso impugnato in atti).
A parere dell'Agenzia la rideterminazione della pretesa sarebbe giustificata dalla errata indicazione (da parte del Contribuente) nel modello egli “Studi di Settore 2014” di ricavi nel rigo F01, mentre (secondo l'
Agenzia) si sarebbe dovuto suddividere il ricavo tra i beni compravenduti e soggetti ad IVA in F01 mentre al rigo F02 quella che determinava compensi ad importo fisso (art. 85 del TUIR lettera f c. 1, “Aggio”).
3.- Il Contribuente ha compilato lo Studio di settore nonostante già nel mese di Ottobre 2013 avesse ceduto il “ramo di azienda” (atto notarile del 24.10.2013 rep.Numero_1 e racc. Num._2): i ricavi del “ramo ceduto” sono gli stessi sui quali l'Agenzia basa la propria pretesa. Nell'atto di cessione del ramo di azienda viene espressamente indicato che il contribuente aveva provvisoriamente ceduto soltanto la parte che non afferiva la rivendita di tabacchi in attesa delle relative formalizzazioni burocratiche che sono pervenute il 05/09/2013 (cfr. nota Agenzia Dogane e Monopoli protocollo n. 71889 di pari data).
La relativa attività è stata formalmente “chiusa” il 20 gennaio 2014.
La “cessione” – quindi – riguardava i ricavi relativi al quadro F01 degli studi di settore (cartoleria, profumeria, oggettistica, merceria e articoli di tabaccheria).
4.- Le disposizioni di cui all' art. 10, c. 4 della L. 146/1998 e dell'art.42 del DPR 600/73 non si applicano ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di “normale” svolgimento dell'attività.
In estrema sintesi, i contribuenti che presentano una “causa di esclusione” dagli studi di settore non possono subire accertamenti basati sulle risultanze degli studi stessi: l'appellato era nel suo ultimo anno di attività ed in condizioni (“cessione del ramo di azienda) che non gli hanno consentito di conseguire “normali” ricavi.
Pertanto, difettano i presupposti per giustificare un accertamento induttivo basato sugli Studi di settore.
-Per le argomentazioni che precedono va rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Resta assorbito l'appello incidentale del contribuente.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Agenzia.
Spese compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA