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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10830 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 11392/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ferrari Morandi, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971, esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 5, comma 4, legge 407/90. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato il 26/3/2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare il proprio stato di invalida civile con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n. 118/1971 o, quantomeno, alla esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 5, comma 4, legge 407/90. A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto di essere affetta dalle patologie specificamente indicate in ricorso, contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di accertamento preventivo dello stato invalidante, le quali ne determinano una invalidità pari al 74% o, quantomeno, al 67%. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Acquisito il fascicolo digitale della fase di accertamento tecnico preventivo, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della CTU medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 27/2/2025 ed il presente ricorso depositato il 26/3/2025, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti di cui in prosieguo. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U.
2 impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel merito, parte ricorrente ha censurato in modo effettivo e specifico la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.2 Orbene, il CTU nominato in questa fase processuale ha concluso la sua relazione affermando che, in ragione delle patologie da cui è affetta, la ricorrente “presentava una riduzione permanente della capacità lavorativa, pari al 68%, per cui si trovava nelle condizioni per l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa all' (13/11/2023); si trova inoltre nelle condizioni di cui CP_1 all'art. 13 della L. 118/71 (assegno mensile di assistenza) per riduzione della capacità lavorativa pari all'81%, con decorrenza da gennaio 2025”. È riconosciuta, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della esenzione dal pagamento dei ticket sanitari sin dall'epoca della domanda amministrativa, mentre è riconosciuta la sopravvenienza dei requisiti per beneficiare, altresì, dell'assegno mensile di assistenza dal gennaio 2025. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. Peraltro, a fronte della completezza e dalla esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente – che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti – può affermarsi che la parte ricorrente versi nelle condizioni sanitarie utili a beneficiare della esenzione dal pagamento dei 3 ticket sanitari sin dall'epoca della domanda amministrativa e, dal gennaio 2025, altresì, dell'assegno mensile di assistenza.
4. Le spese di lite - da distrarsi nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario - vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, avuto riguardo all'avvenuto riconoscimento delle condizioni per beneficiare di una delle prestazioni invocate sin dall'epoca della domanda amministrativa. Vanno poste definitivamente a carico dell' infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente è in possesso sin dall'epoca della domanda amministrativa dei requisiti sanitari per beneficiare della esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 5, comma 4, legge 407/90 e, a decorrere dal gennaio 2025, altresì, dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n. 118/1971. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.696, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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