TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato in data 5.8.2024 da con cui si chiede Controparte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Povegliano ER (VR), Via Pompei n. 40/C; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I.; rilevato che la debitrice si è costituita lamentando, in primo luogo, l'abuso del diritto commesso dalla società ricorrente – la quale, pur munita di decreto ingiuntivo, ha depositato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale senza preventivamente coltivare l'azione esecutiva – e contestando, in secondo luogo, la sussistenza dello stato di insolvenza – in base al rilievo che tale nozione non coincide con quella di mero inadempimento e che dunque, nella fattispecie, mancano gli indici sintomatici necessari per presumere l'asserito stato di dissesto); ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dalle parti;
rilevato che è legittimata alla proposizione dell'istanza, in quanto vanta nei confronti Controparte_2 di un credito non contestato pari ad € 106.882,30 relativo a Controparte_1 fornitura di merce, fondato sul decreto ingiuntivo n. 3154/2023 del 19.12.2023 del Tribunale di Verona;
pagina 1 di 4
ritenuto che
non sussistano i lamentati profili di abuso del diritto, tenuto conto che può richiamarsi con riferimento all'art. 37 C.C.I.I. l'orientamento consolidatosi in relazione al previgente artt. 6 l.fall., in base al quale “l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno
o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. n. 30827 del 28.11.2018); pertanto, se ai fini della legittimazione attiva è sufficiente l'esistenza di un credito anche non accertato giudizialmente o comunque non esecutivo, è evidente che, a fortiori, non può ritenersi come requisito necessario l'avvio da parte del creditore di iniziative esecutive;
ritenuto che
, oltre alla legittimazione dell'istante e all'assenza di profili abusivi, sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (costruzione di Controparte_1 edifici residenziali e non residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente da una pluralità di indici sintomatici, connotati da gravità, precisione e concordanza, quali: (i) il protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito di € 106.882,30 fondato su decreto ingiuntivo definitivo;
(ii) il mancato deposito del bilancio di esercizio e delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2023; (iii) l'esistenza di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 42.962,78 e nei confronti di INAIL per € 9.290,47; (iv) l'emissione di plurimi decreti ingiuntivi nei confronti della società, come risulta dalla documentazione trasmessa da Agenzia delle Entrate in data 13.9.2024 (in particolare, risulta l'emissione dei seguenti titoli: decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona in data 19.3.2024 per € 75.600,00; decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Verona in data 19.3.2024 per € 5.558,32; decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona in data 19.2.2023 per € 9.668,38; decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona in data 19.2.2023 per € 14.497,15; decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona in data 19.2.2023 per € 15.671,50; decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Verona in data 19.2.2023 per € 3.109,16; decreto ingiuntivo del
Tribunale di Verona in data 7.7.2022 per € 8.903,52); (iv) le ammissioni della stessa convenuta e la documentazione da essa prodotta, relativamente al fatto che il patrimonio immobiliare della società risulta gravato da ipoteche giudiziali iscritte da creditori (pag. 16 della comparsa di costituzione e doc. 10 ivi richiamato); (v) il fatto che tale patrimonio immobiliare, di cui peraltro non è dato conoscere il valore e la possibile capienza, è comunque non prontamente liquidabile e non idoneo a consentire il regolare assolvimento delle obbligazioni correnti della società;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., come risulta dal bilancio 2022, che ha registrato un attivo patrimoniale di € 3.567.320 e ricavi per € 3.947.686; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dei debiti verso l'istante e verso l'erario;
pagina 2 di 4
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con Controparte_1 sede legale in Povegliano ER (VR), Via Pompei n. 40/C;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore il Rag. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 Persona_1
e 358 C.C.I.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14.5.2025 ad ore 10.15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
pagina 3 di 4 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 17.1.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato in data 5.8.2024 da con cui si chiede Controparte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Povegliano ER (VR), Via Pompei n. 40/C; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I.; rilevato che la debitrice si è costituita lamentando, in primo luogo, l'abuso del diritto commesso dalla società ricorrente – la quale, pur munita di decreto ingiuntivo, ha depositato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale senza preventivamente coltivare l'azione esecutiva – e contestando, in secondo luogo, la sussistenza dello stato di insolvenza – in base al rilievo che tale nozione non coincide con quella di mero inadempimento e che dunque, nella fattispecie, mancano gli indici sintomatici necessari per presumere l'asserito stato di dissesto); ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dalle parti;
rilevato che è legittimata alla proposizione dell'istanza, in quanto vanta nei confronti Controparte_2 di un credito non contestato pari ad € 106.882,30 relativo a Controparte_1 fornitura di merce, fondato sul decreto ingiuntivo n. 3154/2023 del 19.12.2023 del Tribunale di Verona;
pagina 1 di 4
ritenuto che
non sussistano i lamentati profili di abuso del diritto, tenuto conto che può richiamarsi con riferimento all'art. 37 C.C.I.I. l'orientamento consolidatosi in relazione al previgente artt. 6 l.fall., in base al quale “l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno
o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. n. 30827 del 28.11.2018); pertanto, se ai fini della legittimazione attiva è sufficiente l'esistenza di un credito anche non accertato giudizialmente o comunque non esecutivo, è evidente che, a fortiori, non può ritenersi come requisito necessario l'avvio da parte del creditore di iniziative esecutive;
ritenuto che
, oltre alla legittimazione dell'istante e all'assenza di profili abusivi, sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (costruzione di Controparte_1 edifici residenziali e non residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente da una pluralità di indici sintomatici, connotati da gravità, precisione e concordanza, quali: (i) il protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito di € 106.882,30 fondato su decreto ingiuntivo definitivo;
(ii) il mancato deposito del bilancio di esercizio e delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2023; (iii) l'esistenza di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 42.962,78 e nei confronti di INAIL per € 9.290,47; (iv) l'emissione di plurimi decreti ingiuntivi nei confronti della società, come risulta dalla documentazione trasmessa da Agenzia delle Entrate in data 13.9.2024 (in particolare, risulta l'emissione dei seguenti titoli: decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona in data 19.3.2024 per € 75.600,00; decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Verona in data 19.3.2024 per € 5.558,32; decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona in data 19.2.2023 per € 9.668,38; decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona in data 19.2.2023 per € 14.497,15; decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona in data 19.2.2023 per € 15.671,50; decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Verona in data 19.2.2023 per € 3.109,16; decreto ingiuntivo del
Tribunale di Verona in data 7.7.2022 per € 8.903,52); (iv) le ammissioni della stessa convenuta e la documentazione da essa prodotta, relativamente al fatto che il patrimonio immobiliare della società risulta gravato da ipoteche giudiziali iscritte da creditori (pag. 16 della comparsa di costituzione e doc. 10 ivi richiamato); (v) il fatto che tale patrimonio immobiliare, di cui peraltro non è dato conoscere il valore e la possibile capienza, è comunque non prontamente liquidabile e non idoneo a consentire il regolare assolvimento delle obbligazioni correnti della società;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., come risulta dal bilancio 2022, che ha registrato un attivo patrimoniale di € 3.567.320 e ricavi per € 3.947.686; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dei debiti verso l'istante e verso l'erario;
pagina 2 di 4
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con Controparte_1 sede legale in Povegliano ER (VR), Via Pompei n. 40/C;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore il Rag. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 Persona_1
e 358 C.C.I.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14.5.2025 ad ore 10.15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
pagina 3 di 4 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 17.1.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 4 di 4