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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RE GO Presidente dott. CE AR Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 549/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE BIANCAMARIA 23 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. BERGAMASCHI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DEASTI ALBERTO ( ) VIA ENRICO C.F._1
BESANA 5 20122 MILANO;
( ) VIALE BIANCA Parte_2 C.F._2
MARIA N. 23 MILANO;
IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CUSINATTI CP_1 P.IVA_2
MELISSA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCARDUELLI
PA RM ( ) e all'avv. ALPIGIANI MASSIMO C.F._3
( ; C.F._4
IMPUGNATA
pagina 1 di 13 avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione,
In via rescindente:
- in ragione di tutti o parte dei motivi esposti in narrativa, dichiarare la nullità del Pt_3
In via rescissoria:
- decidere la controversia nel merito e, pertanto, in via principale, accertata e dichiarata la risoluzione di diritto ex artt. 1256 comma 1 e 1463 cod. civ. o, in alternativa, per difetto di presupposizione o, sempre in alternativa, la nullità di tutti gli Ordini, per l'effetto, rigettare ogni domanda avversaria;
in subordine ed in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
l'individuazione della interpretazione dell'art. 2 co. 1 del Regolamento UE 269/2014 richiamato dai
Regolamenti UE 396/2022 e 427/2022, sospendendo il presente processo ex art. 295 cod. proc. civ.; sempre in via principale, anche ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., ritenere e dichiarare inammissibile o Cont improponibile la domanda avversaria di condanna di al pagamento della somma di Euro
3.339.632,93 in linea capitale per non aver corrisposto il prezzo della merce ordinata, oltre agli Cont interessi di mora e ai costi di stoccaggio;
in ogni caso, sempre in via principale: dichiarare che non è debitrice di alcuna somma in favore di e, pertanto, rigettare ogni domanda avversaria in CP_1
CP_ quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale principale, condannare alla restituzione ex artt. 1458 e 2033 cod. civ. della somma di Euro 1.121.687,14, oltre interessi dalla data CP_ della domanda a quella di effettivo soddisfo;
in via riconvenzionale subordinata, condannare al pagamento della penale da ritardo quantificata nella somma di Euro 393.121,00 ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata e liquidata nel corso del presente procedimento, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi dalla data della CP_ domanda a quella di effettivo soddisfo;
in ogni caso, condannare alla restituzione a favore di Cont
di ogni somma che quest'ultima si veda eventualmente costretta a versare in forza del Lodo nelle more del procedimento d'appello.
In ogni caso:
pagina 2 di 13 - con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, relativi sia al procedimento arbitrale che al presente processo di impugnazione.
In via istruttoria:
1.- Si chiede di essere ammessi a prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. è vero che, a marzo 2022, a seguito dello scoppio della guerra russo-ucraina e delle conseguenti sanzioni applicate dapprima a e successivamente a Persona_1 Persona_2 principali azionisti e membri del Consiglio di amministrazione di Eurochem, si è verificata la sospensione di ogni attività del cantiere nel progetto “Kingisepp2”? Cont
2. è vero che ha chiesto immediatamente alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni per procedere all'esportazione dei beni prodotti da ? CP_3 CP_1
Cont
3. è vero che a partire dal mese di marzo 2022, ha chiesto di trasportare in Russia merce relativa al progetto “Kingisepp2” e che i trasportatori (i.e. e si sono CP_4 Controparte_5 rifiutati? Cont CP_
4. è vero che, al momento del rilascio, da parte di , delle Inspection 18 Release Certificate, non aveva rilasciato la documentazione prevista negli Ordini per completare le pratiche per l'importazione in Russia di tutti i beni?
2.- Si indicano come testimoni le seguenti persone: Cont a. il Signor , all'epoca dei fatti project manager di , domiciliato presso Testimone_1 Parte_1
Via Gaetano De Castillia n. 6/A, Milano, sul capitolo di prova n. 1;
[...]
Cont b. il Signor all'epoca dei fatti project procurement coordinator di , domiciliato Testimone_2 presso Via Gaetano De Castillia n. 6/A, Milano, sui capitoli di prova nn. 2, 3 e 4; Parte_1
Cont c. la Signora all'epoca dei fatti Procurement Operator di , domiciliata presso Persona_3
Via Gaetano De Castillia n. 6/A, Milano, sui capitoli di prova nn. 2, 3 e 4. Parte_1
3.- Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, indicando come testi le persone elencate al punto che precede.
Per CP_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, istanza e conclusione, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
pagina 3 di 13 - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da vverso il lodo deliberato Parte_1
e depositato in data 12 febbraio 2024 a definizione del procedimento arbitrale n. 12122 instaurato dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano (Collegio Arbitrale composto dal Presidente Prof. Avv. Maria
CE LI e dagli Arbitri Prof. Avv. Antonio Gambaro e Avv. Alberto Maria Di Alberto) anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni tutte meglio indicate in narrativa, emettendo per l'effetto tutti i provvedimenti del caso ex art. 350 bis c.p.c., e confermando integralmente il Lodo impugnato.
In via preliminare subordinatamente al mancato accoglimento di quanto sopra:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia o esecuzione del Lodo ex artt. 283 e 830 c.p.c. proposta dall'Appellante in quanto, per le ragioni esposte in narrativa, inammissibile e priva di fondamento sia in fatto sia in diritto, con condanna dell'Appellante al pagamento di una pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto da vverso il lodo deliberato e depositato in data Parte_1
12 febbraio 2024 a definizione del procedimento arbitrale n. 12122 instaurato dinanzi alla Camera
Arbitrale di Milano (Collegio Arbitrale composto dal Presidente Prof. Avv. Maria CE LI e dagli
Arbitri Prof. Avv. Antonio Gambaro e Avv. Alberto Maria Di Alberto), in quanto infondato e pretestuoso per le ragioni tutte meglio indicate in narrativa, confermare il Lodo nella sua interezza, così confermare il rigetto delle domande formulate da e in ogni caso respingere ogni Parte_1
e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di CP_1
In ogni caso: Cont
- Condannare , ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, in misura non inferiore alle spese di lite ex art. 91 c.p.c., oltre al pagamento delle spese di lite e compensi anche della precedente fase cautelare definita con Ordinanza di Codesta Ecc.ma
Corte del 27 marzo 2024.
Nell'ipotesi di rimessione in istruttoria:
Si insta come da relative memorie depositate da nel procedimento arbitrale, in particolare, le CP_1 memorie del 12 maggio 2023 e del 3 luglio 2023, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso richieste e, in caso di ammissione, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'Appellata nelle memorie sopra citate, con riserva di prova contraria.
Con la più ampia riserva di ogni domanda, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione.
pagina 4 di 13 Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 e s.m.i., ed accessori come per legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con Lodo deliberato a maggioranza il 12.02.2014, il Collegio Arbitrale costituitosi presso la Camera
Arbitrale di Milano, adita da (“ ”), ha condannato CP_1 CP_1 Parte_1
CP_ (“ ) al pagamento, in favore della medesima , della somma di euro 3.339.632,93, Parte_1 corrispondete al prezzo pattuito tra le parti in un contratto, risolto, avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di un impianto che , secondo pattuizioni assunte prima Parte_1 dello scoppio del conflitto russo-ucraino e del dispiegarsi delle sue conseguenze, avrebbe dovuto consegnare ad una propria committente avente sede in Russia (la società EuroChem), nonché all'ulteriore somma di Euro 40.770,00 a titolo di risarcimento del danno ed al rimborso di costi di stoccaggio per ulteriori Euro 17.430,00.
2. Il lodo è stato impugnato per nullità da Parte_1
In particolare, la parte impugnante così ha rubricato i propri sei motivi:
1) La nullità del Lodo ex art. 829, co. 1 n. 6 c.p.c.: per decorrenza del termine stabilito.
2) La nullità del Lodo ex art. 829, co. 1 n. 5 c.p.c.: per difetto e/o grave illogicità della decisione:
3) La nullità del Lodo art. 829, co. 1 n. 12 c.p.c.: per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni dell'appellante.
4) La nullità del Lodo ex Art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.: perché contenente disposizioni contraddittorie.
5) La nullità del Lodo ex Art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c.: per violazione del contraddittorio.
6) La nullità del Lodo ex art. 829 co. 3 c.p.c.: per violazione di norme di diritto pubblico (art. 1453 co.
2 cc, art. 2697 c.c., Regolamenti UE 269/2014, 396/2022 e 878/2022).
3. Si è costituita , domandando preliminarmente che l'appello fosse dichiarato inammissibile ai CP_1 sensi dell'art. 348bis c.p.c., e domandandone, comunque, il rigetto nel merito.
4. Con ordinanza resa nel sub procedimento n. 1493-1/2023 RG, questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo, per non essere il medesimo produttivo di effetti in ragione del mancato deposito presso il Tribunale ex art. 825 c.p.c..
5. All'udienza del 24.09.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La causa è stata discussa in pari data in camera di consiglio.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va rilevato che non trova applicazione al presente giudizio l'art. 348bis c.p.c., CP_ invocato da , atteso che la suddetta norma trova applicazione nel giudizio di appello, ma l'impugnazione del lodo non introduce un giudizio di secondo grado, bensì un giudizio, in unico grado, di accertamento di invalidità. In ogni caso, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. sarebbe stata da considerare superata, una volta che il Consigliere Istruttore ha disposto la trattazione della causa.
7. Detto ciò, la Corte rileva che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, ammessa solo per determinati vizi in procedendo, e per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 c.p.c.. Essa non dà luogo, come accennato, ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando.
8. Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass. n. 5857 del 2000). A questo riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire se sia risolta in via preliminare la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente al ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi.
9. L'impugnazione non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
10. Da ultimo, ma non per ultimo, merita rimarcare che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e n.
5 c.p.c. (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 3 cpc, che prescrive che il lodo debba contenere “la esposizione sommaria dei motivi”), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina “l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr Cass. 3768/2006,
pagina 6 di 13 nonché, tra le tante, Cass. SU 2807/1987, 7160/1990, 4881/1994, 2211/2003, 1183/2006, 3989/2006).
In particolare, la contraddittorietà rilevante ai detti fini è senz'altro quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo (cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo), mentre si è discusso se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (in senso affermativo però Cass. 17645/21, Cass. 11895/2014, Cass. 3768/2006, mentre in senso negativo le più risalenti 1815/2000, 13753/2002, 25623/2007, sin da Cass. 2838/1972), ed è infine unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge (cfr Cass. 3768/2006 cit. e le altre già menzionate).
11. I motivi dedotti da devono essere, dunque, esaminati entro questi soli limiti di Parte_1 ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.
12. Tutto ciò premesso, la Corte ritiene infondata l'impugnazione sul primo profilo di denunciata nullità. L'art. 820 c.p.c., che regolamenta il termine della decisione e le ipotesi di proroga, non prevede esplicitamente, ma neppure vieta, la proroga d'ufficio del termine da parte degli arbitri, non apparendo dunque certamente nulla, per ciò solo, la previsione di cui all'art. 36 del Regolamento della Camera
Arbitrale di Milano (CAM). Sotto altro profilo non convince l'assunto per cui il Regolamento, peraltro liberamente accettato dalle parti in tutte le sue previsioni, avrebbe conferito agli arbitri un potere di proroga senza limiti, ben potendosi ritenere, non discostandosi dai principi espressi dai giudici di legittimità nel precedente citato da (Cass. Civ. n. 744/2015), che tale potere si intenda Parte_1 contenuto entro il perimetro fissato dall'art. 820 c.p.c. nella formulazione vigente ed applicabile, che, al comma primo, al di fuori dell'ipotesi -che non ricorre- in cui il termine per la pronuncia del lodo sia stato stabilito con la convenzione di arbitrato o con un accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, prevede quello massimo di 240 giorni. Termine, quest'ultimo, non superato nel caso di specie, pur a fronte della proroga d'ufficio, atteso che tra il 12.03.2023, data in cui si è costituito il Tribunale
Arbitrale, al 16.02.2024, data finale della proroga, intercorrono 206 giorni.
13. È infondata l'impugnazione anche in relazione al secondo, terzo e quarto profilo di denunciata nullità, suscettibili di trattazione congiunta dato che concernono le medesime censure, più volte ripetute.
pagina 7 di 13 Quanto al secondo profilo, lamenta, denunciando nullità del lodo ex art. 829, comma 1, Parte_1
n. 5 c.p.c. (da intendersi, ragionevolmente, in relazione alla “esposizione sommaria dei motivi” di cui all'art. 823, comma 1, n. 5 c.p.c.), che gli arbitri non abbiano fornito alcuna motivazione per il rigetto delle seguenti eccezioni e domande:
(i) eccezione di improponibilità o inammissibilità della domanda principale avversaria, ai sensi dell'art. 1453 comma 2 cod. civ.;
(ii) eccezione di inammissibilità della riqualificazione della domanda avversaria;
(iii) eccezione di inesigibilità di una porzione del preteso credito avversario, per complessivi euro
353.808,83;
(iv) eccezione di intervenuto pagamento;
(v) domanda di restituzione ex artt. 1458 e 2033 cod. civ. della somma versata a controparte a titolo di acconto, pari a euro 1.121.687,14;
(vi) in via subordinata, domanda di condanna di controparte al pagamento di danni da ritardo pari a euro 393.121,00.
Lamentando infatti, testualmente, che: “le eccezioni dalla (i) alla (iv) neppure vengono menzionate, mentre per le domande sub (v) e (vi) si rinviene unicamente il seguente periodo nel solo dispositivo:
“Quanto alle richieste in via riconvenzionale di TCM, in via principale e subordinata, entrambe vengono rigettate” (cfr. Dispositivo del Lodo, pagg. 58-59)”, deduce il configurarsi di Parte_1 un caso di motivazione inesistente.
Sempre sotto lo specifico profilo del comma 1, n. 5, dell'art. 829 c.p.c., lamenta che il Parte_1 lodo risulti inficiato da gravi contraddizioni: tra i punti di motivazione 107, 136 e 159; tra il punto di motivazione 137 e la decisione finale di cui al dispositivo;
tra il punto di motivazione 103 ed il punto di motivazione 168. Ulteriormente, lamenta che gli arbitri abbiano valorizzato l'immediata Parte_1 applicabilità del Regolamento UE 878/2022 del 3 giugno 2022, così come del Regolamento UE
396/2022, che avevano inserito nell'elenco dei soggetti sanzionati l'oligarca russo e la di Persona_4 lui moglie, senza invece neppure menzionare il Regolamento UE 427/2022 del 15 marzo 2022 con cui era stato inserito, fra i soggetti sanzionati, anche il nominativo del sig. Persona_5
, amministratore delegato di EuroChem.
[...]
Le doglianze in ordine alla mancata motivazione del rigetto di eccezioni e domande vengono tal quali ripetute nel terzo profilo di nullità, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c..
pagina 8 di 13 Le doglianze in ordine alla ritenute contraddizioni vengono tal quali ripetute da nel Parte_1 quarto profilo di nullità, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c..
14. La Corte osserva, con riferimento alle eccezioni sub (i) ed (ii), che trattasi di eccezioni di rito e non di merito, relativamente alle quali, secondo l'orientamento di legittimità, non può eccepirsi il mancato esame quale motivo di nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. (cfr. Cass. 2021, n. 15613: “La nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri”).
Sotto il diverso profilo della ritenuta assenza dell'esposizione sommaria dei motivi, va invece rilevato, sempre secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, che “il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente l'individuazione della ratio decidendi, che risulta incomprensibile. Come già osservato dalla giurisprudenza, infatti, il vizio è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una non-motivazione (così Cass. 12321/18)”.
Nel caso di specie, il collegio arbitrale ha ritenuto, in sintesi: che il contratto inter partes fosse da ricondurre al tipo contrattuale della vendita;
che non fosse ravvisabile alcun collegamento, né negoziale né funzionale, con il contratto intercorrente tra e la propria committente russa;
che in Parte_1 assenza di collegamento negoziale, l'impossibilità di di “portare a compimento il Parte_1
Progetto concluso con EuroChem non coinvolge ipso jure anche il Contratto concluso con la parte attrice” ( che il contratto si era risolto di diritto secondo lo schema dell'art. CP_1 CP_6
1454 c.c.; che, con riferimento al periodo 21.04.2022- 03.06.2022, fosse da considerare Parte_1 inadempiente, e, non potendo rilevare il conflitto russo-ucraino quale causa di impossibilità sopravvenuta con effetto liberatorio, dovesse risarcire il danno conseguente al proprio Parte_1 inadempimento;
che la compensatio lucri cum damnum invocata da la quale aveva Parte_1
CP_ eccepito che non potesse pretendere il risarcimento del danno nell'importo del prezzo pattuito quando i beni compravenduti erano rimasti nella sua disponibilità, non poteva operare in ragione del fatto che non aveva provato il lucrum, ovvero l'effettivo valore di quei beni, che anzi Parte_1
pagina 9 di 13 appariva trascurabile sicché la “la loro detenzione rappresenta un costo e non un arricchimento”. Il
Collegio Arbitrale ha dunque pressocché integralmente accolto le tesi difensive di , secondo un CP_1 iter argomentativo, comportante di per sé il rigetto di ogni tesi difensiva contraria, che evidenzia sufficientemente gli elementi tenuti presenti per giungere alla statuizione adottata, sì che la mancanza di una puntuale esplicitazione delle ragioni per cui le singole eccezioni e/o domande sono state disattese non impedisce la comprensione della ratio decidendi del lodo, e non si risolve, perciò, in un caso di motivazione completamente omessa, e nemmeno incomprensibile.
In ordine, infine, alle ritenute contraddizioni tra parti della motivazione, o tra norme ritenute applicabili ed altre apparentemente ignorate, è inevitabile il richiamo all'orientamento costante di legittimità per cui “in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall'odierno art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c.) non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”, e già si è argomentato sul fatto che il gravissimo deficit di motivazione, che ingenera l'impossibilità di comprendere l'iter decisorio seguito dagli arbitri, in questo caso non è ravvisabile.
Non sussiste la ritenuta contraddizione logica tra il punto 137 della motivazione (in cui gli arbitri hanno riconosciuto la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c.) ed il rigetto CP_6 delle domande riconvenzionali di di cui al dispositivo (contraddizione così argomentata Parte_1 nell'atto di impugnazione: “Ammettiamo, per ipotesi, che il Contratto si sia risolto per inadempimento Cont di , in base a quanto accertato dagli arbitri;
ma allora la domanda riconvenzionale ex art. 1458 e Cont 2033 cod. civ. di di restituzione della somma versata come acconto doveva necessariamente essere accolta anziché rigettata (per giunta, senza alcuna motivazione) poiché, come noto, gli obblighi restitutorii gravano su ambo le parti e, dunque, anche su quella ritenuta non inadempiente”). Non sussiste la pretesa contraddizione perché, nella sommarietà dell'esposizione dei motivi, che, come si è visto, non ha compromesso la comprensibilità dell'iter decisionale, gli arbitri hanno chiaramente dato CP_ atto, in premessa, della difesa di per cui l'importo, che a dire di era stato versato Parte_1
pagina 10 di 13 quale acconto sul corrispettivo finale, era invece da imputare “a fatture diverse rispetto a quelle il cui inadempimento è in contestazione in questa procedura arbitrale” (cfr. pag. 32-33 del , ovvero Pt_3 non costituiva acconto per cui, stante la risoluzione contrattuale, fosse dovuta la restituzione. CP_ Accogliendo le difese di , dopo aver ripercorso in motivazione quelle di entrambe le parti, gli arbitri non hanno deciso in patente contraddizione tra il punto di motivazione denunciato ed il dispositivo.
15. È infondato il quinto motivo di nullità, per asserita violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c.. Sostiene che la “riqualificazione” della domanda Parte_1 originaria in “domanda risarcitoria” avrebbe dovuto spingere gli arbitri a trattare la questione in termini di “domanda nuova”, ragione per cui avrebbe dovuto trovare applicazione quanto disposto dal
Regolamento CAM all'art. 30 (“Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento), mentre gli arbitri non avevano provocato il contraddittorio sulla suddetta domanda nuova. La Corte osserva che la CP_ riqualificazione della domanda da parte di , o proposizione di domanda nuova secondo la tesi della impugnante, è avvenuta, nel corso del procedimento arbitrale, con la prima memoria depositata nel termine assegnato dagli arbitri, cui ha prontamente replicato nella memoria del Parte_1
12.06.2023, ulteriormente insistendo per l'inammissibilità della mutatio nella memoria del 03.07.2023 ed infine nella domanda riconvenzionale del 24.07.2020, ragion per cui non si sono verificati alcuna lesione del contraddittorio ed alcun pregiudizio alla difesa di Sul punto, la Corte di Parte_1
Cassazione ha più volte affermato che “in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se
l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque,
l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa” (Cass. Civ. n. 15785/21; Cass. Civ. n. 18600/2020; Cass. Civ. n. 2201/2007).
16. È infine infondato il profilo di nullità ravvisato nella violazione di norme di diritto pubblico, ricondotta da alla previsione di cui all'art. 829, comma 3, c.p.c.. Innanzitutto, la norma Parte_1 citata, a meno di ritenere che la parte abbia inteso riferirsi all'impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, che tuttavia è consentita, -salvo il caso, che non ricorre, di pagina 11 di 13 previsione contenuta nella clausola compromissoria- nel solo arbitrato societario (cfr. art. 838 quater c.p.c.), prevede il ben diverso caso della contrarietà all'ordine pubblico. Della violazione del diritto pubblico non si rinviene traccia nella disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale. Quanto alla contrarietà del lodo all'ordine pubblico, di cui effettivamente tratta l'art. 829, comma 3, c.p.c., è sufficiente richiamare l'orientamento espresso in ultimo da Cass. Civ. n. 8718/24, per cui “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato, in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative”, richiamandosi anche la chiara definizione di “ordine pubblico” che è stata data da Cass.
Civ. n. 21850/20, ovvero: “….nozione che il diritto europeo identifica con "gli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e al benessere degli animali" (direttiva 2006/123/CE)”. Pertanto, la asserita violazione di una norma processuale comunque non provocherebbe nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c..
17. Per tutte le ragioni sin qui esposte, la Corte ritiene che l'impugnazione per nullità proposta da on possa trovare accoglimento. Parte_1
18. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'impugnante ex art. 96 c.p.c..
19. Le spese di lite, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'impugnante a favore di La liquidazione, comprensiva della fase Parte_1 CP_1 cautelare, avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta (valore indicato in € 3.479.996,50), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1. Respinge l'impugnazione per nullità proposta da avverso il lodo datato Parte_1
12.02.2024 deliberato dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano nel procedimento n.
12122.
pagina 12 di 13 2. Condanna l'impugnante al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio, liquidate in favore di in complessivi euro 36.890,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CE AR RE GO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RE GO Presidente dott. CE AR Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 549/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE BIANCAMARIA 23 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. BERGAMASCHI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DEASTI ALBERTO ( ) VIA ENRICO C.F._1
BESANA 5 20122 MILANO;
( ) VIALE BIANCA Parte_2 C.F._2
MARIA N. 23 MILANO;
IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CUSINATTI CP_1 P.IVA_2
MELISSA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCARDUELLI
PA RM ( ) e all'avv. ALPIGIANI MASSIMO C.F._3
( ; C.F._4
IMPUGNATA
pagina 1 di 13 avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione,
In via rescindente:
- in ragione di tutti o parte dei motivi esposti in narrativa, dichiarare la nullità del Pt_3
In via rescissoria:
- decidere la controversia nel merito e, pertanto, in via principale, accertata e dichiarata la risoluzione di diritto ex artt. 1256 comma 1 e 1463 cod. civ. o, in alternativa, per difetto di presupposizione o, sempre in alternativa, la nullità di tutti gli Ordini, per l'effetto, rigettare ogni domanda avversaria;
in subordine ed in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
l'individuazione della interpretazione dell'art. 2 co. 1 del Regolamento UE 269/2014 richiamato dai
Regolamenti UE 396/2022 e 427/2022, sospendendo il presente processo ex art. 295 cod. proc. civ.; sempre in via principale, anche ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., ritenere e dichiarare inammissibile o Cont improponibile la domanda avversaria di condanna di al pagamento della somma di Euro
3.339.632,93 in linea capitale per non aver corrisposto il prezzo della merce ordinata, oltre agli Cont interessi di mora e ai costi di stoccaggio;
in ogni caso, sempre in via principale: dichiarare che non è debitrice di alcuna somma in favore di e, pertanto, rigettare ogni domanda avversaria in CP_1
CP_ quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale principale, condannare alla restituzione ex artt. 1458 e 2033 cod. civ. della somma di Euro 1.121.687,14, oltre interessi dalla data CP_ della domanda a quella di effettivo soddisfo;
in via riconvenzionale subordinata, condannare al pagamento della penale da ritardo quantificata nella somma di Euro 393.121,00 ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata e liquidata nel corso del presente procedimento, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi dalla data della CP_ domanda a quella di effettivo soddisfo;
in ogni caso, condannare alla restituzione a favore di Cont
di ogni somma che quest'ultima si veda eventualmente costretta a versare in forza del Lodo nelle more del procedimento d'appello.
In ogni caso:
pagina 2 di 13 - con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, relativi sia al procedimento arbitrale che al presente processo di impugnazione.
In via istruttoria:
1.- Si chiede di essere ammessi a prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. è vero che, a marzo 2022, a seguito dello scoppio della guerra russo-ucraina e delle conseguenti sanzioni applicate dapprima a e successivamente a Persona_1 Persona_2 principali azionisti e membri del Consiglio di amministrazione di Eurochem, si è verificata la sospensione di ogni attività del cantiere nel progetto “Kingisepp2”? Cont
2. è vero che ha chiesto immediatamente alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni per procedere all'esportazione dei beni prodotti da ? CP_3 CP_1
Cont
3. è vero che a partire dal mese di marzo 2022, ha chiesto di trasportare in Russia merce relativa al progetto “Kingisepp2” e che i trasportatori (i.e. e si sono CP_4 Controparte_5 rifiutati? Cont CP_
4. è vero che, al momento del rilascio, da parte di , delle Inspection 18 Release Certificate, non aveva rilasciato la documentazione prevista negli Ordini per completare le pratiche per l'importazione in Russia di tutti i beni?
2.- Si indicano come testimoni le seguenti persone: Cont a. il Signor , all'epoca dei fatti project manager di , domiciliato presso Testimone_1 Parte_1
Via Gaetano De Castillia n. 6/A, Milano, sul capitolo di prova n. 1;
[...]
Cont b. il Signor all'epoca dei fatti project procurement coordinator di , domiciliato Testimone_2 presso Via Gaetano De Castillia n. 6/A, Milano, sui capitoli di prova nn. 2, 3 e 4; Parte_1
Cont c. la Signora all'epoca dei fatti Procurement Operator di , domiciliata presso Persona_3
Via Gaetano De Castillia n. 6/A, Milano, sui capitoli di prova nn. 2, 3 e 4. Parte_1
3.- Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, indicando come testi le persone elencate al punto che precede.
Per CP_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, istanza e conclusione, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
pagina 3 di 13 - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da vverso il lodo deliberato Parte_1
e depositato in data 12 febbraio 2024 a definizione del procedimento arbitrale n. 12122 instaurato dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano (Collegio Arbitrale composto dal Presidente Prof. Avv. Maria
CE LI e dagli Arbitri Prof. Avv. Antonio Gambaro e Avv. Alberto Maria Di Alberto) anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni tutte meglio indicate in narrativa, emettendo per l'effetto tutti i provvedimenti del caso ex art. 350 bis c.p.c., e confermando integralmente il Lodo impugnato.
In via preliminare subordinatamente al mancato accoglimento di quanto sopra:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia o esecuzione del Lodo ex artt. 283 e 830 c.p.c. proposta dall'Appellante in quanto, per le ragioni esposte in narrativa, inammissibile e priva di fondamento sia in fatto sia in diritto, con condanna dell'Appellante al pagamento di una pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto da vverso il lodo deliberato e depositato in data Parte_1
12 febbraio 2024 a definizione del procedimento arbitrale n. 12122 instaurato dinanzi alla Camera
Arbitrale di Milano (Collegio Arbitrale composto dal Presidente Prof. Avv. Maria CE LI e dagli
Arbitri Prof. Avv. Antonio Gambaro e Avv. Alberto Maria Di Alberto), in quanto infondato e pretestuoso per le ragioni tutte meglio indicate in narrativa, confermare il Lodo nella sua interezza, così confermare il rigetto delle domande formulate da e in ogni caso respingere ogni Parte_1
e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di CP_1
In ogni caso: Cont
- Condannare , ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, in misura non inferiore alle spese di lite ex art. 91 c.p.c., oltre al pagamento delle spese di lite e compensi anche della precedente fase cautelare definita con Ordinanza di Codesta Ecc.ma
Corte del 27 marzo 2024.
Nell'ipotesi di rimessione in istruttoria:
Si insta come da relative memorie depositate da nel procedimento arbitrale, in particolare, le CP_1 memorie del 12 maggio 2023 e del 3 luglio 2023, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso richieste e, in caso di ammissione, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'Appellata nelle memorie sopra citate, con riserva di prova contraria.
Con la più ampia riserva di ogni domanda, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione.
pagina 4 di 13 Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 e s.m.i., ed accessori come per legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con Lodo deliberato a maggioranza il 12.02.2014, il Collegio Arbitrale costituitosi presso la Camera
Arbitrale di Milano, adita da (“ ”), ha condannato CP_1 CP_1 Parte_1
CP_ (“ ) al pagamento, in favore della medesima , della somma di euro 3.339.632,93, Parte_1 corrispondete al prezzo pattuito tra le parti in un contratto, risolto, avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di un impianto che , secondo pattuizioni assunte prima Parte_1 dello scoppio del conflitto russo-ucraino e del dispiegarsi delle sue conseguenze, avrebbe dovuto consegnare ad una propria committente avente sede in Russia (la società EuroChem), nonché all'ulteriore somma di Euro 40.770,00 a titolo di risarcimento del danno ed al rimborso di costi di stoccaggio per ulteriori Euro 17.430,00.
2. Il lodo è stato impugnato per nullità da Parte_1
In particolare, la parte impugnante così ha rubricato i propri sei motivi:
1) La nullità del Lodo ex art. 829, co. 1 n. 6 c.p.c.: per decorrenza del termine stabilito.
2) La nullità del Lodo ex art. 829, co. 1 n. 5 c.p.c.: per difetto e/o grave illogicità della decisione:
3) La nullità del Lodo art. 829, co. 1 n. 12 c.p.c.: per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni dell'appellante.
4) La nullità del Lodo ex Art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.: perché contenente disposizioni contraddittorie.
5) La nullità del Lodo ex Art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c.: per violazione del contraddittorio.
6) La nullità del Lodo ex art. 829 co. 3 c.p.c.: per violazione di norme di diritto pubblico (art. 1453 co.
2 cc, art. 2697 c.c., Regolamenti UE 269/2014, 396/2022 e 878/2022).
3. Si è costituita , domandando preliminarmente che l'appello fosse dichiarato inammissibile ai CP_1 sensi dell'art. 348bis c.p.c., e domandandone, comunque, il rigetto nel merito.
4. Con ordinanza resa nel sub procedimento n. 1493-1/2023 RG, questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo, per non essere il medesimo produttivo di effetti in ragione del mancato deposito presso il Tribunale ex art. 825 c.p.c..
5. All'udienza del 24.09.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La causa è stata discussa in pari data in camera di consiglio.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va rilevato che non trova applicazione al presente giudizio l'art. 348bis c.p.c., CP_ invocato da , atteso che la suddetta norma trova applicazione nel giudizio di appello, ma l'impugnazione del lodo non introduce un giudizio di secondo grado, bensì un giudizio, in unico grado, di accertamento di invalidità. In ogni caso, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. sarebbe stata da considerare superata, una volta che il Consigliere Istruttore ha disposto la trattazione della causa.
7. Detto ciò, la Corte rileva che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, ammessa solo per determinati vizi in procedendo, e per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 c.p.c.. Essa non dà luogo, come accennato, ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando.
8. Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass. n. 5857 del 2000). A questo riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire se sia risolta in via preliminare la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente al ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi.
9. L'impugnazione non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
10. Da ultimo, ma non per ultimo, merita rimarcare che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e n.
5 c.p.c. (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 3 cpc, che prescrive che il lodo debba contenere “la esposizione sommaria dei motivi”), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina “l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr Cass. 3768/2006,
pagina 6 di 13 nonché, tra le tante, Cass. SU 2807/1987, 7160/1990, 4881/1994, 2211/2003, 1183/2006, 3989/2006).
In particolare, la contraddittorietà rilevante ai detti fini è senz'altro quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo (cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo), mentre si è discusso se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (in senso affermativo però Cass. 17645/21, Cass. 11895/2014, Cass. 3768/2006, mentre in senso negativo le più risalenti 1815/2000, 13753/2002, 25623/2007, sin da Cass. 2838/1972), ed è infine unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge (cfr Cass. 3768/2006 cit. e le altre già menzionate).
11. I motivi dedotti da devono essere, dunque, esaminati entro questi soli limiti di Parte_1 ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.
12. Tutto ciò premesso, la Corte ritiene infondata l'impugnazione sul primo profilo di denunciata nullità. L'art. 820 c.p.c., che regolamenta il termine della decisione e le ipotesi di proroga, non prevede esplicitamente, ma neppure vieta, la proroga d'ufficio del termine da parte degli arbitri, non apparendo dunque certamente nulla, per ciò solo, la previsione di cui all'art. 36 del Regolamento della Camera
Arbitrale di Milano (CAM). Sotto altro profilo non convince l'assunto per cui il Regolamento, peraltro liberamente accettato dalle parti in tutte le sue previsioni, avrebbe conferito agli arbitri un potere di proroga senza limiti, ben potendosi ritenere, non discostandosi dai principi espressi dai giudici di legittimità nel precedente citato da (Cass. Civ. n. 744/2015), che tale potere si intenda Parte_1 contenuto entro il perimetro fissato dall'art. 820 c.p.c. nella formulazione vigente ed applicabile, che, al comma primo, al di fuori dell'ipotesi -che non ricorre- in cui il termine per la pronuncia del lodo sia stato stabilito con la convenzione di arbitrato o con un accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, prevede quello massimo di 240 giorni. Termine, quest'ultimo, non superato nel caso di specie, pur a fronte della proroga d'ufficio, atteso che tra il 12.03.2023, data in cui si è costituito il Tribunale
Arbitrale, al 16.02.2024, data finale della proroga, intercorrono 206 giorni.
13. È infondata l'impugnazione anche in relazione al secondo, terzo e quarto profilo di denunciata nullità, suscettibili di trattazione congiunta dato che concernono le medesime censure, più volte ripetute.
pagina 7 di 13 Quanto al secondo profilo, lamenta, denunciando nullità del lodo ex art. 829, comma 1, Parte_1
n. 5 c.p.c. (da intendersi, ragionevolmente, in relazione alla “esposizione sommaria dei motivi” di cui all'art. 823, comma 1, n. 5 c.p.c.), che gli arbitri non abbiano fornito alcuna motivazione per il rigetto delle seguenti eccezioni e domande:
(i) eccezione di improponibilità o inammissibilità della domanda principale avversaria, ai sensi dell'art. 1453 comma 2 cod. civ.;
(ii) eccezione di inammissibilità della riqualificazione della domanda avversaria;
(iii) eccezione di inesigibilità di una porzione del preteso credito avversario, per complessivi euro
353.808,83;
(iv) eccezione di intervenuto pagamento;
(v) domanda di restituzione ex artt. 1458 e 2033 cod. civ. della somma versata a controparte a titolo di acconto, pari a euro 1.121.687,14;
(vi) in via subordinata, domanda di condanna di controparte al pagamento di danni da ritardo pari a euro 393.121,00.
Lamentando infatti, testualmente, che: “le eccezioni dalla (i) alla (iv) neppure vengono menzionate, mentre per le domande sub (v) e (vi) si rinviene unicamente il seguente periodo nel solo dispositivo:
“Quanto alle richieste in via riconvenzionale di TCM, in via principale e subordinata, entrambe vengono rigettate” (cfr. Dispositivo del Lodo, pagg. 58-59)”, deduce il configurarsi di Parte_1 un caso di motivazione inesistente.
Sempre sotto lo specifico profilo del comma 1, n. 5, dell'art. 829 c.p.c., lamenta che il Parte_1 lodo risulti inficiato da gravi contraddizioni: tra i punti di motivazione 107, 136 e 159; tra il punto di motivazione 137 e la decisione finale di cui al dispositivo;
tra il punto di motivazione 103 ed il punto di motivazione 168. Ulteriormente, lamenta che gli arbitri abbiano valorizzato l'immediata Parte_1 applicabilità del Regolamento UE 878/2022 del 3 giugno 2022, così come del Regolamento UE
396/2022, che avevano inserito nell'elenco dei soggetti sanzionati l'oligarca russo e la di Persona_4 lui moglie, senza invece neppure menzionare il Regolamento UE 427/2022 del 15 marzo 2022 con cui era stato inserito, fra i soggetti sanzionati, anche il nominativo del sig. Persona_5
, amministratore delegato di EuroChem.
[...]
Le doglianze in ordine alla mancata motivazione del rigetto di eccezioni e domande vengono tal quali ripetute nel terzo profilo di nullità, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c..
pagina 8 di 13 Le doglianze in ordine alla ritenute contraddizioni vengono tal quali ripetute da nel Parte_1 quarto profilo di nullità, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c..
14. La Corte osserva, con riferimento alle eccezioni sub (i) ed (ii), che trattasi di eccezioni di rito e non di merito, relativamente alle quali, secondo l'orientamento di legittimità, non può eccepirsi il mancato esame quale motivo di nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. (cfr. Cass. 2021, n. 15613: “La nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri”).
Sotto il diverso profilo della ritenuta assenza dell'esposizione sommaria dei motivi, va invece rilevato, sempre secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, che “il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente l'individuazione della ratio decidendi, che risulta incomprensibile. Come già osservato dalla giurisprudenza, infatti, il vizio è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una non-motivazione (così Cass. 12321/18)”.
Nel caso di specie, il collegio arbitrale ha ritenuto, in sintesi: che il contratto inter partes fosse da ricondurre al tipo contrattuale della vendita;
che non fosse ravvisabile alcun collegamento, né negoziale né funzionale, con il contratto intercorrente tra e la propria committente russa;
che in Parte_1 assenza di collegamento negoziale, l'impossibilità di di “portare a compimento il Parte_1
Progetto concluso con EuroChem non coinvolge ipso jure anche il Contratto concluso con la parte attrice” ( che il contratto si era risolto di diritto secondo lo schema dell'art. CP_1 CP_6
1454 c.c.; che, con riferimento al periodo 21.04.2022- 03.06.2022, fosse da considerare Parte_1 inadempiente, e, non potendo rilevare il conflitto russo-ucraino quale causa di impossibilità sopravvenuta con effetto liberatorio, dovesse risarcire il danno conseguente al proprio Parte_1 inadempimento;
che la compensatio lucri cum damnum invocata da la quale aveva Parte_1
CP_ eccepito che non potesse pretendere il risarcimento del danno nell'importo del prezzo pattuito quando i beni compravenduti erano rimasti nella sua disponibilità, non poteva operare in ragione del fatto che non aveva provato il lucrum, ovvero l'effettivo valore di quei beni, che anzi Parte_1
pagina 9 di 13 appariva trascurabile sicché la “la loro detenzione rappresenta un costo e non un arricchimento”. Il
Collegio Arbitrale ha dunque pressocché integralmente accolto le tesi difensive di , secondo un CP_1 iter argomentativo, comportante di per sé il rigetto di ogni tesi difensiva contraria, che evidenzia sufficientemente gli elementi tenuti presenti per giungere alla statuizione adottata, sì che la mancanza di una puntuale esplicitazione delle ragioni per cui le singole eccezioni e/o domande sono state disattese non impedisce la comprensione della ratio decidendi del lodo, e non si risolve, perciò, in un caso di motivazione completamente omessa, e nemmeno incomprensibile.
In ordine, infine, alle ritenute contraddizioni tra parti della motivazione, o tra norme ritenute applicabili ed altre apparentemente ignorate, è inevitabile il richiamo all'orientamento costante di legittimità per cui “in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall'odierno art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c.) non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”, e già si è argomentato sul fatto che il gravissimo deficit di motivazione, che ingenera l'impossibilità di comprendere l'iter decisorio seguito dagli arbitri, in questo caso non è ravvisabile.
Non sussiste la ritenuta contraddizione logica tra il punto 137 della motivazione (in cui gli arbitri hanno riconosciuto la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c.) ed il rigetto CP_6 delle domande riconvenzionali di di cui al dispositivo (contraddizione così argomentata Parte_1 nell'atto di impugnazione: “Ammettiamo, per ipotesi, che il Contratto si sia risolto per inadempimento Cont di , in base a quanto accertato dagli arbitri;
ma allora la domanda riconvenzionale ex art. 1458 e Cont 2033 cod. civ. di di restituzione della somma versata come acconto doveva necessariamente essere accolta anziché rigettata (per giunta, senza alcuna motivazione) poiché, come noto, gli obblighi restitutorii gravano su ambo le parti e, dunque, anche su quella ritenuta non inadempiente”). Non sussiste la pretesa contraddizione perché, nella sommarietà dell'esposizione dei motivi, che, come si è visto, non ha compromesso la comprensibilità dell'iter decisionale, gli arbitri hanno chiaramente dato CP_ atto, in premessa, della difesa di per cui l'importo, che a dire di era stato versato Parte_1
pagina 10 di 13 quale acconto sul corrispettivo finale, era invece da imputare “a fatture diverse rispetto a quelle il cui inadempimento è in contestazione in questa procedura arbitrale” (cfr. pag. 32-33 del , ovvero Pt_3 non costituiva acconto per cui, stante la risoluzione contrattuale, fosse dovuta la restituzione. CP_ Accogliendo le difese di , dopo aver ripercorso in motivazione quelle di entrambe le parti, gli arbitri non hanno deciso in patente contraddizione tra il punto di motivazione denunciato ed il dispositivo.
15. È infondato il quinto motivo di nullità, per asserita violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c.. Sostiene che la “riqualificazione” della domanda Parte_1 originaria in “domanda risarcitoria” avrebbe dovuto spingere gli arbitri a trattare la questione in termini di “domanda nuova”, ragione per cui avrebbe dovuto trovare applicazione quanto disposto dal
Regolamento CAM all'art. 30 (“Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento), mentre gli arbitri non avevano provocato il contraddittorio sulla suddetta domanda nuova. La Corte osserva che la CP_ riqualificazione della domanda da parte di , o proposizione di domanda nuova secondo la tesi della impugnante, è avvenuta, nel corso del procedimento arbitrale, con la prima memoria depositata nel termine assegnato dagli arbitri, cui ha prontamente replicato nella memoria del Parte_1
12.06.2023, ulteriormente insistendo per l'inammissibilità della mutatio nella memoria del 03.07.2023 ed infine nella domanda riconvenzionale del 24.07.2020, ragion per cui non si sono verificati alcuna lesione del contraddittorio ed alcun pregiudizio alla difesa di Sul punto, la Corte di Parte_1
Cassazione ha più volte affermato che “in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se
l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque,
l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa” (Cass. Civ. n. 15785/21; Cass. Civ. n. 18600/2020; Cass. Civ. n. 2201/2007).
16. È infine infondato il profilo di nullità ravvisato nella violazione di norme di diritto pubblico, ricondotta da alla previsione di cui all'art. 829, comma 3, c.p.c.. Innanzitutto, la norma Parte_1 citata, a meno di ritenere che la parte abbia inteso riferirsi all'impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, che tuttavia è consentita, -salvo il caso, che non ricorre, di pagina 11 di 13 previsione contenuta nella clausola compromissoria- nel solo arbitrato societario (cfr. art. 838 quater c.p.c.), prevede il ben diverso caso della contrarietà all'ordine pubblico. Della violazione del diritto pubblico non si rinviene traccia nella disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale. Quanto alla contrarietà del lodo all'ordine pubblico, di cui effettivamente tratta l'art. 829, comma 3, c.p.c., è sufficiente richiamare l'orientamento espresso in ultimo da Cass. Civ. n. 8718/24, per cui “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato, in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative”, richiamandosi anche la chiara definizione di “ordine pubblico” che è stata data da Cass.
Civ. n. 21850/20, ovvero: “….nozione che il diritto europeo identifica con "gli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e al benessere degli animali" (direttiva 2006/123/CE)”. Pertanto, la asserita violazione di una norma processuale comunque non provocherebbe nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c..
17. Per tutte le ragioni sin qui esposte, la Corte ritiene che l'impugnazione per nullità proposta da on possa trovare accoglimento. Parte_1
18. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'impugnante ex art. 96 c.p.c..
19. Le spese di lite, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'impugnante a favore di La liquidazione, comprensiva della fase Parte_1 CP_1 cautelare, avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta (valore indicato in € 3.479.996,50), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1. Respinge l'impugnazione per nullità proposta da avverso il lodo datato Parte_1
12.02.2024 deliberato dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano nel procedimento n.
12122.
pagina 12 di 13 2. Condanna l'impugnante al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio, liquidate in favore di in complessivi euro 36.890,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CE AR RE GO
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