CASS
Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile, con conseguente diritto alla rifusione delle spese di costituzione, ogniqualvolta l'udienza non sia "geneticamente" destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del predetto rito speciale. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione concordata di pena era avanzata nell'udienza fissata per provvedere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato, dopo la costituzione delle parti, ma prima della decisione giudiziale di ammissione del rito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2024, n. 34284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34284 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: M . S . om issis avverso la sentenza del 16/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 16 novembre 2022 con cui è stata applicata all'imputato la pena di due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen., oltre la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita! R. N . 14 liquidate in complessivi euro 1521,84. Ir " Penale Sent. Sez. 6 Num. 34284 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 12/06/2024 2. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo si ritiene la sentenza viziata da violazione di legge quanto alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, poiché questa sarebbe avvenuta all'udienza del 16 novembre 2022, successivamente alla formalizzazione dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. tra l'imputato e il pubblico ministero intervenuto in data antecedente alla costituzione di parte civile. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione e, comunque, il difetto di specificità e congruità, con riguardo ai criteri adottati per la definizione della somma liquidata a titolo di spese sostenute dalla parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036) e che in tema di patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti rispetto alla quale non operano le limitazioni previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900), ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato. 2. Il tema proposto con il primo motivo di ricorso fa leva sull'orientamento della Corte regolatrice, promanante dalle Sezioni Unite, secondo cui sussiste un principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356, in un caso in cui la costituzione di parte civile era stata depositata all'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen.). Principio la cui valenza è estesa anche all'udienza fissata per l'applicazione di pena richiesta con l'opposizione al decreto penale o a seguito della richiesta di giudizio immediato. La ratio della preclusione è identificata nella circostanza che la persona danneggiata, in queste vicende processuali, si costituisce pur essendo già consapevole che l'oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sulla accoglibilità della richiesta di applicazione di pena, sicché egli non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. 2 Se ne desume a contrario che, laddove l'udienza non sia geneticamente destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del rito ex art. 444 cod. proc. pen., come ad esempio l'udienza preliminare, ovvero laddove la richiesta di patteggiamento e il consenso del pubblico ministero, benché intervenuti prima dell'udienza, non siano portati formalmente a conoscenza del giudice e del danneggiato, è legittima la costituzione di questi in giudizio come parte civile in vista di potenziali esiti risarcitori, con il conseguente diritto alla rifusione delle spese affrontate per l'attività processuale svolta. Anzi, di recente, si è precisato che, in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242). 3. L'enunciato principio di diritto, alla stregua di una lettura non restrittiva della ratio ispiratrice, trova agevolmente e a maiori applicazione nel caso di specie. Invero, risulta dal relativo verbale di udienza che, a seguito di citazione dell'imputato con decreto che disponeva il giudizio immediato per l'udienza del 16 novembre 2022 (nella quale si costituiva ritualmente la parte civile), il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, chiedeva prima di essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia psichiatrica nei confronti dei figli minori e poi, prima della deliberazione giudiziale circa l'ammissione al rito, col consenso del P.M., l'applicazione della pena concordata, sicché il Giudice, "verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e udita la discussione delle parti", pronunciava la sentenza impugnata mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi. Appare pertanto evidente che il procedimento non era affatto destinato a concludersi in ogni caso con il patteggiamento, in difetto peraltro di qualsiasi prova documentale che la persona danneggiata dal reato fosse stata formalmente ed effettivamente messa a conoscenza - come il ricorrente si limita ad enunciare - dell'accordo fra la difesa dell'imputato e il Pubblico ministero, intervenuto prima della citata udienza. Anzi, il menzionato verbale depone in senso contrario, dal momento che il Giudice, dopo avere richiamato le consecutive richieste difensive dell'imputato (prima di ammissione al rito abbreviato condizionato e poi di patteggiamento), ha dato atto di avere verificato la regolare instaurazione del contraddittorio e avere udito la discussione delle parti. La situazione processuale che emerge dall'analisi compiuta e l'assenza di allegazioni contrarie da parte del ricorrente lasciano, pertanto, intendere la legittimità sia della costituzione di parte civile, avvenuta in un momento precedente a quello in cui è stata ostesa la volontà di definire il giudizio con applicazione della pena e in cui non vi erano motivi per escludere la prospettiva di condanna dell'imputato, sia della conseguente condanna dell'imputato al ristoro delle relative spese. 3 4. Risulta parimenti privo di pregio il (subordinato) motivo di ricorso con il quale si censura l'aspecificità e l'incongruità dei criteri adottati per la determinazione della somma di euro 1.521,84 liquidata a titolo di spese sostenute dalla parte civile. È senz'altro incontroverso in tema di patteggiamento il principio di diritto per il quale la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che dev'essere adeguatamente motivato dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680; Sez. 4, n. 3756/2020 del 12/12/2019, Franco, Rv. 278286; Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Calderan, Rv. 272342) E però, nel caso in esame, per un verso appare del tutto infondata la contestazione riguardante "l'effettivo contributo svolto dalla parte civile consistito esclusivamente nel prendere atto dell'intervenuta formalizzazione del patteggiamento", attese le scansioni processuali emergenti dal citato verbale di udienza, che, per contro, attesta il pieno dispiegarsi del contraddittorio e della discussione delle parti. Per altro verso, tenuto conto della tipologia delle prestazioni difensive della parte civile - studio, fase introduttiva e discussione - svolte in un giudizio per l'imputazione di gravi e reiterate condotte di maltrattamenti anche in presenza e in danno dei figli minori, la pur immotivata quantificazione della somma liquidata non appare affatto incongrua o divergente dai criteri mediamente stabiliti dalle tariffe forensi. E ciò alla stregua dei medesimi rilievi della difesa del ricorrente, che ha richiamato le relative voci delle tariffe seppure per invocarne l'applicazione nei limiti minimi (a suo avviso, euro 426 + 378 = euro 804,00). Sicché la censura del ricorrente attinge in realtà il merito della valutazione giudiziaria e si rivela meramente fattuale, perciò inammissibile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. 5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/06/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 16 novembre 2022 con cui è stata applicata all'imputato la pena di due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen., oltre la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita! R. N . 14 liquidate in complessivi euro 1521,84. Ir " Penale Sent. Sez. 6 Num. 34284 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 12/06/2024 2. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo si ritiene la sentenza viziata da violazione di legge quanto alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, poiché questa sarebbe avvenuta all'udienza del 16 novembre 2022, successivamente alla formalizzazione dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. tra l'imputato e il pubblico ministero intervenuto in data antecedente alla costituzione di parte civile. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione e, comunque, il difetto di specificità e congruità, con riguardo ai criteri adottati per la definizione della somma liquidata a titolo di spese sostenute dalla parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036) e che in tema di patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti rispetto alla quale non operano le limitazioni previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900), ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato. 2. Il tema proposto con il primo motivo di ricorso fa leva sull'orientamento della Corte regolatrice, promanante dalle Sezioni Unite, secondo cui sussiste un principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356, in un caso in cui la costituzione di parte civile era stata depositata all'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen.). Principio la cui valenza è estesa anche all'udienza fissata per l'applicazione di pena richiesta con l'opposizione al decreto penale o a seguito della richiesta di giudizio immediato. La ratio della preclusione è identificata nella circostanza che la persona danneggiata, in queste vicende processuali, si costituisce pur essendo già consapevole che l'oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sulla accoglibilità della richiesta di applicazione di pena, sicché egli non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. 2 Se ne desume a contrario che, laddove l'udienza non sia geneticamente destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del rito ex art. 444 cod. proc. pen., come ad esempio l'udienza preliminare, ovvero laddove la richiesta di patteggiamento e il consenso del pubblico ministero, benché intervenuti prima dell'udienza, non siano portati formalmente a conoscenza del giudice e del danneggiato, è legittima la costituzione di questi in giudizio come parte civile in vista di potenziali esiti risarcitori, con il conseguente diritto alla rifusione delle spese affrontate per l'attività processuale svolta. Anzi, di recente, si è precisato che, in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242). 3. L'enunciato principio di diritto, alla stregua di una lettura non restrittiva della ratio ispiratrice, trova agevolmente e a maiori applicazione nel caso di specie. Invero, risulta dal relativo verbale di udienza che, a seguito di citazione dell'imputato con decreto che disponeva il giudizio immediato per l'udienza del 16 novembre 2022 (nella quale si costituiva ritualmente la parte civile), il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, chiedeva prima di essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia psichiatrica nei confronti dei figli minori e poi, prima della deliberazione giudiziale circa l'ammissione al rito, col consenso del P.M., l'applicazione della pena concordata, sicché il Giudice, "verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e udita la discussione delle parti", pronunciava la sentenza impugnata mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi. Appare pertanto evidente che il procedimento non era affatto destinato a concludersi in ogni caso con il patteggiamento, in difetto peraltro di qualsiasi prova documentale che la persona danneggiata dal reato fosse stata formalmente ed effettivamente messa a conoscenza - come il ricorrente si limita ad enunciare - dell'accordo fra la difesa dell'imputato e il Pubblico ministero, intervenuto prima della citata udienza. Anzi, il menzionato verbale depone in senso contrario, dal momento che il Giudice, dopo avere richiamato le consecutive richieste difensive dell'imputato (prima di ammissione al rito abbreviato condizionato e poi di patteggiamento), ha dato atto di avere verificato la regolare instaurazione del contraddittorio e avere udito la discussione delle parti. La situazione processuale che emerge dall'analisi compiuta e l'assenza di allegazioni contrarie da parte del ricorrente lasciano, pertanto, intendere la legittimità sia della costituzione di parte civile, avvenuta in un momento precedente a quello in cui è stata ostesa la volontà di definire il giudizio con applicazione della pena e in cui non vi erano motivi per escludere la prospettiva di condanna dell'imputato, sia della conseguente condanna dell'imputato al ristoro delle relative spese. 3 4. Risulta parimenti privo di pregio il (subordinato) motivo di ricorso con il quale si censura l'aspecificità e l'incongruità dei criteri adottati per la determinazione della somma di euro 1.521,84 liquidata a titolo di spese sostenute dalla parte civile. È senz'altro incontroverso in tema di patteggiamento il principio di diritto per il quale la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che dev'essere adeguatamente motivato dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680; Sez. 4, n. 3756/2020 del 12/12/2019, Franco, Rv. 278286; Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Calderan, Rv. 272342) E però, nel caso in esame, per un verso appare del tutto infondata la contestazione riguardante "l'effettivo contributo svolto dalla parte civile consistito esclusivamente nel prendere atto dell'intervenuta formalizzazione del patteggiamento", attese le scansioni processuali emergenti dal citato verbale di udienza, che, per contro, attesta il pieno dispiegarsi del contraddittorio e della discussione delle parti. Per altro verso, tenuto conto della tipologia delle prestazioni difensive della parte civile - studio, fase introduttiva e discussione - svolte in un giudizio per l'imputazione di gravi e reiterate condotte di maltrattamenti anche in presenza e in danno dei figli minori, la pur immotivata quantificazione della somma liquidata non appare affatto incongrua o divergente dai criteri mediamente stabiliti dalle tariffe forensi. E ciò alla stregua dei medesimi rilievi della difesa del ricorrente, che ha richiamato le relative voci delle tariffe seppure per invocarne l'applicazione nei limiti minimi (a suo avviso, euro 426 + 378 = euro 804,00). Sicché la censura del ricorrente attinge in realtà il merito della valutazione giudiziaria e si rivela meramente fattuale, perciò inammissibile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. 5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/06/2024