Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 13 ottobre 1950, n. 889
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 13 ottobre 1950, n. 889
Articolo 3 della Legge 13 ottobre 1950, n. 889
Versione
5 dicembre 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1950
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0