Articolo 3 della Legge 13 ottobre 1950, n. 889
Articolo 2
Versione
5 dicembre 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 dicembre 1950