TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ST PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1720/2016 promossa da:
,già Controparte_1 in Parte 1
virtù di successione universale ex lege (D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito con modificazioni in L.
01.12.2016 n. 225), con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14, codice fiscale e Partita IVA
P.IVA 1 nella persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. LEO LUCIA
APPELLANTE
E
Controparte 2 , (cf.f. C.F. 1 rapp.to e difeso dall'avv. PETROSINO
CIRO giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da udienza del 13.11.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 19/2016, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in data 04.1.2016 a definizione del giudizio avente ad oggetto opposizione ex art 615/617 c.p.c. avverso estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento, deducendone l'omessa notifica e la sopraggiunta prescrizione del credito chiedendone la riforma lamentando l'erroneità nella parte in cui ha accolto l'opposizione ad estratto di ruolo, proposta dalla controparte. Regolarmente si costituiva in giudizio l'appellato, il quale, chiedeva all'adito Tribunale di rigettare l'appello proposto da eccependone l'inammissibilità e nel merito la sua Parte 1 '
infondatezza.
Assegnata la causa, la stessa subiva una serie di rinvii, fino allo smarrimento del fascicolo d'ufficio.
Essendosi medio tempore trasferito il GU a cui era stato assegnato il presente procedimento, lo stesso
è stato assegnato alla scrivente con provvedimento presidenziale del 01.4.2025.
Fissata l'udienza del 13.11.2025 per la ricostruzione del fascicolo, presenziava la sola difesa dell'appellante che depositava gli atti in suo possesso. Acquisita tale documentazione, la causa veniva riservata in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso l'appello merita accoglimento.
Premessa l'ammissibilità del gravame in quanto spiegato nel rispetto dei termini di rito oltre che del disposto del novellato art. 342 c.p.c.
Ora, in merito alla annosa questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Controparte 3
A ciò secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato
(impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21 (convertito nella 1. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo") ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata" e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità - per difetto di interesse ad agire - dell'azione proposta in primo grado da Controparte 2
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello proposto dall' Parte 1
Dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da Controparte_2
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1720/2016 promossa da:
,già Controparte_1 in Parte 1
virtù di successione universale ex lege (D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito con modificazioni in L.
01.12.2016 n. 225), con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14, codice fiscale e Partita IVA
P.IVA 1 nella persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. LEO LUCIA
APPELLANTE
E
Controparte 2 , (cf.f. C.F. 1 rapp.to e difeso dall'avv. PETROSINO
CIRO giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da udienza del 13.11.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 19/2016, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in data 04.1.2016 a definizione del giudizio avente ad oggetto opposizione ex art 615/617 c.p.c. avverso estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento, deducendone l'omessa notifica e la sopraggiunta prescrizione del credito chiedendone la riforma lamentando l'erroneità nella parte in cui ha accolto l'opposizione ad estratto di ruolo, proposta dalla controparte. Regolarmente si costituiva in giudizio l'appellato, il quale, chiedeva all'adito Tribunale di rigettare l'appello proposto da eccependone l'inammissibilità e nel merito la sua Parte 1 '
infondatezza.
Assegnata la causa, la stessa subiva una serie di rinvii, fino allo smarrimento del fascicolo d'ufficio.
Essendosi medio tempore trasferito il GU a cui era stato assegnato il presente procedimento, lo stesso
è stato assegnato alla scrivente con provvedimento presidenziale del 01.4.2025.
Fissata l'udienza del 13.11.2025 per la ricostruzione del fascicolo, presenziava la sola difesa dell'appellante che depositava gli atti in suo possesso. Acquisita tale documentazione, la causa veniva riservata in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso l'appello merita accoglimento.
Premessa l'ammissibilità del gravame in quanto spiegato nel rispetto dei termini di rito oltre che del disposto del novellato art. 342 c.p.c.
Ora, in merito alla annosa questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Controparte 3
A ciò secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato
(impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21 (convertito nella 1. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo") ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata" e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità - per difetto di interesse ad agire - dell'azione proposta in primo grado da Controparte 2
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello proposto dall' Parte 1
Dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da Controparte_2
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo