Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2429
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità dei motivi e contestazione della fondatezza

    La domanda di condanna alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti alla pensione di inabilità è stata dichiarata inammissibile in quanto il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è preordinato all'accertamento del requisito sanitario e non alla condanna al pagamento del beneficio, il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato.

  • Accolto
    Accertamento del requisito sanitario

    Il CTU ha confermato il parere della Commissione medica, ma ha altresì accertato che la ricorrente gode di un'invalidità civile del 100% e rientra nell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a decorrere dal 01/12/2024, data presunta in base alla visita medica, ai nuovi accertamenti sanitari e alla natura irreversibile e progressiva delle patologie presenti.

  • Accolto
    Accertamento della condizione di disabilità

    Il CTU ha accertato che la ricorrente è in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a decorrere dal 01/12/2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2429
    Giurisdizione : Trib. Patti
    Numero : 2429
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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