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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione
- Presidente -
Dott. Franco Davini
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
Proposta da: Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nata in [...] il [...], residente in Edificio Península A 912, via Los Arrecifes esq. Gorlero, Punta del Este 20001,
Maldonado, Uruguay, Parte 2 (C.F. C.F. 2 ) nato in Uruguay il 12/2/1961, residente in [...], Punta
Ballena Maldonado, Uruguay, Parte 3 (C.F.20000,
C.F. 3 nata in [...] il [...], residente in [...] Barrio Huertas, Canelones 15800, Uruguay, Parte 4 (C.F. C.F. 4 nata in [...] il [...], residente in [...],
Parte 5 (C.F. C.F. 5Madrid 28015, Spagna, ) nato in
Uruguay il 9/1/1971, residente in [...], Canelones 15000, Uruguay,
) nato in [...] il [...], residente Parte 6 (C.F. C.F._6
(C.F. in via Andrés Mellado 71, Madrid 28015, Spagna, Parte 7
1) nato in [...] il [...], residente in [...],C.F. 7
Canelones 15000, Uruguay, Parte 8 (C.F. C.F. 8 nato in Uruguay il 12/5/2004, residente in [...], Canelones 15000, Uruguay,
Parte 9 () nato in [...] il [...], (C.F. C.F. 9
legalmente rappresentato nel presente procedimento dai genitori Parte 5 e Per 1
[...] residente in [...], Canelones 15000, Uruguay, e la signora [...]
Parte 10 C.F. 10 1) nata in [...] il [...], residente in (C.F.
via Viña del Mar 1698 A 201 esq. Rivera Montevideo 11500, Uruguay, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'avv. Graciela Cerulli (C.F.
() ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Milano, ViaC.F. 11
Messina, n. 47;
-Appellanti
-
contro
- il Controparte 1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso i suoi uffici, siti in
Genova, viale Brigate Partigiane 2, è legalmente domiciliato;
-Appellato
-con l'intervento-
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
-Interveniente
-per la riforma-
della sentenza n. 2887/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 14.11.24 e notificata in data 13.12.24.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: "Voglia l'On.le Corte di Appella adita, respinta ogni istanza contraria: - in riforma della sentenza n. 2887/2024 del Tribunale civile di Genova, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Parte 1 Parte 2
Parte 3 Parte 4 Parte_5 Parte 6
Parte_7 Parte 10 Parte 8 Parte_9 e, per
l'effetto, ordinare al Controparte_1 e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese ed onorari".
Per l'appellato: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande. Con vittoria di spese del grado.".
***
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti adivano il
Tribunale di Genova chiedendo il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
In particolare, gli originari ricorrenti deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, discendenti di nato a [...] il [...], figlio di Persona 2
,
cittadino italiano emigrato all'estero dalla Liguria. Persona 3 e Persona 4
La linea genealogica veniva documentalmente ricostruita nel seguente modo:
Persona 2 era nato a [...] il [...] da Persona 3 e
Per_4 Consigliere;
in data 4 ottobre 1836, Persona 2 contraeva matrimonio in Uruguay con Persona 5
in data 27 novembre 1872, Persona 2 decedeva in Uruguay senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e, al contempo, non acquistava la cittadinanza uruguayana;
dal matrimonio tra il Per 2 e la Per 5 nasceva Persona 6 in Uruguay in data 2 ottobre 1843, cittadino italiano in quanto figlio di cittadino italiano;
in data 21 ottobre 1872, contraeva matrimonio in Uruguay con Persona 6
CP 2
- in data 30 ottobre 1905, Persona 6 decedeva in Uruguay;
dal matrimonio tra Persona 6 e CP 2 nasceva Persona 7 in
Uruguay in data 22 maggio 1880, cittadina italiana in quanto figlia di cittadino italiano;
in data 10 aprile 1901, Persona 7 si sposava in Uruguay con Persona 8
- in data 29 settembre 1972, Persona 7 moriva in Uruguay;
dal matrimonio tra Persona 7 e Persona 8 nasceva Persona 9
in Uruguay in data 11 giugno 1902, cittadino italiano in quanto figlio di
[...]
cittadina italiana;
in data 20 agosto 1928, Persona 9 si sposava in Uruguay con
Controparte 3 ; decedeva in Argentina;
- in data 4 novembre 1974, Persona 9
- dal matrimonio tra Persona 9 e Controparte 3 nasceva
in Uruguay in data 4 ottobre 1931, cittadino Persona 10
italiano in quanto figlio di cittadino italiano;
in data 10 novembre 1958, Persona_10 contraeva matrimonio in Uruguay con Persona 11 da cui divorziava in data 21
ottobre 1993;
in data 24 agosto 2015, il signor Persona 10 Persona 10 decedeva in
Argentina; dal matrimonio tra Persona_10 e Persona 11
[...] sono nati Parte 1 in Uruguay in data 15 marzo 1960,
[...] in Uruguay in data 12 febbraio 1961, Parte 5 in Parte 2
Parte 10Uruguay in data 9 gennaio 1971, in Uruguay in data 20 dicembre
1973, cittadini italiani in quanto figli di cittadino italiano;
Parte 1 contraeva matrimonio in Uruguay in data 25 giugno 1984,
dal quale divorziava in data 22 agosto 1990; con Persona 12
si sposava in Uruguay con in data 28 febbraio 1986, Parte 2
CP 4 e il divorzio interveniva in data 23 giugno 2003; contraeva matrimonio in in data 29 settembre 2007, Parte 2
Uruguay con CP_5 Persona 13 dal matrimonio tra Parte 2 e CP 4 sono nate [...]
Parte 4 in Uruguay Parte 3 in Uruguay in data 25 giugno 1987, in data 14 settembre 1992, cittadine italiane in quanto figlie di cittadino italiano;
Parte 3 si sposava in Uruguay con Persona 14in data 9 agosto 2017,
[...]
in data 26 giugno 1996, Parte_5 contraeva matrimonio in Uruguay con [...]
Per 1
dal matrimonio tra Parte 5 e Persona 1 nascevano Parte 6 in Uruguay in data 9 gennaio 1998, Parte 7 in Uruguay in data 19 giugno 2000, Parte 8 in Uruguay in data 12 maggio 2004, Parte 9
[...] in Uruguay in data 30 marzo 2009, cittadini italiani in quanto figli di cittadino italiano;
in data 17 marzo 2023, Parte_10 contraeva matrimonio in Uruguay con
Persona 15
2. Si costituiva in giudizio il Controparte 1 contestando la sussistenza dei presupposti
,
di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e, in particolare, evidenziando che l'avo sarebbe nato e certamente (attesa la sua data di nascita data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della nascita del NO di Italia e che, dunque,
l'avo capostipite non sarebbe mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837.
Pertanto, l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c.
(con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
3. Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
4. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: "Rigetta il ricorso. Dichiara le spese di lite integralmente compensate".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
nel caso di specie, gli originari ricorrenti sarebbero stati muniti dell'interesse ad agire,
-
trattandosi di trasmissione della cittadinanza italiana avvenuta per via materna prima del 1° gennaio 1948, con conseguente impossibilità di ottenere lo status in sede amministrativa stanti i perduranti ostacoli legislativi;
la presumibile epoca di emigrazione dell'avo avrebbe reso applicabile alla fattispecie
-
de qua la normativa previgente al codice del 1885 e, segnatamente, l'art. 34 del codice civile albertino del 1837, regolante la perdita della cittadinanza sabauda;
la volontà dell'avo di espatriare “con animo di non più ritornare", ai sensi della norma appena citata, sarebbe stata, nel caso in esame, sufficientemente provata dal [...] CP 1 mediante la valorizzazione dei seguenti indici presuntivi: “Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso); Che egli si sposo in Uruguay nel 1836, con una ragazza del luogo;
Che ivi stabili la propria dimora
(elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò); Che ivi stabili il proprio centro di vita, interessi e affari;
Che ivi mori e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in
Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
Che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente);" (pag. 26 della sentenza impugnata). il mancato acquisto della cittadinanza italiana da parte degli odierni appellanti risulterebbe conforme con il principio di effettività, non avendo gli stessi mai allegato né provato di aver avuto legami con l'Italia;
l'eventuale apolidia che si sarebbe verificata in capo all'avo per effetto della perdita della sudditanza sabauda e dell'omessa naturalizzazione straniera sarebbe derivata da una sua scelta volontaria e, in ogni caso, essa non avrebbe avuto alcuna incidenza sullo status civitatis della sua discendenza, perché tutti gli odierni appellanti sarebbero comunque cittadini uruguayani.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 09.01.25, gli originari ricorrenti impugnavano la predetta decisione, deducendo tre motivi.
5.1. Col primo motivo (“SULLA NULLITÀ E/O INVALIDITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ E
COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
22, 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE ED ART. 113 C.P.C. NELLA PARTE IN CUI HA
RITENUTO DI RIGETTARE LA DOMANDA GIUDIZIARIA SUL PRESUPPOSTO CHE
GLI ODIERNI APPELLANTI NON VERO UN COLLEGAMENTO EFFETTIVO CON
LA COMUNITÀ ITALIANA."), gli appellanti sostenevano che il Giudice di primo grado, motivando il rigetto del ricorso anche in relazione al principio di effettività, avrebbe indebitamente sovrapposto le proprie opinioni all'applicazione del dato normativo, con particolare riguardo al meccanismo della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. In tal modo, secondo gli originari ricorrenti, il Giudice di prime cure sarebbe incorso nella violazione dell'art. 22 della Costituzione, secondo cui "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome".
5.2. Col secondo motivo ("SULLA ILLEGITTIMITÀ E/O INFONDATEZZA DELLA
SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE IL SIG.
OV VE PERSO LA CITTADINANZA DEL REGNO DIPersona 2
SARDEGNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL CODICE CIVILE ALBERTINO DEL
1837 E SULLA SUA ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA
COSTITUZIONE"), gli appellanti si dolevano dell'erroneità della sentenza impugnata, per l'interpretazione dalla stessa fornita dell'art. 34 del codice civile del NO di Sardegna del
1837, nonché per la sua applicazione al caso di specie.
Sul punto, gli originari ricorrenti osservavano:
che l'eventuale esistenza dell'animo di non più ritornare" in capo all'antenato avrebbe comportato la perdita dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, ma non della cittadinanza/sudditanza sabauda;
che i commi terzo e quarto dell'art. 34 del codice civile del 1837 consentirebbero di affermare che il trasporto all'estero del domicilio e l'avvio di attività commerciali in terra straniera non sarebbero sufficienti a provare l'animo di non più ritornare" del suddito;
-che, in ogni caso, dagli artt. 35 37 del codice civile del 1837 si sarebbe potuto desumere che, ai fini della perdita della qualità di suddito, sarebbe stata necessaria un'autorizzazione del sovrano;
che, ai sensi delle disposizioni del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il NO BA e la Repubblica orientale dell'Uruguay del 1840, applicabile al caso di specie ratione temporis e in quanto debitamente recepito nell'ordinamento giuridico del NO di Sardegna, i cittadini dei rispettivi Stati che emigravano nell'altro
Paese contraente continuavano ad essere considerati cittadini del Paese di origine, salvo rinuncia nelle forme previste dall'ordinamento di appartenenza;
che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 64518/2019, passata in giudicato, avrebbe accertato e dichiarato la cittadinanza italiana di Persona 2
5.3. Col terzo motivo (“SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI
NON HA PROVOCATO IL CONTRADDITTORIO SUGLI ELEMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE DAL GIUDICE DI PRIME CURE PER RITENERE CHE IL SIG.
VE PERSO LA CITTADINANZA ITALIANA"),Persona 2
gli appellanti lamentavano l'illegittimità della sentenza impugnata, per avere la stessa posto alla base della decisione una serie di elementi presuntivi che, tuttavia, non erano stati oggetto di contraddittorio tra le parti nel corso del procedimento.
Secondo gli originari ricorrenti, il Giudice di primo grado, così facendo, sarebbe incorso nella violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, giacché la difesa degli appellanti non avrebbe potuto dedurre alcunché in controprova rispetto ai fatti valorizzati d'ufficio dal primo Giudice ai fini della prova presuntiva.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.25, si costituiva in giudizio
Controparte 1 contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare,il sostenendo:
quanto al primo motivo, che esso sarebbe inammissibile perché la ratio decidendi della sentenza impugnata risiederebbe non già nel principio di effettività richiamato dal primo
Giudice, bensì nella provata sussistenza dell'animo di non più ritornare" in capo all'avo emigrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del c.c. albertino del 1837; quanto al secondo motivo, che la distinzione tra perdita della qualità di suddito e perdita del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità sarebbe stata irrilevante, alla luce del disposto dell'art. 20 del c.c. albertino del 1837, secondo cui "Il figlio nato in [...] padre, che ha perduto il godimento dei diritti civili di suddito, è riputato straniero. (...)"; che la citata distinzione perderebbe di rilievo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del R.D. 2606/1865 e 13 del
Codice civile del 1865; che, nel caso di specie, sarebbe Persona 2
emigrato in Uruguay con l'intenzione di stabilirsi in quel Paese e di non fare più ritorno nel NO di Sardegna (poi Italia), come dimostrato, tra l'altro, dalla sua condotta di vita successiva all'emigrazione; che la giurisprudenza di alcune Corti sabaude citata ex adverso non sarebbe conferente alla fattispecie in esame;
che l'ordinanza del Tribunale di Roma versata in atti da controparte rappresenterebbe un documento nuovo, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto, in base alla sua data, avrebbe potuto essere prodotto in primo grado;
che, in ogni caso, tale pronuncia non spiegherebbe alcuna efficacia di giudicato nel caso di specie, in cui le parti processuali non sono identiche a quelle del procedimento esitato nell'ordinanza de qua;
che il
Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il NO BA e la diRepubblica orientale dell'Uruguay del 1840 non avrebbe consentito al Per 2 conservare la sudditanza sabauda, poiché esso, mediante apposito rinvio, farebbe comunque salve le norme regolanti le ipotesi di perdita della qualità di suddito previste dagli ordinamenti delle Parti contraenti;
quanto al terzo motivo, che, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Genova non avrebbe rigettato il ricorso in base a fatti rilevati di ufficio, bensì in base a difese allegate dal CP 1 con riferimento alla documentazione ex adverso prodotta, con la conseguenza che alcuna violazione dell'art. 101 c.p.c. si sarebbe verificata nel caso di specie.
Controparte 1 sosteneva
7. In aggiunta alle repliche ai motivi di gravame, il l'applicabilità al caso di specie della "parte processuale” del d.l. n. 36/25 (successivamente convertito nella 1. 74/25), in forza della quale "Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge" (nuovo comma 2 ter dell'art. 19 bis d.lgs. 150/2011).
8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 09.05.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 23.10.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
9. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 24.10.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è fondato e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
10.1. Anzitutto, quanto al primo motivo, si osserva che il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, ha rigettato la domanda degli originari ricorrenti perché ha ritenuto che il [...] CP 1 avesse fornito, in via presuntiva, la prova di un fatto impeditivo del diritto azionato, ossia l'animo di non più ritornare" in capo all'avo emigrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del codice civile del NO di Sardegna del 1837.
Al contrario, il riferimento operato dal primo Giudice ai legami tra gli aspiranti cittadini italiani e il nostro Paese e, quindi, al principio di effettività inteso come possibile criterio di attribuzione della cittadinanza (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata), ha rappresentato, nell'economia generale della decisione, un passaggio motivazionale non costituente, da sé solo, autonoma ratio decidendi.
Peraltro, come correttamente puntualizzato dall'Amministrazione convenuta (pag. 5 della comparsa di risposta), l'effettività è stata considerata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia come uno strumento legittimo a disposizione degli Stati membri nella disciplina dei casi di acquisto e perdita della cittadinanza: “(...) Come indicato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, nell'esercizio della propria competenza a definire i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all'assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza. È parimenti legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l'unità della cittadinanza all'interno di una stessa famiglia. (...)" (sentenza della Corte, Grande Sezione,
12.03.19, causa C-221/17, "Tjebbes").
Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che le ipotesi “che contemplino casi di perdita della cittadinanza discendenti dal venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato" (a livello di legislazione nazionale) "sono ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purchè sia escluso il rischio di apolidia (v. C Giust. 12.3.2019, Tjebbes, causa C-221/17)" (v. Cass. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022, in motivazione pag. 16).
Quindi, può affermarsi che, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Genova ha deciso la controversia sottoposta alla sua attenzione interpretando e applicando la legge ratione temporis vigente (art. 34 del c.c. albertino), senza operare alcuna indebita sovrapposizione tra eventuali convinzioni personali circa la materia oggetto del contendere e dato normativo.
Pertanto, il primo motivo è infondato.
10.2. Parimenti infondato è il terzo motivo. Ed invero, deve evidenziarsi che il Controparte_1 fin dalla costituzione nel "
procedimento di prime cure, ha sostenuto che, nel caso di specie, si sarebbe verificata l'ipotesi di perdita della qualità di suddito prevista e disciplinata dall'art. 34 del codice civile del 1837 perché "con l'emigrazione in Uruguay, nell'allora remoto Uruguay con lo stabilirsi cola, genitori al seguito, ivi sposandosi (con donna ivi residente, ed ivi morendo, senza mai fare ritorno in Italia), il sig. Per 2 si e stabilito in un paese straniero con animo di non più ritornare, per usare le parole della disposizione invocata (o sans esprit de retour;
a tacer del fatto che per il diritto vigente in area ligure fino alla Codificazione del 1837, era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio); si e cosi compiutamente verificata, la fattispecie di perdita della cittadinanza (sabauda) ex art. 34 del previgente codice civile albertino del 1837 (o 4 code civil, o quella più probabilmente applicabile, ratione temporis, descritta dal surriportato diritto consuetudinario ligure); con la conseguenza che il sig. Per 2 non è mai divenuto cittadino italiano e non ha potuto pertanto trasmettere la cittadinanza ai suoi discendenti ed odierni ricorrenti." (pag. 5 dell'atto introduttivo di parte convenuta in primo grado).
Ora, il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, ha deciso che, nella fattispecie in esame,
è emigrato in Uruguay, in epoca preunitaria, con "animo di non piùPersona 2 sia "ritornare", valorizzando proprio gli elementi indiziari dedotti dal Controparte 1 pure svolgendo alcune ulteriori considerazioni sulla base della documentazione versata in atti
(es. mantenimento della titolarità di immobili nel NO di Sardegna).
Quindi, l'affermazione di parte appellante, secondo cui “La sentenza impugnata ha ritenuto che avesse perso la cittadinanza del NO di Sardegna sulla base diPersona 2 una serie di indici (elencati a pag. 26), senza tuttavia mai provocare un contraddittorio sugli stessi con questa difesa e quindi senza dare la possibilità di poter controdedurre o fornire prova contraria.", non merita condivisione.
10.3. È invece fondato il secondo motivo d'appello.
Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni su ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento. In particolare, rispetto a tali fattispecie, la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11, n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero",
e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera.
Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che, all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che, a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, il CP 1 ha prospettato tuttavia l'applicazione della normativa precedente al codice civile del 1865, essendosi l'avo trasferito in Uruguay prima dell'entrata in vigore del suddetto codice. Risulta, infatti, che nel 1836 il Per_2 si trovava già in Uruguay, avendo ivi contratto matrimonio.
Ebbene, dal punto di vista legislativo, occorre premettere che l'Italia preunitaria e la neo-unita
Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito "unificazione a vapore" per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province.
Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'Italia unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358
(La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il
Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837, il cui art. 34 prevedeva che "il suddito che acquista la naturalità in paese straniero,
o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito".
La disposizione stabiliva, dunque, due casi di perdita della cittadinanza: la naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal CP 1 ) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con animo di non più tornare.
,Quest'ultima fattispecie è quella qui sostenuta dal CP_1 che prospetta, sostanzialmente, la perdita di cittadinanza dell'ascendente per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più ritornare" fondata sui precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima Foro Italiano, n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Occorre allora innanzitutto premettere che la circostanza che l'ascendente fosse emigrato dall'Italia prima dell'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non risulta di per sé ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Infatti, "i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del NO d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera,
o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel NO d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana." (cfr. "La cittadinanza italiana - normative, procedure e circolari" a cura del prefetto D'Ascenzio, Controparte_1 p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del NO d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che, al terzo e quarto comma, afferma che "il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare" e che "gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare".
In tal senso, inoltre, si segnala una sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857
(GIURISPRUDENZA DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal CP 1 , nella parte in cui afferma che "dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche".
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul CP 1
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Ebbene, sulla tematica del contenuto dell'onere probatorio in discorso, si rileva che il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, ha ritenuto di valorizzare, ai fini della prova dell'animo di non più ritornare di cui all'art. 34 del codice civile del 1837, una serie di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Occorre anzitutto premettere che merita condivisione l'affermazione, contenuta nella pronuncia in esame, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 23517/22 non sono conferenti al caso di specie.
Infatti, mentre, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, l'avo era emigrato in epoca successiva al 1° gennaio 1866, data di entrata in vigore del Codice civile unitario del 1865, nel caso de quo è pacifico che la data di emigrazione, seppur imprecisata, sia stata precedente a tale data, con conseguente necessaria applicazione del previgente codice civile albertino del 1837.
Inoltre, si evidenzia che la fattispecie posta all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava specificamente gli effetti dell'omessa reazione dei cittadini italiani emigrati in Brasile dopo l'unificazione al provvedimento legislativo di naturalizzazione emesso dalle Autorità di quel
Paese nel 1889.
Tale ipotesi, invero, risulta diversa da quella che viene in rilievo nell'odierna lite, in cui si deve accertare non già se un cittadino italiano emigrato all'estero abbia perduto il proprio status per effetto di un comportamento concludente, bensì se un suddito del NO di Sardegna, ancora in vita alla data del 1° gennaio 1866, sia mai divenuto cittadino italiano, stante il disposto dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837.
Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, non è condivisibile la successiva decisione del
Tribunale di Genova di attribuire rilievo, al fine di accertare l'animo di non più ritornare dell'avo emigrato, ad una serie di indici presuntivi desunti dalle vicissitudini di vita di quest'ultimo nel nuovo Paese di residenza.
Ed invero, si osserva che il Tribunale di Genova, nella decisione di primo grado, ha opinato che l'animo di non più ritornare, di cui all'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, potesse ritenersi adeguatamente provato, nella fattispecie in esame, dalle seguenti circostanze, riferite al capostipite emigrato: “- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso); - Che egli si sposo in Uruguay nel 1836, con una ragazza del luogo;
Che ivi stabili la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); - Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò); - Che ivi stabili il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi mori e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
Che con l'Italia non mantenne alcun legame o
-
contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente); ".
Deve evidenziarsi, tuttavia, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto dopo il suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo fosse partito dall'allora NO di Sardegna "con animo di non più ritornare".
A tal fine, infatti, sarebbe stato necessario allegare e provare circostanze di fatto anteriori o contestuali alla partenza, tali da far presumere che il suddito, con la sua emigrazione, intendesse recidere ogni legame con il Paese di origine.
In altri termini, il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di Genova appare errato nella parte in cui esso ha ritenuto provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato, sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato di nuova residenza.
"Ebbene, nel caso di specie, il Controparte 1 su cui gravava l'onere di provare la ricorrenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della cittadinanza, non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con animo di non più ritornare", ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
Di conseguenza, le allegazioni del CP 1 circa la distinzione tra perdita della qualità di suddito e perdita del godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito sono prive di rilievo nel caso di specie, poiché, alla luce delle considerazioni che precedono, non è risultato provato che Persona 2 abbia perso la sua qualità di suddito e/o il godimento dei diritti civili.
10.4. La fondatezza della tesi sostenuta da parte appellante col secondo motivo emerge, inoltre, dalle seguenti considerazioni.
Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a
New York il 30 agosto 1961, art. 7, paragrafi da 3 a 6: "3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per I fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente convenzione".
Nel caso in esame, si reputa sussistente un concreto rischio di apolidia, dato che, secondo quanto certificato dall'autorità straniera, l'avo emigrato non è mai diventato cittadino uruguayano.
Inoltre, si giudica rilevante l'esistenza del "Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il NO BA e la Repubblica orientale dell'Uruguay” il cui articolo 34 prevedeva che
"Ogni individuo appartenente agli Stati di uno dei due contraenti sarà considerato come suddito di quel Paese dalle cui rispettive Autorità presenti un passaporto in buona e debita forma ovvero certificato equivalente o provi di essere iscritto nei registri consolari senza però che questa stipulazione possa pregiudicare in alcun modo la vera sudditanza di origine, allorquando non si è alla medesima rinunziato nelle forme stabilite dalle leggi locali".
Dunque, vi era anche una norma di un trattato internazionale, ratificato e quindi trasposto nell'ordinamento del NO di Sabaudia, che stabiliva che i cittadini dei rispettivi Stati che emigravano nell'altro paese contraente, continuavano ad essere considerati cittadini del paese di provenienza, salvo rinuncia nelle forme previste dall'ordinamento di appartenenza. Da tale norma si ricava che è da escludersi che per il solo fatto dell'emigrazione un suddito sabaudo perdesse la propria cittadinanza e diventasse cittadino dell'Uruguay, e viceversa.
Da ultimo, gli appellanti hanno provato che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il
09.09.2021 nel giudizio R.G. n. 64518/2019, ha accertato che l'avo degli odierni appellanti era cittadino italiano. Tale decisione è passata in giudicato (cfr. doc. Persona 2
9) di parte appellante).
Ora, nonostante la pronuncia del Tribunale di Roma non possa spiegare efficacia di giudicato nel caso di specie, per difetto del requisito dell'identità delle parti, essa rappresenta un elemento liberamente apprezzabile da parte del Giudice, ex art. 116 c.p.c., in senso favorevole alle tesi degli originari ricorrenti.
10.5. Infine, quanto all'argomentazione avanzata dal Controparte_1 riguardo la applicabilità al caso di specie dell'art. 1, c. 2, lett. b) del d.l. 36/25 ("b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.»."), si osserva quanto segue.
Se, da un lato, si conviene con l'affermazione dell'Amministrazione appellata, secondo cui le norme processuali sopravvenute, in assenza di un regime intertemporale, trovano immediata applicazione alle controversie pendenti, in forza del principio tempus regit actum, dall'altro lato va osservato che la Suprema Corte, rispetto a tale principio, ha svolto le seguenti precisazioni:
"Il principio tempus regit actum deve intendersi nel senso che, pur se comporta l'immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, non incide sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099/2000). Al predetto principio, infatti, si giustappone il principio tempus regit processum, che vuole il mantenimento delle regole processuali vigenti al momento della proposizione della domanda, per la ragione che cambiare le regole del processo quando esso è in corso potrebbe configurare una violazione del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost." (Cass. Civ., Sez.
VI, 15.10.20, n. 22407).
Nel caso di specie, l'entrata in vigore della disposizione de qua è avvenuta tra la notifica dell'atto d'appello e la costituzione in giudizio del Quindi, l'intera Controparte 1 istruttoria di primo grado si è svolta nel vigore della disciplina processuale previgente che, come ricordato sopra, in applicazione dell'art. 2697 c.c., stabiliva che era onere dell'Amministrazione provare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi dell'acquisto della cittadinanza italiana (cfr.
SS.UU. sent. n. 25317/22).
Ebbene, ad avviso di questa Corte, l'applicazione della novella legislativa al caso di specie, anche ove la si volesse ritenere, in parte qua, di natura esclusivamente processuale (del che si dubita, come si dirà infra), genererebbe un impatto negativo sproporzionato a danno degli odierni appellanti, considerata la fase processuale in cui la nuova disciplina è intervenuta.
Infatti, come noto, nel giudizio civile la formazione del materiale probatorio deve tendenzialmente esaurirsi nel giudizio di primo grado, con le modalità e i termini stabiliti dal codice, senza che sia poi possibile introdurre nuovi elementi di prova in appello, salvo quanto previsto dal c. 3 dell'art. 345 c.p.c.
Deve inoltre evidenziarsi che, a ben vedere, l'inversione dei carichi probatori inserita dal d. 1.
36/25 non sembra definibile alla stregua di norma esclusivamente processuale.
Invero, l'art. 1, c. 2, lett. b) del d.l. da ultimo menzionato (con particolare riguardo al nuovo comma 2 ter inserito nell'art. 19 bis del d.lgs. 150/2011) non disciplina i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove, ma introduce a carico di chi agisca in giudizio per ottenere la cittadinanza italiana l'onere di provare fatti che, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa, dovevano essere dimostrati dal Controparte 1
Quindi, si ritiene che la norma in esame possa ascriversi al novero delle “regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito" che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. V, 13.06.24, n. 16493), devono ritenersi norme sostanziali, come tali insuscettibili di applicazione retroattiva.
Da ultimo, può sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b) del d.l. 36/2025, alle domande giudiziali tese all'ottenimento della cittadinanza italiana proposte non oltre le ore 23:59 del
27.03.25 (quale è quella che viene in rilievo nel caso di specie), si applica la "normativa" applicabile a tale ultima data.
L'insieme delle svolte considerazione induce a escludere che sia applicabile al caso di specie l'art. 1, c. 2, lett. b) del d.l. 36/25. In conclusione, il secondo motivo d'appello è fondato e, di conseguenza, il gravame deve essere accolto.
11. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate, alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2887/24 del
Tribunale di Genova, pubblicata in data 14.11.24 e notificata in data 13.12.24,
- Dichiara che Parte 1 Parte 2 Parte 3
Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte 7
[...] "
Parte 10 Parte 8 e Parte 9 sono cittadini
[...]
italiani; Ordina al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Così deciso in Genova, il 29.10.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione
- Presidente -
Dott. Franco Davini
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
Proposta da: Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nata in [...] il [...], residente in Edificio Península A 912, via Los Arrecifes esq. Gorlero, Punta del Este 20001,
Maldonado, Uruguay, Parte 2 (C.F. C.F. 2 ) nato in Uruguay il 12/2/1961, residente in [...], Punta
Ballena Maldonado, Uruguay, Parte 3 (C.F.20000,
C.F. 3 nata in [...] il [...], residente in [...] Barrio Huertas, Canelones 15800, Uruguay, Parte 4 (C.F. C.F. 4 nata in [...] il [...], residente in [...],
Parte 5 (C.F. C.F. 5Madrid 28015, Spagna, ) nato in
Uruguay il 9/1/1971, residente in [...], Canelones 15000, Uruguay,
) nato in [...] il [...], residente Parte 6 (C.F. C.F._6
(C.F. in via Andrés Mellado 71, Madrid 28015, Spagna, Parte 7
1) nato in [...] il [...], residente in [...],C.F. 7
Canelones 15000, Uruguay, Parte 8 (C.F. C.F. 8 nato in Uruguay il 12/5/2004, residente in [...], Canelones 15000, Uruguay,
Parte 9 () nato in [...] il [...], (C.F. C.F. 9
legalmente rappresentato nel presente procedimento dai genitori Parte 5 e Per 1
[...] residente in [...], Canelones 15000, Uruguay, e la signora [...]
Parte 10 C.F. 10 1) nata in [...] il [...], residente in (C.F.
via Viña del Mar 1698 A 201 esq. Rivera Montevideo 11500, Uruguay, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'avv. Graciela Cerulli (C.F.
() ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Milano, ViaC.F. 11
Messina, n. 47;
-Appellanti
-
contro
- il Controparte 1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso i suoi uffici, siti in
Genova, viale Brigate Partigiane 2, è legalmente domiciliato;
-Appellato
-con l'intervento-
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
-Interveniente
-per la riforma-
della sentenza n. 2887/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 14.11.24 e notificata in data 13.12.24.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: "Voglia l'On.le Corte di Appella adita, respinta ogni istanza contraria: - in riforma della sentenza n. 2887/2024 del Tribunale civile di Genova, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Parte 1 Parte 2
Parte 3 Parte 4 Parte_5 Parte 6
Parte_7 Parte 10 Parte 8 Parte_9 e, per
l'effetto, ordinare al Controparte_1 e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese ed onorari".
Per l'appellato: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande. Con vittoria di spese del grado.".
***
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti adivano il
Tribunale di Genova chiedendo il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
In particolare, gli originari ricorrenti deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, discendenti di nato a [...] il [...], figlio di Persona 2
,
cittadino italiano emigrato all'estero dalla Liguria. Persona 3 e Persona 4
La linea genealogica veniva documentalmente ricostruita nel seguente modo:
Persona 2 era nato a [...] il [...] da Persona 3 e
Per_4 Consigliere;
in data 4 ottobre 1836, Persona 2 contraeva matrimonio in Uruguay con Persona 5
in data 27 novembre 1872, Persona 2 decedeva in Uruguay senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e, al contempo, non acquistava la cittadinanza uruguayana;
dal matrimonio tra il Per 2 e la Per 5 nasceva Persona 6 in Uruguay in data 2 ottobre 1843, cittadino italiano in quanto figlio di cittadino italiano;
in data 21 ottobre 1872, contraeva matrimonio in Uruguay con Persona 6
CP 2
- in data 30 ottobre 1905, Persona 6 decedeva in Uruguay;
dal matrimonio tra Persona 6 e CP 2 nasceva Persona 7 in
Uruguay in data 22 maggio 1880, cittadina italiana in quanto figlia di cittadino italiano;
in data 10 aprile 1901, Persona 7 si sposava in Uruguay con Persona 8
- in data 29 settembre 1972, Persona 7 moriva in Uruguay;
dal matrimonio tra Persona 7 e Persona 8 nasceva Persona 9
in Uruguay in data 11 giugno 1902, cittadino italiano in quanto figlio di
[...]
cittadina italiana;
in data 20 agosto 1928, Persona 9 si sposava in Uruguay con
Controparte 3 ; decedeva in Argentina;
- in data 4 novembre 1974, Persona 9
- dal matrimonio tra Persona 9 e Controparte 3 nasceva
in Uruguay in data 4 ottobre 1931, cittadino Persona 10
italiano in quanto figlio di cittadino italiano;
in data 10 novembre 1958, Persona_10 contraeva matrimonio in Uruguay con Persona 11 da cui divorziava in data 21
ottobre 1993;
in data 24 agosto 2015, il signor Persona 10 Persona 10 decedeva in
Argentina; dal matrimonio tra Persona_10 e Persona 11
[...] sono nati Parte 1 in Uruguay in data 15 marzo 1960,
[...] in Uruguay in data 12 febbraio 1961, Parte 5 in Parte 2
Parte 10Uruguay in data 9 gennaio 1971, in Uruguay in data 20 dicembre
1973, cittadini italiani in quanto figli di cittadino italiano;
Parte 1 contraeva matrimonio in Uruguay in data 25 giugno 1984,
dal quale divorziava in data 22 agosto 1990; con Persona 12
si sposava in Uruguay con in data 28 febbraio 1986, Parte 2
CP 4 e il divorzio interveniva in data 23 giugno 2003; contraeva matrimonio in in data 29 settembre 2007, Parte 2
Uruguay con CP_5 Persona 13 dal matrimonio tra Parte 2 e CP 4 sono nate [...]
Parte 4 in Uruguay Parte 3 in Uruguay in data 25 giugno 1987, in data 14 settembre 1992, cittadine italiane in quanto figlie di cittadino italiano;
Parte 3 si sposava in Uruguay con Persona 14in data 9 agosto 2017,
[...]
in data 26 giugno 1996, Parte_5 contraeva matrimonio in Uruguay con [...]
Per 1
dal matrimonio tra Parte 5 e Persona 1 nascevano Parte 6 in Uruguay in data 9 gennaio 1998, Parte 7 in Uruguay in data 19 giugno 2000, Parte 8 in Uruguay in data 12 maggio 2004, Parte 9
[...] in Uruguay in data 30 marzo 2009, cittadini italiani in quanto figli di cittadino italiano;
in data 17 marzo 2023, Parte_10 contraeva matrimonio in Uruguay con
Persona 15
2. Si costituiva in giudizio il Controparte 1 contestando la sussistenza dei presupposti
,
di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e, in particolare, evidenziando che l'avo sarebbe nato e certamente (attesa la sua data di nascita data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della nascita del NO di Italia e che, dunque,
l'avo capostipite non sarebbe mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837.
Pertanto, l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c.
(con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
3. Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
4. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: "Rigetta il ricorso. Dichiara le spese di lite integralmente compensate".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
nel caso di specie, gli originari ricorrenti sarebbero stati muniti dell'interesse ad agire,
-
trattandosi di trasmissione della cittadinanza italiana avvenuta per via materna prima del 1° gennaio 1948, con conseguente impossibilità di ottenere lo status in sede amministrativa stanti i perduranti ostacoli legislativi;
la presumibile epoca di emigrazione dell'avo avrebbe reso applicabile alla fattispecie
-
de qua la normativa previgente al codice del 1885 e, segnatamente, l'art. 34 del codice civile albertino del 1837, regolante la perdita della cittadinanza sabauda;
la volontà dell'avo di espatriare “con animo di non più ritornare", ai sensi della norma appena citata, sarebbe stata, nel caso in esame, sufficientemente provata dal [...] CP 1 mediante la valorizzazione dei seguenti indici presuntivi: “Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso); Che egli si sposo in Uruguay nel 1836, con una ragazza del luogo;
Che ivi stabili la propria dimora
(elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò); Che ivi stabili il proprio centro di vita, interessi e affari;
Che ivi mori e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in
Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
Che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente);" (pag. 26 della sentenza impugnata). il mancato acquisto della cittadinanza italiana da parte degli odierni appellanti risulterebbe conforme con il principio di effettività, non avendo gli stessi mai allegato né provato di aver avuto legami con l'Italia;
l'eventuale apolidia che si sarebbe verificata in capo all'avo per effetto della perdita della sudditanza sabauda e dell'omessa naturalizzazione straniera sarebbe derivata da una sua scelta volontaria e, in ogni caso, essa non avrebbe avuto alcuna incidenza sullo status civitatis della sua discendenza, perché tutti gli odierni appellanti sarebbero comunque cittadini uruguayani.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 09.01.25, gli originari ricorrenti impugnavano la predetta decisione, deducendo tre motivi.
5.1. Col primo motivo (“SULLA NULLITÀ E/O INVALIDITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ E
COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
22, 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE ED ART. 113 C.P.C. NELLA PARTE IN CUI HA
RITENUTO DI RIGETTARE LA DOMANDA GIUDIZIARIA SUL PRESUPPOSTO CHE
GLI ODIERNI APPELLANTI NON VERO UN COLLEGAMENTO EFFETTIVO CON
LA COMUNITÀ ITALIANA."), gli appellanti sostenevano che il Giudice di primo grado, motivando il rigetto del ricorso anche in relazione al principio di effettività, avrebbe indebitamente sovrapposto le proprie opinioni all'applicazione del dato normativo, con particolare riguardo al meccanismo della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. In tal modo, secondo gli originari ricorrenti, il Giudice di prime cure sarebbe incorso nella violazione dell'art. 22 della Costituzione, secondo cui "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome".
5.2. Col secondo motivo ("SULLA ILLEGITTIMITÀ E/O INFONDATEZZA DELLA
SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE IL SIG.
OV VE PERSO LA CITTADINANZA DEL REGNO DIPersona 2
SARDEGNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL CODICE CIVILE ALBERTINO DEL
1837 E SULLA SUA ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA
COSTITUZIONE"), gli appellanti si dolevano dell'erroneità della sentenza impugnata, per l'interpretazione dalla stessa fornita dell'art. 34 del codice civile del NO di Sardegna del
1837, nonché per la sua applicazione al caso di specie.
Sul punto, gli originari ricorrenti osservavano:
che l'eventuale esistenza dell'animo di non più ritornare" in capo all'antenato avrebbe comportato la perdita dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, ma non della cittadinanza/sudditanza sabauda;
che i commi terzo e quarto dell'art. 34 del codice civile del 1837 consentirebbero di affermare che il trasporto all'estero del domicilio e l'avvio di attività commerciali in terra straniera non sarebbero sufficienti a provare l'animo di non più ritornare" del suddito;
-che, in ogni caso, dagli artt. 35 37 del codice civile del 1837 si sarebbe potuto desumere che, ai fini della perdita della qualità di suddito, sarebbe stata necessaria un'autorizzazione del sovrano;
che, ai sensi delle disposizioni del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il NO BA e la Repubblica orientale dell'Uruguay del 1840, applicabile al caso di specie ratione temporis e in quanto debitamente recepito nell'ordinamento giuridico del NO di Sardegna, i cittadini dei rispettivi Stati che emigravano nell'altro
Paese contraente continuavano ad essere considerati cittadini del Paese di origine, salvo rinuncia nelle forme previste dall'ordinamento di appartenenza;
che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 64518/2019, passata in giudicato, avrebbe accertato e dichiarato la cittadinanza italiana di Persona 2
5.3. Col terzo motivo (“SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI
NON HA PROVOCATO IL CONTRADDITTORIO SUGLI ELEMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE DAL GIUDICE DI PRIME CURE PER RITENERE CHE IL SIG.
VE PERSO LA CITTADINANZA ITALIANA"),Persona 2
gli appellanti lamentavano l'illegittimità della sentenza impugnata, per avere la stessa posto alla base della decisione una serie di elementi presuntivi che, tuttavia, non erano stati oggetto di contraddittorio tra le parti nel corso del procedimento.
Secondo gli originari ricorrenti, il Giudice di primo grado, così facendo, sarebbe incorso nella violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, giacché la difesa degli appellanti non avrebbe potuto dedurre alcunché in controprova rispetto ai fatti valorizzati d'ufficio dal primo Giudice ai fini della prova presuntiva.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.25, si costituiva in giudizio
Controparte 1 contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare,il sostenendo:
quanto al primo motivo, che esso sarebbe inammissibile perché la ratio decidendi della sentenza impugnata risiederebbe non già nel principio di effettività richiamato dal primo
Giudice, bensì nella provata sussistenza dell'animo di non più ritornare" in capo all'avo emigrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del c.c. albertino del 1837; quanto al secondo motivo, che la distinzione tra perdita della qualità di suddito e perdita del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità sarebbe stata irrilevante, alla luce del disposto dell'art. 20 del c.c. albertino del 1837, secondo cui "Il figlio nato in [...] padre, che ha perduto il godimento dei diritti civili di suddito, è riputato straniero. (...)"; che la citata distinzione perderebbe di rilievo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del R.D. 2606/1865 e 13 del
Codice civile del 1865; che, nel caso di specie, sarebbe Persona 2
emigrato in Uruguay con l'intenzione di stabilirsi in quel Paese e di non fare più ritorno nel NO di Sardegna (poi Italia), come dimostrato, tra l'altro, dalla sua condotta di vita successiva all'emigrazione; che la giurisprudenza di alcune Corti sabaude citata ex adverso non sarebbe conferente alla fattispecie in esame;
che l'ordinanza del Tribunale di Roma versata in atti da controparte rappresenterebbe un documento nuovo, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto, in base alla sua data, avrebbe potuto essere prodotto in primo grado;
che, in ogni caso, tale pronuncia non spiegherebbe alcuna efficacia di giudicato nel caso di specie, in cui le parti processuali non sono identiche a quelle del procedimento esitato nell'ordinanza de qua;
che il
Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il NO BA e la diRepubblica orientale dell'Uruguay del 1840 non avrebbe consentito al Per 2 conservare la sudditanza sabauda, poiché esso, mediante apposito rinvio, farebbe comunque salve le norme regolanti le ipotesi di perdita della qualità di suddito previste dagli ordinamenti delle Parti contraenti;
quanto al terzo motivo, che, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Genova non avrebbe rigettato il ricorso in base a fatti rilevati di ufficio, bensì in base a difese allegate dal CP 1 con riferimento alla documentazione ex adverso prodotta, con la conseguenza che alcuna violazione dell'art. 101 c.p.c. si sarebbe verificata nel caso di specie.
Controparte 1 sosteneva
7. In aggiunta alle repliche ai motivi di gravame, il l'applicabilità al caso di specie della "parte processuale” del d.l. n. 36/25 (successivamente convertito nella 1. 74/25), in forza della quale "Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge" (nuovo comma 2 ter dell'art. 19 bis d.lgs. 150/2011).
8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 09.05.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 23.10.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
9. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 24.10.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è fondato e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
10.1. Anzitutto, quanto al primo motivo, si osserva che il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, ha rigettato la domanda degli originari ricorrenti perché ha ritenuto che il [...] CP 1 avesse fornito, in via presuntiva, la prova di un fatto impeditivo del diritto azionato, ossia l'animo di non più ritornare" in capo all'avo emigrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del codice civile del NO di Sardegna del 1837.
Al contrario, il riferimento operato dal primo Giudice ai legami tra gli aspiranti cittadini italiani e il nostro Paese e, quindi, al principio di effettività inteso come possibile criterio di attribuzione della cittadinanza (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata), ha rappresentato, nell'economia generale della decisione, un passaggio motivazionale non costituente, da sé solo, autonoma ratio decidendi.
Peraltro, come correttamente puntualizzato dall'Amministrazione convenuta (pag. 5 della comparsa di risposta), l'effettività è stata considerata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia come uno strumento legittimo a disposizione degli Stati membri nella disciplina dei casi di acquisto e perdita della cittadinanza: “(...) Come indicato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, nell'esercizio della propria competenza a definire i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all'assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza. È parimenti legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l'unità della cittadinanza all'interno di una stessa famiglia. (...)" (sentenza della Corte, Grande Sezione,
12.03.19, causa C-221/17, "Tjebbes").
Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che le ipotesi “che contemplino casi di perdita della cittadinanza discendenti dal venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato" (a livello di legislazione nazionale) "sono ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purchè sia escluso il rischio di apolidia (v. C Giust. 12.3.2019, Tjebbes, causa C-221/17)" (v. Cass. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022, in motivazione pag. 16).
Quindi, può affermarsi che, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Genova ha deciso la controversia sottoposta alla sua attenzione interpretando e applicando la legge ratione temporis vigente (art. 34 del c.c. albertino), senza operare alcuna indebita sovrapposizione tra eventuali convinzioni personali circa la materia oggetto del contendere e dato normativo.
Pertanto, il primo motivo è infondato.
10.2. Parimenti infondato è il terzo motivo. Ed invero, deve evidenziarsi che il Controparte_1 fin dalla costituzione nel "
procedimento di prime cure, ha sostenuto che, nel caso di specie, si sarebbe verificata l'ipotesi di perdita della qualità di suddito prevista e disciplinata dall'art. 34 del codice civile del 1837 perché "con l'emigrazione in Uruguay, nell'allora remoto Uruguay con lo stabilirsi cola, genitori al seguito, ivi sposandosi (con donna ivi residente, ed ivi morendo, senza mai fare ritorno in Italia), il sig. Per 2 si e stabilito in un paese straniero con animo di non più ritornare, per usare le parole della disposizione invocata (o sans esprit de retour;
a tacer del fatto che per il diritto vigente in area ligure fino alla Codificazione del 1837, era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio); si e cosi compiutamente verificata, la fattispecie di perdita della cittadinanza (sabauda) ex art. 34 del previgente codice civile albertino del 1837 (o 4 code civil, o quella più probabilmente applicabile, ratione temporis, descritta dal surriportato diritto consuetudinario ligure); con la conseguenza che il sig. Per 2 non è mai divenuto cittadino italiano e non ha potuto pertanto trasmettere la cittadinanza ai suoi discendenti ed odierni ricorrenti." (pag. 5 dell'atto introduttivo di parte convenuta in primo grado).
Ora, il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, ha deciso che, nella fattispecie in esame,
è emigrato in Uruguay, in epoca preunitaria, con "animo di non piùPersona 2 sia "ritornare", valorizzando proprio gli elementi indiziari dedotti dal Controparte 1 pure svolgendo alcune ulteriori considerazioni sulla base della documentazione versata in atti
(es. mantenimento della titolarità di immobili nel NO di Sardegna).
Quindi, l'affermazione di parte appellante, secondo cui “La sentenza impugnata ha ritenuto che avesse perso la cittadinanza del NO di Sardegna sulla base diPersona 2 una serie di indici (elencati a pag. 26), senza tuttavia mai provocare un contraddittorio sugli stessi con questa difesa e quindi senza dare la possibilità di poter controdedurre o fornire prova contraria.", non merita condivisione.
10.3. È invece fondato il secondo motivo d'appello.
Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni su ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento. In particolare, rispetto a tali fattispecie, la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11, n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero",
e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera.
Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che, all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che, a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, il CP 1 ha prospettato tuttavia l'applicazione della normativa precedente al codice civile del 1865, essendosi l'avo trasferito in Uruguay prima dell'entrata in vigore del suddetto codice. Risulta, infatti, che nel 1836 il Per_2 si trovava già in Uruguay, avendo ivi contratto matrimonio.
Ebbene, dal punto di vista legislativo, occorre premettere che l'Italia preunitaria e la neo-unita
Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito "unificazione a vapore" per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province.
Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'Italia unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358
(La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il
Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837, il cui art. 34 prevedeva che "il suddito che acquista la naturalità in paese straniero,
o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito".
La disposizione stabiliva, dunque, due casi di perdita della cittadinanza: la naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal CP 1 ) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con animo di non più tornare.
,Quest'ultima fattispecie è quella qui sostenuta dal CP_1 che prospetta, sostanzialmente, la perdita di cittadinanza dell'ascendente per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più ritornare" fondata sui precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima Foro Italiano, n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Occorre allora innanzitutto premettere che la circostanza che l'ascendente fosse emigrato dall'Italia prima dell'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non risulta di per sé ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Infatti, "i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del NO d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera,
o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel NO d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana." (cfr. "La cittadinanza italiana - normative, procedure e circolari" a cura del prefetto D'Ascenzio, Controparte_1 p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del NO d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che, al terzo e quarto comma, afferma che "il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare" e che "gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare".
In tal senso, inoltre, si segnala una sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857
(GIURISPRUDENZA DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal CP 1 , nella parte in cui afferma che "dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche".
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul CP 1
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Ebbene, sulla tematica del contenuto dell'onere probatorio in discorso, si rileva che il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, ha ritenuto di valorizzare, ai fini della prova dell'animo di non più ritornare di cui all'art. 34 del codice civile del 1837, una serie di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Occorre anzitutto premettere che merita condivisione l'affermazione, contenuta nella pronuncia in esame, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 23517/22 non sono conferenti al caso di specie.
Infatti, mentre, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, l'avo era emigrato in epoca successiva al 1° gennaio 1866, data di entrata in vigore del Codice civile unitario del 1865, nel caso de quo è pacifico che la data di emigrazione, seppur imprecisata, sia stata precedente a tale data, con conseguente necessaria applicazione del previgente codice civile albertino del 1837.
Inoltre, si evidenzia che la fattispecie posta all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava specificamente gli effetti dell'omessa reazione dei cittadini italiani emigrati in Brasile dopo l'unificazione al provvedimento legislativo di naturalizzazione emesso dalle Autorità di quel
Paese nel 1889.
Tale ipotesi, invero, risulta diversa da quella che viene in rilievo nell'odierna lite, in cui si deve accertare non già se un cittadino italiano emigrato all'estero abbia perduto il proprio status per effetto di un comportamento concludente, bensì se un suddito del NO di Sardegna, ancora in vita alla data del 1° gennaio 1866, sia mai divenuto cittadino italiano, stante il disposto dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837.
Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, non è condivisibile la successiva decisione del
Tribunale di Genova di attribuire rilievo, al fine di accertare l'animo di non più ritornare dell'avo emigrato, ad una serie di indici presuntivi desunti dalle vicissitudini di vita di quest'ultimo nel nuovo Paese di residenza.
Ed invero, si osserva che il Tribunale di Genova, nella decisione di primo grado, ha opinato che l'animo di non più ritornare, di cui all'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, potesse ritenersi adeguatamente provato, nella fattispecie in esame, dalle seguenti circostanze, riferite al capostipite emigrato: “- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso); - Che egli si sposo in Uruguay nel 1836, con una ragazza del luogo;
Che ivi stabili la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); - Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò); - Che ivi stabili il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi mori e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
Che con l'Italia non mantenne alcun legame o
-
contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente); ".
Deve evidenziarsi, tuttavia, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto dopo il suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo fosse partito dall'allora NO di Sardegna "con animo di non più ritornare".
A tal fine, infatti, sarebbe stato necessario allegare e provare circostanze di fatto anteriori o contestuali alla partenza, tali da far presumere che il suddito, con la sua emigrazione, intendesse recidere ogni legame con il Paese di origine.
In altri termini, il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di Genova appare errato nella parte in cui esso ha ritenuto provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato, sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato di nuova residenza.
"Ebbene, nel caso di specie, il Controparte 1 su cui gravava l'onere di provare la ricorrenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della cittadinanza, non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con animo di non più ritornare", ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
Di conseguenza, le allegazioni del CP 1 circa la distinzione tra perdita della qualità di suddito e perdita del godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito sono prive di rilievo nel caso di specie, poiché, alla luce delle considerazioni che precedono, non è risultato provato che Persona 2 abbia perso la sua qualità di suddito e/o il godimento dei diritti civili.
10.4. La fondatezza della tesi sostenuta da parte appellante col secondo motivo emerge, inoltre, dalle seguenti considerazioni.
Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a
New York il 30 agosto 1961, art. 7, paragrafi da 3 a 6: "3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per I fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente convenzione".
Nel caso in esame, si reputa sussistente un concreto rischio di apolidia, dato che, secondo quanto certificato dall'autorità straniera, l'avo emigrato non è mai diventato cittadino uruguayano.
Inoltre, si giudica rilevante l'esistenza del "Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il NO BA e la Repubblica orientale dell'Uruguay” il cui articolo 34 prevedeva che
"Ogni individuo appartenente agli Stati di uno dei due contraenti sarà considerato come suddito di quel Paese dalle cui rispettive Autorità presenti un passaporto in buona e debita forma ovvero certificato equivalente o provi di essere iscritto nei registri consolari senza però che questa stipulazione possa pregiudicare in alcun modo la vera sudditanza di origine, allorquando non si è alla medesima rinunziato nelle forme stabilite dalle leggi locali".
Dunque, vi era anche una norma di un trattato internazionale, ratificato e quindi trasposto nell'ordinamento del NO di Sabaudia, che stabiliva che i cittadini dei rispettivi Stati che emigravano nell'altro paese contraente, continuavano ad essere considerati cittadini del paese di provenienza, salvo rinuncia nelle forme previste dall'ordinamento di appartenenza. Da tale norma si ricava che è da escludersi che per il solo fatto dell'emigrazione un suddito sabaudo perdesse la propria cittadinanza e diventasse cittadino dell'Uruguay, e viceversa.
Da ultimo, gli appellanti hanno provato che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il
09.09.2021 nel giudizio R.G. n. 64518/2019, ha accertato che l'avo degli odierni appellanti era cittadino italiano. Tale decisione è passata in giudicato (cfr. doc. Persona 2
9) di parte appellante).
Ora, nonostante la pronuncia del Tribunale di Roma non possa spiegare efficacia di giudicato nel caso di specie, per difetto del requisito dell'identità delle parti, essa rappresenta un elemento liberamente apprezzabile da parte del Giudice, ex art. 116 c.p.c., in senso favorevole alle tesi degli originari ricorrenti.
10.5. Infine, quanto all'argomentazione avanzata dal Controparte_1 riguardo la applicabilità al caso di specie dell'art. 1, c. 2, lett. b) del d.l. 36/25 ("b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.»."), si osserva quanto segue.
Se, da un lato, si conviene con l'affermazione dell'Amministrazione appellata, secondo cui le norme processuali sopravvenute, in assenza di un regime intertemporale, trovano immediata applicazione alle controversie pendenti, in forza del principio tempus regit actum, dall'altro lato va osservato che la Suprema Corte, rispetto a tale principio, ha svolto le seguenti precisazioni:
"Il principio tempus regit actum deve intendersi nel senso che, pur se comporta l'immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, non incide sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099/2000). Al predetto principio, infatti, si giustappone il principio tempus regit processum, che vuole il mantenimento delle regole processuali vigenti al momento della proposizione della domanda, per la ragione che cambiare le regole del processo quando esso è in corso potrebbe configurare una violazione del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost." (Cass. Civ., Sez.
VI, 15.10.20, n. 22407).
Nel caso di specie, l'entrata in vigore della disposizione de qua è avvenuta tra la notifica dell'atto d'appello e la costituzione in giudizio del Quindi, l'intera Controparte 1 istruttoria di primo grado si è svolta nel vigore della disciplina processuale previgente che, come ricordato sopra, in applicazione dell'art. 2697 c.c., stabiliva che era onere dell'Amministrazione provare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi dell'acquisto della cittadinanza italiana (cfr.
SS.UU. sent. n. 25317/22).
Ebbene, ad avviso di questa Corte, l'applicazione della novella legislativa al caso di specie, anche ove la si volesse ritenere, in parte qua, di natura esclusivamente processuale (del che si dubita, come si dirà infra), genererebbe un impatto negativo sproporzionato a danno degli odierni appellanti, considerata la fase processuale in cui la nuova disciplina è intervenuta.
Infatti, come noto, nel giudizio civile la formazione del materiale probatorio deve tendenzialmente esaurirsi nel giudizio di primo grado, con le modalità e i termini stabiliti dal codice, senza che sia poi possibile introdurre nuovi elementi di prova in appello, salvo quanto previsto dal c. 3 dell'art. 345 c.p.c.
Deve inoltre evidenziarsi che, a ben vedere, l'inversione dei carichi probatori inserita dal d. 1.
36/25 non sembra definibile alla stregua di norma esclusivamente processuale.
Invero, l'art. 1, c. 2, lett. b) del d.l. da ultimo menzionato (con particolare riguardo al nuovo comma 2 ter inserito nell'art. 19 bis del d.lgs. 150/2011) non disciplina i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove, ma introduce a carico di chi agisca in giudizio per ottenere la cittadinanza italiana l'onere di provare fatti che, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa, dovevano essere dimostrati dal Controparte 1
Quindi, si ritiene che la norma in esame possa ascriversi al novero delle “regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito" che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. V, 13.06.24, n. 16493), devono ritenersi norme sostanziali, come tali insuscettibili di applicazione retroattiva.
Da ultimo, può sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b) del d.l. 36/2025, alle domande giudiziali tese all'ottenimento della cittadinanza italiana proposte non oltre le ore 23:59 del
27.03.25 (quale è quella che viene in rilievo nel caso di specie), si applica la "normativa" applicabile a tale ultima data.
L'insieme delle svolte considerazione induce a escludere che sia applicabile al caso di specie l'art. 1, c. 2, lett. b) del d.l. 36/25. In conclusione, il secondo motivo d'appello è fondato e, di conseguenza, il gravame deve essere accolto.
11. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate, alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2887/24 del
Tribunale di Genova, pubblicata in data 14.11.24 e notificata in data 13.12.24,
- Dichiara che Parte 1 Parte 2 Parte 3
Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte 7
[...] "
Parte 10 Parte 8 e Parte 9 sono cittadini
[...]
italiani; Ordina al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Così deciso in Genova, il 29.10.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione