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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/11/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa UL Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2460/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita in data
12/02/2015 e provvedimento del PM del 16/02/2015;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
04/07/1995, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
, nata a [...] il [...], maggiorenne ma non
[...]
1 economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 20/10/2025 e cioè “
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a Pordenone il 29.9.1991, per Parte_1 Controparte_1
atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 133,
parte II, anno 1991, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione di legge.
2. Confermarsi l'assegnazione della casa di residenza familiare sita in Aviano
(PN) Via Cesare Battisti 4, completa degli arredi ivi contenuti, alla signora
, che vi vivrà con la prole che vi manterrà la residenza, fino Parte_1
alla completa indipendenza economica anche della figlia UL, studentessa universitaria.
3. Disporsi a carico di a favore di un assegno Controparte_1 Parte_1
mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia
[...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, da versarsi Per_2
entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, anche dopo il conseguimento della laurea e fino alla completa indipendenza economica della ragazza, con le seguenti modalità: €. 150,00 alla madre ed €. 150
direttamente alla figlia.
4. Disporsi la suddivisione tra i genitori per la giusta metà delle spese straordinarie per la figlia UL come da Protocollo d'intesa vigente a
Pordenone, con la sola esclusione delle spese universitarie (comprensive di tasse, oneri di alloggio, spese di trasporto), a carico esclusivo del padre, tutte da corrispondersi fino all'indipendenza economica della figlia.
5. Prendersi atto che, ai fini della definizione dei loro rapporti economici e
2 patrimoniali e del maggior apporto dato in costanza di matrimonio dalla moglie nella cura dei figli, le Parti si impegnano a stipulare atto pubblico avente ad oggetto la costituzione di un diritto di abitazione ex art. 1022 e ss.
cod. civ. da parte del signor a favore della signora Controparte_1 Parte_1
per tutta la durata della vita della medesima sull'immobile già casa
[...]
familiare di proprietà esclusiva del marito, sito in Aviano (PN), via Cesare
Battisti n. 4 Piano S1-T-1, distinto nella sez. urb. A - Catasto Fabbricati del medesimo Comune, fg. 47, part. 675, sub 4, cat. A/2, cl. 2, cons. vani 10, sup.
tot. 270 mq., tot. escluse aree scoperte 246 mq., in uno alle pertinenze. Ciò con atto da stipularsi avanti il notaio entro 90 giorni dalla Persona_3
pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio o entro il diverso maggior termine indicato dal professionista incaricato. Le spese notarili saranno interamente a carico del signor Al fine della piena attuazione degli CP_1
impegni assunti, le Parti invocano, fin d'ora, la piena esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi della L. 74/1987 e della sentenza n. 157/1999 Corte
Cost. e delle più ampie agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti o costituzioni di diritti reali sugli immobili, essendo tale operazione funzionale,
strumentale ed indispensabile alla definizione dell'accordo divorzile e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
6. Darsi atto della conferma della facoltà per il signor di mantenere il CP_1
recapito per l'attività libero-professionale presso il suindicato immobile di
Aviano, all'interno del quale potrà usufruire di una stanza già adibita a studio,
nonché dell'annesso coperto in cui trovano ricovero le sue attrezzature.
7. Spese di procedura ad integrale carico del signor . CP_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/06/2025, contenente l'indicazione delle
3 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16/10/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 24/10/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia UL non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Pordenone, in data 29/09/1991; Parte_1 Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di
4 matrimonio dell'anno 1991, atto n. 133, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
prende atto che le spese di lite saranno integralmente a carico di CP_1
[...]
Così deciso in Pordenone, in data 07/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa UL Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2460/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita in data
12/02/2015 e provvedimento del PM del 16/02/2015;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
04/07/1995, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
, nata a [...] il [...], maggiorenne ma non
[...]
1 economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 20/10/2025 e cioè “
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a Pordenone il 29.9.1991, per Parte_1 Controparte_1
atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 133,
parte II, anno 1991, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione di legge.
2. Confermarsi l'assegnazione della casa di residenza familiare sita in Aviano
(PN) Via Cesare Battisti 4, completa degli arredi ivi contenuti, alla signora
, che vi vivrà con la prole che vi manterrà la residenza, fino Parte_1
alla completa indipendenza economica anche della figlia UL, studentessa universitaria.
3. Disporsi a carico di a favore di un assegno Controparte_1 Parte_1
mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia
[...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, da versarsi Per_2
entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, anche dopo il conseguimento della laurea e fino alla completa indipendenza economica della ragazza, con le seguenti modalità: €. 150,00 alla madre ed €. 150
direttamente alla figlia.
4. Disporsi la suddivisione tra i genitori per la giusta metà delle spese straordinarie per la figlia UL come da Protocollo d'intesa vigente a
Pordenone, con la sola esclusione delle spese universitarie (comprensive di tasse, oneri di alloggio, spese di trasporto), a carico esclusivo del padre, tutte da corrispondersi fino all'indipendenza economica della figlia.
5. Prendersi atto che, ai fini della definizione dei loro rapporti economici e
2 patrimoniali e del maggior apporto dato in costanza di matrimonio dalla moglie nella cura dei figli, le Parti si impegnano a stipulare atto pubblico avente ad oggetto la costituzione di un diritto di abitazione ex art. 1022 e ss.
cod. civ. da parte del signor a favore della signora Controparte_1 Parte_1
per tutta la durata della vita della medesima sull'immobile già casa
[...]
familiare di proprietà esclusiva del marito, sito in Aviano (PN), via Cesare
Battisti n. 4 Piano S1-T-1, distinto nella sez. urb. A - Catasto Fabbricati del medesimo Comune, fg. 47, part. 675, sub 4, cat. A/2, cl. 2, cons. vani 10, sup.
tot. 270 mq., tot. escluse aree scoperte 246 mq., in uno alle pertinenze. Ciò con atto da stipularsi avanti il notaio entro 90 giorni dalla Persona_3
pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio o entro il diverso maggior termine indicato dal professionista incaricato. Le spese notarili saranno interamente a carico del signor Al fine della piena attuazione degli CP_1
impegni assunti, le Parti invocano, fin d'ora, la piena esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi della L. 74/1987 e della sentenza n. 157/1999 Corte
Cost. e delle più ampie agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti o costituzioni di diritti reali sugli immobili, essendo tale operazione funzionale,
strumentale ed indispensabile alla definizione dell'accordo divorzile e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
6. Darsi atto della conferma della facoltà per il signor di mantenere il CP_1
recapito per l'attività libero-professionale presso il suindicato immobile di
Aviano, all'interno del quale potrà usufruire di una stanza già adibita a studio,
nonché dell'annesso coperto in cui trovano ricovero le sue attrezzature.
7. Spese di procedura ad integrale carico del signor . CP_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/06/2025, contenente l'indicazione delle
3 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16/10/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 24/10/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia UL non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Pordenone, in data 29/09/1991; Parte_1 Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di
4 matrimonio dell'anno 1991, atto n. 133, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
prende atto che le spese di lite saranno integralmente a carico di CP_1
[...]
Così deciso in Pordenone, in data 07/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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